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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Teramo - sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3014 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella e Pasqualino Mastrilli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Teramo – San Nicolò a Tordino alla via Benedetto
Croce n. 6
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di Giacomantonio e presso di Controparte_1 lui elettivamente domiciliato in Teramo alla Piazza Garibaldi n. 46
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 198/2020 del Giudice di Pace di Teramo
CONCLUSIONI: per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza: (i) dichiarare
l'assoluta assenza di responsabilità di rispetto ai fatti di causa e che nulla è Parte_1 dovuto ad alcun titolo da al Sig. (c.f. Parte_1 Controparte_1
; (ii) condannare il Sig. (c.f. C.F._1 Controparte_1 C.F._1
[.. alla restituzione all'appellante dell'importo di € 3.364,80, pari a quanto corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla Controparte_2 data del pagamento. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali.”. per parte appellata : Controparte_1 “IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 198/2020 emessa in data 27.02.2020 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo, nella persona del Giudice, Dott.ssa
Angela Speranza e depositata in pari data;
IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare - in riforma parziale della sentenza impugnata – la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ascrivibile all'esclusiva colpa di e per l'effetto, Parte_2 condannare l'appellante al pagamento della minor somma - non contestata - di Euro 435,00 a titolo di indennizzo ex lege, ovvero nella minora o maggiore somma ritenute di Giustizia o accertata in corso di causa, in favore del Sig. , anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per le Controparte_1 motivazioni meglio specificate al punto 3 della comparsa di costituzione e risposta in Appello;
con vittoria di spese e compensi di Avvocato del doppio grado di Giudizio ovvero – in via ulteriormente subordinata – con vittoria di spese del primo grado di Giudizio e compensazione quantomeno delle spese processuali del presente Giudizio di Appello;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di
Avvocato del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 198/2020 con la quale il Giudice di Pace di Teramo aveva accolto la domanda di risarcimento proposta in primo grado da , condannandola Controparte_1 al pagamento della somma di € 1.758,00 oltre interessi ed alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.205,00 oltre oneri di legge per compenso professionale ed € 125,00 per spese.
A sostegno della domanda spiegata in primo grado nei confronti della società odierna appellante, il ha allegato che in data 17.1.2017, durante una precipitazione nevosa, la propria CP_1 abitazione rimaneva improvvisamente senza energia elettrica, con ripristino della regolare somministrazione solo in data 26.1.2017. A seguito della descritta disalimentazione aveva subito sia danni patrimoniali, quantificati equitativamente in € 500,00 (per l'impossibilità di utilizzare gli elettrodomestici, in modo particolare il frigorifero, con la conseguenza di aver dovuto smaltire quanto ivi contenuto), sia non patrimoniali dovuti al peggioramento della qualità di vita durante il periodo di mancanza dell'energia elettrica, quantificati equitativamente in € 2.000,00. Richiedeva, inoltre,
l'indennizzo massimo previsto dalle tabelle 9 e 10 del TIQUE per € 900,00, avendo ricevuto esclusivamente la minor somma di € 150,00 tramite due note di credito, peraltro erogate da società diversa rispetto a . Parte_1
Sulla base di tali elementi di fatto, aveva invocato la responsabilità contrattuale della convenuta in qualità di distributore dell'energia elettrica sulla scorta di un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., ed in ogni caso, una responsabilità extracontrattuale della stessa ai sensi degli artt. 2050,
2051 e 2043 c.c., dato che la società non aveva adottato tutti gli accorgimenti idonei ad evitare potenziali interruzioni nella somministrazione e, inoltre, una volta verificatosi il blackout, si era attivata in ritardo per ripristinare la linea.
A fondamento della pronuncia impugnata il Giudice di Pace, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'odierna appellante, aveva ritenuto non provata la ricorrenza della scriminante della forza maggiore;
in particolare aveva affermato che le eccepite condizioni atmosferiche non potevano ritenersi di eccezionalità tale da giustificare l'interruzione della somministrazione e che, in ogni caso, la società convenuta aveva omesso di adeguare la manutenzione e la custodia della linea elettrica, cosa alla quale sarebbe stata tenuta essendo notorio che nei luoghi di causa possano verificarsi nevicate e conseguentemente formarsi del ghiaccio. Alla luce delle riportate considerazioni, aveva condannato la società al risarcimento sia del danno patrimoniale
(ritenendo “pacifico che la carenza di energia elettrica per una serie protratta di giorni porti ad un deterioramento dei cibi”), sia del danno non patrimoniale subito dall'attore “dovuto sicuramente allo stress e l'impossibilità di condurre una vita conformemente agli standard quotidiani”, quantificati equitativamente in € 1.500,00, oltre ad ulteriori € 285,00 a titolo di indennizzo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sentenza è stata impugnata per i seguenti motivi di appello:
• violazione e falsa applicazione della normativa regolante il settore elettrico, errata valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio e per motivazione carente e/o contraddittoria. A dire dell'appellante, infatti, il primo giudice ha errato nell'aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione stante che la società non aveva alcun rapporto contrattuale con l'attore, essendo rimasta ex lege (d.l. n. 73/2007, successivamente convertito in legge n. 125/2007) esclusivamente proprietaria della rete per la consegna e la distribuzione dell'energie elettrica;
• violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226 e 1227 c.c. ed errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno subito da controparte, avendo il giudice di primo grado ritenuto dimostrato il danno patrimoniale lamentato dall'attore, e assimilato i disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica ad una ipotesi di compromissione della sfera di realizzazione della persona con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale. Mentre per i primi non era stata raggiunta alcuna prova certa nel corso del giudizio, per i secondi una corretta interpretazione della giurisprudenza formatasi sul punto avrebbe dovuto portare all'esclusione della risarcibilità di un mero disservizio non incidente su beni della vita costituzionalmente tutelati. Altrettanto errate erano le motivazioni con le quali il Giudice di Pace aveva ritenuto da un lato che la disalimentazione dell'utenza del non fosse dovuta a causa di forza maggiore CP_1
e/o caso fortuito, e dall'altro aveva addebitato alla società una cattiva manutenzione degli impianti, circostanze entrambe smentite dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio;
• erronea condanna alle spese di lite, dovendo le stesse essere poste a carico dell'attore in primo grado in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di gravame.
Alla luce dei suesposti motivi, chiedeva la riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, con rigetto della domanda risarcitoria per l'assoluta assenza di responsabilità e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad
€ 3.364,80 oltre interessi legali dalla data del pagamento, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'appello con conferma Controparte_1 della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Dopo una serie di rinvii il procedimento è pervenuto sul ruolo dell'odierno giudicante che, all'udienza del 10.6.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente dev'essere rigettato il motivo d'appello relativo al difetto di legittimazione passiva
(rectius di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa) dell'appellante in ragione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale fra la società ed il . CP_1
È da rilevare, infatti, che parte appellata (attrice in primo grado) ha posto alla base della domanda risarcitoria, da una parte, il contratto di somministrazione di energia elettrica (con particolare riferimento al c.d. impegno di potenza quale prestazione accessoria e strumentale a quella principale della fornitura, tesi vagliata positivamente dalla giurisprudenza di merito) e, dall'altra la responsabilità del distributore ai sensi degli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c. (cfr. atto di citazione in primo grado e comparsa di costituzione in appello), e come sia sostanzialmente incontestata la qualifica di custode dell'Ente preposto all'attività di distribuzione dell'energia in quanto proprietario delle reti, pur essendo stata esternalizzata l'attività di vendita e, di conseguenza, i rapporti contrattuali intercorrano con altri soggetti giuridici.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto sia adoperando i paradigmi di distribuzione dell'onere della prova di matrice contrattuale sia quelli connessi agli obblighi del custode nell'ambito della fattispecie di responsabilità semi-oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.. Incasellando la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità di natura contrattuale, infatti, in aderenza al granitico orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a partire della pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533 del 2001, il creditore – che agisca per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno – deve provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento, mentre è il debitore/convenuto a dover fornire prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla dimostrazione che l'inadempimento si è verificato ma per una causa ad esso non imputabile.
D'altra parte, ove la fattispecie venga sussunta nel paradigma della responsabilità da cose in custodia,
è noto come la stessa presupponga, pur a fronte della sua intrinseca natura semi-oggettiva, che la prova del danno e del nesso di causalità tra il fatto ed i pregiudizi patiti gravi pure sempre su chi pretenda di essere risarcito, ed infatti, solo in caso di effettiva allegazione e prova dei suddetti elementi costitutivi della fattispecie, incombe sul custode l'oneri di dimostrare che il danno sia derivato da fortuito (ivi includendosi anche la condotta negligente del danneggiato).
Ebbene, è, dunque, la parte danneggiata che ha l'onere di dimostrare non solo la ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro e la verificazione dell'evento di danno ma anche le conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite, mentre grava sul custode dimostrare la presenza di un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, che abbia eliso il nesso eziologico non essendo sufficiente (a differenza di quanto avviene nell'ambito della responsabilità contrattuale, conforme ad un modello
“soggettivo” di responsabilità) dimostrare di aver adoperato la massima diligenza funzionale ad evitare il danno.
Da qualsivoglia prospettiva la si guardi, la situazione sub iudice rende palese la natura esterna non riconducibile al custode dell'evento, sia che lo stesso funga da causa non imputabile ex art. 1218 c.c., sia che lo si qualifichi quale circostanza fortuita idonea ad interrompere il nesso di causalità e, pertanto, escludere anche una forma oggettiva di responsabilità quale quella di cui all'art. 2051 c.c..
Come visto, la sentenza impugnata aveva ravvisato l'imputabilità dell'interruzione della linea elettrica all'appellante sulla scorta della prevedibilità dell'evento atmosferico, escludendo pertanto la scriminante della forza maggiore e/o del fortuito, prevedibilità che avrebbe dovuto portare la società custode della linea ad adeguare gli interventi manutentivi della stessa usando una maggiore diligenza.
Dal canto suo a dedotto che i predetti eventi, e le connesse conseguenze Parte_1 dannose asseritamente subite dal , non fossero in alcun modo ad essa imputabili in quanto, CP_1 nel periodo compreso tra il 15 ed il 25 gennaio 2017 si è verificata un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose lungo tutto l'Appennino centrale, colpendo in modo particolare la regione
Abruzzo. A tali intensissimi fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco della circolazione stradale, si è aggiunta un'intensa attività sismica che aveva portato all'innescarsi di valanghe.
Aggiungeva che l'eccezionalità degli eventi descritti nella zona in questione, come in molte altre della regione Abruzzo, aveva portato al cedimento dei cavi conduttori e dei sostegno in diversi punti della linea MT “GESCAL S.ATTO” (posta a servizio anche dell'utenza dell'appellato) a causa del sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio sugli impianti, il quale aveva comportato delle sollecitazioni superiori a quelle previste dalla normativa CEI seguita per la realizzazione degli impianti.
Ebbene, costituisce fatto notorio che nel periodo in questione si siano verificate interruzioni del servizio di somministrazione di energia elettrica, in vaste aree e per migliaia di utenze, dovute al prodursi di eccezionali precipitazioni nevose e di concomitanti eventi sismici che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale.
Come noto, per ravvisarsi una causa di forza maggiore tale da elidere la responsabilità del debitore è necessario essere in presenza di “un evento meteorologico, anche di notevole intensità, solo ove questo risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per
l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza” (Cass. n.
5422/2021).
In applicazione di tali principi, ritiene il Tribunale che nel caso di specie ricorrano entrambi i requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi. Da un lato in quanto il combinarsi di diversi fenomeni di rilevante entità, ovvero abbondante neve e ghiaccio in concomitanza di attività sismica, rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit, dall'altro perché in base ad una valutazione ex ante non può ragionevolmente prevedersi che tali fenomeni si verifichino congiuntamente.
Tale valutazione di eccezionalità, d'altronde, trova riscontro nell'ordinanza n. 436 del 22.1.2017 del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 30.1.2017), con la quale si prorogava lo stato di emergenza dichiarato ad agosto del 2016 per il sisma che aveva colpito il centro Italia, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici
“nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato le medesime regioni a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.” Secondo la citata giurisprudenza, inoltre, la valutazione di imprevedibilità dell'evento deve essere condotta in base ad un criterio ex ante e di stampo oggettivo, mentre quella di eccezionalità deve essere effettuata sulla scorta del principio della regolarità causale, nel senso che deve trattarsi di una sensibile deviazione rispetto ad una normale frequenza statistica.
In applicazione di detti criteri, nel caso di specie deve addivenirsi ad una valutazione in termini sia di eccezionalità che di imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi, poiché: 1) rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit il combinarsi di più fenomeni atmosferici di rilevantissima entità, ovvero di neve e ghiaccio che, sovrapponendosi ad una contestuale attività sismica, sfocino poi anche in valanghe;
2) in base ad una valutazione ex ante e obiettiva, non può dirsi ragionevolmente prevedibile che fenomeni di tal fatta si verifichino congiuntamente.
Ne deriva che, non potendosi affermare, in mancanza di prova al riguardo, che vi siano state mancanze, imputabili alla società appellante, tanto nella manutenzione ordinaria quanto nell'adeguamento alle migliori soluzioni tecniche disponibili, deve ritenersi che l'interruzione del servizio di energia elettrica lamentato dall'attrice non possa essere ricondotto ad una responsabilità della società, in ragione dell'assoluta eccezionalità, come innanzi spiegata, degli eventi atmosferici che hanno colpito le zone interessate.
Le risultanze istruttorie, inoltre, portano ad escludere una carenza nella manutenzione della linea ed a ritenere ragionevoli i tempi di intervento.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 15.10.2019, da un lato ha confermato Testimone_1 che “in provincia di Teramo sono state installate molte linee con casi Elicord, di nuova generazione;
entrambi i tipi di cavi, sia quelli Elicord che quelli precedenti, sono rispettosi della normativa CEI”, dall'altro ha precisato che l'attività manutentiva avviene “in base alla metodologia di lavoro dell' Pt_3
… periodicamente ogni due anni.”.
Quanto ai tempi dell'intervento, oltre al fatto notorio rispetto alle numerose interruzioni che avevano interessato in quel periodo una vasta zona (con le conseguenti numerosissime operazioni da effettuare), sempre il teste ha riferito che “gli operai esterni e i dipendenti dell' Tes_1 Pt_3 intervenuti erano tantissimi”.
La descritta eccezionale situazione metereologica, d'altronde, ha causato numerosissimi disagi alla popolazione, tra cui l'interruzione di energia elettrica e, purtroppo, in data 18 gennaio 2017, la disastrosa valanga di Rigopiano. È del tutto legittimo, dunque, ritenere che le numerose richieste di intervento su tutti i fronti (dai disagi provocati dalla neve alla mancanza di energia elettrica in quasi tutto il territorio) abbiano provocato un lungo ritardo nel ripristino delle utenze.
D'altro canto, è possibile escludere anche la configurazione della fattispecie di cui all'art. 2050 c.c.. Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ed infatti l'esercente l'attività pericolosa può vincere la presunzione di responsabilità sullo stesso gravante solamente provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività (nel caso di specie comunque osservate, cfr. testimonianza in ordine al rispetto della normativa CEI ed alla sostituzione dei cavi esistenti con quelli di Tes_1 ultima generazione), potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (Cass. n. 3022/2001). Tuttavia, perché rilevi la responsabilità è necessaria, per il danneggiato, la prova del fatto dannoso e del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, non potendo il danneggiante essere ritenuto responsabile per un evento fortuito a lui non riconducibile. Così, “affinché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento” (Cass. n. 5839/07, n. 8457/04 e n. 2312/03), fattore esterno che, come anzidetto, si è verificato nel caso sub iudice.
Ad abundantiam, in punto di diritto va osservato che, rispetto al danno non patrimoniale, costituisce ormai ius receptum il principio, affermato con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 26972/2008, secondo cui tale danno “è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge",
e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Sempre secondo la citata pronuncia, al di fuori dei predetti casi, “palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità”.
Tra l'altro, alcune massime della giurisprudenza di legittimità conformi al suindicato indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite, cui l'odierno giudicante non ha motivo di discostarsi, sono proprio relative a fattispecie analoghe a quella sub iudice, in base alle quali: “il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza” (Cass. 1766/2014); “non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio sul fatto illecito” (Cass. 5096/2013).
L'attore in primo grado espone solo genericamente i disagi subiti quale conseguenza della mancanza della corrente elettrica (se non quelli vissuti da chiunque di trovi nella stessa situazione), disagi che, come tali, non superano la soglia di risarcibilità in termini di offensività a beni giuridici di matrice costituzionale.
L'appello deve essere quindi accolto.
Conseguentemente, le spese di lite del primo grado di giudizio, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, vanno liquidate in € 633,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA (in applicazione delle tabelle all'epoca vigenti per lo scaglione di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte appellata.
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2022
(espressamente applicabili ai giudizi in corso), tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ed alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta, vengono liquidate in
€ 962,00.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
per la riforma della sentenza n. 198/2020 del Giudice di Pace di Teramo, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da d in riforma della sentenza n. 198/2020 Parte_1 del Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda risarcitoria proposta da CP_1
;
[...]
- condanna alla restituzione in favore di i Controparte_1 Parte_1 quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza oggetto di gravame;
- condanna l'appellato, al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio che si liquidano in € 633,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore che si Parte_1 liquidano in € 174,00 per anticipazioni ed € 962,00 a titolo di onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Teramo - sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3014 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Antonio Briguglio, Roberto Vaccarella e Pasqualino Mastrilli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Teramo – San Nicolò a Tordino alla via Benedetto
Croce n. 6
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di Giacomantonio e presso di Controparte_1 lui elettivamente domiciliato in Teramo alla Piazza Garibaldi n. 46
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 198/2020 del Giudice di Pace di Teramo
CONCLUSIONI: per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza: (i) dichiarare
l'assoluta assenza di responsabilità di rispetto ai fatti di causa e che nulla è Parte_1 dovuto ad alcun titolo da al Sig. (c.f. Parte_1 Controparte_1
; (ii) condannare il Sig. (c.f. C.F._1 Controparte_1 C.F._1
[.. alla restituzione all'appellante dell'importo di € 3.364,80, pari a quanto corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali maturati dalla Controparte_2 data del pagamento. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali.”. per parte appellata : Controparte_1 “IN VIA PRINCIPALE: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 198/2020 emessa in data 27.02.2020 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Teramo, nella persona del Giudice, Dott.ssa
Angela Speranza e depositata in pari data;
IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA, accertare e dichiarare - in riforma parziale della sentenza impugnata – la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ascrivibile all'esclusiva colpa di e per l'effetto, Parte_2 condannare l'appellante al pagamento della minor somma - non contestata - di Euro 435,00 a titolo di indennizzo ex lege, ovvero nella minora o maggiore somma ritenute di Giustizia o accertata in corso di causa, in favore del Sig. , anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., per le Controparte_1 motivazioni meglio specificate al punto 3 della comparsa di costituzione e risposta in Appello;
con vittoria di spese e compensi di Avvocato del doppio grado di Giudizio ovvero – in via ulteriormente subordinata – con vittoria di spese del primo grado di Giudizio e compensazione quantomeno delle spese processuali del presente Giudizio di Appello;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di
Avvocato del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la sentenza n. 198/2020 con la quale il Giudice di Pace di Teramo aveva accolto la domanda di risarcimento proposta in primo grado da , condannandola Controparte_1 al pagamento della somma di € 1.758,00 oltre interessi ed alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.205,00 oltre oneri di legge per compenso professionale ed € 125,00 per spese.
A sostegno della domanda spiegata in primo grado nei confronti della società odierna appellante, il ha allegato che in data 17.1.2017, durante una precipitazione nevosa, la propria CP_1 abitazione rimaneva improvvisamente senza energia elettrica, con ripristino della regolare somministrazione solo in data 26.1.2017. A seguito della descritta disalimentazione aveva subito sia danni patrimoniali, quantificati equitativamente in € 500,00 (per l'impossibilità di utilizzare gli elettrodomestici, in modo particolare il frigorifero, con la conseguenza di aver dovuto smaltire quanto ivi contenuto), sia non patrimoniali dovuti al peggioramento della qualità di vita durante il periodo di mancanza dell'energia elettrica, quantificati equitativamente in € 2.000,00. Richiedeva, inoltre,
l'indennizzo massimo previsto dalle tabelle 9 e 10 del TIQUE per € 900,00, avendo ricevuto esclusivamente la minor somma di € 150,00 tramite due note di credito, peraltro erogate da società diversa rispetto a . Parte_1
Sulla base di tali elementi di fatto, aveva invocato la responsabilità contrattuale della convenuta in qualità di distributore dell'energia elettrica sulla scorta di un contratto di somministrazione ex art. 1559 c.c., ed in ogni caso, una responsabilità extracontrattuale della stessa ai sensi degli artt. 2050,
2051 e 2043 c.c., dato che la società non aveva adottato tutti gli accorgimenti idonei ad evitare potenziali interruzioni nella somministrazione e, inoltre, una volta verificatosi il blackout, si era attivata in ritardo per ripristinare la linea.
A fondamento della pronuncia impugnata il Giudice di Pace, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'odierna appellante, aveva ritenuto non provata la ricorrenza della scriminante della forza maggiore;
in particolare aveva affermato che le eccepite condizioni atmosferiche non potevano ritenersi di eccezionalità tale da giustificare l'interruzione della somministrazione e che, in ogni caso, la società convenuta aveva omesso di adeguare la manutenzione e la custodia della linea elettrica, cosa alla quale sarebbe stata tenuta essendo notorio che nei luoghi di causa possano verificarsi nevicate e conseguentemente formarsi del ghiaccio. Alla luce delle riportate considerazioni, aveva condannato la società al risarcimento sia del danno patrimoniale
(ritenendo “pacifico che la carenza di energia elettrica per una serie protratta di giorni porti ad un deterioramento dei cibi”), sia del danno non patrimoniale subito dall'attore “dovuto sicuramente allo stress e l'impossibilità di condurre una vita conformemente agli standard quotidiani”, quantificati equitativamente in € 1.500,00, oltre ad ulteriori € 285,00 a titolo di indennizzo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la sentenza è stata impugnata per i seguenti motivi di appello:
• violazione e falsa applicazione della normativa regolante il settore elettrico, errata valutazione degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio e per motivazione carente e/o contraddittoria. A dire dell'appellante, infatti, il primo giudice ha errato nell'aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione stante che la società non aveva alcun rapporto contrattuale con l'attore, essendo rimasta ex lege (d.l. n. 73/2007, successivamente convertito in legge n. 125/2007) esclusivamente proprietaria della rete per la consegna e la distribuzione dell'energie elettrica;
• violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1226 e 1227 c.c. ed errata individuazione e quantificazione dell'asserito danno subito da controparte, avendo il giudice di primo grado ritenuto dimostrato il danno patrimoniale lamentato dall'attore, e assimilato i disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica ad una ipotesi di compromissione della sfera di realizzazione della persona con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale. Mentre per i primi non era stata raggiunta alcuna prova certa nel corso del giudizio, per i secondi una corretta interpretazione della giurisprudenza formatasi sul punto avrebbe dovuto portare all'esclusione della risarcibilità di un mero disservizio non incidente su beni della vita costituzionalmente tutelati. Altrettanto errate erano le motivazioni con le quali il Giudice di Pace aveva ritenuto da un lato che la disalimentazione dell'utenza del non fosse dovuta a causa di forza maggiore CP_1
e/o caso fortuito, e dall'altro aveva addebitato alla società una cattiva manutenzione degli impianti, circostanze entrambe smentite dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio;
• erronea condanna alle spese di lite, dovendo le stesse essere poste a carico dell'attore in primo grado in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di gravame.
Alla luce dei suesposti motivi, chiedeva la riforma dell'impugnata Parte_1 sentenza, con rigetto della domanda risarcitoria per l'assoluta assenza di responsabilità e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad
€ 3.364,80 oltre interessi legali dalla data del pagamento, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'appello con conferma Controparte_1 della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
Dopo una serie di rinvii il procedimento è pervenuto sul ruolo dell'odierno giudicante che, all'udienza del 10.6.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente dev'essere rigettato il motivo d'appello relativo al difetto di legittimazione passiva
(rectius di titolarità passiva del rapporto dedotto in causa) dell'appellante in ragione dell'insussistenza di un rapporto contrattuale fra la società ed il . CP_1
È da rilevare, infatti, che parte appellata (attrice in primo grado) ha posto alla base della domanda risarcitoria, da una parte, il contratto di somministrazione di energia elettrica (con particolare riferimento al c.d. impegno di potenza quale prestazione accessoria e strumentale a quella principale della fornitura, tesi vagliata positivamente dalla giurisprudenza di merito) e, dall'altra la responsabilità del distributore ai sensi degli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c. (cfr. atto di citazione in primo grado e comparsa di costituzione in appello), e come sia sostanzialmente incontestata la qualifica di custode dell'Ente preposto all'attività di distribuzione dell'energia in quanto proprietario delle reti, pur essendo stata esternalizzata l'attività di vendita e, di conseguenza, i rapporti contrattuali intercorrano con altri soggetti giuridici.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto sia adoperando i paradigmi di distribuzione dell'onere della prova di matrice contrattuale sia quelli connessi agli obblighi del custode nell'ambito della fattispecie di responsabilità semi-oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.. Incasellando la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità di natura contrattuale, infatti, in aderenza al granitico orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a partire della pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13533 del 2001, il creditore – che agisca per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno – deve provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento, mentre è il debitore/convenuto a dover fornire prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla dimostrazione che l'inadempimento si è verificato ma per una causa ad esso non imputabile.
D'altra parte, ove la fattispecie venga sussunta nel paradigma della responsabilità da cose in custodia,
è noto come la stessa presupponga, pur a fronte della sua intrinseca natura semi-oggettiva, che la prova del danno e del nesso di causalità tra il fatto ed i pregiudizi patiti gravi pure sempre su chi pretenda di essere risarcito, ed infatti, solo in caso di effettiva allegazione e prova dei suddetti elementi costitutivi della fattispecie, incombe sul custode l'oneri di dimostrare che il danno sia derivato da fortuito (ivi includendosi anche la condotta negligente del danneggiato).
Ebbene, è, dunque, la parte danneggiata che ha l'onere di dimostrare non solo la ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro e la verificazione dell'evento di danno ma anche le conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite, mentre grava sul custode dimostrare la presenza di un fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, che abbia eliso il nesso eziologico non essendo sufficiente (a differenza di quanto avviene nell'ambito della responsabilità contrattuale, conforme ad un modello
“soggettivo” di responsabilità) dimostrare di aver adoperato la massima diligenza funzionale ad evitare il danno.
Da qualsivoglia prospettiva la si guardi, la situazione sub iudice rende palese la natura esterna non riconducibile al custode dell'evento, sia che lo stesso funga da causa non imputabile ex art. 1218 c.c., sia che lo si qualifichi quale circostanza fortuita idonea ad interrompere il nesso di causalità e, pertanto, escludere anche una forma oggettiva di responsabilità quale quella di cui all'art. 2051 c.c..
Come visto, la sentenza impugnata aveva ravvisato l'imputabilità dell'interruzione della linea elettrica all'appellante sulla scorta della prevedibilità dell'evento atmosferico, escludendo pertanto la scriminante della forza maggiore e/o del fortuito, prevedibilità che avrebbe dovuto portare la società custode della linea ad adeguare gli interventi manutentivi della stessa usando una maggiore diligenza.
Dal canto suo a dedotto che i predetti eventi, e le connesse conseguenze Parte_1 dannose asseritamente subite dal , non fossero in alcun modo ad essa imputabili in quanto, CP_1 nel periodo compreso tra il 15 ed il 25 gennaio 2017 si è verificata un'eccezionale ondata di precipitazioni nevose lungo tutto l'Appennino centrale, colpendo in modo particolare la regione
Abruzzo. A tali intensissimi fenomeni atmosferici, che avevano comportato il blocco della circolazione stradale, si è aggiunta un'intensa attività sismica che aveva portato all'innescarsi di valanghe.
Aggiungeva che l'eccezionalità degli eventi descritti nella zona in questione, come in molte altre della regione Abruzzo, aveva portato al cedimento dei cavi conduttori e dei sostegno in diversi punti della linea MT “GESCAL S.ATTO” (posta a servizio anche dell'utenza dell'appellato) a causa del sovraccarico meccanico dovuto al formarsi di manicotti di ghiaccio sugli impianti, il quale aveva comportato delle sollecitazioni superiori a quelle previste dalla normativa CEI seguita per la realizzazione degli impianti.
Ebbene, costituisce fatto notorio che nel periodo in questione si siano verificate interruzioni del servizio di somministrazione di energia elettrica, in vaste aree e per migliaia di utenze, dovute al prodursi di eccezionali precipitazioni nevose e di concomitanti eventi sismici che hanno colpito le zone appenniniche dell'Italia centrale.
Come noto, per ravvisarsi una causa di forza maggiore tale da elidere la responsabilità del debitore è necessario essere in presenza di “un evento meteorologico, anche di notevole intensità, solo ove questo risulti provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per
l'appunto, un'eccezione. Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, persino saltuaria, esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza” (Cass. n.
5422/2021).
In applicazione di tali principi, ritiene il Tribunale che nel caso di specie ricorrano entrambi i requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi. Da un lato in quanto il combinarsi di diversi fenomeni di rilevante entità, ovvero abbondante neve e ghiaccio in concomitanza di attività sismica, rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit, dall'altro perché in base ad una valutazione ex ante non può ragionevolmente prevedersi che tali fenomeni si verifichino congiuntamente.
Tale valutazione di eccezionalità, d'altronde, trova riscontro nell'ordinanza n. 436 del 22.1.2017 del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 30.1.2017), con la quale si prorogava lo stato di emergenza dichiarato ad agosto del 2016 per il sisma che aveva colpito il centro Italia, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici
“nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato le medesime regioni a partire dalla seconda decade di gennaio 2017.” Secondo la citata giurisprudenza, inoltre, la valutazione di imprevedibilità dell'evento deve essere condotta in base ad un criterio ex ante e di stampo oggettivo, mentre quella di eccezionalità deve essere effettuata sulla scorta del principio della regolarità causale, nel senso che deve trattarsi di una sensibile deviazione rispetto ad una normale frequenza statistica.
In applicazione di detti criteri, nel caso di specie deve addivenirsi ad una valutazione in termini sia di eccezionalità che di imprevedibilità degli eventi naturali verificatisi, poiché: 1) rappresenta una sensibile deviazione rispetto all'id quod plerumque accidit il combinarsi di più fenomeni atmosferici di rilevantissima entità, ovvero di neve e ghiaccio che, sovrapponendosi ad una contestuale attività sismica, sfocino poi anche in valanghe;
2) in base ad una valutazione ex ante e obiettiva, non può dirsi ragionevolmente prevedibile che fenomeni di tal fatta si verifichino congiuntamente.
Ne deriva che, non potendosi affermare, in mancanza di prova al riguardo, che vi siano state mancanze, imputabili alla società appellante, tanto nella manutenzione ordinaria quanto nell'adeguamento alle migliori soluzioni tecniche disponibili, deve ritenersi che l'interruzione del servizio di energia elettrica lamentato dall'attrice non possa essere ricondotto ad una responsabilità della società, in ragione dell'assoluta eccezionalità, come innanzi spiegata, degli eventi atmosferici che hanno colpito le zone interessate.
Le risultanze istruttorie, inoltre, portano ad escludere una carenza nella manutenzione della linea ed a ritenere ragionevoli i tempi di intervento.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 15.10.2019, da un lato ha confermato Testimone_1 che “in provincia di Teramo sono state installate molte linee con casi Elicord, di nuova generazione;
entrambi i tipi di cavi, sia quelli Elicord che quelli precedenti, sono rispettosi della normativa CEI”, dall'altro ha precisato che l'attività manutentiva avviene “in base alla metodologia di lavoro dell' Pt_3
… periodicamente ogni due anni.”.
Quanto ai tempi dell'intervento, oltre al fatto notorio rispetto alle numerose interruzioni che avevano interessato in quel periodo una vasta zona (con le conseguenti numerosissime operazioni da effettuare), sempre il teste ha riferito che “gli operai esterni e i dipendenti dell' Tes_1 Pt_3 intervenuti erano tantissimi”.
La descritta eccezionale situazione metereologica, d'altronde, ha causato numerosissimi disagi alla popolazione, tra cui l'interruzione di energia elettrica e, purtroppo, in data 18 gennaio 2017, la disastrosa valanga di Rigopiano. È del tutto legittimo, dunque, ritenere che le numerose richieste di intervento su tutti i fronti (dai disagi provocati dalla neve alla mancanza di energia elettrica in quasi tutto il territorio) abbiano provocato un lungo ritardo nel ripristino delle utenze.
D'altro canto, è possibile escludere anche la configurazione della fattispecie di cui all'art. 2050 c.c.. Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ed infatti l'esercente l'attività pericolosa può vincere la presunzione di responsabilità sullo stesso gravante solamente provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività (nel caso di specie comunque osservate, cfr. testimonianza in ordine al rispetto della normativa CEI ed alla sostituzione dei cavi esistenti con quelli di Tes_1 ultima generazione), potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (Cass. n. 3022/2001). Tuttavia, perché rilevi la responsabilità è necessaria, per il danneggiato, la prova del fatto dannoso e del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento, non potendo il danneggiante essere ritenuto responsabile per un evento fortuito a lui non riconducibile. Così, “affinché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento” (Cass. n. 5839/07, n. 8457/04 e n. 2312/03), fattore esterno che, come anzidetto, si è verificato nel caso sub iudice.
Ad abundantiam, in punto di diritto va osservato che, rispetto al danno non patrimoniale, costituisce ormai ius receptum il principio, affermato con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 26972/2008, secondo cui tale danno “è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge",
e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Sempre secondo la citata pronuncia, al di fuori dei predetti casi, “palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità”.
Tra l'altro, alcune massime della giurisprudenza di legittimità conformi al suindicato indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite, cui l'odierno giudicante non ha motivo di discostarsi, sono proprio relative a fattispecie analoghe a quella sub iudice, in base alle quali: “il risarcimento del danno non patrimoniale ha luogo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza” (Cass. 1766/2014); “non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio sul fatto illecito” (Cass. 5096/2013).
L'attore in primo grado espone solo genericamente i disagi subiti quale conseguenza della mancanza della corrente elettrica (se non quelli vissuti da chiunque di trovi nella stessa situazione), disagi che, come tali, non superano la soglia di risarcibilità in termini di offensività a beni giuridici di matrice costituzionale.
L'appello deve essere quindi accolto.
Conseguentemente, le spese di lite del primo grado di giudizio, in applicazione delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, vanno liquidate in € 633,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA (in applicazione delle tabelle all'epoca vigenti per lo scaglione di valore da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte appellata.
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2022
(espressamente applicabili ai giudizi in corso), tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori minimi, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ed alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, ed escluso il compenso per la fase istruttoria, non svolta, vengono liquidate in
€ 962,00.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Daniela D'Adamo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
per la riforma della sentenza n. 198/2020 del Giudice di Pace di Teramo, Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da d in riforma della sentenza n. 198/2020 Parte_1 del Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda risarcitoria proposta da CP_1
;
[...]
- condanna alla restituzione in favore di i Controparte_1 Parte_1 quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza oggetto di gravame;
- condanna l'appellato, al pagamento delle spese di lite per il primo grado di giudizio che si liquidano in € 633,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge ed al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore che si Parte_1 liquidano in € 174,00 per anticipazioni ed € 962,00 a titolo di onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo