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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“Scioglimento del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 828/2024 V.G. promossa congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Barone, 4 ( Cod. Fisc. ) CodiceFiscale_1
e nato a [...] , già residente in [...]Parte_2
AV (TO), Via Barone, 4 iscritto all'AIRE dalli 10.08.2023 (Cod. Fisc.
[...]
), domiciliato in Tangeri (Marocco) Quartier Jbilat d lot. 1159, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Pierfranco Sado presso il cui studio in Ivrea
(TO), Via Palestro, 16, sono elettivamente domiciliati giusta delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ivrea, Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto
con rito civile in CA AV (TO) in data 02.05.2015, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CA AV (TO) negli Atti di Matrimonio - Parte I –
Numero 1, mandando il competente Ufficiale di Stato Civile alle annotazioni di legge;
- Il signor ha cambiato residenza e si impegna ad asportare i propri beni Parte_2
ed effetti personali dalla casa di CA AV (TO), di proprietà della moglie entro il
01.07.2024;
- i ricorrenti dichiarano che viene meno la condizione per cui la signora ospiterà il Pt_1
SI prevista in separazione;
Pt_2
- i ricorrenti dichiarano che, a partire dal mese di Luglio 2024, viene meno la condizione
comportante il versamento da parte del signor della somma di Euro 500,00 mensili, Pt_2
a titolo contributo al mantenimento, a favore della signora che resta limitata al mese Pt_1
di Giugno 2024;
- L'autovettura CITROEN C3 targata EY 319 YB, intestata al SI Parte_2
viene assegnata in proprietà esclusiva alla signora , che si assume l'onere ed i Parte_1
costi di volturazione, assicurazione e la responsabilità esclusiva dell'utilizzo e circolazione;
- I coniugi hanno regolato a parte ogni altro rapporto tra i medesimi intercorrente;
- le spese del presente procedimento sono a carico del signor ” Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 08.4.2024,
[...]
e hanno premesso che: Pt_1 Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in CA AV (TO) il
02.05.2015, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di CA AV al n. 1 Parte 1 anno 2015, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione non è nata prole;
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 05/10/2022, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 12/10/2022;
- dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno. All'udienza del giorno 14 novembre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
congiunto” il 14.05.24.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio
2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 05/10/2022, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del
12/10/2022; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio. Le spese di procedura, come richiesto dai ricorrenti sono poste carico del Sig. Pt_2
[...]
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
celebrato con rito civile in CA AV (TO) il 02.05.2015, con atto
[...]
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CA AV al n. 1 Parte 1 anno 2015, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
- Il signor ha cambiato residenza e si impegna ad asportare i Parte_2
propri beni ed effetti personali dalla casa di CA AV (TO), di proprietà
della moglie entro il 01.07.2024;
- i ricorrenti dichiarano che viene meno la condizione per cui la signora Pt_1
ospiterà il SI , prevista in separazione;
Pt_2
- i ricorrenti dichiarano che, a partire dal mese di Luglio 2024, viene meno la condizione comportante il versamento da parte del signor della somma di Pt_2
Euro 500,00 mensili, a titolo contributo al mantenimento, a favore della signora che resta limitata al mese di Giugno 2024; Pt_1
- L'autovettura CITROEN C3 targata EY 319 YB, intestata al SI Pt_2
viene assegnata in proprietà esclusiva alla signora , che si
[...] Parte_1 assume l'onere ed i costi di volturazione, assicurazione e la responsabilità esclusiva dell'utilizzo e circolazione;
- I coniugi hanno regolato a parte ogni altro rapporto tra i medesimi intercorrente;
3) le spese del presente procedimento sono poste a carico del signor Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)