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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 441/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
CF: nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carlentini alla via P.Togliatti 14/C, elettivamente domiciliata in Augusta, Via Filippo Turati 91 presso lo studio dell'Avv. Monia Saia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a Lentini, elettivamente domiciliato in Carlentini Via G. Di Vittorio n. 5, presso lo studio dell'avv. Irene Ferrauto che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 28/02/2022); in esito all'udienza cartolare del 12 novembre 2024, sulle note depositata dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 27.1.2022 ha chiesto la separazione personale dal marito Parte_1
, con il quale ha contratto matrimonio in Carlentini il 19.11.2004 e dalla cui Controparte_1
unione è nata la figlia maggiorenne . Persona_1
pagina 1 di 6 Ha esposto che l'unione coniugale si è rivelata presto difficile a causa del comportamento del marito, di natura superficiale e incline alla violenza oltre che dedito a intrattenere relazioni con altre donne.
In considerazione di ciò ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Ha dedotto che il marito gode di una pensione di circa € 2.300 al mese mentre lei ha svolto l'attività di rappresentante di cosmetici sino al 2020 ed è attualmente priva di mezzi.
Ha chiesto quindi di porre a carico del marito un assegno di € 1.200 per il mantenimento suo e della figlia ancora studentessa, oltre agli assegni familiari e alle spese straordinarie50%.
Si è costituito sin dalla fase presidenziale il resistente il quale ha contestato la prospettazione della moglie circa le cause della crisi coniugale e gli addebiti che la stessa gli ha mosso.
Ha, di contro, dedotto che la moglie ha sempre preteso di condurre una vita agiata e di gestire interamente le risorse familiari effettuando acquisti e negoziando finanziamenti.
Ha imputato alla moglie di aver un carattere prevaricatorio e litigioso e di averlo estromesso dalla casa familiare per presunti ed inesistenti suoi tradimenti.
Ha esposto che la moglie dopo averlo cacciato di casa ha svuotato il suo conto corrente lasciandolo privo di mezzi.
Su tali presupposti ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie.
Sotto il profilo economico ha dedotto di percepire una pensione di circa € 2.000 al mese con cui deve fare fronte al pagamento di oneri contratti durante il matrimonio e al canone di locazione per l'immobile in cui vive.
Ha contestato l'assunto della moglie secondo cui la stessa sia priva di reddito asserendo, di contro, che la predetta ha un'entrata mensile di circa € 500 quale rappresentante di cosmetici.
Infine, non si opposto al mantenimento della figlia . Per_1
Comparsi all'udienza presidenziale dell'11.4.2022 ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato con ordinanza emessa in pari data ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti onerando il resistente del versamento dell'assegno di €700 al mese per il mantenimento della moglie e della figlia, oltre alle spese straordinarie al 50% ed all'assegno unico interamente alla ricorrente.
Si è dato quindi corso alla fase del giudizio.
Con ordinanza del 2.8.2022 il Giudice Istruttore ha ridotto l'assegno a carico del ad € Controparte_1
550 al mese – di cui € 300 per la figlia ed € 250 per la moglie- atteso il documentato onere del canone di locazione sostenuto dal predetto.
La causa è stata quindi istruita con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti e con l'escussione dei testi.
All'esito è stata assunta in decisione.
pagina 2 di 6 xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, le acquisizioni processuali evidenziano univocamente l'intollerabilità della convivenza coniugale –del resto da tempo cessata- e, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi.
Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Domanda di addebito
Come sopra esposto entrambi i coniugi hanno proposto domanda di addebito della separazione.
Ritiene in proposito il collegio che mentre la domanda della ricorrente sia fondata quella del resistente non meriti accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
Posto l'esito negativo degli interrogatori formali delle parti, le accuse della ricorrente hanno trovato univoco riscontro nelle deposizioni nei testi assunti.
Sia la figlia che il figlio del primo matrimonio della –che ha Per_1 Pt_1 Persona_2
vissuto nella casa coniugale sino al 2013-, hanno confermato che i coniugi avevano concordato che il menage familiare venisse gestito dalla che la gestione economico-finanziaria veniva Pt_1
concordata dai coniugi ancorchè operata dalla che il non era collaborativo Pt_1 Controparte_1
in casa e rispondeva con insulti e spintoni in loro presenza;
che in occasione di un diverbio avvenuto nel 2005 il resistente ha dato un pugno in faccia alla moglie provocandole lesioni al setto nasale per cui ha dovuto fare accesso a cure ospedaliere;
che il era solito intrattenersi, anche Controparte_1
attraverso chat e corrispondenza e-mail, con altre donne;
che in occasione del Natale 2019 è sorta tra i coniugi una lite che è degenerata a causa della condotta del resistente il quale ha messo le mani al collo della moglie tanto che la figlia è dovuta intervenire per dividerli;
che il più Per_1 Controparte_1
volte ha aggredito sia la moglie che la figlia;
che lo stesso cercava lo scontro con la moglie Per_1
pagina 3 di 6 per avere il pretesto di potersi allontanare da casa qualche giorno;
che il “In ogni lite Controparte_1
mio padre alzava le mani a mia madre, le procurava lesioni e la insultava. Le diceva non servi a nulla, vai a lavorare, sei una cretina, fai schifo. Questo accadeva sempre e le diceva anche altre parole ancora più pesanti” (v. dich. Teste ) ed ancora “Ero presente quando il Persona_1
durante le liti con mia madre le procurava lividi fisici e mentali e la screditava continuamente CP_1
dicendole non servi a nulla, vai a lavorare, sei cretina, fai schifo. Mia madre per le lesioni subite non si è fatta refertare”.
Orbene, alla luce delle convergenti dichiarazioni rese dai testi, a conoscenza diretta di quanto riferito, deve ritenersi provata la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte del CP_1 sia sotto il profilo dell'assistenza morale e materiale non essendosi egli curato di dare adeguato
[...]
supporto alla moglie nei momenti di bisogno, sia sotto il profilo degli obblighi di fedeltà atteso che ad integrare la violazione di tale obbligo non si richiede necessariamente la relazione carnale, sia infine come condotta di violenza fisica e verbale che il era solito attuare nei confronti della Controparte_1
moglie.
E' non può esservi dubbio che una tale condotta, declinata nelle descritte modalità, sia stata causa della disgregazione del rapporto affettivo e della crisi matrimoniale che ha condotto i coniugi alla separazione.
La separazione va, dunque, pronunciata con addebito al resistente.
Di contro, non v'è prova che la crisi matrimoniale sia stata determinata (solo o anche) dalla condotta della Pt_1
I testi assunti ( padre del resistente e figlio del Controparte_2 Controparte_2
resistente) hanno reso dichiarazioni non idonee a dare riscontro alle accuse del resistente, atteso che o non erano a conoscenza dei fatti o ne hanno riferito de relato actoris in assenza di elementi di riscontro.
Il figlio del resistente, infatti, si è limitato a formulare proprie valutazioni soggettive in merito alla
( in merito al fatto che aveva allontanato il padre da loro tre figli e in merito al fatto che non li Pt_1
reputava adeguati al suo livello sociale) che integrano meri apprezzamenti soggettivi del tutto inidonei a dimostrare violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio da parte della di cui il teste sia Pt_1
stato a conoscenza diretta.
La domanda di addebito proposta dal va pertanto rigettata. Controparte_1
Sulle ulteriori domande
Quanto alle ulteriori domande il collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale come modificata in corso di causa dal giudice istruttore.
pagina 4 di 6 Invero, non sono emersi elementi di novità rispetto a quelli regolamentati in corso di causa sotto il profilo del mantenimento della figlia che oggi a 21 anni e pacificamente non è autonoma Per_1
economicamente. A tal riguardo la contestazione del in ordine al fatto che la figlia Controparte_1 rifiuta di avere rapporti con lui è all'evidenza priva di rilevanza ai fini del permanente obbligo di mantenimento della stessa.
Non vi sono nemmeno variazioni relative alla posto che la stessa è a tutt'oggi priva di mezzi e Pt_1 dispone solo dell'immobile ove abita.
D'altro canto non è variata nemmeno la condizione economica del il quale continua a Controparte_1 fruire della pensione di circa € 2.300 al mese con cui deve fare fronte agli oneri (già elencati nell'ordinanza presidenziale) e al pagamento del canone di locazione.
Si deve pertanto confermare l'importo di € 550 quale mantenimento per la moglie e per la figlia disposto con ordinanza del 2.8.2022.
Non v'è più luogo per disporre in merito all'assegno unico che, come evidenziato dalla ricorrente nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c, ormai non è più erogato avendo la figlia compiuto 21 Per_1
anni.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, nei minimi dello scaglione di riferimento attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta.
Va precisato che la condanna al pagamento delle spese processuali va effettuata in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio in Carlentini il 19.11.2004 (Atto n.7, Controparte_1
Parte I Anno 2004); addebita la separazione al resistente;
Controparte_1 conferma l'ordinanza emessa dal giudice istruttore il 2.8.2022 e le modalità di pagamento stabilite nel corso dell'istruttoria; conferma il concorso al 50% ciascuno delle parti nelle spese straordinarie per la figlia;
Per_1
condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 3.808 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
pagina 5 di 6 manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 4/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 441/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
CF: nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Carlentini alla via P.Togliatti 14/C, elettivamente domiciliata in Augusta, Via Filippo Turati 91 presso lo studio dell'Avv. Monia Saia che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a Lentini, elettivamente domiciliato in Carlentini Via G. Di Vittorio n. 5, presso lo studio dell'avv. Irene Ferrauto che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 28/02/2022); in esito all'udienza cartolare del 12 novembre 2024, sulle note depositata dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 27.1.2022 ha chiesto la separazione personale dal marito Parte_1
, con il quale ha contratto matrimonio in Carlentini il 19.11.2004 e dalla cui Controparte_1
unione è nata la figlia maggiorenne . Persona_1
pagina 1 di 6 Ha esposto che l'unione coniugale si è rivelata presto difficile a causa del comportamento del marito, di natura superficiale e incline alla violenza oltre che dedito a intrattenere relazioni con altre donne.
In considerazione di ciò ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito.
Ha dedotto che il marito gode di una pensione di circa € 2.300 al mese mentre lei ha svolto l'attività di rappresentante di cosmetici sino al 2020 ed è attualmente priva di mezzi.
Ha chiesto quindi di porre a carico del marito un assegno di € 1.200 per il mantenimento suo e della figlia ancora studentessa, oltre agli assegni familiari e alle spese straordinarie50%.
Si è costituito sin dalla fase presidenziale il resistente il quale ha contestato la prospettazione della moglie circa le cause della crisi coniugale e gli addebiti che la stessa gli ha mosso.
Ha, di contro, dedotto che la moglie ha sempre preteso di condurre una vita agiata e di gestire interamente le risorse familiari effettuando acquisti e negoziando finanziamenti.
Ha imputato alla moglie di aver un carattere prevaricatorio e litigioso e di averlo estromesso dalla casa familiare per presunti ed inesistenti suoi tradimenti.
Ha esposto che la moglie dopo averlo cacciato di casa ha svuotato il suo conto corrente lasciandolo privo di mezzi.
Su tali presupposti ha chiesto di addebitare la separazione alla moglie.
Sotto il profilo economico ha dedotto di percepire una pensione di circa € 2.000 al mese con cui deve fare fronte al pagamento di oneri contratti durante il matrimonio e al canone di locazione per l'immobile in cui vive.
Ha contestato l'assunto della moglie secondo cui la stessa sia priva di reddito asserendo, di contro, che la predetta ha un'entrata mensile di circa € 500 quale rappresentante di cosmetici.
Infine, non si opposto al mantenimento della figlia . Per_1
Comparsi all'udienza presidenziale dell'11.4.2022 ed esperito invano il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato con ordinanza emessa in pari data ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti onerando il resistente del versamento dell'assegno di €700 al mese per il mantenimento della moglie e della figlia, oltre alle spese straordinarie al 50% ed all'assegno unico interamente alla ricorrente.
Si è dato quindi corso alla fase del giudizio.
Con ordinanza del 2.8.2022 il Giudice Istruttore ha ridotto l'assegno a carico del ad € Controparte_1
550 al mese – di cui € 300 per la figlia ed € 250 per la moglie- atteso il documentato onere del canone di locazione sostenuto dal predetto.
La causa è stata quindi istruita con l'assunzione degli interrogatori formali delle parti e con l'escussione dei testi.
All'esito è stata assunta in decisione.
pagina 2 di 6 xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, le acquisizioni processuali evidenziano univocamente l'intollerabilità della convivenza coniugale –del resto da tempo cessata- e, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi.
Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Domanda di addebito
Come sopra esposto entrambi i coniugi hanno proposto domanda di addebito della separazione.
Ritiene in proposito il collegio che mentre la domanda della ricorrente sia fondata quella del resistente non meriti accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
Posto l'esito negativo degli interrogatori formali delle parti, le accuse della ricorrente hanno trovato univoco riscontro nelle deposizioni nei testi assunti.
Sia la figlia che il figlio del primo matrimonio della –che ha Per_1 Pt_1 Persona_2
vissuto nella casa coniugale sino al 2013-, hanno confermato che i coniugi avevano concordato che il menage familiare venisse gestito dalla che la gestione economico-finanziaria veniva Pt_1
concordata dai coniugi ancorchè operata dalla che il non era collaborativo Pt_1 Controparte_1
in casa e rispondeva con insulti e spintoni in loro presenza;
che in occasione di un diverbio avvenuto nel 2005 il resistente ha dato un pugno in faccia alla moglie provocandole lesioni al setto nasale per cui ha dovuto fare accesso a cure ospedaliere;
che il era solito intrattenersi, anche Controparte_1
attraverso chat e corrispondenza e-mail, con altre donne;
che in occasione del Natale 2019 è sorta tra i coniugi una lite che è degenerata a causa della condotta del resistente il quale ha messo le mani al collo della moglie tanto che la figlia è dovuta intervenire per dividerli;
che il più Per_1 Controparte_1
volte ha aggredito sia la moglie che la figlia;
che lo stesso cercava lo scontro con la moglie Per_1
pagina 3 di 6 per avere il pretesto di potersi allontanare da casa qualche giorno;
che il “In ogni lite Controparte_1
mio padre alzava le mani a mia madre, le procurava lesioni e la insultava. Le diceva non servi a nulla, vai a lavorare, sei una cretina, fai schifo. Questo accadeva sempre e le diceva anche altre parole ancora più pesanti” (v. dich. Teste ) ed ancora “Ero presente quando il Persona_1
durante le liti con mia madre le procurava lividi fisici e mentali e la screditava continuamente CP_1
dicendole non servi a nulla, vai a lavorare, sei cretina, fai schifo. Mia madre per le lesioni subite non si è fatta refertare”.
Orbene, alla luce delle convergenti dichiarazioni rese dai testi, a conoscenza diretta di quanto riferito, deve ritenersi provata la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte del CP_1 sia sotto il profilo dell'assistenza morale e materiale non essendosi egli curato di dare adeguato
[...]
supporto alla moglie nei momenti di bisogno, sia sotto il profilo degli obblighi di fedeltà atteso che ad integrare la violazione di tale obbligo non si richiede necessariamente la relazione carnale, sia infine come condotta di violenza fisica e verbale che il era solito attuare nei confronti della Controparte_1
moglie.
E' non può esservi dubbio che una tale condotta, declinata nelle descritte modalità, sia stata causa della disgregazione del rapporto affettivo e della crisi matrimoniale che ha condotto i coniugi alla separazione.
La separazione va, dunque, pronunciata con addebito al resistente.
Di contro, non v'è prova che la crisi matrimoniale sia stata determinata (solo o anche) dalla condotta della Pt_1
I testi assunti ( padre del resistente e figlio del Controparte_2 Controparte_2
resistente) hanno reso dichiarazioni non idonee a dare riscontro alle accuse del resistente, atteso che o non erano a conoscenza dei fatti o ne hanno riferito de relato actoris in assenza di elementi di riscontro.
Il figlio del resistente, infatti, si è limitato a formulare proprie valutazioni soggettive in merito alla
( in merito al fatto che aveva allontanato il padre da loro tre figli e in merito al fatto che non li Pt_1
reputava adeguati al suo livello sociale) che integrano meri apprezzamenti soggettivi del tutto inidonei a dimostrare violazioni dei doveri derivanti dal matrimonio da parte della di cui il teste sia Pt_1
stato a conoscenza diretta.
La domanda di addebito proposta dal va pertanto rigettata. Controparte_1
Sulle ulteriori domande
Quanto alle ulteriori domande il collegio ritiene di dover confermare i provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale come modificata in corso di causa dal giudice istruttore.
pagina 4 di 6 Invero, non sono emersi elementi di novità rispetto a quelli regolamentati in corso di causa sotto il profilo del mantenimento della figlia che oggi a 21 anni e pacificamente non è autonoma Per_1
economicamente. A tal riguardo la contestazione del in ordine al fatto che la figlia Controparte_1 rifiuta di avere rapporti con lui è all'evidenza priva di rilevanza ai fini del permanente obbligo di mantenimento della stessa.
Non vi sono nemmeno variazioni relative alla posto che la stessa è a tutt'oggi priva di mezzi e Pt_1 dispone solo dell'immobile ove abita.
D'altro canto non è variata nemmeno la condizione economica del il quale continua a Controparte_1 fruire della pensione di circa € 2.300 al mese con cui deve fare fronte agli oneri (già elencati nell'ordinanza presidenziale) e al pagamento del canone di locazione.
Si deve pertanto confermare l'importo di € 550 quale mantenimento per la moglie e per la figlia disposto con ordinanza del 2.8.2022.
Non v'è più luogo per disporre in merito all'assegno unico che, come evidenziato dalla ricorrente nelle memorie di replica ex art. 190 c.p.c, ormai non è più erogato avendo la figlia compiuto 21 Per_1
anni.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, nei minimi dello scaglione di riferimento attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta.
Va precisato che la condanna al pagamento delle spese processuali va effettuata in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, unitisi in matrimonio in Carlentini il 19.11.2004 (Atto n.7, Controparte_1
Parte I Anno 2004); addebita la separazione al resistente;
Controparte_1 conferma l'ordinanza emessa dal giudice istruttore il 2.8.2022 e le modalità di pagamento stabilite nel corso dell'istruttoria; conferma il concorso al 50% ciascuno delle parti nelle spese straordinarie per la figlia;
Per_1
condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 3.808 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
pagina 5 di 6 manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARLENTINI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 4/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
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