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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5062/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Miele Parte_1 P.IVA_1 Domenico (C.F. ; C.F._1 ATTRICE
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tuccillo Gennaro (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
); C.F._2 CONVENUTA
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 05.07.2017, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere l'accertamento del saldo dei rapporti di conto corrente CP_1 intrattenuti con l'istituto bancario, a seguito dell'eliminazione degli addebiti relativi a costi non dovuti, nonché la restituzione delle somme indebitamente versate.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione, parte attrice ha esposto quanto segue:
1 • ha intrattenuto con rapporti di conto corrente n. 129764 e n. 1283343; CP_1
• i saldi di conti correnti citati conto risultano inficiati dall'applicazione di interessi ultralegali superiori rispetto a quelli pattuiti, usurari e illegittimamente capitalizzati, dall'addebito di commissioni di massimo scoperto in virtù di clausole nulle e spese non dovute, dall'illegittima modificazione delle condizioni in senso sfavorevole al cliente;
• alla luce di tale condotta, la banca ha indebitamente incassato l'importo di € 12.729,08.
1.2 – Con comparsa depositata in data 29.07.2016, si è costituita in giudizio CP_1 rilevando che la società attrice non ha mai contestato gli estratti conto periodicamente trasmessi ed argomentando in merito all'infondatezza delle avverse doglianze, di cui ha chiesto il rigetto.
1.3 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata inizialmente ritenuta matura per la decisione;
successivamente, è stata disposta una CTU contabile e, depositata la relazione tecnica, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – Preliminarmente, occorre dare atto della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010, poiché parte attrice ha regolarmente espletato, prima dell'introduzione della lite, il procedimento obbligatorio di mediazione, come risulta dal verbale dell'incontro del 03.03.2017, allegato all'atto di citazione.
2.1 – Atteso che la parte convenuta non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, la domanda formulata da parte attrice mira ad ottenere l'accertamento dei saldi dei conti correnti n. 129764 e n. 1283343, chiedendo l'eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito.
3.1 – Sul punto, deve essere osservato, in primo luogo, che, contrariamente rispetto a quanto affermato dall'istituto bancario convenuto, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c., non impedisce all'odierna attrice di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla
2 legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, n. 30000; Cassazione civile sez. I, 26/05/2011, n.
11626).
3.2 – In secondo luogo, deve essere individuato il criterio di riparto dell'onere della prova tra le parti.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se il correntista agisce per la ripetizione di somme, a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali, l'onere probatorio non può che gravare, ex art. 2697 c.c., sullo stesso correntista (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9752). Per questa ragione, il correntista è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/07/2023, n.
18910). È stato chiarito, peraltro, che, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici CP_1
e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37800).
In particolare, la Suprema Corte, in una fattispecie caratterizzata dalla mancanza degli estratti conto, ha cassato la decisione di merito che, nel ritenere che i singoli periodi coperti dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, aveva erroneamente considerato (in ciascuno) come saldo di partenza sempre quello coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione. La Corte ha, invece, condivisibilmente ritenuto che il Giudice,
3 nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello con estratti conto mancanti, deve sottrarre le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto, ossia deve utilizzare la tecnica dei “saldi di raccordo” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, n. 2660; Corte d'Appello Napoli sez. VII, 05/03/2025, n.
1064). In altri termini, ove il correntista lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne domandi la restituzione, chiedendo la rideterminazione del saldo, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che, laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione;
in mancanza l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/03/2025, n. 5577).
Del resto, tale conclusione è coerente con l'affermazione secondo cui gli estratti conto non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui è possibile ricostruire il rapporto di conto corrente;
infatti, è possibile utilizzare altri strumenti idonei a rappresentare le movimentazioni
(cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37800). Pertanto, ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all'ausilio di una consulenza d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/03/2024,
n. 6983; Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, n. 20621; Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, n.
29190).
3.3 – Nel caso di specie, il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha osservato che, con riferimento al conto corrente n. 1297364, sono stati prodotti diversi estratti conto a partire dal II trimestre del 2009 e fino al IV trimestre del 2015, ma risultano mancanti alcuni estratti conto intermedi compresi in tale periodo;
alcune di queste mancanze sono superabili in virtù della
4 produzione dei riassunti scalari giornalieri che documentano puntualmente l'andamento del rapporto;
alcuni periodi risultano interamente non documentati, ma ciò non ha impedito la ricostruzione del saldo del conto corrente, poiché si tratta di intervalli temporali di breve durata, che consentono comunque di effettuare il raccordo tra i saldi risultanti dalla documentazione in atti.
Con riferimento al conto corrente n. 1283343, invece, risultano prodotti soltanto gli estratti conto movimenti dall'accensione con saldo zero in data 01.12.2006 al I trimestre 2007.
L'analisi di tali rapporti, dunque, deve essere effettuata con riferimento ai periodi che sono stati documentati da parte attrice.
4 – Tali analisi deve riguardare, innanzitutto, la lamentata applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito.
4.1 – Al riguardo, si osserva che la declaratoria di nullità della clausola che prevede interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo
Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l.
70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura. Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato
5 recepito dall'art. 2 della legge 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione relativa all'usurarietà del tasso di interessi deve essere effettuata al momento della stipulazione del contratto, essendo irrilevante che, nel corso dello svolgimento del rapporto, il tasso pattuito diventi superiore al tasso soglia, in virtù delle variazioni di quest'ultimo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 24675/2017, hanno affermato che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Peraltro, nell'ambito del contratto di conto corrente, bisogna distinguere l'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito diventi superiore al tasso soglia, in virtù della riduzione di quest'ultimo, da quella in cui l'istituto di credito, esercitando il proprio ius variandi, modifichi il tasso di interesse nel corso dello svolgimento del rapporto, fissando un tasso superiore al tasso soglia vigente ratione temporis: in questa seconda ipotesi, non sussiste l'usura sopravvenuta, bensì l'usura originaria del tasso risultante dall'esercizio dello ius variandi, che, pertanto, è affetto da nullità (cfr. Tribunale
Firenze sez. III, 03/12/2021, n. 3099; Tribunale Perugia sez. II, 03/08/2021, n. 1126).
Inoltre, con riferimento alla rilevanza della commissione di massimo scoperto, ai fini della valutazione di usurarietà, è stato precisato che, nei rapporti bancari svoltisi, anche solo parzialmente, nel periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l.
n. 185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso soglia e con
6 la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legislazione sull'usura, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati
(cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n. 16303).
4.2 – Nel caso di specie, come rilevato dal CTU, “i contratti di accensione censiti nel paragrafo 3 evidenziano la pattuizione di tassi debitori nominali entro ed oltre il limite di € 1.000 rispettivamente pari al 14,300% per il rapporto n. 1297364 ed al 14,100% per il rapporto n.
1283343”. Il consulente, inoltre, ha rilevato che il TEG risultante dal contratto conto corrente n.
1297364 è pari 15,085% e, dunque, è inferiore al tasso soglia, pari al 19,560%; per il conto corrente n. 1283343, invece, il TEG corrisponde al 14,863% e, quindi, non supera il tasso soglia, pari al 19,620%.
Peraltro, dalla relazione tecnica e dai suoi allegati si evince che, nel corso della durata dei due rapporti, non sono intervenute modifiche dei tassi di interessi che abbiano determinato il superamento del tasso soglia.
Deve essere esclusa, dunque, la applicazione di interessi usurari.
5 – Parte attrice ha lamentato, altresì, l'illegittima capitalizzazione degli interessi da parte dell'istituto bancario.
5.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'art. 120 comma T.U.B., introdotto dall'art. 25 comma 2 del d.lgs. 342/199, vigente al momento della conclusione dei contratti per cui è causa, prevedeva che
“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Tale diposizione normativa è stata attuata attraverso la delibera CICR del 09.02.2000, che, agli artt. 2 e 6, ha stabilito le condizioni di ammissibilità dell'anatocismo nei contratti bancari;
in particolare, tali disposizioni impongono tre requisiti:
• è necessario che il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
7 • occorre che le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
• nei rapporti di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Inoltre, occorre considerare che l'art. 120 comma 2 TUB, come modificato dall'art. 1, comma
629, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014), stabiliva:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
I dubbi interpretativi generati dalla citata disposizione normativa sono stati superati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il legislatore del 2013 ha inteso vietare qualsiasi forma di anatocismo nei contratti bancari.
Invero, è stato rilevato che, per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi devono essere calcolati sulla sola “sorte capitale”, deve credersi che il legislatore, nel parlare di “interessi periodicamente capitalizzati”, abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi.
Del resto, è stato considerato che la soluzione ermeneutica in esame è conforme ai lavori parlamentari che hanno preceduto la legge n. 147/2013: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si è originato il testo normativo in analisi, è stata illustrata muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di “mettere la parola fine” a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
In altri termini, secondo la Corte di Cassazione l'esaminata formulazione dell'art. 120 comma 2
8 TUB rappresenta solo un'anticipazione del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2 TUB, introdotta dalla legge n. 49 del 2016, di conversione del decreto legge n. 18 del 2016, per cui gli interessi debitori maturati “non possono produrre interessi ulteriori” e vanno “calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Inoltre, atteso che il divieto di anatocismo è desumibile già dalla previsione legislativa contenuta nell'art. 120 comma 2 TUB, nella formulazione introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, si ritiene che esso sia immediatamente operante, a prescindere dall'emanazione della delibera CICR contemplata dal medesimo articolo: ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato, al quale era demandato il compito di intervenire su altri temi, che, in effetti, furono specificamente individuati dalla Banca d'Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015 (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n. 21344).
In sintesi, l'anatocismo deve considerarsi vietato, nei rapporti bancari, sin dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013.
5.2 – Nel caso in esame, come rilevato dal CTU, “i contratti di accensione di entrambi i rapporti, censiti nel paragrafo 3, risultano sottoscritti dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00
e riportano, in accordo con l'art. 6 della menzionata Delibera, l'indicazione della pari periodicità
(trimestrale), l'indicazione dei tassi creditori e debitori nominali ed effettivi e la specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. della clausola anatocistica”.
Pertanto, la capitalizzazione degli interessi è stata legittimamente applicata dall'istituto bancario, in conformità con la delibera CICR del 09/02/2000; conseguentemente, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, l'anatocismo deve essere escluso, poiché vietato dalla legge, soltanto a decorrere dal 01.01.2014.
6 – La ricostruzione dei saldi deve escludere, altresì, l'applicazione della Commissione di
Massimo Scoperto, risultando fondate le doglianze di parte attrice, in merito alla nullità della relativa clausola.
6.1 – In merito, si deve premettere che deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009: si fa riferimento al decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009 n. 2, e al decreto legge 1 luglio 2009 n.
9 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi;
d'altronde, si rileva che la Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 18 gennaio 2006 n. 870, ha definito la CMS come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”.
Cionondimeno, la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta. In particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente: ciò accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito;
in assenza di tali elementi non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico. In altri termini, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto in virtù di una clausola indeterminata si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 25/05/2023, n. 5393). Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (cfr. Cassazione civile sez. I,
15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n. 18664).
6.2 – Nel caso di specie, il CTU ha rilevato che “entrambi i conti registrano l'addebito di commissioni di massimo scoperto computate sul massimo scoperto liquido (per valuta) del trimestre. Al riguardo, i contratti in atti non specificano la modalità di calcolo della commissione, limitandosi ad indicarne l'aliquota percentuale”. Alla luce dell'indeterminatezza di tale pattuizione, la CMS deve essere espunta dai saldi dei conti correnti in esame.
Inoltre, con riguardo alle commissioni sostitutive addebitate sul solo rapporto n. 1297364, “non si riscontra, come già anticipato in risposta ai quesiti precedenti, alcuna proposta di modifica
10 unilaterale che ne disciplini l'introduzione, prima della proposta di modifica unilaterale del
30/06/12, prodotta dalla parte correntista attrice, che prevede l'introduzione sia della commissione sull'accordato sia della commissione di istruttoria veloce”. Conseguentemente, tali commissioni risultano legittimamente applicate solo a decorrere dal III trimestre 2012, dovendo essere eliminate nel periodo precedente.
7 – L'ultima questione da esaminare, ai fini del ricalcolo dei saldi dei conti correnti per cui è causa, concerne la lamentata variazione del tasso di interessi in senso sfavorevole alla cliente, in violazione dell'art. 118 TUB.
7.1 – Tale disposizione normativa prevede, al comma 1: “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo”. Il comma 2 aggiunge: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
7.2 – Nel caso di specie, il CTU ha riscontrato che “per quanto concerne i tassi, l'unica proposta di modifica unilaterale riguarda il rapporto n. 1297364 per il periodo successivo al 22/06/12 dal quale si prevede l'indicizzazione del tasso alla media mensile dell'Euribor 3 mesi, legittimando le variazioni successive”. Pertanto, nell'intervallo temporale antecedente rispetto a tale data, sono dovute esclusivamente gli interessi pattuiti all'interno del contratto, non risultando legittimamente esercitato lo ius variandi.
11 Con riguardo al conto corrente n. 1283343 non risulta proposta alcuna modifica dei tassi di interesse e, quindi, occorre applicare all'intero periodo documentato i tassi pattuiti all'interno del contratto.
8 – È necessario procedere, dunque, alla rielaborazione dei saldi dei conti correnti per cui è causa, alla luce delle considerazioni formulate ai paragrafi che precedono.
8.1 – In particolare, con riferimento al conto corrente n. 1297364, bisogna escludere la capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 01.01.2014, eliminare gli addebiti relativi alla
CMS, espungere le commissioni sostitutive fino al II trimestre 2012, applicare gli interessi pattuiti in contratto fino al 22.06.2012.
Tali criteri sono stati applicati dal CTU, che ha concluso che, alla data del 31.12.2015 (ultima data documentata), ricalcolando l'intero periodo documentato, il saldo ricalcolato ammonta a €
11.069,97 e non a € 13.489,77, risultante dall'ultimo estratto conto depositato.
8.2 – Con riguardo al conto corrente n. 1283343, invece, occorre eliminare gli addebiti relativi alla CMS, quelli riguardanti le spese non pattuite e applicare per l'intero periodo documentato i tassi di interesse pattuiti in contratto, non essendo stato legittimamente esercitato lo ius variandi.
Applicando tali criteri, il CTU ha ricalcolato il saldo del conto corrente in parola, rilevando che, alla data del 31.03.2007 (ultima data documentata) l'importo a debito della correntista ammonta a
€ 8.044,09 e non a € 8.122,02.
9 – Accertati i saldi rettificati dei conti correnti per cui è causa, occorre esaminare la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice.
9.1 – In merito, occorre considerare che non può escludersi l'interesse ad agire in giudizio, prima della chiusura del conto, per ottenere l'accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali che prevedano l'applicazione d'interessi ultralegali o usurari o la capitalizzazione degl'interessi o l'addebito di altre poste illegittime ed il ricalcolo dell'ammontare del saldo, avendo l'azione come obiettivo, in tal caso, il conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza una pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di ulteriori annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento accordato e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.
12 Diversamente, ai fini dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 2033 c.c., occorre che sia stato effettuato un pagamento indebito e tale situazione, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, non si verifica per effetto della mera annotazione in conto d'interessi o altre poste passive sulla base di una clausola illegittima, la quale non dà luogo ad un'immediata attribuzione in favore della banca, trovando applicazione l'art. 1823, primo comma, c.c., ai sensi del quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse si considerano indisponibili ed inesigibili fino alla chiusura del conto. Uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gl'interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in presenza di un saldo passivo eccedente la misura dell'affidamento concesso dalla banca, non abbiano una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto. Nella seconda ipotesi, l'accoglimento della domanda non può peraltro tradursi nella condanna della banca alla restituzione degl'importi illecitamente addebitati, ma solo nella determinazione di un saldo depurato delle annotazioni illegittime, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti prevista dall'art. 1823, primo comma, c.c., l'azione di ripetizione può determinare l'obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/07/2025, n. 19750).
9.2 – Nel caso in esame, dunque, sussiste l'interesse del debitore ad ottenere l'accertamento dei saldi rettificati per entrambi i conti correnti.
L'azione di ripetizione, invece, non può essere accolta per il conto corrente n. 1297364, poiché, come rilevato dal CTU, “in atti parte convenuta ha prodotto due comunicazioni, datate rispettivamente 16/09/16 e 14/06/17, che attesterebbero l'esistenza a tali date di saldi debitori del rapporto n. 1297364 rispetto al quale la banca avrebbe revocato il fido esistente di € 15.000,00 e chiesto il pagamento del saldo debitore”. In particolare, il consulente ha osservato: “La comunicazione del 14/06/17 indica il recesso dal rapporto evidenziando una posizione debitoria di € 16.737,92 che lo scrivente CTU non può verificare in quanto gli estratti conto in atti si fermano alla precedente data del 31/12/15”. Pur essendo provata la chiusura del conto, dunque, non è dimostrato il pagamento di somme indebite da parte della correntista, poiché non risultano
13 prodotti gli estratti conto successivi alla maturazione dell'indebito, né è stato documentato il pagamento del saldo finale del rapporto estinto.
Diversamente, “per il rapporto n. 1283343 si dispone in atti della comunicazione datata 7/07/11 con la quale la banca attesta di aver provveduto all'estinzione del rapporto mediante giroconto di
€ 13.000 dal rapporto n. 1297364 in data 23/06/09”. Atteso che il rapporto in questione è stato chiuso, la società correntista ha diritto alla restituzione delle poste indebitamente versate, corrispondenti a € 77,92, ossia la differenza tra il saldo risultante alla banca (€ 8.122,02) e quello rettificato (€ 8.044,09).
10 – In sintesi, la domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione, dichiarando che, alla data del 31.12.2015, il saldo del conto corrente n. 1297364 ammontava a € 11.069,97 a debito della correntista e condannando l'istituto bancario alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di € 77,92, indebitamente versato al momento dell'estinzione del conto corrente n.
1283343; deve essere rigettata, invece, la domanda di ripetizione formulata con riferimento al conto corrente n. 1297364.
11 – Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, alla luce della reciproca soccombenza.
11.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta, alla luce della sua soccombenza in merito alla domanda di accertamento, che ha reso necessaria la consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che, alla data del
31.12.2015, il saldo del conto corrente n. 1297364 ammontava a € 11.069,97 a debito della correntista e condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo €
77,92, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito, con riferimento al conto corrente n. 1297364;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta;
14 - condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5062/2017 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Miele Parte_1 P.IVA_1 Domenico (C.F. ; C.F._1 ATTRICE
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tuccillo Gennaro (C.F. Controparte_1 P.IVA_2
); C.F._2 CONVENUTA
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 05.07.2017, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere l'accertamento del saldo dei rapporti di conto corrente CP_1 intrattenuti con l'istituto bancario, a seguito dell'eliminazione degli addebiti relativi a costi non dovuti, nonché la restituzione delle somme indebitamente versate.
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione, parte attrice ha esposto quanto segue:
1 • ha intrattenuto con rapporti di conto corrente n. 129764 e n. 1283343; CP_1
• i saldi di conti correnti citati conto risultano inficiati dall'applicazione di interessi ultralegali superiori rispetto a quelli pattuiti, usurari e illegittimamente capitalizzati, dall'addebito di commissioni di massimo scoperto in virtù di clausole nulle e spese non dovute, dall'illegittima modificazione delle condizioni in senso sfavorevole al cliente;
• alla luce di tale condotta, la banca ha indebitamente incassato l'importo di € 12.729,08.
1.2 – Con comparsa depositata in data 29.07.2016, si è costituita in giudizio CP_1 rilevando che la società attrice non ha mai contestato gli estratti conto periodicamente trasmessi ed argomentando in merito all'infondatezza delle avverse doglianze, di cui ha chiesto il rigetto.
1.3 – All'esito della prima udienza, sono stati assegnati, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata inizialmente ritenuta matura per la decisione;
successivamente, è stata disposta una CTU contabile e, depositata la relazione tecnica, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – Preliminarmente, occorre dare atto della procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010, poiché parte attrice ha regolarmente espletato, prima dell'introduzione della lite, il procedimento obbligatorio di mediazione, come risulta dal verbale dell'incontro del 03.03.2017, allegato all'atto di citazione.
2.1 – Atteso che la parte convenuta non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, la domanda formulata da parte attrice mira ad ottenere l'accertamento dei saldi dei conti correnti n. 129764 e n. 1283343, chiedendo l'eliminazione degli addebiti illegittimamente effettuati dall'istituto di credito.
3.1 – Sul punto, deve essere osservato, in primo luogo, che, contrariamente rispetto a quanto affermato dall'istituto bancario convenuto, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c., non impedisce all'odierna attrice di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla
2 legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/11/2018, n. 30000; Cassazione civile sez. I, 26/05/2011, n.
11626).
3.2 – In secondo luogo, deve essere individuato il criterio di riparto dell'onere della prova tra le parti.
In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se il correntista agisce per la ripetizione di somme, a suo dire indebitamente percette dalla banca in costanza di rapporto, previa la rideterminazione del saldo, sulla scorta dell'invocata nullità di talune clausole contrattuali, l'onere probatorio non può che gravare, ex art. 2697 c.c., sullo stesso correntista (cfr.
Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n. 9752). Per questa ragione, il correntista è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/07/2023, n.
18910). È stato chiarito, peraltro, che, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici CP_1
e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37800).
In particolare, la Suprema Corte, in una fattispecie caratterizzata dalla mancanza degli estratti conto, ha cassato la decisione di merito che, nel ritenere che i singoli periodi coperti dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, aveva erroneamente considerato (in ciascuno) come saldo di partenza sempre quello coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione. La Corte ha, invece, condivisibilmente ritenuto che il Giudice,
3 nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo a quello con estratti conto mancanti, deve sottrarre le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto, ossia deve utilizzare la tecnica dei “saldi di raccordo” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, n. 2660; Corte d'Appello Napoli sez. VII, 05/03/2025, n.
1064). In altri termini, ove il correntista lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne domandi la restituzione, chiedendo la rideterminazione del saldo, l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che, laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, se il correntista sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione;
in mancanza l'estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto (cfr. Cassazione civile sez. I, 03/03/2025, n. 5577).
Del resto, tale conclusione è coerente con l'affermazione secondo cui gli estratti conto non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui è possibile ricostruire il rapporto di conto corrente;
infatti, è possibile utilizzare altri strumenti idonei a rappresentare le movimentazioni
(cfr. Cassazione civile sez. I, 27/12/2022, n. 37800). Pertanto, ai fini della prova del pagamento suscettibile di restituzione, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova in grado di fornire indicazioni certe e complete, ed anche ricorrendo all'ausilio di una consulenza d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. I, 15/03/2024,
n. 6983; Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, n. 20621; Cassazione civile sez. VI, 21/12/2020, n.
29190).
3.3 – Nel caso di specie, il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha osservato che, con riferimento al conto corrente n. 1297364, sono stati prodotti diversi estratti conto a partire dal II trimestre del 2009 e fino al IV trimestre del 2015, ma risultano mancanti alcuni estratti conto intermedi compresi in tale periodo;
alcune di queste mancanze sono superabili in virtù della
4 produzione dei riassunti scalari giornalieri che documentano puntualmente l'andamento del rapporto;
alcuni periodi risultano interamente non documentati, ma ciò non ha impedito la ricostruzione del saldo del conto corrente, poiché si tratta di intervalli temporali di breve durata, che consentono comunque di effettuare il raccordo tra i saldi risultanti dalla documentazione in atti.
Con riferimento al conto corrente n. 1283343, invece, risultano prodotti soltanto gli estratti conto movimenti dall'accensione con saldo zero in data 01.12.2006 al I trimestre 2007.
L'analisi di tali rapporti, dunque, deve essere effettuata con riferimento ai periodi che sono stati documentati da parte attrice.
4 – Tali analisi deve riguardare, innanzitutto, la lamentata applicazione di interessi usurari da parte dell'istituto di credito.
4.1 – Al riguardo, si osserva che la declaratoria di nullità della clausola che prevede interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo
Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l.
70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura. Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato
5 recepito dall'art. 2 della legge 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la valutazione relativa all'usurarietà del tasso di interessi deve essere effettuata al momento della stipulazione del contratto, essendo irrilevante che, nel corso dello svolgimento del rapporto, il tasso pattuito diventi superiore al tasso soglia, in virtù delle variazioni di quest'ultimo. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 24675/2017, hanno affermato che, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula. Peraltro, nell'ambito del contratto di conto corrente, bisogna distinguere l'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito diventi superiore al tasso soglia, in virtù della riduzione di quest'ultimo, da quella in cui l'istituto di credito, esercitando il proprio ius variandi, modifichi il tasso di interesse nel corso dello svolgimento del rapporto, fissando un tasso superiore al tasso soglia vigente ratione temporis: in questa seconda ipotesi, non sussiste l'usura sopravvenuta, bensì l'usura originaria del tasso risultante dall'esercizio dello ius variandi, che, pertanto, è affetto da nullità (cfr. Tribunale
Firenze sez. III, 03/12/2021, n. 3099; Tribunale Perugia sez. II, 03/08/2021, n. 1126).
Inoltre, con riferimento alla rilevanza della commissione di massimo scoperto, ai fini della valutazione di usurarietà, è stato precisato che, nei rapporti bancari svoltisi, anche solo parzialmente, nel periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l.
n. 185/2008, inserito in sede di conversione dalla l. n. 2/2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso soglia e con
6 la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legislazione sull'usura, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati
(cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n. 16303).
4.2 – Nel caso di specie, come rilevato dal CTU, “i contratti di accensione censiti nel paragrafo 3 evidenziano la pattuizione di tassi debitori nominali entro ed oltre il limite di € 1.000 rispettivamente pari al 14,300% per il rapporto n. 1297364 ed al 14,100% per il rapporto n.
1283343”. Il consulente, inoltre, ha rilevato che il TEG risultante dal contratto conto corrente n.
1297364 è pari 15,085% e, dunque, è inferiore al tasso soglia, pari al 19,560%; per il conto corrente n. 1283343, invece, il TEG corrisponde al 14,863% e, quindi, non supera il tasso soglia, pari al 19,620%.
Peraltro, dalla relazione tecnica e dai suoi allegati si evince che, nel corso della durata dei due rapporti, non sono intervenute modifiche dei tassi di interessi che abbiano determinato il superamento del tasso soglia.
Deve essere esclusa, dunque, la applicazione di interessi usurari.
5 – Parte attrice ha lamentato, altresì, l'illegittima capitalizzazione degli interessi da parte dell'istituto bancario.
5.1 – Al riguardo, si evidenzia che l'art. 120 comma T.U.B., introdotto dall'art. 25 comma 2 del d.lgs. 342/199, vigente al momento della conclusione dei contratti per cui è causa, prevedeva che
“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Tale diposizione normativa è stata attuata attraverso la delibera CICR del 09.02.2000, che, agli artt. 2 e 6, ha stabilito le condizioni di ammissibilità dell'anatocismo nei contratti bancari;
in particolare, tali disposizioni impongono tre requisiti:
• è necessario che il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
7 • occorre che le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
• nei rapporti di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Inoltre, occorre considerare che l'art. 120 comma 2 TUB, come modificato dall'art. 1, comma
629, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014), stabiliva:
“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
I dubbi interpretativi generati dalla citata disposizione normativa sono stati superati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che il legislatore del 2013 ha inteso vietare qualsiasi forma di anatocismo nei contratti bancari.
Invero, è stato rilevato che, per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi devono essere calcolati sulla sola “sorte capitale”, deve credersi che il legislatore, nel parlare di “interessi periodicamente capitalizzati”, abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi.
Del resto, è stato considerato che la soluzione ermeneutica in esame è conforme ai lavori parlamentari che hanno preceduto la legge n. 147/2013: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si è originato il testo normativo in analisi, è stata illustrata muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di “mettere la parola fine” a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
In altri termini, secondo la Corte di Cassazione l'esaminata formulazione dell'art. 120 comma 2
8 TUB rappresenta solo un'anticipazione del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2 TUB, introdotta dalla legge n. 49 del 2016, di conversione del decreto legge n. 18 del 2016, per cui gli interessi debitori maturati “non possono produrre interessi ulteriori” e vanno “calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Inoltre, atteso che il divieto di anatocismo è desumibile già dalla previsione legislativa contenuta nell'art. 120 comma 2 TUB, nella formulazione introdotta dalla legge di stabilità per il 2014, si ritiene che esso sia immediatamente operante, a prescindere dall'emanazione della delibera CICR contemplata dal medesimo articolo: ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato, al quale era demandato il compito di intervenire su altri temi, che, in effetti, furono specificamente individuati dalla Banca d'Italia nella proposta di delibera formulata al CICR nel 2015 (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n. 21344).
In sintesi, l'anatocismo deve considerarsi vietato, nei rapporti bancari, sin dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013.
5.2 – Nel caso in esame, come rilevato dal CTU, “i contratti di accensione di entrambi i rapporti, censiti nel paragrafo 3, risultano sottoscritti dopo l'entrata in vigore della Delibera CICR 9/02/00
e riportano, in accordo con l'art. 6 della menzionata Delibera, l'indicazione della pari periodicità
(trimestrale), l'indicazione dei tassi creditori e debitori nominali ed effettivi e la specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c. della clausola anatocistica”.
Pertanto, la capitalizzazione degli interessi è stata legittimamente applicata dall'istituto bancario, in conformità con la delibera CICR del 09/02/2000; conseguentemente, alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, l'anatocismo deve essere escluso, poiché vietato dalla legge, soltanto a decorrere dal 01.01.2014.
6 – La ricostruzione dei saldi deve escludere, altresì, l'applicazione della Commissione di
Massimo Scoperto, risultando fondate le doglianze di parte attrice, in merito alla nullità della relativa clausola.
6.1 – In merito, si deve premettere che deve ormai ritenersi superata ogni questione relativa all'elemento causale della commissione di massimo scoperto, alla luce degli interventi operati dal legislatore nel biennio 2008-2009: si fa riferimento al decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009 n. 2, e al decreto legge 1 luglio 2009 n.
9 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, con cui si è dato ufficiale riconoscimento a tale tipologia di onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi;
d'altronde, si rileva che la Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 18 gennaio 2006 n. 870, ha definito la CMS come “la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata per “riequilibrare i costi sostenuti dalla Banca per approvvigionarsi del denaro da mettere a disposizione del cliente”.
Cionondimeno, la medesima commissione di massimo scoperto, per assurgere al requisito della determinatezza e determinabilità, deve anzitutto essere oggetto di pattuizione scritta. In particolare, ai sensi degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., per la sua validità devono ricorrere i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo da imporre al cliente: ciò accade quando siano previsti sia il tasso percentuale della commissione, sia la base ed i criteri di calcolo, sia la periodicità di addebito;
in assenza di tali elementi non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico. In altri termini, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto in virtù di una clausola indeterminata si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 25/05/2023, n. 5393). Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di commissione di massimo scoperto nel conto corrente bancario può essere considerata nulla per indeterminatezza se non specifica il valore sul quale la percentuale di commissione deve essere calcolata (cfr. Cassazione civile sez. I,
15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n. 18664).
6.2 – Nel caso di specie, il CTU ha rilevato che “entrambi i conti registrano l'addebito di commissioni di massimo scoperto computate sul massimo scoperto liquido (per valuta) del trimestre. Al riguardo, i contratti in atti non specificano la modalità di calcolo della commissione, limitandosi ad indicarne l'aliquota percentuale”. Alla luce dell'indeterminatezza di tale pattuizione, la CMS deve essere espunta dai saldi dei conti correnti in esame.
Inoltre, con riguardo alle commissioni sostitutive addebitate sul solo rapporto n. 1297364, “non si riscontra, come già anticipato in risposta ai quesiti precedenti, alcuna proposta di modifica
10 unilaterale che ne disciplini l'introduzione, prima della proposta di modifica unilaterale del
30/06/12, prodotta dalla parte correntista attrice, che prevede l'introduzione sia della commissione sull'accordato sia della commissione di istruttoria veloce”. Conseguentemente, tali commissioni risultano legittimamente applicate solo a decorrere dal III trimestre 2012, dovendo essere eliminate nel periodo precedente.
7 – L'ultima questione da esaminare, ai fini del ricalcolo dei saldi dei conti correnti per cui è causa, concerne la lamentata variazione del tasso di interessi in senso sfavorevole alla cliente, in violazione dell'art. 118 TUB.
7.1 – Tale disposizione normativa prevede, al comma 1: “Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo”. Il comma 2 aggiunge: “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.
7.2 – Nel caso di specie, il CTU ha riscontrato che “per quanto concerne i tassi, l'unica proposta di modifica unilaterale riguarda il rapporto n. 1297364 per il periodo successivo al 22/06/12 dal quale si prevede l'indicizzazione del tasso alla media mensile dell'Euribor 3 mesi, legittimando le variazioni successive”. Pertanto, nell'intervallo temporale antecedente rispetto a tale data, sono dovute esclusivamente gli interessi pattuiti all'interno del contratto, non risultando legittimamente esercitato lo ius variandi.
11 Con riguardo al conto corrente n. 1283343 non risulta proposta alcuna modifica dei tassi di interesse e, quindi, occorre applicare all'intero periodo documentato i tassi pattuiti all'interno del contratto.
8 – È necessario procedere, dunque, alla rielaborazione dei saldi dei conti correnti per cui è causa, alla luce delle considerazioni formulate ai paragrafi che precedono.
8.1 – In particolare, con riferimento al conto corrente n. 1297364, bisogna escludere la capitalizzazione degli interessi a decorrere dal 01.01.2014, eliminare gli addebiti relativi alla
CMS, espungere le commissioni sostitutive fino al II trimestre 2012, applicare gli interessi pattuiti in contratto fino al 22.06.2012.
Tali criteri sono stati applicati dal CTU, che ha concluso che, alla data del 31.12.2015 (ultima data documentata), ricalcolando l'intero periodo documentato, il saldo ricalcolato ammonta a €
11.069,97 e non a € 13.489,77, risultante dall'ultimo estratto conto depositato.
8.2 – Con riguardo al conto corrente n. 1283343, invece, occorre eliminare gli addebiti relativi alla CMS, quelli riguardanti le spese non pattuite e applicare per l'intero periodo documentato i tassi di interesse pattuiti in contratto, non essendo stato legittimamente esercitato lo ius variandi.
Applicando tali criteri, il CTU ha ricalcolato il saldo del conto corrente in parola, rilevando che, alla data del 31.03.2007 (ultima data documentata) l'importo a debito della correntista ammonta a
€ 8.044,09 e non a € 8.122,02.
9 – Accertati i saldi rettificati dei conti correnti per cui è causa, occorre esaminare la domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice.
9.1 – In merito, occorre considerare che non può escludersi l'interesse ad agire in giudizio, prima della chiusura del conto, per ottenere l'accertamento dell'invalidità delle clausole contrattuali che prevedano l'applicazione d'interessi ultralegali o usurari o la capitalizzazione degl'interessi o l'addebito di altre poste illegittime ed il ricalcolo dell'ammontare del saldo, avendo l'azione come obiettivo, in tal caso, il conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza una pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di ulteriori annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento accordato e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.
12 Diversamente, ai fini dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 2033 c.c., occorre che sia stato effettuato un pagamento indebito e tale situazione, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, non si verifica per effetto della mera annotazione in conto d'interessi o altre poste passive sulla base di una clausola illegittima, la quale non dà luogo ad un'immediata attribuzione in favore della banca, trovando applicazione l'art. 1823, primo comma, c.c., ai sensi del quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse si considerano indisponibili ed inesigibili fino alla chiusura del conto. Uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione si verifica soltanto a seguito della cessazione del rapporto, in caso di estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, nel cui calcolo siano stati computati gl'interessi non dovuti, oppure quando, in pendenza del rapporto, il correntista abbia effettuato rimesse solutorie, per tali dovendosi intendere quei versamenti che, in quanto avvenuti in presenza di un saldo passivo eccedente la misura dell'affidamento concesso dalla banca, non abbiano una funzione meramente ripristinatoria della provvista esistente sul conto. Nella seconda ipotesi, l'accoglimento della domanda non può peraltro tradursi nella condanna della banca alla restituzione degl'importi illecitamente addebitati, ma solo nella determinazione di un saldo depurato delle annotazioni illegittime, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto, venuta meno l'indisponibilità dei singoli crediti prevista dall'art. 1823, primo comma, c.c., l'azione di ripetizione può determinare l'obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/07/2025, n. 19750).
9.2 – Nel caso in esame, dunque, sussiste l'interesse del debitore ad ottenere l'accertamento dei saldi rettificati per entrambi i conti correnti.
L'azione di ripetizione, invece, non può essere accolta per il conto corrente n. 1297364, poiché, come rilevato dal CTU, “in atti parte convenuta ha prodotto due comunicazioni, datate rispettivamente 16/09/16 e 14/06/17, che attesterebbero l'esistenza a tali date di saldi debitori del rapporto n. 1297364 rispetto al quale la banca avrebbe revocato il fido esistente di € 15.000,00 e chiesto il pagamento del saldo debitore”. In particolare, il consulente ha osservato: “La comunicazione del 14/06/17 indica il recesso dal rapporto evidenziando una posizione debitoria di € 16.737,92 che lo scrivente CTU non può verificare in quanto gli estratti conto in atti si fermano alla precedente data del 31/12/15”. Pur essendo provata la chiusura del conto, dunque, non è dimostrato il pagamento di somme indebite da parte della correntista, poiché non risultano
13 prodotti gli estratti conto successivi alla maturazione dell'indebito, né è stato documentato il pagamento del saldo finale del rapporto estinto.
Diversamente, “per il rapporto n. 1283343 si dispone in atti della comunicazione datata 7/07/11 con la quale la banca attesta di aver provveduto all'estinzione del rapporto mediante giroconto di
€ 13.000 dal rapporto n. 1297364 in data 23/06/09”. Atteso che il rapporto in questione è stato chiuso, la società correntista ha diritto alla restituzione delle poste indebitamente versate, corrispondenti a € 77,92, ossia la differenza tra il saldo risultante alla banca (€ 8.122,02) e quello rettificato (€ 8.044,09).
10 – In sintesi, la domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione, dichiarando che, alla data del 31.12.2015, il saldo del conto corrente n. 1297364 ammontava a € 11.069,97 a debito della correntista e condannando l'istituto bancario alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'importo di € 77,92, indebitamente versato al momento dell'estinzione del conto corrente n.
1283343; deve essere rigettata, invece, la domanda di ripetizione formulata con riferimento al conto corrente n. 1297364.
11 – Ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, alla luce della reciproca soccombenza.
11.1 – Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di parte convenuta, alla luce della sua soccombenza in merito alla domanda di accertamento, che ha reso necessaria la consulenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che, alla data del
31.12.2015, il saldo del conto corrente n. 1297364 ammontava a € 11.069,97 a debito della correntista e condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo €
77,92, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda di ripetizione dell'indebito, con riferimento al conto corrente n. 1297364;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di CTU a carico di parte convenuta;
14 - condanna parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 24/11/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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