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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/06/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Campobasso
n. r.g. 102/2024
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Vincenzo Pupilella Presidente
Dott. Elena Quaranta Consigliere relatore
Dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c il cui termine è scaduto in data 9.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI SO .
appellante
Contro
assistito e difeso dall'avv. Salvatore FRATANGELO Controparte_1
appellato e nei confronti di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._1 appellata contumace
CONCLUSIONI:
Come in atti
MOTIVAZIONE
1. Con bando n. prot. 92043/RU del 1° agosto 2019, pubblicato il 5.8.2019, l'
[...]
indiceva una procedura di mobilità tesa alla copertura di 511 posti di Parte_1
terza area funzionale per il profilo di funzionario doganale.
2. La predetta con provvedimento n. 1634/RI del 29.6.2020 a firma del Pt_1 [...]
, approvava le graduatorie dei candidati Controparte_3
dichiarati idonei in relazione alla procedura in questione, suddividendo le graduatorie stesse in base alle sedi individuate dal bando. Nello specifico, in relazione all' Parte_2 di Campobasso, risultava vincitrice con il punteggio di 22, l'avv. . Controparte_2
3. Pertanto, con nota n. prot. 282264/RU del 14.8.2020, la Direzione del personale dell'
[...]
chiedeva al Comune di Pagani, presso il quale la su menzionata Parte_1
candidata era in servizio al momento della partecipazione alla procedura di mobilità, di riferire in merito alle modalità per attuare il trasferimento della dipendente, come previsto dal nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale il 17.9.2019.
4. Il Comune di Pagani forniva, quindi, le informazioni necessarie a effettuare il trasferimento dell'avv. , definitivamente disposto - a decorrere dal 2.11.2020 - con CP_2 determinazione del Direttore del Personale dell' n. Parte_1
357001 del 23.10.2020.
5. Successivamente, con ricorso notificato il 26.11.2020, il sig. conveniva in Controparte_1 giudizio l' evidenziando di aver partecipato alla Parte_1
procedura di mobilità indetta con determina dirigenziale n. prot. 92043/RU, classificandosi al secondo posto della graduatoria di merito, quale candidato idoneo ma non vincitore, relativamente all' di Campobasso. Parte_2
6. Riteneva il ricorrente di essere stato illegittimamente superato in graduatoria dalla su menzionata , a suo dire non munita dei requisiti previsti dal bando. Controparte_2
7. Il ricorrente chiedeva, pertanto, al Tribunale di Campobasso di dichiarare la parziale illegittimità della predetta graduatoria di merito, escludendo per l'effetto la candidata vincitrice, nonché di ordinare all'Amministrazione resistente di immetterlo con efficacia retroattiva in servizio presso l' di Campobasso. Parte_2
8. Si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale Parte_1
l'inammissibilità del ricorso proposto da controparte, attesa la carenza di giurisdizione del
Giudice ordinario e, comunque, rilevando l'infondatezza nel merito delle pretese avversarie.
9. Con sentenza n. 100/2022 pubblicata il 14.6.2022, il Tribunale di Campobasso - Sez. Lavoro, in accoglimento di detta eccezione pregiudiziale, dichiarava quindi “il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adìto per essere la giurisdizione riservata al Giudice amministrativo”. 10. Successivamente, il sig. impugnava la sentenza de qua, chiedendo preliminarmente CP_1
che fosse riconosciuta la giurisdizione del Giudice ordinario e, in ogni caso, che fosse accertata la parziale illegittimità della “graduatoria approvata con determina n. 1634 del
29.6.2020 della Controparte_4
, e la pubblicata in data 1.7.2020, nonché tutti i provvedimenti
[...] CP_3 CP_3
preordinati, consequenziali, presupposti e comunque connessi (tra cui in particolare i verbali nn. 2 e 4 della di valutazione costituita presso la Direzione Controparte_5
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata) […] per aver incluso la candidata
”, nonostante quest'ultima - ad avviso di controparte - non possedesse i requisiti CP_2
previsti dal bando di concorso.
11. La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. 6/2023, ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria nel caso di specie, rimandava le parti ai sensi dell'art. 353 c.p.c. davanti al Giudice di prime cure, nuovamente investito della causa dal sig. con ricorso CP_1
in riassunzione notificato il 9.6.2023.
12. Si costituivano quindi nel giudizio di riassunzione, sempre a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, l' nonché Parte_1
l' , ribadendo la Controparte_4 legittimità dell'intera procedura di mobilità indetta con bando n. prot. 92043/RU del 1° agosto
2019, pubblicato il 5.8.2019 e culminata con il trasferimento alle dipendenze delle predette
Amministrazioni della candidata risultata vincitrice, avv. , insistendo per Controparte_2
l'effetto per il rigetto del ricorso avversario.
13. Con sentenza n. 169/2024, il Tribunale di Campobasso - Sez. Lavoro accoglieva le domande articolate dal sig. , dichiarando illegittima la procedura di mobilità indetta dalle CP_1
Amministrazioni appellanti nella parte in cui era stata consentita la partecipazione alla suddetta procedura dell'avv. - per non avere l'avv. il requisito Controparte_2 CP_2
soggettivo rappresentato dal nulla osta al trasferimento sin dalla data di pubblicazione del bando de quo -, condannando l' a immettere in servizio Parte_1
alle proprie dipendenze il sig. , in favore del quale veniva altresì disposta la rifusione CP_1
delle spese di lite, liquidate in euro 3.700,00 oltre accessori.
14. Con ricorso depositato in data 16/07/2024 l' ha Parte_1
proposto appello.
15. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, punto 5, del bando n. prot. 92043/ru del 1° agosto 2019, pubblicato il 5.8.2019 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. Sostiene l'appellane che il Giudice di prime cure è incorso in un evidente error in iudicando, causato dalla violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 3, punto 5 del bando n. prot. 92043/RU del 1° agosto 2019, pubblicato dalle Amministrazioni appellanti in data 5.8.2019. Rileva che il bando in questione stabiliva e stabilisce all'art. 2,
i requisiti soggettivi di partecipazione, a pena di ammissibilità della domanda; requisiti di cui l'avv. risultava e risulta pacificamente in possesso, ai fini del Controparte_2
conseguimento del posto di terza area funzionale per il profilo di funzionario doganale. In proposito, l'appellante rammenta i requisiti di ammissione alla procedura di mobilità di cui all'art. 2 su menzionato, articolo che limitava l'accesso alla selezione ai candidati:
- dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs.
165/2001, soggetta al regime di limitazione delle assunzioni;
- inquadrati nella terza area funzionale o in una categoria di inquadramento corrispondente;
- in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio o di altro titolo equiparato.
16. Rileva l'appellante che tra i predetti requisiti di ammissione non figurava e non figura - diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale di Campobasso, che ha erroneamente aderito alle argomentazioni sostenute dalla controparte - la produzione del nulla osta al trasferimento.
17. Osserva che la presunta violazione dell'art. 3 del bando di gara - violazione lamentata appunto dall'odierno appellato e riscontrata dal Giudice di prime cure - riguarderebbe, al più, il profilo delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione e non avrebbe quindi alcuna attinenza con la corretta collocazione dell'avv. nella graduatoria CP_2
di merito.
18. Osserva ancora, l'impugnante che il bando de quo è chiaro nello statuire che le domande presentate dai singoli candidati non sarebbero state prese in considerazione dall'Amministrazione in mancanza della documentazione indicata dall'art. 3 per ragioni esclusivamente attinenti alla economicità dell'azione amministrativa. È evidente quindi, secondo l'appellante che mediante il punto 5 del citato art. 3 Parte_1
l'Amministrazione ha inteso tutelare l'economicità della propria azione, ma non ha fissato un ulteriore e inderogabile requisito soggettivo di partecipazione alla procedura di mobilità in questione, non potendosi per l'effetto escludere la possibilità di presentazione di domande di partecipazione da parte di chi - come l'avv. - al momento della CP_2
pubblicazione del bando disponesse di un nulla osta alla partecipazione rilasciato dall'Amministrazione di provenienza.
19. Prosegue l'appellante osservando che attraverso il nulla osta preventivo alla partecipazione rilasciato in data 17.9.2019, il Comune di Pagani ha consentito alla propria dipendente, risultata in seguito vincitrice, di partecipare alla procedura di mobilità indetta dall'
[...] riservandosi all'esito di adottare - in tempo compatibile con Parte_1
l'immissione in servizio, come in effetti avvenuto nel caso di specie - il nulla osta definitivo al trasferimento della stessa avv. presso l'Amministrazione di destinazione. CP_2
Rileva che l' ha inteso, attraverso l'art. 3, punto 5 del Parte_1
bando n. prot. 92043/RU del 1° agosto 2019, adottare l'indirizzo di non prendere in considerazione le domande rispetto alle quali le amministrazioni di provenienza non avevano in alcun modo manifestato la loro disponibilità al trasferimento. E' innegabile, secondo l'appellante, che tale ratio risulta appagata, non solo dal rilascio di un nulla osta al trasferimento, ma anche dall'adozione di un nulla osta alla partecipazione al bando di mobilità, dal momento che non si comprende per quale ragione il Comune di Pagani avrebbe dovuto autorizzare l'avv. a partecipare, appunto, alla procedura di mobilità, CP_2 qualora poi l'Amministrazione comunale in questione non fosse stata anche disponibile a lasciare trasferire la sua dipendente presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli assegnatole;
trasferimento in effetti avvenuto nell'ipotesi per cui è causa, a conferma della volontà del Comune di Pagani di consentire il perfezionamento della procedura di mobilità in favore della su menzionata e a conferma, altresì, Controparte_2
della fungibilità tra il nulla osta alla partecipazione e il nulla osta al trasferimento.
20. Aggiunge, la deducente che il nulla osta alla partecipazione rilasciato Parte_1
da detto Comune contiene - a ben guardare - anche il nulla osta al trasferimento, seppur condizionato alla possibilità di ottenere adeguata sostituzione della dipendente;
condizione, evidentemente verificatasi nel caso di specie e che appare, pertanto, comunque erroneo sostenere che la candidata non fosse in possesso di tale requisito. CP_2
21. In altre parole, deduce la difesa dell' che attraverso il rilascio del nulla osta Pt_1 preventivo alla partecipazione il Comune di Pagani ha inteso tutelare il diritto dell'avv.
di partecipare alla procedura di mobilità indetta dalle Amministrazioni appellanti CP_2
e, tramite il tempestivo rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento, lo stesso Comune di
Pagani ha da un lato scongiurato la presenza di particolari e specifici fattori ostativi al trasferimento della dipendente risultata vincitrice e, dall'altro, ha al contempo assicurato le esigenze di cui era portatrice l' ossia l'economicità e Parte_1 la tempestività dell'azione amministrativa. L'impugnante aggiunge che l'art. 3, punto 5 del bando imponeva e impone che copia del nulla osta al trasferimento fosse rilasciato dall'Amministrazione di provenienza del candidato al massimo entro il semestre antecedente alla data di pubblicazione del bando, termine attraverso cui l' Parte_1
a inteso evidentemente scongiurare, in prossimità con l'immissione in servizio del
[...] vincitore della procedura di mobilità, l'assenza di ostacoli alla effettiva immissione in servizio;
ostacoli, che avrebbero verosimilmente potuto riscontrarsi qualora il nulla osta definitivo al trasferimento fosse stato rilasciato in un momento eccessivamente lontano rispetto all'immissione in servizio del vincitore della suddetta procedura e fossero nel frattempo sopravvenute circostanze fattuali e giuridiche tali da minare il fondamento del provvedimento di assenso in precedenza rilasciato, costringendo quindi l'Amministrazione a rivedere la propria determinazione. Prosegue la deducente osservando che nel caso di specie, la ratio sottesa alla disposizione su menzionata sia stata ampiamente ed effettivamente assicurata, non soltanto all'epoca della pubblicazione del bando per cui è causa, bensì anche successivamente all'approvazione della graduatorie dei candidati risultati idonei, posto che il
Comune di Pagani ha rilasciato il nulla osta definitivo al trasferimento dell'avv.
[...]
, in tal modo ratificando senza soluzione di continuità il precedente nulla osta alla CP_2 partecipazione e consentendo quindi alla stessa avv. l'immissione in servizio alle CP_2 dipendenze dell' nel pieno rispetto delle norme del Parte_1 bando n. prot. 92043/RU del 1° agosto 2019 e dei princìpi generali sottesi all'azione amministrativa. Diversamente, sostiene l'impugnante, l'esclusione dell'avv. in CP_2
mancanza di una clausola del bando che prevedesse espressamente e chiaramente, quale requisito soggettivo di partecipazione, la sussistenza di un nulla osta definitivo al trasferimento, sarebbe risultata illegittima, in quanto in aperto contrasto con i principi di uguaglianza, parità di trattamento, imparzialità e buon andamento che reggono l'azione amministrativa. L' Avvocatura dello Stato al riguardo richiama il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza, secondo cui: «Il nulla osta rilevante vada lasciato al momento del trasferimento, perché è in quel momento che si valutano realmente le esigenze del datore di lavoro […]. Pertanto, è evidente come ci possa essere partecipazione al bando senza il preventivo nulla osta (che nella specie invece
l'Amministrazione ha comunque dato) ma non ci può essere poi trasferimento effettivo senza il consenso dell'azienda» (ex multis, Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, sentenza n.
1022 dell'8.6.2020).
22. L'appellante conclude nel senso che è evidente che l'avv. sia stata correttamente CP_2 ammessa e valutata nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa, potendo beneficiare di un atto di natura autorizzatoria - il nulla osta alla partecipazione alla procedura di mobilità rilasciato dal Comune di Pagani il 17.9.2019 - perfettamente fungibile con il nulla osta al trasferimento di cui all'art. 3 del bando n. prot. 92043/RU, nonché da tale ultimo atto espressamente recepito, nel pieno rispetto delle esigenze di cui erano portatrici, rispettivamente, l'Amministrazione di provenienza e quella di destinazione.
23. In via subordinata rispetto alle argomentazioni che precedono, l' rileva che nel caso Pt_1
in cui si dovesse considerare quale requisito soggettivo di partecipazione alla procedura di mobilità per cui è causa il nulla osta al trasferimento qualificato - esclusivamente - come documento da allegare alla domanda di partecipazione dall'art. 3 del bando n. prot. 92043/RU, non per questo le domande articolare dal sig. potrebbero trovare accoglimento, dal CP_1 momento che il nulla osta alla partecipazione rilasciato in favore dell'avv. Controparte_2
dal Comune di Pagani risulta idoneo a integrare, da un punto di vista sostanziale, un titolo del tutto equivalente al prescritto nulla osta al trasferimento. Al riguardo rileva che la necessità di adottare un'ottica sostanzialistica per quanto concerne i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali è stata avvalorata dalla giurisprudenza, secondo cui: «Quanto alla tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso per l'accesso al pubblico impiego, si ricorre al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso.
Detto criterio prevale anche nella ipotesi in cui la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale» (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 9.2.2022, n. 938).
24. Sostiene, quindi, che alla luce della su richiamata ottica sostanzialistica, il nulla osta alla partecipazione alla procedura di mobilità indetta con bando n. prot. 92043/RU deve, a giudizio dell'appellante, ritenersi titolo perfettamente equipollente al nulla osta al trasferimento, considerato peraltro che il primo atto autorizzatorio contiene - a ben vedere - anche il nulla osta al trasferimento, seppur condizionato alla possibilità di ottenere adeguata sostituzione della dipendente presso l'Amministrazione di provenienza;
condizione, evidentemente verificatasi nel caso di specie. Il successivo nulla osta al trasferimento emesso dal Comune di
Pagani in favore dell'avv. costituisce, pertanto, atto meramente Controparte_2
confermativo della precedente determinazione assunta dallo stesso Comune di Pagani mediante il rilascio del nulla osta di partecipazione alla procedura di mobilità per cui è causa, dovendosi per l'effetto riconoscere che l'avv. è stata correttamente ammessa e CP_2 valutata nell'ambito della procedura de qua.
25. si è costituito nel giudizio di appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione Controparte_1
26. è rimasta contumace Controparte_2
****
27 L'appello è infondato apparendo a questa Corte condivisibili le valutazioni del Giudice di primo grado, per le ragioni che seguono. L'art 3 del bando di mobilità per cui è causa regolava le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, prevedendo che alla domanda dovesse essere allegata, tra l'altro, copia del nulla osta al trasferimento rilasciato dall'amministrazione di appartenenza entro il semestre precedente alla data di pubblicazione del bando. Avvertiva, inoltre, che in mancanza della documentazione da allegare, la domanda non sarebbe stata presa in considerazione per ragioni di economicità dell'azione amministrativa.
Il nulla osta allegato alla domanda presentata dall'avv. era rappresentato dalla CP_2
delibera n 126 del 17.9.2019 della Giunta Comunale di Pagani (Comune ove ella prestava servizio) con la quale la Giunta espressamente concedeva nulla osta per la sola partecipazione alla procedura di mobilità e dava atto che si sarebbe provveduto, con successivo atto, al rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento previa valutazione delle esigenze dell'Ente ed in particolare della capacità finanziaria per bandire nuovo concorso di mobilità per la copertura del posto lasciato vuoto dall'avv. . CP_2
Ed, allora, è evidente dal tenore del provvedimento che si tratta di autorizzazione a partecipare alla procedura di mobilità e non, come vorrebbe l'appellante, di nulla osta definitivo al trasferimento la cui emissione era, invece, rimessa ad un futuro provvedimento e ad una successiva valutazione in ordine alla possibilità economica per il Comune di coprire il posto lasciato vuoto dalla . CP_2
Ciò vuol dire che era ben possibile che, una volta chiusa la procedura di mobilità, il Comune di
Pagani non rilasciasse il nulla osta al trasferimento con conseguente frustrazione delle ragioni di economicità dell'azione amministrativa che l'art 3 del Bando intendeva tutelare.
In altri termini, la previsione del bando, secondo cui le domande prive di nulla osta al trasferimento non sarebbero state prese in considerazione, era espressamente finalizzata ad evitare che la PA impiegasse tempo ed energie per esaminare e valutare una domanda, magari con esito positivo, senza avere la certezza che il candidato potesse essere trasferito.
Il nulla osta rilasciato alla non soddisfaceva tale interesse, in quanto consentiva la CP_2
partecipazione della dipendente alla procedura di mobilità senza, tuttavia, assicurare che la stessa sarebbe, poi, stata trasferita.
Pertanto, prendendo in esame la domanda della , l' ha violato CP_2 Parte_1
la regola che si era data di non valutare nel merito, per ragioni di economicità, le domande per le quali, mancando il nulla osta al trasferimento, non vi fosse la certezza che questo venisse operato.
Detto requisito (nulla osta al trasferimento), per adempiere alla sua funzione di evitare lo svolgimento di attività inutile da parte della Pubblica amministrazione, in ossequio al principio di economicità richiamato nel bando, doveva esistere nel momento della presentazione ed esame delle domande e non, come è avvenuto nel caso di specie, a posteriori, dopo il completamento della procedura, sicché è irrilevante che l'Amministrazione comunale di Pagani abbia, dopo il completamento del procedimento, consentito al trasferimento della sua dipendente.
Ed, allora, una volta che la P.A, nell'emettere la legge regolatrice della procedura, aveva ritenuto essenziale tutelare l'interesse ad una celera definizione della procedura e a non svolgere attività inutili, avrebbe dovuto, in attuazione del bando, non esaminare la domanda della CP_2
in quanto sanzionare la mancanza della documentazione con la previsione di non prendere in considerazione la domanda equivale a porre un requisito di ammissibilità della stessa, rispetto al quale è irrilevante la circostanza che, poi, di fatto la concorrente abbia ottenuto, una volta chiusa la procedura, il nulla osta al trasferimento.
In altri termini la domanda della , non accompagnata dal nulla osta al trasferimento, CP_2
era inammissibile e non andava valutata nel merito.
Né può ritenersi, come sostiene l'Avvocatura, che il nulla osta allegato alla domanda fosse sostanzialmente un nulla osta al trasferimento dovendosi ribadire che il provvedimento non acconsentiva senz'altro il trasferimento ma rimandava ad una successiva valutazione al riguardo da compiersi dopo aver verificato la possibilità di sostituire la dipendente.
Per le ragioni esposte le censure mosse alla sentenza non possono essere accolte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto che non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le
Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., S.U., n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data
16/07/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 169/2024 del 07/06/2024 da
Parte_1 [...]
contro Parte_3 CP_1
e nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed
[...] Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del secondo grado che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Campobasso, 23.5.2025 Il Consigliere estensore
Elena Quaranta
Il Presidente
Vincenzo Pupilella