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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1279/'13 R. G. A. C. C., avente ad oggetto
“risarcimento danni”
TRA
rappresentata e difesa in forza di mandato a Parte_1
margine dell'atto di citazione dagli Avv.ti Maria FANELLI e Fabrizio TOLVE ed elettivamente domiciliati preso lo studio della prima in Isernia alla Via Libero
Testa n° 27; -
attrice-
E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti Controparte_1
dagli Avv.ti Francesco Maria CERVELLI e Stefania CERVELLI ed elettivamente domiciliato in Isernia presso lo studio dell'avv. Maria DI LAURO in Venafro alla Via delle Milizie n° 5;
-convenuta-
Conclusioni come rispettivi atti di causa.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, Parte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti a causa dei comportamenti posti in essere da Quest'ultima sul posto di lavoro.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che Controparte_1
contestava la domanda attorea.
2 All'esito dei concessi termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., venivano ammesse le prove testimoniali ed all'esito della stessa CTU medico legale per accertare natura ed entità de i danni riportate dall'attrice, Parte_1
.
[...]
Espletata la consulenza tecnica di ufficio e conclusa la fase istruttoria,
rassegnate le conclusioni, la causa veniva decisa.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Andando ad esaminare tutto il materiale probatorio acquisito lungo la non breve istruttoria, il Giudicante è giunto al motivato convincimento che la convenuta sul posto di lavoro adottava un comportamento teso a denigrare l'operato dell'attrice quale coordinatore infermieristico e ciò anche in presenza di altre parti.
Il testimone escusso, dichiarava che spesso la Dott.ssa Testimone_1
faceva scenate all'attrice in presenza dei pazienti e anche in sala operatoria. CP_1
Il testimone, dott. dichiarava di aver assistito ad episodi nel corso Testimone_2
dei quali la inveniva nei confronti dell'attrice e che quest'ultima sul posto di CP_1
lavoro era stata sempre esemplare.
Il testimone, riferiva di essere a conoscenza di screzi da Testimone_3
parte della nei confronti dell'attrice e che quest'ultima manteneva sempre CP_1
un tono moderato e professionale, limitandosi a rispondere in modo sommesso ed educato.
Il teste, , riferiva di un episodio nell'occorso del quale la Testimone_4
3 offendeva la con le seguenti espressioni: Controparte_1 Parte_1
“mentecatta, cretina e incapace” e che la ha ripetuti episodi simili anche in CP_1
sala operatoria e in presenza dei pazienti e in ogni caso la rispondeva in modo Pt_1
sommesso e pacato.
Le suddette circostanze venivano confermate anche dal testimone
[...]
Tes_5
Anche dall'esame dell'espletata CTU redatta dal Dott. Persona_1
ben elaborata e immune da vizi, motivo per cui Questo giudice ritiene far propria, è
emerso che l'attrice a causa di problematiche ambientali in sede di lavoro ebbe a riportare rivoti psichiatrici, ascrivibili al vissuto traumatico psichiatrico a far data dall'anno 2010.
Dall'esame dell'attività istruttoria espletata è emerso che il comportamento posto in essere dalla dottoressa nei confronti dell'attrice, che ricopriva il CP_1
ruolo di coordinatore infermieristico, è stato sempre tale da offendere e denigrare la stessa anche in presenza di colleghi e pazienti, ingenerando, cosi, nella stessa i sintomi per cui è causa.
Bisogna provvedere in ordine alla liquidazione del danno dell'attrice,
[...]
, consistenti in danni fisici. Parte_1
Per i danni fisici subiti dall'attrice Questo Giudice fa propria la consulenza medico legale redatta dal Dott. , che quantifica detti danni nella Persona_1
misura del tredici per cento a titolo di danno biologico, trenta giorni di I.T.T. , trenta quindici giorni di I. T. P. al cinquanta per cento e novanta giorni di I.T.P al venticinque
4 per cento.
Pertanto, si ha per 13 punti di percentuale di danno biologico, considerato che l'attrice, , all'epoca dei fatti aveva cinquantaquattro anni di età Parte_1
la somma di € 28.398,00 (ventottomilatrecentonoantotto/00), con personalizzazione del 46% del d. i. si ottiene la somma di € 36633,00, per trenta giorni di I.T.T. si ha la somma di € 3450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00), per quindici al cinquanta per cento si ha la somma di € 1725,00 (millesettecentoventicinque/00), per novanta giorni di I.T.P. al venticinque per cento si ha la somma di € 2587,50 (duemilacinquecentottan tasette/50) per un totale pari ad € 44.395,50
(quarantaquattromilatrecentonovantacinque/50).
Alla suddetta somma vanno aggiunte le spese mediche doumentate riconosciute dal CTU pari ad € 32,28.
La convenuta, pertanto, va condannata al pagamento in favore dell'attrice,
della complessiva somma di € 44.427,78 Parte_1
( ). Email_1
Per il governo delle spese vale il principio della soccombenza.
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1279/2013 R. G. A. C. C. vertente tra Parte_1
contro , concernente risarcimento danni, cosi provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda attorea;
5 2) condanna, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma pari ad € 44.427,78
[...]
(qarantaquattromilaquattrocentoventisette/78) a titolo di risarcimento per i danni subiti, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) pone le spese di CTU a carico della convenuta;
4) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_1
liquidano in € 12.458,00, di cui € 458,00 per esborsi oltre 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA
e CAP da attribuirsi all'Avv. Fabrizio TOLVE dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, lì 26 Marzo 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
6
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 1279/'13 R. G. A. C. C., avente ad oggetto
“risarcimento danni”
TRA
rappresentata e difesa in forza di mandato a Parte_1
margine dell'atto di citazione dagli Avv.ti Maria FANELLI e Fabrizio TOLVE ed elettivamente domiciliati preso lo studio della prima in Isernia alla Via Libero
Testa n° 27; -
attrice-
E
rappresentata e difesa in forza di procura in atti Controparte_1
dagli Avv.ti Francesco Maria CERVELLI e Stefania CERVELLI ed elettivamente domiciliato in Isernia presso lo studio dell'avv. Maria DI LAURO in Venafro alla Via delle Milizie n° 5;
-convenuta-
Conclusioni come rispettivi atti di causa.
* * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la motivazione.
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, Parte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti a causa dei comportamenti posti in essere da Quest'ultima sul posto di lavoro.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che Controparte_1
contestava la domanda attorea.
2 All'esito dei concessi termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., venivano ammesse le prove testimoniali ed all'esito della stessa CTU medico legale per accertare natura ed entità de i danni riportate dall'attrice, Parte_1
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[...]
Espletata la consulenza tecnica di ufficio e conclusa la fase istruttoria,
rassegnate le conclusioni, la causa veniva decisa.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Andando ad esaminare tutto il materiale probatorio acquisito lungo la non breve istruttoria, il Giudicante è giunto al motivato convincimento che la convenuta sul posto di lavoro adottava un comportamento teso a denigrare l'operato dell'attrice quale coordinatore infermieristico e ciò anche in presenza di altre parti.
Il testimone escusso, dichiarava che spesso la Dott.ssa Testimone_1
faceva scenate all'attrice in presenza dei pazienti e anche in sala operatoria. CP_1
Il testimone, dott. dichiarava di aver assistito ad episodi nel corso Testimone_2
dei quali la inveniva nei confronti dell'attrice e che quest'ultima sul posto di CP_1
lavoro era stata sempre esemplare.
Il testimone, riferiva di essere a conoscenza di screzi da Testimone_3
parte della nei confronti dell'attrice e che quest'ultima manteneva sempre CP_1
un tono moderato e professionale, limitandosi a rispondere in modo sommesso ed educato.
Il teste, , riferiva di un episodio nell'occorso del quale la Testimone_4
3 offendeva la con le seguenti espressioni: Controparte_1 Parte_1
“mentecatta, cretina e incapace” e che la ha ripetuti episodi simili anche in CP_1
sala operatoria e in presenza dei pazienti e in ogni caso la rispondeva in modo Pt_1
sommesso e pacato.
Le suddette circostanze venivano confermate anche dal testimone
[...]
Tes_5
Anche dall'esame dell'espletata CTU redatta dal Dott. Persona_1
ben elaborata e immune da vizi, motivo per cui Questo giudice ritiene far propria, è
emerso che l'attrice a causa di problematiche ambientali in sede di lavoro ebbe a riportare rivoti psichiatrici, ascrivibili al vissuto traumatico psichiatrico a far data dall'anno 2010.
Dall'esame dell'attività istruttoria espletata è emerso che il comportamento posto in essere dalla dottoressa nei confronti dell'attrice, che ricopriva il CP_1
ruolo di coordinatore infermieristico, è stato sempre tale da offendere e denigrare la stessa anche in presenza di colleghi e pazienti, ingenerando, cosi, nella stessa i sintomi per cui è causa.
Bisogna provvedere in ordine alla liquidazione del danno dell'attrice,
[...]
, consistenti in danni fisici. Parte_1
Per i danni fisici subiti dall'attrice Questo Giudice fa propria la consulenza medico legale redatta dal Dott. , che quantifica detti danni nella Persona_1
misura del tredici per cento a titolo di danno biologico, trenta giorni di I.T.T. , trenta quindici giorni di I. T. P. al cinquanta per cento e novanta giorni di I.T.P al venticinque
4 per cento.
Pertanto, si ha per 13 punti di percentuale di danno biologico, considerato che l'attrice, , all'epoca dei fatti aveva cinquantaquattro anni di età Parte_1
la somma di € 28.398,00 (ventottomilatrecentonoantotto/00), con personalizzazione del 46% del d. i. si ottiene la somma di € 36633,00, per trenta giorni di I.T.T. si ha la somma di € 3450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00), per quindici al cinquanta per cento si ha la somma di € 1725,00 (millesettecentoventicinque/00), per novanta giorni di I.T.P. al venticinque per cento si ha la somma di € 2587,50 (duemilacinquecentottan tasette/50) per un totale pari ad € 44.395,50
(quarantaquattromilatrecentonovantacinque/50).
Alla suddetta somma vanno aggiunte le spese mediche doumentate riconosciute dal CTU pari ad € 32,28.
La convenuta, pertanto, va condannata al pagamento in favore dell'attrice,
della complessiva somma di € 44.427,78 Parte_1
( ). Email_1
Per il governo delle spese vale il principio della soccombenza.
P.Q. M.
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O. P.
Avv. Giovanna ZARONE, definitivamente pronunciando nel giudizio civile contraddistinto con il n° 1279/2013 R. G. A. C. C. vertente tra Parte_1
contro , concernente risarcimento danni, cosi provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda attorea;
5 2) condanna, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma pari ad € 44.427,78
[...]
(qarantaquattromilaquattrocentoventisette/78) a titolo di risarcimento per i danni subiti, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) pone le spese di CTU a carico della convenuta;
4) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si Controparte_1
liquidano in € 12.458,00, di cui € 458,00 per esborsi oltre 12,50 % ex art. 15 T.F. ed IVA
e CAP da attribuirsi all'Avv. Fabrizio TOLVE dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, lì 26 Marzo 2025.
IL G.O.P.
Avv. Giovanna ZARONE
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