Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 14/06/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1982, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/05/1983, entrambi con il proc. dom. avv. CARESSA Francesco del Foro di Milano, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 26/09/2009 in AZ AN LO (BG), in regime di comunione
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Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 09/04/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il
26/03/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni enunciate in ricorso, integralmente richiamate e trascritte in dispositivo.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in AZ AN LO (BG) il Parte_1 Parte_2
26/09/2009 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno
2009, atto n. 9, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti con i propri rispettivi redditi e, comunque, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di natura economica ivi compreso l'assegno divorzile.
2 - La casa familiare sita in AZ AN LO (Bg), via Vittorio Veneto n. 16, di proprietà dei genitori della signora già lasciata dal signor Parte_2 Pt_1
continuerà ad essere abitata esclusivamente dalla stessa.
- Tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale diverranno di proprietà esclusiva della signora con rinuncia da parte del signor Parte_2
ad ogni diritto sulla proprietà dei mobili stessi. Il signor da atto di Pt_1 Pt_1
aver già asportato dalla casa coniugale gli effetti personali ed ogni ulteriore bene di sua proprietà.
- Le utenze a servizio dell'immobile intestate alla signora ma appoggiate Parte_2
su conto corrente intestato al signor continueranno ad essere pagate dal Pt_1
medesimo fino alla data del 30 aprile 2024. Dopo tale data si procederà al cambio di domiciliazione sul conto correte intestato alla signora Parte_2
- L'assicurazione relativa alla casa coniugale è rimasta intestata al signor Pt_1 ed il premio relativo all'anno 2024 è già stato versato. Il signor nulla ha Pt_1 richiesto sul punto. A partire dall'anno 2025 la signora sarà libera di Parte_2
affrontare tale aspetto come meglio riterrà.
- L'utenza Telecom anch'essa intestata al signor resterà a carico completo Pt_1
del medesimo fino a fine luglio 2024. A partire da tale data la signora Parte_2
sarà libera di affrontare tale aspetto come meglio riterrà.
- I conti correnti bancari sono già divisi. Si procederà esclusivamente ad eliminare le reciproche firme sul conto corrente dell'altro coniuge al momento dell'avvenuta sottoscrizione del presente atto.
- L'animale di compagnia, chiamato OK, continuerà a vivere presso l'abitazione attualmente occupata dalla signora Parte_2
- Il signor acconsente sin d'ora a sottoscrivere ogni documento necessario Pt_1
per procedere ad intestare il cip identificativo di OK a nome della signora
Parte_2
- Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora Pt_1 Parte_2
mensilmente (ogni prima settimana del mese) per le spese relative al cibo consumato da OK, la somma di € 100,00. Tale versamento avverrà fino a quanto OK resterà in vita.
- Eventuali scelte future relative all'alimentazione di OK dovranno, comunque, essere preliminarmente concordate. In caso di spese inferiori il signor Pt_1
3 rinuncia, comunque, a richiedere alla signora il rimborso della Parte_2
differenza. - Eventuali cure veterinarie (farmaci, fermenti intestinali, vaccinazioni, interventi chirurgici), dovranno essere preventivamente concordate e il signor corrisponderà la quota del 50% di quanto corrisposto dalla signora Pt_1
a seguito di esibizione di relativa ricevuta/fattura. Parte_2
- In caso di toilettatura trimestrale il signor si impegna a versare alla signora Pt_1 un contributo per le spese pari a € 35,00 all'inizio di ogni trimestre. Parte_2
- Il signor ha già versato la somma di € 700,00 (€ 350,00 X 2) pari a due Pt_1 serie da 10 lezioni mirate all'addestramento di OK, al fine di favorire la gestione quotidiana dello stesso.
- La signora provvederà ad aggiornare il signor tramite e-mail - Parte_2 Pt_1
ogni 10 del mese- rispetto alle condizioni di salute di OK. Altresì, la stessa, invierà al signor nel corso del mese, qualche foto/video di OK mediante Pt_1
applicazione whatsapp, avvisando tempestivamente lo stesso qualora ci fossero criticità nella gestione del cane e problematiche di salute.
- Ogni ulteriore questione patrimoniale è stata regolata e definita tra le parti.
- Spese legali interamente a carico del signor . Parte_1
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZ AN LO (BG), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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