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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 24.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2284/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Risadelli Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Silvana Dolei
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229005199060000, notificata in data 14.09.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi portati dagli avvisi di n. 33020160000125011000 e n. CP_1
33020160001555082000, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Il ricorso contiene un unico motivo, integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo in quanto con lo stesso l'odierna ricorrente fa valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
Ciò posto, si osserva che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, oltre ad emergere dalla documentazione in atti (cfr. all. 2 della memoria di costituzione di , che gli AVA n. 33020160000125011000 e n. CP_1
33020160001555082000, sono stati notificati alla ricorrente, rispettivamente, il 03.05.2015 e il 25.10.2016.
2 Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sia infondata.
Ed invero, l' costituendosi in giudizio, ha dedotto e documentato che relativamente CP_1 agli avvisi di addebito oggetto di opposizione, parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata in data 20.03.2019, effettuando anche il versamento di n. 3 rate con ultimo pagamento in data 16.09.2020 (cfr. all.ti 12 e della memoria di costituzione); tale circostanza, peraltro, specificamente dedotta dall' e non contestata dalla controparte, CP_1 deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Orbene, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha utilmente interrotto il termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 26013/2015), il quale è iniziato nuovamente a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento (16.09.2020), sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14.09.2023) è intervenuta allorquando il quinquennio non era ancora decorso.
Consegue a quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate in
€ 900,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 24.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2284/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Risadelli Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Silvana Dolei
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229005199060000, notificata in data 14.09.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi portati dagli avvisi di n. 33020160000125011000 e n. CP_1
33020160001555082000, eccepiva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Il ricorso contiene un unico motivo, integrante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo in quanto con lo stesso l'odierna ricorrente fa valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo (coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
Ciò posto, si osserva che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_1 dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_1
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti, oltre ad emergere dalla documentazione in atti (cfr. all. 2 della memoria di costituzione di , che gli AVA n. 33020160000125011000 e n. CP_1
33020160001555082000, sono stati notificati alla ricorrente, rispettivamente, il 03.05.2015 e il 25.10.2016.
2 Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati per la risoluzione della presente controversia, ritiene il Tribunale che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente sia infondata.
Ed invero, l' costituendosi in giudizio, ha dedotto e documentato che relativamente CP_1 agli avvisi di addebito oggetto di opposizione, parte ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata in data 20.03.2019, effettuando anche il versamento di n. 3 rate con ultimo pagamento in data 16.09.2020 (cfr. all.ti 12 e della memoria di costituzione); tale circostanza, peraltro, specificamente dedotta dall' e non contestata dalla controparte, CP_1 deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Orbene, la presentazione dell'istanza di definizione agevolata ha utilmente interrotto il termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 26013/2015), il quale è iniziato nuovamente a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento (16.09.2020), sicché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta (14.09.2023) è intervenuta allorquando il quinquennio non era ancora decorso.
Consegue a quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti, liquidate in
€ 900,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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