Ordinanza cautelare 29 maggio 2023
Ordinanza collegiale 17 giugno 2024
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/03/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Leginio, Simone Di Leginio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, Guardia di Finanza-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- della determinazione dal Comandante del I Gruppo IA della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la determinazione del medesimo Comandante n.-OMISSIS-, acquisito al protocollo n. -OMISSIS-;
- del provvedimento disciplinare di Corpo, emesso dal Comandante della Guardia di Finanza – -OMISSIS-, giusta determinazione n. -OMISSIS- assunta al protocollo n. -OMISSIS-;
- delle note protocollo n. -OMISSIS-, rese dal Comandante della -OMISSIS- – Guardia di Finanza;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza Comando Generale e della Guardia di Finanza-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento disciplinare con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo di giorni cinque di consegna, oltre al successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.
In aggiunta alla caducazione dei prefati atti, il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla sanzione disciplinare in commento, che consisterebbero nell’essere stato escluso dalla procedura straordinaria di avanzamento al grado superiore, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2023.
I fatti di causa possono essere così riassunti:
- il ricorrente è un -OMISSIS- effettivo presso il-OMISSIS- che, in data-OMISSIS-, è stato inviato in missione presso il -OMISSIS-per espletare servizio di ordine pubblico, nell’ambito del quale gli veniva affidato il comando su altri finanzieri, provenienti anche da altri comandi territoriali;
- il -OMISSIS- circa, nell’ambito dello svolgimento del servizio anzidetto, si rendeva necessario effettuare un’operazione di soccorso di un soggetto di nazionalità extracomunitaria, caduto in mare dalla nave -OMISSIS-, svolta in concorso con una vedetta della Guardia di Finanza all’uopo allertata;
- l’intervento, nonostante la sua complessità, si concludeva positivamente col trasporto di quest’ultimo presso la struttura sanitaria e col suo successivo piantonamento;
- al termine del servizio, alle ore 08:15, il ricorrente inviava ai suoi Superiori il rapporto informativo sull’attività svolta;
- sennonché, il giorno -OMISSIS- veniva notiziato dal proprio Comandante di Compagnia circa la necessità di fornire ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate nel precedente rapporto di servizio, in ordine ai fatti occorsi la notte del -OMISSIS-.
- a tale incombente, il ricorrente dava seguito col deposito di una relazione integrativa del -OMISSIS-;
- successivamente, in data-OMISSIS-, parte ricorrente riceveva un avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura Militare della Repubblica di Napoli, datato-OMISSIS-, dal quale apprendeva, per la prima volta, di essere stato indagato per il reato di “ violenza ad inferiore aggravata ”, ai sensi degli artt. 47, n. 4 e 195, co. 1. c.p.m.p., poiché, così come comunicato dal Comandante della -OMISSIS-con la notizia di reato n.-OMISSIS- durante il salvataggio di cui sopra, nel tentativo di calmare uno dei finanzieri ivi presenti, che si era particolarmente risentito per una critica ricevuta da un suo collega per la volontà espressa di riprendere la scena del soccorso con un video, il Sottufficiale lo avrebbe afferrato “… -OMISSIS- … -OMISSIS- ”;
- il prefato procedimento penale veniva archiviato dal Tribunale Militare di Napoli il -OMISSIS-, previa conforme richiesta del Procuratore militare del -OMISSIS-2;
- il -OMISSIS-, tuttavia, al ricorrente venina notificata dal proprio Comandante di Compagnia la nota n.-OMISSIS-, con cui si dava atto dell’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti per l’irrogazione di una sanzione di corpo, con contestuale contestazioni degli addebiti afferente ai capi di incolpazione di seguito riassunti:
a. presentazione di una relazione di servizio, il giorno successivo al salvataggio occorso presso il -OMISSIS-, volutamente incompleta e parziale, nella quale sarebbero stati omessi fatti e informazioni rilevanti al fine delle determinazioni del Comandante circa l’esatto svolgimento del medesimo servizio e del controllo sul personale operante (violazione art. 713, co. 3 “ Doveri attinenti al grado ”; art. 715, co. 1 lett. b) “ Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica ”; art. 717 “ Senso di responsabilità ”, t.u.o.m.);
b. comunicazione e trasmissione tra colleghi, in data antecedente e prossima al 16 aprile 2021, di notizie, informazioni e documenti, recanti anche la propria versione dei fatti, su circostanze già oggetto di indagine, con conseguente potenziale pregiudizio agli accertamenti svolti in sede penale, in violazione, oltre che dei prefati doveri attinenti al grado e al senso di responsabilità (artt. 713, co. 3 e 717 t.u.o.m.) anche delle prescrizioni di cui all’art. 732, co. 1, t.u.o.m. in tema di “ Contegno del militare ”;
c. comunicazione effettuata al responsabile dell’albergo dove il personale della Guardia di Finanza alloggiava durante la missione svolta ad -OMISSIS-) nel mese di -OMISSIS-, che veniva reso edotto su notizie pregiudizievoli per l’immagine e il prestigio del Corpo, “ attinenti addirittura (ad) una presunta “denuncia” tra militari ”;
- con istanza del 22.09.2022 l’incolpato chiedeva un congruo termine a difesa per la produzione di una memoria difensiva, nominando un avvocato del libero foro quale difensore;
- la richiesta veniva esitata favorevolmente dal Comandante di Compagnia avuto riguardo, soltanto, al più ampio termine a difesa per la produzione di scritti difensivi domandato, con la concessione di un nuovo termine di 14 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, mentre veniva dichiarata inammissibile la nomina di un difensore di fiducia, in quanto non prevista avuto riguardo alla tipologia di sanzione irrogabile;
- il 23.09.2022 parte ricorrente chiedeva un ulteriore proroga del termine a difesa, pari a trenta giorni che, tuttavia, veniva denegata dall’Autorità disciplinare procedente;
- in data 2 ottobre 2022, il Sottufficiale depositava la sua memoria difensiva, con la quale chiedeva, tra l’altro, l’acquisizione delle deposizioni di soggetti in grado di confermare la propria versione dei fatti, in quanto presenti agli eventi dai quali sono scaturite le successive contestazioni disciplinari;
- anche le prefate richieste istruttorie non venivano respinte dall’Autorità disciplinare procedente che, con provvedimento -OMISSIS- irrogava all’odierno ricorrente la sanzione disciplinare della consegna per giorni cinque;
- avverso tale decisione, il 19 dicembre 2022 il Sottufficiale proponeva ricorso gerarchico, conclusosi il 17 marzo 2023 in senso sfavorevole, con provvedimento anch’esso impugnato in questa sede giurisdizionale;
- nelle more della definizione della vicenda disciplinare de qua , il ricorrente veniva reso edotto della sua esclusione dalla procedura di avanzamento, per titoli e straordinaria, al grado di -OMISSIS-, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 3, co. 1, lett. b), della determinazione n. -OMISSIS-del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- anche quest’ultima determinazione veniva impugnata con ricorso gerarchico il 3 febbraio 2023.
Riepilogati i fatti relativi all’odierna vicenda, i motivi di ricorso formulati dalla parte ricorrente possono essere così riassunti:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione della Repubblica Italiana; art. 1398, comma 1, lett. a) del Codice dell’Ordinamento Militare ex D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 e ss.mm.ii. (principio di tempestività del procedimento disciplinare); Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 0329940/2016 del 02.11.2016 del Comando Generale Guardia di Finanza I° Reparto; Carenza e contraddittorietà di motivazione; Erroneità dei presupposti e valutazione incongrua dei fatti oggetto di contestazione.
Con il primo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta la mancata tempestività nella contestazione degli addebiti, che avrebbero riguardato fatti avulsi e, comunque, collaterali rispetto alla vicenda penale conosciuta dall’A.G., rispetto ai quali non avrebbe potuto pertanto operare la c.d. “pregiudiziale penale”;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare; Lesione del diritto di difesa; Violazione del giusto procedimento; Carenza istruttoria ed illogica motivazione.
Con la seconda censura parte ricorrente lamenta la lesione del suo diritto a difesa, dovuta sia alla denegata possibilità di farsi assistere da un avvocato del libero foro e sia dalla mancata acquisizione agli atti del procedimento disciplinare delle dichiarazioni di soggetti a conoscenza dei fatti, oltre che delle comunicazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente e la sala operativa la notte del salvataggio in mare;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana sotto il profilo del principio di imparzialità dell’organo procedente .
Con la terza censura il ricorrente lamenta l’incompatibilità del Comandante di Compagnia nel procedimento disciplinare in commento, alla luce del suo precedente intervento sui fatti di causa in qualità di Ufficiale di Polizia giudiziaria, nell’ambito della cui attività, peraltro, così come emergerebbe dalle comunicazioni inviate alla Procura militare, aveva già effettuato delle valutazioni di merito ultronee rispetto all’oggettivo accertamento dei fatti;
IV) Eccesso di potere per manifesto difetto di istruttoria, erroneità della motivazione, illogicità manifesta, violazione del principio di buona ed imparziale amministrazione, violazione del principio di proporzionalità .
Sia il provvedimento disciplinare che il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico sarebbero carenti dal punto di vista della motivazione, oltre che avuto riguardo agli elementi di prova raccolti, senza considerare l’assenza di qualsiasi valutazione sull’elemento psicologico dell’incolpato ai fini della sua riconducibilità nell’ambito del dolo o della colpa grave.
Inoltre, tutti i e tre i fatti addebitati sarebbero inconsistenti e privi di fondamento, essendo il risultato di una erronea qualificazione giuridica dei comportamenti tenuti dal ricorrente che non troverebbe alcun riscontro nelle circostanze fattuali accertate.
Da ultimo, la sanzione irrogata sarebbe comunque sproporzionata.
2. In data 5 maggio 2023 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha chiesto il respingimento del gravame in quanto infondato.
3. Il 15 maggio 2023 parte ricorrente ha depositato: i) il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso l’esclusione dalla procedura straordinaria di avanzamento al grado di -OMISSIS-; ii) la richiesta inviata alla Società Wind S.p.a. per ottenere i tabulati telefonici della propria linea relativamente al periodo dal -OMISSIS-1.
4. Con l’ordinanza n.-OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare incidentalmente formulata con l’atto introduttivo del giudizio, mentre con successiva ordinanza n. -OMISSIS- è stato chiesto, alla Società Wind Tre S.p.a., di depositare i tabulati dell’utenza telefonica di parte ricorrente relativi al traffico, sia in entrata che in uscita, dal -OMISSIS-, mentre, all’Amministrazione resistente, è stato chiesto di depositare le registrazioni dei colloqui intercorsi tra il ricorrente e la sala operativa durante le operazioni di soccorso del -OMISSIS- effettuate presso il -OMISSIS-.
Rispetto al prefato ordine istruttorio, l’Amministrazione ha depositato quanto chiesto da questa Sezione, mentre la società telefonica ha fatto presente che la conservazione di dati telefonici per un periodo superiore a sei mesi è prevista dalla normativa vigente (art. 132, d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.l. n. 132/2021) soltanto per finalità di accertamento e repressione dei reati, ossia per scopi che tra i quali non rientra la definizione dell’odierno processo amministrativo.
5. Il 28 ottobre 2024 il ricorrente ha depositato l’avvenuta sospensione del successivo procedimento di valutazione ai fini della promozione al grado di -OMISSIS- (aliquota al -OMISSIS-) disposta, in via autonoma, dalla competente Commissione di valutazione fino alla definizione dell’odierno giudizio sul provvedimento disciplinare impugnato.
6. Il 29 novembre 2024 parte ricorrente ha altresì depositato un’istanza protesa all’acquisizione della prova testimoniale avuto riguardo a due finanzieri, che sarebbero stati in grado di riferire sui fatti di causa, così come dimostrato da quanto dagli stessi indicato in apposite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà versate in atti.
7. Con memoria conclusionale del 2 gennaio 2025 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni.
8. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 il ricorso è passato in decisione.
9.1. In primo luogo, il Collegio deve effettuare una perimetrazione della domanda caducatoria formulata dalla parte ricorrente che deve essere circoscritta, alla luce del contenuto del ricorso: i) alla sanzione disciplinare della consegna; ii) al provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico espressamente gravato; ii) agli ulteriori atti endoprocedimentali presupposti indicati in epigrafe.
Non risulta impugnata, invece, l’esclusione dalla procedura straordinaria di avanzamento al grado superiore, così come non è stato neppure gravato il provvedimento di rigetto del relativo ricorso gerarchico presentato, quest’ultimo solo depositato agli atti del giudizio senza la proposizione di motivi aggiunti.
9.2. In seconda battuta, poi, il Collegio ritiene di non dover disporre alcun supplemento istruttorio, pur da ultimo chiesto dalla parte ricorrente mediante l’acquisizione di testimonianze scritte da parte di due militari della Guardia di Finanza, essendo la causa matura per la decisione alla luce dei fatti, dei documenti depositati e delle difese esposte dalle controparti.
10. Tanto chiarito in via preliminare il ricorso deve ora essere delibato nel merito.
Il ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo alla domanda di annullamento proposta, mentre va disattesa l’istanza risarcitoria formulata col medesimo gravame.
11. Ad essere meritevole di favorevole delibazione, in via assorbente, è la prima censura dedotta col ricorso introduttivo, con cui parte ricorrente ha lamentato la violazione delle norme e dei principi in materia di tempestività del procedimento disciplinare che, avuto riguardo agli specifici fatti addebitati, sarebbe stato avviato con ingiustificato ritardo, essendo inconferenti i richiami effettuati dall’Amministrazione alla c.d. “pregiudiziale penale” di cui all’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare.
Ricostruendo il quadro normativo applicabile all’odierna fattispecie, va rilevato come quest’ultima disposizione, in particolare, preveda come “ 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ”, sancendo la regola generale secondo cui la pendenza di un procedimento penale a carico di un militare non esime l’Amministrazione dall’avviare e concludere un procedimento disciplinare, a differenza di quanto accadeva nel passato, ossia prima della novella normativa apportata dal d.lgs. n. 91/2016, ove tale circostanza era considerata a guisa di preclusione assoluta all’irrogazione di sanzioni disciplinari vertenti sui medesimi fatti storici oggetto di conoscenza dell’Autorità giudiziaria fino al termine della vicenda penale.
La medesima disposizione prevede, oggi, due eccezioni tassative alla regola generale summenzionata, che ricorrono nei seguenti casi: i) “ Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale ” (art. 1393, co. 1, secondo periodo); ii) “ Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ” (art. 1393, co. 1, terzo periodo).
Nel primo caso, alla p.a. è riconosciuta la facoltà, ove i fatti da accertare siano di particolare complessità ovvero laddove non abbia sufficienti elementi di valutazione, di attendere l’esito della vicenda penale prima di avviare un procedimento disciplinare proteso all’irrogazione di una sanzione di stato ovvero della consegna di rigore.
Nella seconda ipotesi, invece, opera un residuale obbligo di astensione dalla conclusione di un procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento penale che opera avuto riguardo ai soli fatti commessi nello svolgimento delle funzioni proprie del militare ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
In definitiva, a partire dalla riscrittura dell’art. 1393, c.o.m., occorsa nel 2016, è venuta meno, fatte salve le eccezioni summenzionate, la portata pregiudiziale della pendenza di un giudizio penale ai fini delle valutazioni disciplinari sulle medesime condotte poste in essere dal personale appartenente all’Amministrazione militare, dovendo oggi quest’ultima attivarsi al fine di perseguire, sin da subito e in maniera tempestiva, eventuali illeciti disciplinari di cui viene a conoscenza, essendogli precluso tale potere-dovere solo quando gli atti e/o i comportamenti del militare siano stati posti in essere nello svolgimento delle sue funzioni, ovvero essendogli concesso, in via discrezionale, di attendere l’esito del giudizio penale solo laddove, al termine delle valutazioni preliminari, la p.a. ritenga il fatto troppo complesso o, comunque, di non essere in possesso di sufficienti elementi conoscitivi per l’avvio di un procedimento disciplinare proteso all’irrogazione di una sanzione di stato ovvero della più grave sanzione di corpo (i.e. consegna di rigore).
Nei limitati casi succitati, dunque, ove operi ancora la c.d. pregiudiziale penale, così come riformulata dal vigente art. 1393, c.o.m., per i procedimenti disciplinari di stato, l’art. 1392, co. 1, c.o.m., prevede che “ Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione ”.
Per quanto attiene, invece, alle sanzioni di corpo, che rilevano ai fini dell’odierna controversia, il codice non prevede dei termini specifici per l’avvio del relativo procedimento disciplinare, tanto che l’art. 1398, co. 1, c.o.m., si limita a disporre come “ Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo ”.
Alla luce del quadro normativo testé delineato, nel caso in cui la p.a. abbia legittimamente rinviato le sue valutazioni disciplinari all’esito della vicenda penale e la preposta Autorità di Vertice non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l’avvio di un procedimento inteso all’irrogazione di una sanzione di stato, rinviando al Comandante di Corpo gli atti per le valutazioni di sua competenza, il procedimento disciplinare di corpo deve, dunque, essere avviato “senza ritardo”.
La giurisprudenza amministrativa, avuto riguardo a quest’ultima locuzione, ha avuto modo di precisare come essa debba essere intesa nel senso che “ il lasso di tempo intercorrente tra il fatto e la contestazione deve essere valutato in concreto, tenuto conto degli elementi caratterizzanti le singole fattispecie, nel rispetto della regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020 n. 1296).
Tale regola, in particolare, “postula il contemperamento dell’esigenza dell’amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento dell’incolpato sotto il profilo disciplinare con quella di evitare che una eccessiva distanza di tempo possa rendere più difficile per l’inquisito l’esercizio del diritto di difesa (Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010 n.79) ” (Cons. Stato, Sez. II, 12 ottobre 2020 n. 6058; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 1.05.2022, n. 6305/2022).
Così riassunto il quadro generale della questione e venendo al caso di specie, il Collegio deve aderire con quanto dedotto dalla parte ricorrente con la prima censura di gravame, in ordine al fatto che i tre capi di incolpazione contestati in sede di procedimento disciplinare di corpo, dal quale è derivata l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna oggi impugnata, facciano riferimento a presunti illeciti rilevati dal Comandante di Compagnia in date successive rispetto all’evento che ha determinato il deferimento del Sottufficiale alla Procura Militare della Repubblica per il reato militare di “-OMISSIS-, ai sensi degli artt. 47 n. 4 e 195, co. 1, c.p.m.p., venendo in rilievo delle autonome fattispecie la cui rilevanza disciplinare avrebbe dovuto essere appurata “senza ritardo”, mediante l’avvio dei conseguenti procedimenti disciplinari, dalla data di avvenuta conoscenza dei fatti e non all’esito della vicenda penale.
Quest’ultima, per vero, come si evince dagli atti di causa, ha avuto ad oggetto, soltanto, l’evento occorso tra l’odierno ricorrente ed un sottoposto durante le operazioni di salvataggio di un migrante finito in mare dalla nave-OMISSIS-, allorquando, secondo la ricostruzione originaria oggetto di indagine e poi smentita dagli approfondimenti investigativi effettuati, il Sottufficiale avrebbe usato violenza contro il militare nel tentativo di calmarlo a seguito di un suo scatto d’ira occorso in presenza di soggetti terzi e di appartenenti ad altre forze dell’ordine presenti nel porto.
Questo è il fatto storico che ha portato l’Autorità giudiziaria militare all’avvio di un procedimento penale militare per l’ipotesi di reato sopra evidenziata, poi conclusosi con l’archiviazione, con ciò significando che solo avuto riguardo a tale specifica condotta l’Amministrazione avrebbe potuto, così come discrezionalmente effettuato, attendere l’esito della vicenda penale per valutare le implicazioni disciplinari di tale comportamento tenuto dal Sottufficiale.
Nel caso odierno, invece, è accaduto che la p.a. abbia deciso di attendere l’evoluzione del procedimento penale e, una volta avuta contezza dell’archiviazione, anziché valutare “senza ritardo” la specifica condotta oggetto di indagini preliminari, così come risultante dagli atti giudiziari, ha avviato un procedimento disciplinare per fatti diversi che, pur connessi alla vicenda principale de qua , hanno ad oggetto condotte poste in essere dall’incolpato in data successiva rispetto alle operazioni di salvataggio del -OMISSIS- e che, pertanto, avrebbero dovuto essere perseguite sin dalla loro avvenuta conoscenza da parte della competente Autorità disciplinare che, nel caso in esame, coincide con l’Ufficiale di p.g. che ha effettuato le informative di reato alla Procura Militare sui fatti occorsi presso il -OMISSIS-.
In altri termini, la facoltà dell’Amministrazione militare di attendere l’esito della vicenda penale prima dell’irrogazione di sanzioni disciplinari opera, sussistendo i richiamati presupposti di cui all’art. 1393, co. 1, c.o.m., avuto riguardo alle sole mancanze disciplinari astrattamente desumibili dal comportamento e dai fatti storici oggetto di apprezzamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine alla possibilità che questi costituiscano (anche) ipotesi di reato, ma non anche a condotte diverse e collaterali, come occorso nel caso di specie, dove a venire in rilievo sono delle fattispecie autonome, il cui eventuale disvalore sul piano disciplinare avrebbe dovuto essere valutato “senza ritardo” dall’Amministrazione, senza dunque attendere l’esito della vicenda penale che, così come sopra evidenziato, aveva ad oggetto fatti diversi.
Del resto, come si evince dall’odierna formulazione dell’art. 1393, c.o.m., l’istituto della “pregiudiziale penale” rappresenta una eccezione ben delimitata alla regola generale dell’immediato avvio e della definizione tempestiva dei procedimenti disciplinari, non potendosi avallare l’uso improprio della regola eccezionale fattone dall’Amministrazione resistente, che ha atteso la definizione di un procedimento penale vertente su fatti specifici per poi contestarne altri in sede disciplinare.
Le condotte stigmatizzate dai tre capi di incolpazione oggetto dell’odierno procedimento disciplinare, al di là dei profili di merito, sarebbero state comunque tenute dal ricorrente in date diverse e postume rispetto all’evento principale che ha portato al suo deferimento alla Procura Militare della Repubblica, ragione per cui esse avrebbero dovuto essere perseguite sin da subito da parte dell’Autorità disciplinare competente e non al termine della vicenda penale, venendo in rilievo una violazione della regola di cui all’art. 1398, co. 1, c.o.m. e del principio di tempestiva attivazione dei procedimenti disciplinari, proteso a garantire l’effettività del diritto a difesa dell’incolpato che, dall’indebito protrarsi nel tempo dell’azione disciplinare, è tenuto a sopportare le maggiori difficoltà sul reperire fonti di prova a sostegno della sua versione dei fatti.
Senza considerare che, paradossalmente, nel caso in esame la medesima Amministrazione ha, dapprima, ritenuto di dover attendere l’esito del procedimento penale per valutare la condotta tenuta dal Sottufficiale nei confronti del subordinato il -OMISSIS-, per poi avviare, acquisito il provvedimento di archiviazione in sede penale, un procedimento disciplinare di corpo per fatti diversi, rispetto ai quali, va ribadito, l’eventuale disvalore disciplinare avrebbe dovuto essere oggetto di contestazione immediata e non a distanza di anni, alla luce del tenore di cui all’art. 1398, co. 1, del codice dell’ordinamento militare.
Né, sul punto, giova all’Amministrazione quanto controdedotto dall’Avvocatura dello Stato con le sue memorie difensive, ossia che i comportamenti contestati in sede disciplinare erano comunque stati portati a conoscenza dell’Autorità giudiziaria dalla medesima Autorità disciplinare, nelle vesti di Ufficiale di p.g., nel corso delle tre informative rese nel 2021, essendo pertanto necessario attendere le valutazioni della Procura Militare in merito.
In disparte il fatto che nelle citate informative è lo stesso Comandante di Compagnia a derubricare tali condotte a meri illeciti disciplinari, svelando la compiuta conoscenza dei fatti e la loro irrilevanza sul piano penale. A voler, comunque, concedere che l’Amministrazione avrebbe potuto o dovuto attendere la qualificazione giuridica delle circostanze da parte della magistratura inquirente, cosa della quale comunque si dubita ai sensi dell’art. 1393, co. 1, c.o.m., non può comunque essere sottaciuto come con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura Militare della Repubblica di Napoli il-OMISSIS-, notificato al ricorrente proprio dal Comandante di Compagnia il giorno-OMISSIS-, l’Autorità giudiziaria ha cristallizzato la rilevanza penale della sola condotta di parte ricorrente consistente in una presunta violenza perpetrata in danno di un militare di grado inferiore, poi oggetto di archiviazione, dovendosi ritenere come, a partire da questo momento, con riferimento ai fatti oggetto di successiva contestazione in sede disciplinare, l’Autorità disciplinare ha avuto senz’altro piena contezza della loro irrilevanza sul piano penale, così come suggerito nelle informative di p.g. in precedenza rese all’A.G., omettendo comunque di avviare il procedimento disciplinare senza ritardo, così come prescritto dall’art. 1398, co. 1, del codice dell’ordinamento militare.
A fronte della data della prefata comunicazione di conclusione delle indagini preliminari va rilevato come l’avvio del procedimento notificato al ricorrente solo diversi mesi dopo, ossia il 23.09.2022, svela l’intempestività dell’azione disciplinare.
In definitiva, il primo motivo con cui è stata dedotta la violazione della citata disposizione del c.o.m. e del principio di tempestiva attivazione dei procedimenti disciplinari in ambito militare è fondato, determinando l’annullamento della sanzione irrogata al ricorrente e di tutti gli atti del procedimento impugnati.
12. La portata assorbente dell’accoglimento della censura in argomento esime il Collegio dalla trattazione delle ulteriori censure mosse a sostegno della domanda di annullamento formulata col gravame.
13. Non può, invece, trovare accoglimento l’istanza di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente avuto riguardo al mancato passaggio al grado di -OMISSIS- a decorrere dal 1° gennaio 2023 per effetto del procedimento disciplinare di cui trattasi, tenuto conto che la domanda risulta essere stata formulata in maniera eccessivamente generica, non essendo stata offerta alcuna dimostrazione sull’effettiva sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 2043 del codice civile.
14. Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto in parte, con annullamento degli atti impugnati mentre va respinta l’istanza risarcitoria formulata col gravame.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti citati presente provvedimento.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.