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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/05/2024, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Simona Delle Site Presidente est. dott.ssa Francesca Iaquinta Giudice dott.ssa Elena Scotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 416/2023 R.G. avente ad oggetto “ricorso ex art. 101 L.Fall. (vecchio rito)” promosso da in persona del legale rappresentante p.t. (p. iva Parte_1
), con sede in Gallarate (VA), via Cantoni n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Matteo Bay e Giampietro Bozzola, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Novara, rotonda Massimo D'azeglio n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesca La Penna;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del commissario Controparte_1 straordinario, con sede in Gozzano, alla via Beltrami n. 66 (p. iva , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Milano, corso di Porta Vittoria n. 29, presso lo studio dell'avv. Luisa Correra, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia questo Ill. mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
- ammettere in prededuzione al passivo di e in amministrazione Controparte_1 straordinaria il credito di per la somma di Euro 14.999,83, riducendo Parte_1 la domanda formulata da nel ricorso ex artt. 101 e 111 legge Parte_1 fallimentare del 16 giugno 2022 agli atti del presente procedimento;
- rigettare la domanda di , avente ad Parte_2 oggetto la condanna di ex art. 96 c.p.c., in quanto non provata ed Parte_1 infondata. Con vittoria di spese e compensi professionali, integrati dei costi generali calcolati forfettariamente nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”
conclusioni di parte resistente:
“In via principale: rigettare le domande così come formulate dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e per l'effetto non ammettere al passivo di e in CP_1 Controparte_1 amministrazione straordinaria le somme indicate nella domanda tardiva di cui è causa;
condannare la in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 96 c.p.c., Parte_1 demandando all'Ill.mo Giudice la quantificazione in via equitativa del risarcimento;
In via subordinata:
Ammettere l'opponente al passivo della procedura e in a.s. per la somma di Euro Controparte_2
14.999,83 ovvero per quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa ovvero ritenuta equa o di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Motivi della decisione
Con ricorso tardivo per l'ammissione allo stato passivo la società Parte_1 ha dedotto che la Corte di Appello di Torino, decidendo con la sentenza n. 138/2022 il
[...] procedimento di rinvio iscritto al n. 849/2020 R.G., promosso da Controparte_1
in seguito all'ordinanza n. 3865/2019 della Corte di Cassazione, ha
[...] rigettato le domande proposte da nei Controparte_1 confronti di e di ed Parte_1 Controparte_3 Parte_3 nonché di e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 quali eredi di e, nel dichiarare compensate tra le parti le spese del Parte_9 Persona_1 giudizio di legittimità e di rinvio in misura di 1\6, ha condannato Controparte_1 amministrazione straordinaria a rifondere ad a Parte_1 Controparte_3
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e i residui 5\6, liquidati nel seguente modo: i) quanto al giudizio di Parte_8 Parte_9 legittimità, in complessivi Euro 5.916,67, da suddividersi al 50% tra Parte_1
e le predette persone fisiche (considerate come un'unica parte processale), oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
ii) quanto al giudizio di rinvio, in complessivi Euro 9.583,33 in favore di ed in altrettanto complessivi Euro 9.583,33 in favore delle Parte_1 predette persone fisiche (considerate come un'unica parte processale), oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
La ricorrente ha, quindi, affermato di essere creditrice nei confronti di
[...]
dell'importo totale di euro 18.299,76, così determinato: Controparte_1
- 50% compensi giudizio di legittimità = Euro 2.958,33;
- compensi giudizio di rinvio = Euro 9.583,33;
- rimborso forfettario 15% su Euro 12.541,66 (Euro 2.958,33 + Euro 9.583,33) =
Euro 1.881,24;
- CPA 4% su Euro 14.422,90 (Euro 12.541,66 + Euro 1.881,24) = Euro 576,91; - IVA 22% su Euro 14.999,81 (Euro 14.422,90 + Euro 576,91) = Euro 3.299,95; totale = Euro 18,299,76 (Euro 14.999,81 + Euro 3.299,95).
Tanto premesso, ed affermata la natura prededucibile del proprio credito, la ricorrente ha quindi chiesto di essere ammessa allo stato passivo della procedura per il proprio credito e di essere soddisfatta in prededuzione a norma dell'art. 111 del R.D. n. 267/1942, norma a cui rinvia l'art. 67
d. lgs. n. 270/1999.
All'udienza del 12.01.2023 tenuta nella fase amministrativa della lite, il giudice delegato, preso atto del parere negativo espresso dal commissario straordinario in merito all'ammissione al passivo del suddetto credito nella sua totalità, ha disposto il mutamento del rito e quindi la trattazione della causa con le forme ordinarie.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.5.2023 la società resistente ha rideterminato il perimetro delle proprie difese, contestando esclusivamente la debenza delle somme richieste da a titolo di iva. Parte_1
All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice delegato ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., fissando per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 3.10.2023.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. modificando la Parte_1 domanda originariamente proposta, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura dell'importo di euro 14.999,83, rinunciando alla richiesta di rimborso dell'i.v.a..
All'udienza del 3.10.2023 entrambe le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 189
c.p.c..
All'udienza del 30.01.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, i difensori hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ritiene il Collegio che la domanda, così come modificata da meriti Parte_1 accoglimento.
Come innanzi detto, costituendosi in giudizio, amministrazione Controparte_1
ha contestato esclusivamente la debenza dell'iva sull'importo richiesto dalla ricorrente CP_1
a titolo di spese legali.
Nessuna contestazione è stata invece mossa avverso l'an del credito principale vantato da
[...]
né avverso la natura prededucibile di tale posta creditoria. Parte_1
La richiesta, formulata in via principale nelle conclusioni dell'atto, di rigetto integrale della domanda avversaria è quindi sfornita della benché minima indicazione delle ragioni giuridiche alla stessa sottese.
D'altra parte, l'esistenza del credito risulta dalla sentenza n. 138/2022 emessa dalla Corte di
Appello di Torino e passata in giudicato. La natura prededucibile di tale posta creditoria deriva dall'essere, quello in esame, un credito sorto in occasione della procedura concorsuale (v. art. 111 l. fall.). deve, dunque, essere ammessa al passivo dell'amministrazione Parte_1 giudiziaria di in prededuzione per l'importo di euro 14.999,83. Controparte_1
Il non accoglimento delle richieste formulate in via principale dalla resistente e la modifica da parte di della domanda originaria solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. Parte_1
1, c.p.c. giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla procedura.
p.q.m.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- ammette allo stato passivo della procedura di Controparte_1
il credito di di euro 14.999,83
[...] Parte_1 in via prededuzione;
- pronuncia la compensazione delle spese di lite;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla resistente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Novara, il 30.04.2024
Il Presidente
Dott.ssa Simona Delle Site
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Simona Delle Site Presidente est. dott.ssa Francesca Iaquinta Giudice dott.ssa Elena Scotti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 416/2023 R.G. avente ad oggetto “ricorso ex art. 101 L.Fall. (vecchio rito)” promosso da in persona del legale rappresentante p.t. (p. iva Parte_1
), con sede in Gallarate (VA), via Cantoni n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Matteo Bay e Giampietro Bozzola, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Novara, rotonda Massimo D'azeglio n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesca La Penna;
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del commissario Controparte_1 straordinario, con sede in Gozzano, alla via Beltrami n. 66 (p. iva , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Milano, corso di Porta Vittoria n. 29, presso lo studio dell'avv. Luisa Correra, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia questo Ill. mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
- ammettere in prededuzione al passivo di e in amministrazione Controparte_1 straordinaria il credito di per la somma di Euro 14.999,83, riducendo Parte_1 la domanda formulata da nel ricorso ex artt. 101 e 111 legge Parte_1 fallimentare del 16 giugno 2022 agli atti del presente procedimento;
- rigettare la domanda di , avente ad Parte_2 oggetto la condanna di ex art. 96 c.p.c., in quanto non provata ed Parte_1 infondata. Con vittoria di spese e compensi professionali, integrati dei costi generali calcolati forfettariamente nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”
conclusioni di parte resistente:
“In via principale: rigettare le domande così come formulate dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e per l'effetto non ammettere al passivo di e in CP_1 Controparte_1 amministrazione straordinaria le somme indicate nella domanda tardiva di cui è causa;
condannare la in persona del legale rappresentante p.t., ex art. 96 c.p.c., Parte_1 demandando all'Ill.mo Giudice la quantificazione in via equitativa del risarcimento;
In via subordinata:
Ammettere l'opponente al passivo della procedura e in a.s. per la somma di Euro Controparte_2
14.999,83 ovvero per quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa ovvero ritenuta equa o di giustizia.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite”
Motivi della decisione
Con ricorso tardivo per l'ammissione allo stato passivo la società Parte_1 ha dedotto che la Corte di Appello di Torino, decidendo con la sentenza n. 138/2022 il
[...] procedimento di rinvio iscritto al n. 849/2020 R.G., promosso da Controparte_1
in seguito all'ordinanza n. 3865/2019 della Corte di Cassazione, ha
[...] rigettato le domande proposte da nei Controparte_1 confronti di e di ed Parte_1 Controparte_3 Parte_3 nonché di e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 quali eredi di e, nel dichiarare compensate tra le parti le spese del Parte_9 Persona_1 giudizio di legittimità e di rinvio in misura di 1\6, ha condannato Controparte_1 amministrazione straordinaria a rifondere ad a Parte_1 Controparte_3
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e i residui 5\6, liquidati nel seguente modo: i) quanto al giudizio di Parte_8 Parte_9 legittimità, in complessivi Euro 5.916,67, da suddividersi al 50% tra Parte_1
e le predette persone fisiche (considerate come un'unica parte processale), oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
ii) quanto al giudizio di rinvio, in complessivi Euro 9.583,33 in favore di ed in altrettanto complessivi Euro 9.583,33 in favore delle Parte_1 predette persone fisiche (considerate come un'unica parte processale), oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
La ricorrente ha, quindi, affermato di essere creditrice nei confronti di
[...]
dell'importo totale di euro 18.299,76, così determinato: Controparte_1
- 50% compensi giudizio di legittimità = Euro 2.958,33;
- compensi giudizio di rinvio = Euro 9.583,33;
- rimborso forfettario 15% su Euro 12.541,66 (Euro 2.958,33 + Euro 9.583,33) =
Euro 1.881,24;
- CPA 4% su Euro 14.422,90 (Euro 12.541,66 + Euro 1.881,24) = Euro 576,91; - IVA 22% su Euro 14.999,81 (Euro 14.422,90 + Euro 576,91) = Euro 3.299,95; totale = Euro 18,299,76 (Euro 14.999,81 + Euro 3.299,95).
Tanto premesso, ed affermata la natura prededucibile del proprio credito, la ricorrente ha quindi chiesto di essere ammessa allo stato passivo della procedura per il proprio credito e di essere soddisfatta in prededuzione a norma dell'art. 111 del R.D. n. 267/1942, norma a cui rinvia l'art. 67
d. lgs. n. 270/1999.
All'udienza del 12.01.2023 tenuta nella fase amministrativa della lite, il giudice delegato, preso atto del parere negativo espresso dal commissario straordinario in merito all'ammissione al passivo del suddetto credito nella sua totalità, ha disposto il mutamento del rito e quindi la trattazione della causa con le forme ordinarie.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.5.2023 la società resistente ha rideterminato il perimetro delle proprie difese, contestando esclusivamente la debenza delle somme richieste da a titolo di iva. Parte_1
All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa il Giudice delegato ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., fissando per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 3.10.2023.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. modificando la Parte_1 domanda originariamente proposta, ha chiesto l'ammissione al passivo della procedura dell'importo di euro 14.999,83, rinunciando alla richiesta di rimborso dell'i.v.a..
All'udienza del 3.10.2023 entrambe le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 189
c.p.c..
All'udienza del 30.01.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, i difensori hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ritiene il Collegio che la domanda, così come modificata da meriti Parte_1 accoglimento.
Come innanzi detto, costituendosi in giudizio, amministrazione Controparte_1
ha contestato esclusivamente la debenza dell'iva sull'importo richiesto dalla ricorrente CP_1
a titolo di spese legali.
Nessuna contestazione è stata invece mossa avverso l'an del credito principale vantato da
[...]
né avverso la natura prededucibile di tale posta creditoria. Parte_1
La richiesta, formulata in via principale nelle conclusioni dell'atto, di rigetto integrale della domanda avversaria è quindi sfornita della benché minima indicazione delle ragioni giuridiche alla stessa sottese.
D'altra parte, l'esistenza del credito risulta dalla sentenza n. 138/2022 emessa dalla Corte di
Appello di Torino e passata in giudicato. La natura prededucibile di tale posta creditoria deriva dall'essere, quello in esame, un credito sorto in occasione della procedura concorsuale (v. art. 111 l. fall.). deve, dunque, essere ammessa al passivo dell'amministrazione Parte_1 giudiziaria di in prededuzione per l'importo di euro 14.999,83. Controparte_1
Il non accoglimento delle richieste formulate in via principale dalla resistente e la modifica da parte di della domanda originaria solo con la memoria ex art. 183, co. 6, n. Parte_1
1, c.p.c. giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite e il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla procedura.
p.q.m.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- ammette allo stato passivo della procedura di Controparte_1
il credito di di euro 14.999,83
[...] Parte_1 in via prededuzione;
- pronuncia la compensazione delle spese di lite;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla resistente.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Novara, il 30.04.2024
Il Presidente
Dott.ssa Simona Delle Site