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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/07/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3223/2024 GA
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FRANCESCA DE MARCO
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuta contumace
Oggetto: competenze di lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio la società deducendo di aver Controparte_1 lavorato alle dipendenze della convenuta dal 25 ottobre 2023 fino al 21 marzo 2024, giorno in cui si è dimesso per giusta causa.
Esponeva di aver svolto mansioni di muratore, impegnato in lavori di ristrutturazione di immobili siti in Cosenza e Rende, rispettando il seguente orario di lavoro: dalle ore 07:00 alle ore 17:30/18:00 dal lunedì al venerdì, nonché per tutto il periodo per nove volte nella giornata di sabato dalle ore
07:00 alle ore 17:30. Deduceva di aver percepito solo alcuni acconti sulle retribuzioni, rimanendo creditore del datore di lavoro della complessiva
1 somma di euro 4.777,27, a titolo di lavoro ordinario e straordinario, tredicesima mensilità, ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
Concludeva chiedendo una condanna della società convenuta alla corresponsione della complessiva somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La società benché ritualmente convenuta, non si Controparte_1
costituiva in giudizio ed era, pertanto, dichiarata contumace.
La controversia veniva istruita attraverso l'escussione di un testimone indicato dalla parte ricorrente.
La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 02.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 24.06.2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che 2 al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
Ebbene, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Ha dichiarato il teste , collega di lavoro del ricorrente: Testimone_1
“Capitolo 1: “Io ho iniziato a lavorare per la società convenuta nel mese di settembre/ottobre 2024. Il ricorrente è stato assunto successivamente quando io già lavoravo. Svolgevo mansioni di muratore”. Capitolo 2: “Anche il ricorrente svolgeva mansioni di muratore ed abbiamo lavorato insieme in diversi posti: Luzzi,
Via Popilia, e anche a casa del proprietario”. Capitolo 3: “Il ricorrente Per_1 lavorava dalle ore 08:00 (arrivava un po' più tardi rispetto a me) e rimaneva fino alle 17:30/18:00. Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 il ricorrente, come anche io, rispettava un'ora di pausa per il pranzo. Nel suddetto periodo novembre/dicembre
2024 io e il ricorrente abbiamo lavorato anche di sabato per quattro/ cinque volte”.
ADR del Giudice: “Ribadendo che il mio rapporto di lavoro è iniziato a settembre
2024, preciso di non aver mai lavorato in anni precedenti per la società convenuta”.
Capitolo 4: “Nulla so sulla circostanza di cui al capitolo 4. Posso solo dire che il ricorrente si lamentava dei ritardi nel pagamento della retribuzione, così come mi lamentavo io”. ADR Avv. De Marco: “Dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la società resistente non ho più lavorato per altre società che si occupassero di edilizia”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dal teste, che ha confermato l'assunto di un orario di lavoro pari ad almeno 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (con un impegno profuso nell'intero periodo, per quattro/cinque volte, anche di sabato, giorno non previsto nel contratto di assunzione) emerge chiaramente una discrasia in ordine al periodo di lavoro (del ricorrente e dello stesso testimone) atteso che il Sig. ricorda di aver iniziato a Tes_1 lavorare nel mese di settembre del 2024.
Si è tratta di un evidente difetto di memoria, atteso che dall'estratto conto contributivo prodotto dalla parte ricorrente risulta che il testimone ha lavorato per la società convenuta nel periodo 12.09.2023/29.02.2024; 3 periodo sovrapponibile al rapporto di lavoro del Sig. Parte_1
il quale è stato assunto dalla in data
[...] Controparte_1
25.10.2023, laddove il rapporto di lavoro, per come risulta dal relativo estratto contributivo, è cessato alla data del 09.02.2024 (sebbene, cfr. il relativo documento, le dimissioni siano state formalmente rassegnate con decorrenza dal 21.03.2024).
Sulla base del dato risultante dall'estratto contributivo riferito al ricorrente, la parte ha, quindi, depositato un nuovo conteggio delle spettanze rivendicate per il periodo 25.10.2023/09.02.2024, calcolando il minor importo pari ad euro 4.145,81, dal quale deve essere detratta la somma di euro 474,21 richiesta di titolo di ferie non godute, non essendo emerso dalla prova per testi che il ricorrente non abbia mai fruito delle ferie (circostanza, quindi, solo dedotta).
La società convenuta dovrà, pertanto, corrispondere la somma di euro
3.764,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
Le spese di lite, compensate al 20% atteso l'esito complessivo del giudizio, seguono la parziale soccombenza.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.764,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 20%, liquida in euro 1.051,20, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
Cosenza, 03/07/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3223/2024 GA
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FRANCESCA DE MARCO
ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 convenuta contumace
Oggetto: competenze di lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. Parte_1 conveniva in giudizio la società deducendo di aver Controparte_1 lavorato alle dipendenze della convenuta dal 25 ottobre 2023 fino al 21 marzo 2024, giorno in cui si è dimesso per giusta causa.
Esponeva di aver svolto mansioni di muratore, impegnato in lavori di ristrutturazione di immobili siti in Cosenza e Rende, rispettando il seguente orario di lavoro: dalle ore 07:00 alle ore 17:30/18:00 dal lunedì al venerdì, nonché per tutto il periodo per nove volte nella giornata di sabato dalle ore
07:00 alle ore 17:30. Deduceva di aver percepito solo alcuni acconti sulle retribuzioni, rimanendo creditore del datore di lavoro della complessiva
1 somma di euro 4.777,27, a titolo di lavoro ordinario e straordinario, tredicesima mensilità, ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
Concludeva chiedendo una condanna della società convenuta alla corresponsione della complessiva somma sopra indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La società benché ritualmente convenuta, non si Controparte_1
costituiva in giudizio ed era, pertanto, dichiarata contumace.
La controversia veniva istruita attraverso l'escussione di un testimone indicato dalla parte ricorrente.
La causa veniva, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 02.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 24.06.2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che 2 al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
Ebbene, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
Ha dichiarato il teste , collega di lavoro del ricorrente: Testimone_1
“Capitolo 1: “Io ho iniziato a lavorare per la società convenuta nel mese di settembre/ottobre 2024. Il ricorrente è stato assunto successivamente quando io già lavoravo. Svolgevo mansioni di muratore”. Capitolo 2: “Anche il ricorrente svolgeva mansioni di muratore ed abbiamo lavorato insieme in diversi posti: Luzzi,
Via Popilia, e anche a casa del proprietario”. Capitolo 3: “Il ricorrente Per_1 lavorava dalle ore 08:00 (arrivava un po' più tardi rispetto a me) e rimaneva fino alle 17:30/18:00. Dalle ore 13:00 alle ore 14:00 il ricorrente, come anche io, rispettava un'ora di pausa per il pranzo. Nel suddetto periodo novembre/dicembre
2024 io e il ricorrente abbiamo lavorato anche di sabato per quattro/ cinque volte”.
ADR del Giudice: “Ribadendo che il mio rapporto di lavoro è iniziato a settembre
2024, preciso di non aver mai lavorato in anni precedenti per la società convenuta”.
Capitolo 4: “Nulla so sulla circostanza di cui al capitolo 4. Posso solo dire che il ricorrente si lamentava dei ritardi nel pagamento della retribuzione, così come mi lamentavo io”. ADR Avv. De Marco: “Dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la società resistente non ho più lavorato per altre società che si occupassero di edilizia”.
Ebbene, dalle dichiarazioni rese dal teste, che ha confermato l'assunto di un orario di lavoro pari ad almeno 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (con un impegno profuso nell'intero periodo, per quattro/cinque volte, anche di sabato, giorno non previsto nel contratto di assunzione) emerge chiaramente una discrasia in ordine al periodo di lavoro (del ricorrente e dello stesso testimone) atteso che il Sig. ricorda di aver iniziato a Tes_1 lavorare nel mese di settembre del 2024.
Si è tratta di un evidente difetto di memoria, atteso che dall'estratto conto contributivo prodotto dalla parte ricorrente risulta che il testimone ha lavorato per la società convenuta nel periodo 12.09.2023/29.02.2024; 3 periodo sovrapponibile al rapporto di lavoro del Sig. Parte_1
il quale è stato assunto dalla in data
[...] Controparte_1
25.10.2023, laddove il rapporto di lavoro, per come risulta dal relativo estratto contributivo, è cessato alla data del 09.02.2024 (sebbene, cfr. il relativo documento, le dimissioni siano state formalmente rassegnate con decorrenza dal 21.03.2024).
Sulla base del dato risultante dall'estratto contributivo riferito al ricorrente, la parte ha, quindi, depositato un nuovo conteggio delle spettanze rivendicate per il periodo 25.10.2023/09.02.2024, calcolando il minor importo pari ad euro 4.145,81, dal quale deve essere detratta la somma di euro 474,21 richiesta di titolo di ferie non godute, non essendo emerso dalla prova per testi che il ricorrente non abbia mai fruito delle ferie (circostanza, quindi, solo dedotta).
La società convenuta dovrà, pertanto, corrispondere la somma di euro
3.764,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
Le spese di lite, compensate al 20% atteso l'esito complessivo del giudizio, seguono la parziale soccombenza.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.764,61, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al 20%, liquida in euro 1.051,20, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione.
Cosenza, 03/07/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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