Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7777/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
1.12.1988, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lorella D'Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sesto
San Giovanni (MI), Via Cesare da Sesto n. 132, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Sampieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Novara, Via Azario n. 3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
1) Per il figlio minorenne (06/02/2020) le parti concordemente prevedono il Persona_1 regime di affidamento condiviso e il collocamento stabile e residenza del minore presso la madre in
Sesto San Giovanni via G. Mazzini 10, disponendo, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio, e sia esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il minore;
Il padre potrà vedere e tenere con sé come segue: ER sino a quando frequenterà la scuola dell'infanzia: a week end alternati con la madre con ER prelievo presso la casa materna il venerdì mattina alle ore 8:30-9:00 e rientro al domicilio materno il lunedì alle 18-18:30, salvo che non siano state già programmate gite, recite o attività particolari.
È fatta salva la possibilità del padre, sempre in accordo con la madre, in caso di impedimento di lavoro o di sciopero dei treni e comunque da comunicare almeno 24 ore prima, di poter recuperare il week end non goduto;
per le festività natalizie e di capodanno: il figlio minore trascorrerà il periodo dal 23/12 al ER
30/12 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro, ad anni alterni. Le parti concordano che per l'anno 2024 per il primo periodo 23/12-30/12 MA starà con il padre e per il secondo periodo
31/12-06/01 con la madre. Per il periodo di sua spettanza il padre preleverà dalla casa della ER madre alle ore 8:30-9:00 del giorno di inizio e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle
18-18:30 del giorno finale, fatti salvi diversi accordi tra le parti che dovranno intervenire con un lasso temporale di almeno quindici giorni;
per le vacanze pasquali: trascorrerà l'intero periodo di vacanza un anno con un genitore e ER con l'altro l'anno seguente, ad anni alterni per l'intero periodo di vacanza. A partire dalla Pasqua
2025 starà con il padre. Per il periodo di sua spettanza il padre preleverà dalla casa ER ER della madre alle ore 8:30-9:00 del giorno di inizio e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle 18-18:30 del giorno finale, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
altri ponti e festività scolastiche: da concordare equamente tra i genitori entro il 31/10 di ogni anno.
Il primo ponte sarà a scelta del padre e quello successivo della madre e così alternativamente. Per il periodo di sua spettanza il padre preleverà dalla casa della madre alle ore 8:30-9:00 del ER giorno di inizio e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle 18-18.30 del giorno finale, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
per le vacanze estive: trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore da ER comunicare e stabilire entro il 31 maggio di ogni anno. Per il periodo di sua spettanza il padre preleverà dalla casa della madre, oppure da altro luogo ove il bambino si trova con la madre ER
e comunque da concordare preventivamente tra le parti, alle ore 8:30-9:00 del giorno di inizio e lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 18-18:30 del giorno finale, fatti salvi accordi diversi tra le parti che dovranno intervenire con un lasso temporale di almeno quindici giorni.
Anche nel caso delle vacanze estive, le parti potranno concordare direttamente tra di loro ulteriori periodi di vacanza o apportare modifiche sempre previo accordo.
Nel caso in cui il genitore dovesse portare con sé in viaggi fuori dal territorio italiano ma ER entro i confini UE, dovrà preventivamente comunicarlo all'altro genitore con un preavviso di almeno di 15 giorni. Per i viaggi fuori dai confini UE è necessario il preventivo accordo.
In ogni caso, il genitore con cui trascorrerà i periodi di visita e di viaggio dovrà tenere ER informato l'altro genitore del luogo ove il figlio si trova, garantendo anche un contatto telefonico.
2) Il signor verserà alla SI , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio , la somma di euro 400,00 mensili, da corrispondere in via anticipata ER entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di ottobre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 3) L'importo di cui all'assegno unico, attualmente pari ad euro 95,20 verrà percepito interamente dalla SI ed a tale proposito il signor rinuncia alla sua quota Parte_1 Parte_2 del 50% e si impegna a sottoscrivere ed a compiere tutte le formalità necessarie.
4) Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative al Parte_2 figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza in data
7/5/2018 e precisamente
“A. SPESE ORDINARIE
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa: saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
a. Vitto e mensa scolastica b. Abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
c. Farmaci da banco;
d. Abbigliamento, comprese le spese per il cambio di stagione;
e. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi);
f. Materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo, di inizio anno;
g. Baby sitter, frequenza del cd. tempo prolungato del cd. pre-scuola o del cd. doposcuola;
B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali scarpe ortopediche protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione l. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
o. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
p. Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
q. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate i invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
w. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
z. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
D. DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
E. MODALITÀ DI RICHIESTA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici -salvo urgenze rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta la attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
F. RICHIESTA DEL RIMBORSO E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whats.app), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza”.
5) spese legali compensate e suddivisione al 50% delle spese della presente procedura;
6) i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla solidarietà ex art. 13 NLP. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 25.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi