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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Andrea Di Gregorio Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1291/2024 promosso da
nata nella REPUBBLICA DOMINICANA il 05/03/1967 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GUERRINI EDY, elettivamente domiciliata nel suo studio in Via Guglielmo Marconi 25 48027 LO
TE
, nato a [...] il [...] P_
con il patrocinio dell'avv. PEZZI DAVIDE, elettivamente domiciliato in Corso Giacomo Matteotti 10 48018 FAENZA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 591/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 4 giugno 2024
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 591/2024 del 23.5.2024, pubblicata il 4 giugno 2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
respingendo la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente, in
[...]
assenza di figli delle parti, e ha riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabili, provvedendo da ultimo con ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, riservando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza predetta, ha proposto appello con ricorso Parte_1
del 3.9.2024, censurando la decisione impugnata per i seguenti motivi:
1) Erronea ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice avendo a suo dire il Tribunale omesso di considerare le vicende rappresentate dalla ricorrente riguardanti le condotte tenute dal marito, che ella aveva accudito amorevolmente per venticinque anni fino all'estate del 2022, quando egli, conosciuta Per_ una certa , aveva adottato condotte inappropriate per un uomo sposato, non facendo rientro a casa la sera e addirittura rendendosi irreperibile durante la nota alluvione del maggio 2023 in Romagna, comunicando al suo ritorno a mezzo di un legale la volontà di proporre ricorso per separazione e andando a vivere in altra abitazione per la quale sottoscriveva un contratto di locazione e assumendo
Per_ altresì quale badante la predetta;
2) Erronea valutazione delle capacità patrimoniali e reddituali delle parti, sulle quali influiva l'erronea valutazione dei fatti di cui al primo motivo d'appello, considerati i costi mensili che il Tribunale aveva evidenziato, mentre l'appellato gode di redditi da pensione, di un compenso per lavoro amministrativo svolto in azienda, di una quota per l'affitto del terreno agricolo, di una pensione di invalidità mensile di
2.200 euro (a fronte di un reddito medio mensile dell'appellante di 1.100 euro mensili) e di significativi risparmi (a fronte di quelli modesti della moglie);
3) impossibilità di esibizione di documentazione rilevante per la decisione: erroneamente il Tribunale ha valutato la mancata produzione degli estratti conto della ricorrente quale condotta omissiva che potrebbe nascondere somme accantonate, mentre si è trattato soltanto ad un problema informatico di
“caricamento della cartella”, cui non le è stato consentito di ovviare dopo l'udienza, e che chiede alla
Corte di poter depositare in questa sede.
*
Si è costituito , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, eccependo P_
l'infondatezza della reiterata versione fornita dall'appellante e mai in alcun modo provata neppure in primo grado, dove invece egli aveva dedotto – senza essere smentito – la condotta riprovevole della pagina 2 di 5 moglie, che a seguito dei contrasti intervenuti fra il figlio della stessa (nato da una precedente relazione) e il marito anziano e cieco, non aveva trovato di meglio che proporre un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, respinto dal Tribunale, stante la piena capacità dello P_
Ha chiesto quindi la conferma della sentenza impugnata, a suo avviso pienamente logica e corretta.
All'udienza del 16 gennaio 2025 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, riportandosi agli atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*
2- Le circostanze dedotte nel primo motivo d'appello sono sostanzialmente irrilevanti ai fini del presente giudizio, non avendo la ricorrente oggi appellante proposto domanda di addebito, mentre per quanto riguarda l'asserita erronea valutazione dei costi sostenuti dallo da parte del primo giudice P_
(cioè quelli, sembra voler asserire l'appellante, relativi alla badante, che sarebbe invece la nuova compagna di è sufficiente osservare che quand'anche l'appellato avesse intrapreso una relazione P_ affettiva con (che peraltro l'appellante non ha dimostrato, né ha offerto di provare con Persona_2
l'articolazione di specifici capitoli di prova), ciò non precluderebbe la sussistenza di un rapporto di lavoro con lei (circostanza questa documentata, doc 13 di parte convenuta in primo grado) e con essa,
l'erogazione della retribuzione dovuta. Invero, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, è non vedente e necessita di un ausilio nella quotidianità, ora che non vive più P_ con la moglie, che ha sottolineato di aver sempre provveduto all'assistenza del marito invalido.
Venendo ora all'esame delle effettive condizioni di entrambe le parti, va premesso che effettivamente non ha prodotto nel termine assegnato in primo grado la documentazione bancaria Parte_1
richiesta (né risulta che ella abbia chiesto di farlo successivamente e tanto meno ha dimostrato che la mancata produzione sia effettivamente dovuta a causa a lei non imputabile, idonea a rimetterla in termini) e che in appello la stessa avrebbe potuto e dovuto produrre gli aggiornamenti relativi alle proprie condizioni, non la documentazione non tempestivamente prodotta. Si osserva comunque che risulta effettivamente esservi una discrepanza fra le condizioni reddituali delle parti che giustificano il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie più elevato rispetto a quanto riconosciuto in primo grado.
Come rilevato dal giudice di prime cure, “risulta percettore di una pensione di anzianità e P_ di una pensione d'inabilità civile complessivamente ammontanti ad euro 2197,61 circa mensili (cfr. doc. 11, 3,4,5 di parte convenuta). L'odierno convenuto, inoltre, risulta comproprietario di terreni agricoli - concessi in affitto per un canone annuo, pro quota, pari ad euro 5.000,00, essendo l'imposta municipale propria pari ad euro 2300,00 circa (cfr. doc. 15 di parte convenuta) - e comproprietario pagina 3 di 5 della casa familiare. è, altresì, titolare di un c/c con un saldo al 31/12/2023 pari ad euro P_
23.942,00. La parte risulta, poi, onerata del pagamento di un canone di locazione, pari ad euro 300,00 mensili ed ha stipulato un contratto di lavoro domestico, a decorrere dal 12/2/2024, con retribuzione oraria lorda pari ad euro 7,03, per 40 ore settimanali (cfr. doc. 13)”
Da un dettagliato esame della documentazione prodotta in primo grado (peraltro anch'essa non aggiornata, poichè le ultime dichiarazioni fiscali prodotti risalgono al 2023 (redditi 2022) si evince che percepisce annualmente un reddito complessivo al netto delle imposte di circa 2.395 euro (v P_
Mod PF 2023: 14.676 euro, meno 1.738 imposta netta, meno 192 e 72, addizionali, diviso 12 mensilità= 1.056 euro;
oltre a 1.338,98 a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, non contemplate dalla dichiarazione fiscale in quanto non assoggettate ad imposte, ma risultanti dall'attestato INPS, doc 11). L'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità, erogate proprio con la specifica finalità di consentire all'invalido di dotarsi di un accompagnatore che lo sostenga nelle attività quotidiane della vita e per le esigenze della persona, sono ampiamente sufficienti a consentire a il pagamento della badante (la cui spesa è di circa 920,00 euro P_
per quanto documentato) e per le altre esigenze della sua persona, per le quali egli dispone di oltre
1.500 euro circa e – al netto del canone di locazione della propria abitazione – circa 1.200 euro.
L'appellante, come correttamente affermato dal Tribunale, svolge l'attività di bracciante agricola presso “Apofruit”, e risulta dagli atti di causa che la stessa abbia percepito un reddito annuo netto
(reddito di lavoro dipendente ed assimilati – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale) medio (relativo alle ultime 3 annualità fiscali prodotte, dal 2020 al 2022) pari ad euro
12.741,3. risulta altresì comproprietaria della casa familiare, proprietaria di Parte_1
due veicoli (tg: DX886WT e DZ311JK, cfr. certificato PRA), proprietaria di un immobile ad uso abitativo a Santo Domingo e titolare di un libretto nominativo che non mostra accantonamenti rilevanti.
Entrambi i coniugi sono comproprietari dell'immobile già costituite la casa familiare, che attualmente la moglie ha continuato ad abitare di fatto, e per l'occupazione della quale l'appellato ha già proposto in primo grado domanda per il pagamento di un indennizzo (domanda non coltivata sol perché il giudice ha evidenziato trattarsi di questione non proponibile in questa sede).
Come pure osservato dal giudice di prime cure, dunque, è evidente che l'odierna appellante - in difetto di accordo fra le parti – dovrà procurarsi un'abitazione o verosimilmente pagare un'indennità per l'occupazione della quota di immobile di proprietà del marito.
Tanto premesso, deve altresì darsi atto che oltre ai redditi derivanti dall'affitto dei terreni documentati, lo stesso ha dichiarato in sede di udienza dinanzi all'amministratore di sostegno di P_
pagina 4 di 5 svolgere attività insieme al fratello nell'azienda agricola: com'è noto, i redditi dominicali denunciati nelle dichiarazioni fiscali non corrispondono ai proventi dell'attività aziendale agricola, che - pur non quantificabili - sicuramente sussistono.
Si ritiene congruo, allora, ai fini della determinazione di un assegno di mantenimento adeguato in relazione alle condizioni delle parti e al tenore di vita nel corso del matrimonio protrattosi per 25 anni circa, quantificare l'importo dovuto in euro 300,00 mensili (anche considerato lo stesso resistente in primo grado nella propria costituzione ha quantificato in complessivi 600 euro il valore locativo complessivo della casa coniugale)
3. L'accoglimento dell'appello in misura assai ridotta rispetto alla quantificazione richiesta dall'appellante induce a ritenere equa la compensazione delle spese di lite del grado, impregiudicata la decisione definitiva in prime cure, essendo stata in questa sede impugnata sentenza parziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Ravenna n. P_
591/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina il contributo al mantenimento di a carico di in misura di 300 euro mensili, annualmente Parte_1 P_
rivalutabili, con la medesima decorrenza stabilita in primo grado;
2) fermo nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti del presente grado,
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Andrea Di Gregorio Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1291/2024 promosso da
nata nella REPUBBLICA DOMINICANA il 05/03/1967 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GUERRINI EDY, elettivamente domiciliata nel suo studio in Via Guglielmo Marconi 25 48027 LO
TE
, nato a [...] il [...] P_
con il patrocinio dell'avv. PEZZI DAVIDE, elettivamente domiciliato in Corso Giacomo Matteotti 10 48018 FAENZA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 591/2024 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 4 giugno 2024
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 591/2024 del 23.5.2024, pubblicata il 4 giugno 2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
respingendo la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente, in
[...]
assenza di figli delle parti, e ha riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento di 200,00 euro mensili, annualmente rivalutabili, provvedendo da ultimo con ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, riservando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza predetta, ha proposto appello con ricorso Parte_1
del 3.9.2024, censurando la decisione impugnata per i seguenti motivi:
1) Erronea ricostruzione dei fatti da parte del primo giudice avendo a suo dire il Tribunale omesso di considerare le vicende rappresentate dalla ricorrente riguardanti le condotte tenute dal marito, che ella aveva accudito amorevolmente per venticinque anni fino all'estate del 2022, quando egli, conosciuta Per_ una certa , aveva adottato condotte inappropriate per un uomo sposato, non facendo rientro a casa la sera e addirittura rendendosi irreperibile durante la nota alluvione del maggio 2023 in Romagna, comunicando al suo ritorno a mezzo di un legale la volontà di proporre ricorso per separazione e andando a vivere in altra abitazione per la quale sottoscriveva un contratto di locazione e assumendo
Per_ altresì quale badante la predetta;
2) Erronea valutazione delle capacità patrimoniali e reddituali delle parti, sulle quali influiva l'erronea valutazione dei fatti di cui al primo motivo d'appello, considerati i costi mensili che il Tribunale aveva evidenziato, mentre l'appellato gode di redditi da pensione, di un compenso per lavoro amministrativo svolto in azienda, di una quota per l'affitto del terreno agricolo, di una pensione di invalidità mensile di
2.200 euro (a fronte di un reddito medio mensile dell'appellante di 1.100 euro mensili) e di significativi risparmi (a fronte di quelli modesti della moglie);
3) impossibilità di esibizione di documentazione rilevante per la decisione: erroneamente il Tribunale ha valutato la mancata produzione degli estratti conto della ricorrente quale condotta omissiva che potrebbe nascondere somme accantonate, mentre si è trattato soltanto ad un problema informatico di
“caricamento della cartella”, cui non le è stato consentito di ovviare dopo l'udienza, e che chiede alla
Corte di poter depositare in questa sede.
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Si è costituito , resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, eccependo P_
l'infondatezza della reiterata versione fornita dall'appellante e mai in alcun modo provata neppure in primo grado, dove invece egli aveva dedotto – senza essere smentito – la condotta riprovevole della pagina 2 di 5 moglie, che a seguito dei contrasti intervenuti fra il figlio della stessa (nato da una precedente relazione) e il marito anziano e cieco, non aveva trovato di meglio che proporre un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, respinto dal Tribunale, stante la piena capacità dello P_
Ha chiesto quindi la conferma della sentenza impugnata, a suo avviso pienamente logica e corretta.
All'udienza del 16 gennaio 2025 sono comparsi i difensori delle parti e hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, riportandosi agli atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
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2- Le circostanze dedotte nel primo motivo d'appello sono sostanzialmente irrilevanti ai fini del presente giudizio, non avendo la ricorrente oggi appellante proposto domanda di addebito, mentre per quanto riguarda l'asserita erronea valutazione dei costi sostenuti dallo da parte del primo giudice P_
(cioè quelli, sembra voler asserire l'appellante, relativi alla badante, che sarebbe invece la nuova compagna di è sufficiente osservare che quand'anche l'appellato avesse intrapreso una relazione P_ affettiva con (che peraltro l'appellante non ha dimostrato, né ha offerto di provare con Persona_2
l'articolazione di specifici capitoli di prova), ciò non precluderebbe la sussistenza di un rapporto di lavoro con lei (circostanza questa documentata, doc 13 di parte convenuta in primo grado) e con essa,
l'erogazione della retribuzione dovuta. Invero, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, è non vedente e necessita di un ausilio nella quotidianità, ora che non vive più P_ con la moglie, che ha sottolineato di aver sempre provveduto all'assistenza del marito invalido.
Venendo ora all'esame delle effettive condizioni di entrambe le parti, va premesso che effettivamente non ha prodotto nel termine assegnato in primo grado la documentazione bancaria Parte_1
richiesta (né risulta che ella abbia chiesto di farlo successivamente e tanto meno ha dimostrato che la mancata produzione sia effettivamente dovuta a causa a lei non imputabile, idonea a rimetterla in termini) e che in appello la stessa avrebbe potuto e dovuto produrre gli aggiornamenti relativi alle proprie condizioni, non la documentazione non tempestivamente prodotta. Si osserva comunque che risulta effettivamente esservi una discrepanza fra le condizioni reddituali delle parti che giustificano il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie più elevato rispetto a quanto riconosciuto in primo grado.
Come rilevato dal giudice di prime cure, “risulta percettore di una pensione di anzianità e P_ di una pensione d'inabilità civile complessivamente ammontanti ad euro 2197,61 circa mensili (cfr. doc. 11, 3,4,5 di parte convenuta). L'odierno convenuto, inoltre, risulta comproprietario di terreni agricoli - concessi in affitto per un canone annuo, pro quota, pari ad euro 5.000,00, essendo l'imposta municipale propria pari ad euro 2300,00 circa (cfr. doc. 15 di parte convenuta) - e comproprietario pagina 3 di 5 della casa familiare. è, altresì, titolare di un c/c con un saldo al 31/12/2023 pari ad euro P_
23.942,00. La parte risulta, poi, onerata del pagamento di un canone di locazione, pari ad euro 300,00 mensili ed ha stipulato un contratto di lavoro domestico, a decorrere dal 12/2/2024, con retribuzione oraria lorda pari ad euro 7,03, per 40 ore settimanali (cfr. doc. 13)”
Da un dettagliato esame della documentazione prodotta in primo grado (peraltro anch'essa non aggiornata, poichè le ultime dichiarazioni fiscali prodotti risalgono al 2023 (redditi 2022) si evince che percepisce annualmente un reddito complessivo al netto delle imposte di circa 2.395 euro (v P_
Mod PF 2023: 14.676 euro, meno 1.738 imposta netta, meno 192 e 72, addizionali, diviso 12 mensilità= 1.056 euro;
oltre a 1.338,98 a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, non contemplate dalla dichiarazione fiscale in quanto non assoggettate ad imposte, ma risultanti dall'attestato INPS, doc 11). L'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità, erogate proprio con la specifica finalità di consentire all'invalido di dotarsi di un accompagnatore che lo sostenga nelle attività quotidiane della vita e per le esigenze della persona, sono ampiamente sufficienti a consentire a il pagamento della badante (la cui spesa è di circa 920,00 euro P_
per quanto documentato) e per le altre esigenze della sua persona, per le quali egli dispone di oltre
1.500 euro circa e – al netto del canone di locazione della propria abitazione – circa 1.200 euro.
L'appellante, come correttamente affermato dal Tribunale, svolge l'attività di bracciante agricola presso “Apofruit”, e risulta dagli atti di causa che la stessa abbia percepito un reddito annuo netto
(reddito di lavoro dipendente ed assimilati – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale) medio (relativo alle ultime 3 annualità fiscali prodotte, dal 2020 al 2022) pari ad euro
12.741,3. risulta altresì comproprietaria della casa familiare, proprietaria di Parte_1
due veicoli (tg: DX886WT e DZ311JK, cfr. certificato PRA), proprietaria di un immobile ad uso abitativo a Santo Domingo e titolare di un libretto nominativo che non mostra accantonamenti rilevanti.
Entrambi i coniugi sono comproprietari dell'immobile già costituite la casa familiare, che attualmente la moglie ha continuato ad abitare di fatto, e per l'occupazione della quale l'appellato ha già proposto in primo grado domanda per il pagamento di un indennizzo (domanda non coltivata sol perché il giudice ha evidenziato trattarsi di questione non proponibile in questa sede).
Come pure osservato dal giudice di prime cure, dunque, è evidente che l'odierna appellante - in difetto di accordo fra le parti – dovrà procurarsi un'abitazione o verosimilmente pagare un'indennità per l'occupazione della quota di immobile di proprietà del marito.
Tanto premesso, deve altresì darsi atto che oltre ai redditi derivanti dall'affitto dei terreni documentati, lo stesso ha dichiarato in sede di udienza dinanzi all'amministratore di sostegno di P_
pagina 4 di 5 svolgere attività insieme al fratello nell'azienda agricola: com'è noto, i redditi dominicali denunciati nelle dichiarazioni fiscali non corrispondono ai proventi dell'attività aziendale agricola, che - pur non quantificabili - sicuramente sussistono.
Si ritiene congruo, allora, ai fini della determinazione di un assegno di mantenimento adeguato in relazione alle condizioni delle parti e al tenore di vita nel corso del matrimonio protrattosi per 25 anni circa, quantificare l'importo dovuto in euro 300,00 mensili (anche considerato lo stesso resistente in primo grado nella propria costituzione ha quantificato in complessivi 600 euro il valore locativo complessivo della casa coniugale)
3. L'accoglimento dell'appello in misura assai ridotta rispetto alla quantificazione richiesta dall'appellante induce a ritenere equa la compensazione delle spese di lite del grado, impregiudicata la decisione definitiva in prime cure, essendo stata in questa sede impugnata sentenza parziale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Ravenna n. P_
591/2024, così provvede:
1) in parziale riforma della decisione impugnata, ridetermina il contributo al mantenimento di a carico di in misura di 300 euro mensili, annualmente Parte_1 P_
rivalutabili, con la medesima decorrenza stabilita in primo grado;
2) fermo nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti del presente grado,
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
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