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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6157 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Irene Parte_1
Sparagna, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Minturno alla Via G. Granata n. 2;
APPELLANTE
E
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 278/2024 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca limitatamente alla compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante, premesso che il giudice di pace ha accolto il ricorso dichiarando illegittima la sanzione impugnata, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. relativamente alla compensazione delle spese di lite.
La , seppur regolarmente citata, non si è costituita e, pertanto, ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata rinviata all'udienza del 20.10.2025 per la decisione. L'appello risulta fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono.
Gli artt. 91 e 92 c.p.c. disciplinano le modalità con cui vengono gestite le spese legali nel corso di un processo civile, stabilendo le responsabilità e le eventuali eccezioni, per cui, il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in base ai criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del presente codice. Altresì il giudice può, anche in deroga alla regola della soccombenza, compensare le spese di lite, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattato o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018 ha, tuttavia, statuito l'incostituzionalità dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Pertanto, le spese di lite possono essere compensate anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente esplicitate nella sentenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. S.U. 2572/2012).
Sulla base dei principi appena espressi può concludersi che la motivazione del giudice di primo grado sulla compensazione delle spese di lite risulta assolutamente insufficiente, avendo lo stesso disposto la compensazione senza alcuna giustificazione.
Non risultano, inoltre, sussistenti, nel caso di specie, ragioni gravi ed eccezionali che possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'appellato va condannato al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore dell'appellante.
Inoltre, in applicazione del principio della soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellato.
Entrambe si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
278/2024 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca, così provvede:
a) dichiara la contumacia dell'appellato; b) in riforma parziale della sentenza n. 278/2024 emessa dal Giudice di pace di Sessa Aurunca condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 250,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Irene Sparagna che se ne dichiara antistatario;
c) condanna la al pagamento delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 250,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Irene Sparagna che se ne dichiara antistataria.
Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tedesco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6157 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Irene Parte_1
Sparagna, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Minturno alla Via G. Granata n. 2;
APPELLANTE
E
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 278/2024 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca limitatamente alla compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante, premesso che il giudice di pace ha accolto il ricorso dichiarando illegittima la sanzione impugnata, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. relativamente alla compensazione delle spese di lite.
La , seppur regolarmente citata, non si è costituita e, pertanto, ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata rinviata all'udienza del 20.10.2025 per la decisione. L'appello risulta fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che seguono.
Gli artt. 91 e 92 c.p.c. disciplinano le modalità con cui vengono gestite le spese legali nel corso di un processo civile, stabilendo le responsabilità e le eventuali eccezioni, per cui, il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in base ai criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del presente codice. Altresì il giudice può, anche in deroga alla regola della soccombenza, compensare le spese di lite, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattato o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018 ha, tuttavia, statuito l'incostituzionalità dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Pertanto, le spese di lite possono essere compensate anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente esplicitate nella sentenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (Cass. S.U. 2572/2012).
Sulla base dei principi appena espressi può concludersi che la motivazione del giudice di primo grado sulla compensazione delle spese di lite risulta assolutamente insufficiente, avendo lo stesso disposto la compensazione senza alcuna giustificazione.
Non risultano, inoltre, sussistenti, nel caso di specie, ragioni gravi ed eccezionali che possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, l'appellato va condannato al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore dell'appellante.
Inoltre, in applicazione del principio della soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellato.
Entrambe si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva espletata. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
278/2024 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca, così provvede:
a) dichiara la contumacia dell'appellato; b) in riforma parziale della sentenza n. 278/2024 emessa dal Giudice di pace di Sessa Aurunca condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi € 250,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Irene Sparagna che se ne dichiara antistatario;
c) condanna la al pagamento delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 250,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Irene Sparagna che se ne dichiara antistataria.
Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco