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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Rgac n. 137/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 137/2021
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Roma al Viale Angelico n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Papa che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza F. Muzij n. 11, presso lo studio dell'Avv. Enrica Laudato che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
[...] CP_2
rso in data 16.11.2018, con contestuale condanna alla refusione del danno patrimoniale e non patrimoniale. A tal fine, deduceva che alle ore 20,30 circa del 16.11.2018 era in sella alla propria Vespa Piaggio (tg EM07147) via Castellamare in località Fregene (RM), allorquando veniva urtata dal veicolo Honda SH 150 (tg RJAVM16) immatricolato all'estero e condotto dal proprietario , il quale CP_2 non aveva rispettato la precedenza dovuta in fase di immissione in carreggiata, provocando la caduta sull'asfalto dell'attrice. Deduceva, inoltre, che, dopo aver sottoscritto con il modello CP_2
CAI, nel quale lo stesso si era assunto la responsa tro, veniva trasportata presso il Nucleo di Cure Primarie di Fregene dove le veniva diagnosticato “Lussazione spalla destra;
trauma contusivo-distorsivo caviglia destra”, esiti per i quali il proprio consulente aveva quantificato il danno biologico subito in 14 punti percentuali oltre ITA di 60 giorni, ITP al 75% di 20 giorni, ITP al 50% di 20 giorni e ITP al 25% di 20 giorni. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, chiedeva l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e la CP_2 Cont condanna dell' alla refusi pari ad euro 50.701,00 di cui 701,00 per i da atrimoniali e 50.000,00 per quelli non patrimoniali.
2.Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
[...]
9/2005, l'improponibilità della domanda per omesso invio di una richiesta risarcitoria rispondente ai requisiti di forma-contenuto previsti dalle norme regolatrici della materia, il difetto di legittimazione attiva e passiva e la produzione documentale in copia, nonché, nel merito, la mancata prova dello svolgimento degli eventi per come prospettato, del nesso causale, della responsabilità esclusiva di
, e della sussistenza di copertura assicurativa del veicolo di CP_2
3.Nessuno si costituiva per che veniva dichiarato CP_2 contumace.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di CTU medico legale, rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2054 c.c., il quale prevede, nel caso di scontro tra veicoli, la sussistenza di una previsione legale di pari responsabilità. Tuttavia, parte attrice risulta gravata dall'onere di provare –oltre che il fatto ed il nesso causale con il danno lamentato– la sussistenza della responsabilità esclusiva della controparte. Tale onere non può ritenersi raggiunto, nemmeno preliminarmente sotto il profilo della prova di effettiva verificazione del sinistro per come rappresentato. In primo luogo, dalla documentazione versata in atti non vi è alcun elemento a supporto della dinamica dell'incidente riferita dall'attrice: non vi è stata richiesta di immediato intervento delle Forze dell'Ordine né è stato richiesto l'intervento dei soccorsi del 118, né sono state prodotte fotografie dei luoghi nei quali si è svolto il sinistro o dei veicoli incidentati, con l'unica eccezione del materiale fotografico relativo al solo veicolo di parte attrice successivamente trasportato in altro luogo. L'unico elemento documentale in atti va ricondotto al modello CAI, il quale – oltre alla particolare disciplina relativa all'opponibilità alle compagnie assicuratrici – risulta incompleto in diversi elementi necessari all'individuazione del convenuto, come il codice fiscale, i dati relativi all'indirizzo di residenza ed alla polizza assicurativa, oltre ad indicare dati evidentemente errati come la scadenza della patente di guida ). Numero_1
Nel verbale del Nucleo di Cure Primarie di Fregene vien o uno scontro “moto/moto” privo di riferimenti circa la responsabilità. I testi escussi nel corso del giudizio non possono costituire sufficiente prova dell'incidente e della sua dinamica per come narrata dall'attrice; della presenza dei due testi – le cui dichiarazioni sono apparse in ogni caso generiche – non vi è stato alcun riscontro, in quanto l'ambulanza non è stata chiamata e le Forze dell'Ordine non sono state allertate per relazionare in merito al sinistro e ai testimoni oculari presenti. Oltre a ciò, deve rivelarsi come parte attrice non abbia, nel corso del giudizio, preso posizione circa le contestazioni della controparte relative alla molteplicità di sinistri stradali nei quali risulta coinvolta (più di 10 negli ultimi 5 anni). Tale circostanza risulta maggiormente significativa se si tiene conto che a strettissima prossimità temporale con il sinistro per cui è causa (16.11.2018) l'attrice risulta coinvolta in ulteriori 3 incidenti. In particolare, l'attrice subiva – sempre come danneggiata – un sinistro in data 9.10.2018 in Roma e due in data 11.11.2018, di cui uno in Roma ed uno a Terni. Si deve aggiungere, ancora, che tenuto conto che, dalla documentazione depositata, in tutti i sinistri risulta la sussistenza di lesioni personali, non può escludersi che i danni riportati – tanto dall'attrice che dal mezzo – possano essere riconducibili ai sinistri pregressi, e la circostanza, in mancanza, come detto, di una puntuale contestazione, aggrava la carenza probatoria di cui sopra.
6.In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova, posta in carico della parte attrice, della verificazione del sinistro e del nesso causale con i danni lamentati, quindi la domanda deve essere rigettata. Ponendosi la suddetta motivazione come autonomamente idonea alla risoluzione del giudizio, le ulteriori questioni rimangono assorbite secondo il principio della “ragione più liquida”. Non occorre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in quanto secondo la prospettazione della convenuta il presente sinistro rientra tra quello già oggetto di indagine penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM attualmente vigente (valori medi) calcolate sul valore della domanda e tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta.
8.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte attrice, con obbligo di restituzione alla convenuta quanto da questa corrisposto al ctu a tale titolo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
rimborso forfettario come per legge;
-NULLA sulle spese con riguardo alla posizione di rimasto CP_2 contumace.
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice, con obbligo di restituzione alla convenuta quanto da questa corrisposto al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Civitavecchia 20.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 137/2021
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Roma al Viale Angelico n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco Papa che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza F. Muzij n. 11, presso lo studio dell'Avv. Enrica Laudato che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
[...] CP_2
rso in data 16.11.2018, con contestuale condanna alla refusione del danno patrimoniale e non patrimoniale. A tal fine, deduceva che alle ore 20,30 circa del 16.11.2018 era in sella alla propria Vespa Piaggio (tg EM07147) via Castellamare in località Fregene (RM), allorquando veniva urtata dal veicolo Honda SH 150 (tg RJAVM16) immatricolato all'estero e condotto dal proprietario , il quale CP_2 non aveva rispettato la precedenza dovuta in fase di immissione in carreggiata, provocando la caduta sull'asfalto dell'attrice. Deduceva, inoltre, che, dopo aver sottoscritto con il modello CP_2
CAI, nel quale lo stesso si era assunto la responsa tro, veniva trasportata presso il Nucleo di Cure Primarie di Fregene dove le veniva diagnosticato “Lussazione spalla destra;
trauma contusivo-distorsivo caviglia destra”, esiti per i quali il proprio consulente aveva quantificato il danno biologico subito in 14 punti percentuali oltre ITA di 60 giorni, ITP al 75% di 20 giorni, ITP al 50% di 20 giorni e ITP al 25% di 20 giorni. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, chiedeva l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e la CP_2 Cont condanna dell' alla refusi pari ad euro 50.701,00 di cui 701,00 per i da atrimoniali e 50.000,00 per quelli non patrimoniali.
2.Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
[...]
9/2005, l'improponibilità della domanda per omesso invio di una richiesta risarcitoria rispondente ai requisiti di forma-contenuto previsti dalle norme regolatrici della materia, il difetto di legittimazione attiva e passiva e la produzione documentale in copia, nonché, nel merito, la mancata prova dello svolgimento degli eventi per come prospettato, del nesso causale, della responsabilità esclusiva di
, e della sussistenza di copertura assicurativa del veicolo di CP_2
3.Nessuno si costituiva per che veniva dichiarato CP_2 contumace.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di CTU medico legale, rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.La domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2054 c.c., il quale prevede, nel caso di scontro tra veicoli, la sussistenza di una previsione legale di pari responsabilità. Tuttavia, parte attrice risulta gravata dall'onere di provare –oltre che il fatto ed il nesso causale con il danno lamentato– la sussistenza della responsabilità esclusiva della controparte. Tale onere non può ritenersi raggiunto, nemmeno preliminarmente sotto il profilo della prova di effettiva verificazione del sinistro per come rappresentato. In primo luogo, dalla documentazione versata in atti non vi è alcun elemento a supporto della dinamica dell'incidente riferita dall'attrice: non vi è stata richiesta di immediato intervento delle Forze dell'Ordine né è stato richiesto l'intervento dei soccorsi del 118, né sono state prodotte fotografie dei luoghi nei quali si è svolto il sinistro o dei veicoli incidentati, con l'unica eccezione del materiale fotografico relativo al solo veicolo di parte attrice successivamente trasportato in altro luogo. L'unico elemento documentale in atti va ricondotto al modello CAI, il quale – oltre alla particolare disciplina relativa all'opponibilità alle compagnie assicuratrici – risulta incompleto in diversi elementi necessari all'individuazione del convenuto, come il codice fiscale, i dati relativi all'indirizzo di residenza ed alla polizza assicurativa, oltre ad indicare dati evidentemente errati come la scadenza della patente di guida ). Numero_1
Nel verbale del Nucleo di Cure Primarie di Fregene vien o uno scontro “moto/moto” privo di riferimenti circa la responsabilità. I testi escussi nel corso del giudizio non possono costituire sufficiente prova dell'incidente e della sua dinamica per come narrata dall'attrice; della presenza dei due testi – le cui dichiarazioni sono apparse in ogni caso generiche – non vi è stato alcun riscontro, in quanto l'ambulanza non è stata chiamata e le Forze dell'Ordine non sono state allertate per relazionare in merito al sinistro e ai testimoni oculari presenti. Oltre a ciò, deve rivelarsi come parte attrice non abbia, nel corso del giudizio, preso posizione circa le contestazioni della controparte relative alla molteplicità di sinistri stradali nei quali risulta coinvolta (più di 10 negli ultimi 5 anni). Tale circostanza risulta maggiormente significativa se si tiene conto che a strettissima prossimità temporale con il sinistro per cui è causa (16.11.2018) l'attrice risulta coinvolta in ulteriori 3 incidenti. In particolare, l'attrice subiva – sempre come danneggiata – un sinistro in data 9.10.2018 in Roma e due in data 11.11.2018, di cui uno in Roma ed uno a Terni. Si deve aggiungere, ancora, che tenuto conto che, dalla documentazione depositata, in tutti i sinistri risulta la sussistenza di lesioni personali, non può escludersi che i danni riportati – tanto dall'attrice che dal mezzo – possano essere riconducibili ai sinistri pregressi, e la circostanza, in mancanza, come detto, di una puntuale contestazione, aggrava la carenza probatoria di cui sopra.
6.In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova, posta in carico della parte attrice, della verificazione del sinistro e del nesso causale con i danni lamentati, quindi la domanda deve essere rigettata. Ponendosi la suddetta motivazione come autonomamente idonea alla risoluzione del giudizio, le ulteriori questioni rimangono assorbite secondo il principio della “ragione più liquida”. Non occorre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in quanto secondo la prospettazione della convenuta il presente sinistro rientra tra quello già oggetto di indagine penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM attualmente vigente (valori medi) calcolate sul valore della domanda e tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta.
8.Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico della parte attrice, con obbligo di restituzione alla convenuta quanto da questa corrisposto al ctu a tale titolo.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
Controparte_1
rimborso forfettario come per legge;
-NULLA sulle spese con riguardo alla posizione di rimasto CP_2 contumace.
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte attrice, con obbligo di restituzione alla convenuta quanto da questa corrisposto al ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Civitavecchia 20.05.2025
Il giudice
Daniele Sodani