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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Liberato Faccenda - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 79/2019 del Ruolo Generale, rimessa al Collegio con provvedimento del 19.04.2024 all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., avente per oggetto separazione personale dei coniugi tra
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3.06.1975, con il patrocinio dell'avv. Antonia Marino ricorrente
(C.F.: ) nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Giovanni Gemelli;
resistente nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate per l'udienza del 12.03.2024, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2019, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza al resistente, premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con data 15.12.2015 nel comune di Catanzaro, e che Controparte_1
dalla loro unione era nata una figlia nata a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 9 Deduceva che l'ultima residenza comune dei coniugi era situata presso la casa di proprietà dell' sita in Catanzaro, alla via Caduti 16 marzo 1978 n. 37, e che la prosecuzione della Parte_2
convivenza tra i coniugi si rilevava impossibile a causa dei continui maltrattamenti, fisici e verbali, ai quali era sottoposta la ricorrente da parte del marito.
Rilevava, sotto il profilo economico, che il resistente non aveva contribuito in alcun modo al supporto della famiglia, non avendo mai lavorato ed essendosi sempre rifiutato di cercare un'occupazione lavorativa, mentre la ricorrente era impiegata come infermiera professionale, fonte di unico reddito del nucleo familiare.
Domandava, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
per colpa di quest'ultimo (con addebito al marito); 2) affidare la figlia Controparte_1
in via esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa e con diritto-dovere del Persona_1
padre di tenerla con sé secondo quanto dovessero risultare maggiormente conforme all'interesse della minore;
3) assegnare la casa coniugale alla ricorrente».
In data 29.10.2019 si costituiva con propria comparsa il resistente, il quale si associava alla richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente, ma contestava la ricostruzione di fatto prospettata dalla stessa nel ricorso introduttivo;
nello specifico, indicava come causa della separazione il comportamento della moglie, la quale, in data 01.01.2019, abbandonava senza giustificato motivo la casa coniugale, portando con sé la figlia;
rilevava la sua difficile condizione economica, non essendo titolare di contratto di lavoro né di alcuna proprietà, a differenza della moglie, infermiera con contratto di lavoro di pubblico impiego;
chiedeva, pertanto, che venissero accolte le seguenti condizioni: «dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla IGa , Parte_1
per abbandono del tetto coniugale nonché per aver abbandonato il coniuge in seria difficoltà economica;
rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente nonché la richiesta di mantenimento per la figlia minore;
assegnare la casa coniugale al sig. CP_1
stante le sue precarie condizioni economiche e il suo diritto di assegnazione sulla stessa;
[...] disporre l'affido condiviso della minore con collocamento presso la casa materna ove vive R_
attualmente con la madre, stabilendo il diritto di visita del padre a weekend alterni da concordare con la sig.ra ; in subordine qualora venisse accolta la richiesta di assegnazione della casa Parte_1
coniugale alla ricorrente, porre a carico della stessa un contributo mensile a titolo di canone di locazione da corrispondere al IG;
e ad ogni modo, si richiede, il riconoscimento degli CP_1 alimenti a carico della ricorrente, nonché un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili per poter sopperire alle esigenze di vita quotidiana. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con
pagina 2 di 9 vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio in favore dello stato in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato o in difetto in favore della parte.».
All'udienza del 19.10.2019, entrambi i coniugi comparivano innanzi il Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale, il quale con ordinanza del 4.11.2019 autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, che segnatamente prevedevano: «
1. dispone l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
2. assegna la casa familiare alloggio ATERP nr. 13912 sito nel comune di Catanzaro Via Caduti 16.3.1978 a
[...]
;
3. stabilisce che il padre potrà vedere la figlia secondo il calendario di Parte_1
incontri predisposti dai S.S. incaricati già con il provvedimento di questo Tribunale del 18.10.2019, che viene confermato anche nel resto;
4. pone a carico di l'onere di Controparte_1
versamento di un assegno periodico di 150 euro in favore della figlia da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale, come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. pone a carico di l'onere di versamento di un assegno Parte_1
periodico di 150 euro in favore di , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
con rivalutazione monetaria annuale, come per legge».
In data 5.12.2019 parte ricorrente depositava memoria integrativa, laddove rilevava che, nei mesi precedenti all'udienza presidenziale, il resistente si rendeva artefice di diversi episodi di aggressività e violenza verbale nei suoi confronti;
in particolare, nel mese di agosto 2019, sporgeva Parte_1 un'ulteriore querela nei confronti del marito, anche per minaccia oltre che per stalking e maltrattamenti in famiglia;
instaurato un procedimento ex art.736 bis, lo stesso si concludeva con ordinanza del 18.10.2019 con la concessione di un ordine di protezione dalla durata di dieci mesi;
pertanto, gli incontri tra padre e figlia dovevano avvenire alla presenza dei Servizi Sociali di
Catanzaro, secondo il calendario da questi stabilito.
Insisteva, pertanto, nelle seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare che il matrimonio tra il sig.
e la sig.ra è finito a causa dell'atteggiamento Controparte_1 Controparte_2
violento ed aggressivo del;
- disporre l'affido esclusivo della piccola Controparte_1
alla madre e stabilire un calendario di incontri secondo i quali il padre potrà Persona_1
comunque vedere la bambina, anche tenendo conto del provvedimento di ordine di protezione dagli abusi familiari in atti;
- assegnare la casa coniugale alla sig.ra ; - Controparte_2 eliminare ogni obbligo di mantenimento a carico dell'attrice ed in favore del sig. ; - CP_1 confermare nel resto l'ordinanza presidenziale del 04.11.2019.”
In data 20.01.2020, il resistente depositava memoria integrativa, insistendo nelle proprie richieste, ovvero: “dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla IGa
pagina 3 di 9 , per abbandono del tetto coniugale nonché per aver abbandonato il Parte_1
coniuge in seria difficoltà economica;
- Rigettare la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente nonché revocare l'assegno di mantenimento per la figlia minore in quanto non espressamente richiesto nel ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi dalla parte ricorrente;
- assegnare la casa coniugale al sig. stante le sue precarie condizioni economiche Controparte_1
e il suo diritto di assegnazione sulla stessa;
- confermare l'affido condiviso della minore con R_
collocamento presso la casa materna ove vive attualmente con la madre, stabilendo il diritto di visita del padre a weekend alterni da concordare con la SI;
- In subordine qualora venisse Parte_1
accolta la richiesta di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, porre a carico della stessa un contributo mensile a titolo di canone di locazione da corrispondere al IG;
- e ad ogni CP_1
modo, si richiede, il riconoscimento degli alimenti a carico della ricorrente, nonché un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili per poter sopperire alle esigenze di vita quotidiana del IG
.” CP_1
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi il G.I. titolare al tempo della causa, in data
21.01.2020, il quale su richiesta delle parti concedeva i termini ex art. 183 co VI c.p.c.; all'udienza del
15.10.2020, sostituita dallo scambio di note scritte, erano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti e la causa rinviata per l'assunzione delle prove ammesse;
all'udienza del 19.01.2021 era escusso il teste il 9.03.2021 il teste e il 15.06.2021 . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
In data 8.02.2022 depositava istanza ex art. 709 co IV c.p.c. la quale, dopo il Controparte_1
contraddittorio tra le parti, il relativo subprocedimento veniva definito con provvedimento di rigetto del
15.03.2022.
Dopo una serie di rinvii per il trasferimento ad altro ufficio e sostituzione sul ruolo con GOP, veniva nominato il presente giudice relatore;
all'udienza del 13 aprile 2023, sentito il resistente, si disponeva supporto dei Servizi Sociali di Catanzaro finalizzato ad ottenere relazione concernente l'attuale situazione familiare del nucleo preso in carico, con particolare riguardo ai rapporti tra i genitori e la figlia con specificazione delle modalità degli incontri, aggiornato calendario oltre che ogni R_
valutazione sulla capacità genitoriale delle parti.
Dopo il deposito delle le relazioni richieste, all'udienza del 19.04.2024 la causa era rimessa in decisione al Collegio con concessione dei termini 190 cod. proc. civ.
***
1. Separazione personale.
In primo luogo, stante la domanda congiunta formulata dalle parti, occorre dichiarare la separazione personale tra i coniugi, stante l'insanabile contrasto tra gli stessi e l'assenza di una volontà di pagina 4 di 9 riconciliazione paventata da alcuna delle parti.
Peraltro, l'allegazione dei vari dissidi tra le medesime e le domande accessorie a quelle sullo status depongono univocamente per un inesorabile decadimento dell'affectio coniugalis, che rende pacificamente la domanda fondata.
2. Affidamento della figlia minore R_
Quanto alle questioni concernenti la responsabilità genitoriale, la sopravvenuta domanda di affidamento esclusivo della minore avanzata dalla ricorrente nel corso del giudizio - certamente ammissibile poiché priva di preclusioni in ragione degli interessi indisponibili sottesi - non può trovare accoglimento.
Invero, occorre rilevare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli;
la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse (non prevalente bensì) esclusivo degli stessi minori.
In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, «super esclusivo» può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere confermare l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori;
e infatti, oltre al rapporto pacifico esistente con la madre - ammesso R_
dallo stesso resistete - le relazioni dei Servizi Sociali confermano un rapporto padre-figlia rinsaldato, assolutamente gioioso e collaborativo, privo di elementi degli di nota che facciano emergere il pericolo di un pregiudizio grave per l'interesse della minore.
Anzi, le citate relazioni, presenti in atti, descrivono un rapporto genitoriale non più degno di essere attenzionato, dal momento che la minore desidera vedere il padre, passa molto tempo con lui e R_ non lamenta alcuna criticità; segno, quest'ultimo, di un nuovo inizio che il Tribunale non può che assecondare, garantendo in tal modo un fisiologico evolversi dei rapporti della figlia con il padre.
pagina 5 di 9
3. Collocamento della minore e assegnazione della casa coniugale.
La situazione di stabilità del rapporto tra padre e figlia minore non è tale, tuttavia, da travolgere il collocamento della stessa finora esercitato presso la madre;
stante la tenera età della stessa e il processo evolutivo di avvicinamento al resistente - attenzionato dai servizi sociali, dopo aver subito un ordine di protezione e una condanna ai sensi dell'art. 572 cod. pen. - impone il perdurare del collocamento in atto.
La minore, pertanto, affidata ad entrambi i genitori, vivrà prevalentemente presso la madre
[...]
, alla quale, per tale ragione, va assegnata la casa coniugale. Parte_1
A tale ultimo riguardo, occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., «Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.».
Tenuto conto della regolamentazione che precede, quindi, deve confermarsi l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per ivi convivere in maniera prevalente con la figlia trattandosi R_ dell'ambiente domestico nel quale la minore ha vissuto negli ultimi anni all'interno del proprio nucleo familiare, non potendo questo Collegio affrontare le questioni concernenti la titolarità del diritto ad occupare alloggi popolari, trattandosi di materia esulante le questioni attinenti la separazione.
4. Diritto di visita del padre.
Come suggerito dai Servizi Sociali, il diritto di visita del padre - in ragione all'ottimo rapporto padre- figlia - potrà essere esercitato fuori dal controllo dei medesimi, dovendo attribuirsi credito fiduciario al resistente, avendo questi dimostrato, nelle sedi opportune, attaccamento affettivo alla minore, alla quale, in tal modo, viene conferita la possibilità di superare la crisi coniugale che i propri genitori hanno vissuto con minor trauma.
Pertanto, salvo diverso accordo tra le parti nell'esclusivo interesse della minore, la figlia R_
trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, dalle 16,00 alle 20,00; due Controparte_1
fine settimana al mese, alternati, dal sabato alle 16,00 alla domenica alle 20,00; ad anni alterni: col padre le festività natalizie dal 23 al 26 dicembre e con la madre dal 30 dicembre al 2 gennaio, nonché, sempre ad anni alterni, le festività pasquali dal Venerdì Santo al lunedì di Pasquetta.
5. Mantenimento indiretto della figlia minore R_
In ragione del collocamento prevalente della minore presso la madre, l'obbligo, in capo al resistente,
pagina 6 di 9 di contribuire al mantenimento indiretto della figlia non può ritenersi escluso solo a causa dello R_
stato di disoccupazione del CP_1
Tenuto conto del tenore di vita vissuto durante il matrimonio - desumibile, sotto il profilo economico, esclusivamente dal rapporto di pubblico impiego esercitato dalla ricorrente - e dal tempo trascorso presso la il padre, il Tribunale ritiene equo che questi corrisponda alla coniuge, a titolo di mantenimento per la figlia entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili, oltre R_
rivalutazione ISTAT, sopportando altresì, il 30% delle spese straordinarie, concordate e documentate, salvo quelle urgenti.
6. Reciproche domande di addebito della separazione.
Il vaglio della domanda in esame impone di accertare se la separazione personale sia effettivamente ascrivibile ad uno dei coniugi.
In particolare, la ricorrente lamentava un comportamento violento e vessatorio del marito, tale da porsi in contrasto con i più basilari doveri inerenti la vita coniugale, oltre che a ripercuotersi gravemente sul rapporto intercorso tra i coniugi.
Contrariamente, il resistente si doleva dell'allontanamento dal nucleo Controparte_1
familiare ed un disinteresse mostrato dalla moglie.
Ebbene, dagli atti processuali non emerge alcuna prova certa ed inconfutabile circa l'addebito del fallimento del rapporto di coniugio alla ricorrente;
invero, il resistente si è soltanto limitato ad allegare circostanze generiche che avrebbero dato causa alla fine del rapporto.
Diversamente, la domanda avanzata dalla ricorrente ha trovato riscontro all'esito della prova orale.
In diritto, va rammentato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa (v., tra le tante, Cass., sent.
n.12130/2001, n.10682/2000, n.279/2000), onde deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento del rapporto.
Nella specie, la prova testimoniale assunta in giudizio, come riportato anche nella comparsa conclusionale depositata dalla ha reso evidente il nesso causale tra il comportamento del Parte_1 resistente e l'intollerabilità della convivenza.
È emerso, infatti, un modus tenuto dal incompatibile con la prosecuzione della vita CP_1
coniugale, ovvero delle condotte tenute dal medesimo a carattere violento o quantomeno molesto, tali pagina 7 di 9 da generare procedimenti penali per il reato di maltrattamenti in famiglia, che hanno così siglato l'ascrivibilità del termine della convivenza al resistente, obbligando la coniuge ad abbandonare dapprima la casa coniugale.
Proprio da ultimo, la Suprema Corte ha precisato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Sez. 1 - , Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024).
Nel caso di specie, le condotte del sono state accertate non solo in sede penale ma anche CP_1 nel corso del presente giudizio all'esito della prova orale;
le vessazioni a cui la ricorrente è stata sottoposta - poi ritenute di rilevanza penale a seguito di diverse querele sporte - consentono di attribuire genesi della separazione al resistente, nei confronti del quale, pertanto, deve essere emessa pronuncia di addebito.
Conseguentemente, a prescindere dalla comparazione dei redditi delle parti, e valutato anche il comportamento da anni inerte del medesimo il quale non ha inteso in alcun modo CP_1
intraprendere un percorso lavorativo nemmeno compatibile con le allegate patologie (le quali, peraltro, non assurgono prima facie a causa ostativa alla capacità lavorativa), nessun diritto di mantenimento è dovuto al medesimo.
7. Spese di lite.
La domanda congiunta di separazione e la reciproca soccombenza delle domande di affidamento esclusivo e di addebito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, pronunciando definitivamente nella causa civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. dichiara la separazione personale tra i coniugi , (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio civile C.F._2
nel comune di Catanzaro in data 15.12.2015, Registro Atti Matrimonio del medesimo comune,
Anno 2015, parte I, n. 46, con addebito al resistente;
pagina 8 di 9 B. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza R_
prevalente presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale sita in Catanzaro, alla via
Caduti 16 marzo 1978 n. 37, disponendo che il diritto di visita del padre venga esercitato come indicato in parte motiva;
C. pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia minore annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 30% delle spese straordinarie;
R_
D. rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
E. compensa tra le parti le spese del giudizio;
F. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11.7.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Liberato Faccenda dott.ssa Francesca Garofalo
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