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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Pasquale Cristiano Presidente rel. dott. Michele Videtta Consigliere dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al 152/2019 del Ruolo Gen., ad oggetto opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza del 21- 10-2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1-1- 2023 tra
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. Sabino Nicola Griesi ( , giusta procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio elettivamente domicilia eletto in Palazzo San Gervasio, alla via Gerardo P.M. Griesi appellante e ( , rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_3 giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, dall'avv. Giovanni Donnaloia ( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Mottola, alla via Catalani 13 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con citazione notificata il 31-3-2019 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Potenza, in composizione monocratica, n. 164/2019, pubblicata il 16-2- 2019, non notificata, in forza della quale – in parziale accoglimento della opposizione proposta da essa appellante con citazione notificata il 26-4- 2017 avverso il precetto notificatole il 19-4-2017 da Controparte_1 sostenendo la inesistenza del credito di € 2.957,87 indicato in precetto, nonché l'esistenza per compensazione del credito di essa opponente di € 14.509,01, il cui pagamento chiedeva in via riconvenzionale – è stata accertata nella misura di € 1.834,35 la riduzione del credito intimato, nonché
1 dichiarata inammissibile la spiegata domanda riconvenzionale, con compensate le spese di lite. Il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto era la sentenza n. 11/2015 della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, del 31-10-2014, depositata il 15-1-2015, corretta con provvedimento del 1-12- 2015, recante il seguente dispositivo: “La Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata Taranto – definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata: condanna a corrispondere a Parte_1 la somma di euro 12.591,88, oltre interessi legali dal Controparte_1 giorno dei relativi esborsi fino al saldo, nonché a decorrere dalla data degli esborsi, all'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma I, c.c.; ridetermina l'ammontare delle spese processuali di primo grado che dovrà corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
in complessivi euro 7.900,00, di cui € 400,00 per esborsi, ed €
[...]
7.500,00 per diritti ed onorari oltre accessori come per legge;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato da Parte_1
condanna a restituire alla prima
[...] Controparte_1
l'immobile sito in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 157, piano 4, in catasto a foglio 244, particella 1664, subalterno 16, zona 1, categoria A2 classe 2, di cui all'atto trascritto l'11.12.1990 ai nn. 21457/18116; ordina la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei RR.II. competente, con esonero da ogni responsabilità; conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al pagamento dei 2/3 delle spese Controparte_1 di questo grado, liquidate in complessivi € 3.172,00, oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge;
compensa tra le parti il restante 1/3". Ha ritenuto il primo giudice come: l'assunto a fondamento del precetto, già oggetto di appello incidentale – cioè che la somma ritenuta nel giudizio presupposto versata dalla opposta a tacitazione del mutuo contratto dalla genitrice, Controparte_1 ovvero l'opponente era stata in Parte_1 realtà versata dalla stessa opponente – in quanto consistente in circostanza antecedente la formazione del titolo esecutivo, avrebbe dovuto essere proposto mediante impugnazione della pronuncia della Corte di Appello di Lecce;
stessa conclusione valeva per i motivi di opposizione riguardanti interessi legali e rivalutazione, laddove, quanto all'imposta di registro della sentenza di secondo grado, l'opponente non aveva provato l'avvenuto versamento;
alcun rilievo, giacché relative non a titoli giudiziari ma al rapporto interno tra cliente ed avvocato, rivestivano le parcelle rimesse dall'avv. Gennaro Di Serio all'assistita, opponente in primo grado.
2 Affidato l'appello a 5 motivi, ha concluso l'appellate Parte_1 per la declaratoria, in riforma della impugnata
[...] sentenza, di inefficacia del precetto opposto, nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, per la condanna della appellata CP_1 alla restituzione di € 14.509,01, oltre interessi moratori dalla notifica
[...] della opposizione al saldo, nonché € 1.834,35, dal pagamento effettuato il 4-3-2019 in esecuzione della sentenza di primo grado al saldo, con il favore delle spese del doppio grado. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1 chiedendone il rigetto anche nel merito, con la conferma della impugnata sentenza ed il favore delle spese. All'udienza del 21-10-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. cui le parti hanno rinunciato. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello dedotta dall'appellato in riferimento alla formulazione applicabile ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella introdotta dall'art. 3, comma 26, lettera a, del decreto legislativo 10-10-2022 n. 149. Risponde infatti l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma che si assume violata. Premesso l'insegnamento della S.C. secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Unite 27199/2017, 13535/2018), si rileva come, in relazione alle diverse ragioni di dissenso, di seguito precisate, avanzate avverso la sentenza, siano state chiaramente individuate le parti della motivazione sottoposte a critica, nonché le circostanze da cui derivano le denunciate violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ha rappresentato l'appellante compiutamente le proprie argomentazioni, sì da consentire il raffronto fra le stesse e le motivazioni addotte dal primo giudice, laddove
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. 40560/2021). In sintesi, non ha omesso l'appellante di indicare le ragioni di dissenso per cui dovrebbe essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a critica sufficientemente specifica le motivazioni a sostegno nella decisione impugnata previa esposizione delle considerazioni che imporrebbero a suo avviso una diversa decisione.
3 B) Lamenta l'appellante: con il primo motivo che: a) l'insussistenza del diritto di credito di
[...] non è stata oggetto di appello incidentale;
b) la sentenza di CP_1 secondo grado, in analogia con la sentenza di primo grado, non ha cristallizzato alcuna data da cui far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria, né tantomeno ha indicato la data della ricevuta dell'estinzione del mutuo, vale a dire il 8-2-1991, di AN MA CE, madre di odierna appellante, versata Parte_1 tuttavia da quest'ultima e non da odierna appellata;
e ciò, CP_1 sebbene la prova del giorno dei relativi esborsi per il conteggio degli interessi e della rivalutazione fosse a carico dell'odierna appellata;
c) solo dopo la notifica del precetto aveva avuto cognizione che dalla ricevuta di pagamento di € 12.540,73, già £ 24.282.230, risultava la estinzione del mutuo da parte di AN MA CE, madre di essa appellante, non già di odierna appellata, che giammai ha provato Controparte_1 di averla esborsata;
con il secondo motivo l'erronea lettura e interpretazione della comparsa conclusionale, nella quale aveva dedotto che i 2/3 dell'imposta di registro della sentenza di secondo grado non erano stati oggetto di contestazione in quanto la somma a detrarre per i 2/3 delle spese di secondo grado erano state calcolate in € 4.628,32, così come indicate nell'atto di precetto;
con il terzo motivo la erronea applicazione dei compensi professionali liquidati in sentenza, atteso, infatti, contrariamente all'assunto del primo giudice, che “il debito dell'opposta nei confronti dell'opponente” derivava da titolo giudiziario, non da “rapporti interni fra cliente e avvocato”; con il quarto motivo la omessa valutazione del motivo di opposizione che nell'atto di precetto, oltre che non dovuti, sono stati calcolati in più dal 8-2- 1991, € 732,60 per interessi ed € 41,71 per rivalutazione;
con il quinto motivo la omessa valutazione del motivo di opposizione di carenza del titolo atto esecutivo, non consentendo la sentenza di secondo grado la determinazione di importi, neppure determinabili con operazioni aritmetiche elementari. C) L'appello è infondato. In ordine al primo motivo, mette conto sottolineare come “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa” – come nella fattispecie – “in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (da ultimo Cass. 2785/2025). È noto, si aggiunge, il principio che il giudicato
4 copre dedotto e deducibile, il cui ambito di operatività sul piano oggettivo si correla all'oggetto del processo, concernendo in particolare tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate, nonché a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, pur non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Sicché non è revocabile in dubbio come l'opponente, attuale appellante, faccia valere a fondamento del motivo profili di doglianza, nei termini innanzi riassunti, comunque antecedenti, inclusi o meno nello spiegato appello incidentale, alla formazione del titolo giudiziale passato in cosa giudicata;
ciò, sicuramente per quanto concerne la pretesa insussistenza del diritto dell'attuale appellata alla ripetizione della somma al cui pagamento l'appellante è stata condannata con statuizione passata in cosa giudicata all'esito del doppio grado di merito;
avuto poi riguardo specificamente al profilo afferente la contestata decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria indicata in precetto, soccorre la copia della quietanza, prodotta in primo grado anche dalla stessa attuale appellante, rilasciata dall'istituto di credito il 8-2-91, da cui appare evincersi peraltro come la richiesta di estinzione anticipata del mutuo sarebbe in effetti riconducibile a CP_2
, la cui qualità di coniuge della appellata non
[...] Controparte_1
è controversa. In ordine al secondo motivo, si rileva – a prescindere dalle argomentazioni di cui alla comparsa conclusionale, il cui carattere meramente illustrativo è noto, depositata in primo grado dall'attuale appellante – come quest'ultima abbia allegato mercé l'originario atto introduttivo solo di avere provveduto al versamento di € 1.077,15 e di € 169,00 per diritti di registrazione della sentenza;
a ciò fondatamente oppone l'attuale appellata di avere in effetti detratto dal precetto € 169,00, somma unicamente della quale v'è ricevuta di pagamento riconducibile alla opponente, attuale appellante, a titolo di registrazione della sentenza di primo grado;
laddove per contro alcuna prova di esborsi ulteriori è stata fornita dalla opponente, attuale appellante, per registrazione della sentenza di secondo grado, sicché “allorquando sarà richiesta” graverà detta imposta su essa appellata nella non contestata misura statuita dalla Corte di Appello. In ordine al terzo motivo, si sottrae a censura la motivazione addotta dal primo giudice. Deduce in particolare l'appellante – rilevato peraltro per completezza come l'originario atto di opposizione non contenga esplicite doglianze relative al computo dei compensi professionali – soltanto che
“nella parcella di primo grado dell'avv. Gennaro di Serio è stato calcolato un importo di € 1.000,00 per spese e € 7.500,00 per diritti, in conformità al dispositivo della sentenza di primo grado”. Tuttavia, la parcella 20/2012 ha in realtà ad oggetto le competenze richieste dal difensore alla sua assistita, attuale appellante, sicché, come fondatamente oppone anche l'appellata,
“attengono esclusivamente ai rapporti interni tra cliente ed avvocato”.
5 Si rileva la generica formulazione del quarto motivo, del tutto privo infatti di indicazioni circa la pretesa divergenza di calcolo, atte a dare conto in particolare dei criteri alternativi in applicazione dei quali sarebbe in realtà eccessiva la somma precettata per interessi e rivalutazione;
tanto, attesa la evidente insufficienza del mero richiamo alla raccomandata 14983715647- 1 del 28/03/2015. In ordine al quinto motivo, non si ravvisano “carenze del titolo esecutivo” avendo la precettante, attuale appellata, in realtà correttamente interpretato ed applicato, giusta le considerazioni che precedono, le statuizioni, passate in cosa giudicate, di cui alla sentenza di secondo grado. D) Pertanto, va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza. E) Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non apprezzabile complessità delle questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 26.000,00. F) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31-1-2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in
[...] composizione monocratica, n. 164/2019, pubblicata il 16-2-2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.904,50 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso il 4-11-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. Sabino Nicola Griesi ( , giusta procura allegata alla comparsa di C.F._2 costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio elettivamente domicilia eletto in Palazzo San Gervasio, alla via Gerardo P.M. Griesi appellante e ( , rappresentata e difesa, Controparte_1 CodiceFiscale_3 giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, dall'avv. Giovanni Donnaloia ( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._4
Mottola, alla via Catalani 13 appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con citazione notificata il 31-3-2019 Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Potenza, in composizione monocratica, n. 164/2019, pubblicata il 16-2- 2019, non notificata, in forza della quale – in parziale accoglimento della opposizione proposta da essa appellante con citazione notificata il 26-4- 2017 avverso il precetto notificatole il 19-4-2017 da Controparte_1 sostenendo la inesistenza del credito di € 2.957,87 indicato in precetto, nonché l'esistenza per compensazione del credito di essa opponente di € 14.509,01, il cui pagamento chiedeva in via riconvenzionale – è stata accertata nella misura di € 1.834,35 la riduzione del credito intimato, nonché
1 dichiarata inammissibile la spiegata domanda riconvenzionale, con compensate le spese di lite. Il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto era la sentenza n. 11/2015 della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, del 31-10-2014, depositata il 15-1-2015, corretta con provvedimento del 1-12- 2015, recante il seguente dispositivo: “La Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata Taranto – definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza appellata: condanna a corrispondere a Parte_1 la somma di euro 12.591,88, oltre interessi legali dal Controparte_1 giorno dei relativi esborsi fino al saldo, nonché a decorrere dalla data degli esborsi, all'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma I, c.c.; ridetermina l'ammontare delle spese processuali di primo grado che dovrà corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
in complessivi euro 7.900,00, di cui € 400,00 per esborsi, ed €
[...]
7.500,00 per diritti ed onorari oltre accessori come per legge;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato da Parte_1
condanna a restituire alla prima
[...] Controparte_1
l'immobile sito in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 157, piano 4, in catasto a foglio 244, particella 1664, subalterno 16, zona 1, categoria A2 classe 2, di cui all'atto trascritto l'11.12.1990 ai nn. 21457/18116; ordina la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei RR.II. competente, con esonero da ogni responsabilità; conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna al pagamento dei 2/3 delle spese Controparte_1 di questo grado, liquidate in complessivi € 3.172,00, oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge;
compensa tra le parti il restante 1/3". Ha ritenuto il primo giudice come: l'assunto a fondamento del precetto, già oggetto di appello incidentale – cioè che la somma ritenuta nel giudizio presupposto versata dalla opposta a tacitazione del mutuo contratto dalla genitrice, Controparte_1 ovvero l'opponente era stata in Parte_1 realtà versata dalla stessa opponente – in quanto consistente in circostanza antecedente la formazione del titolo esecutivo, avrebbe dovuto essere proposto mediante impugnazione della pronuncia della Corte di Appello di Lecce;
stessa conclusione valeva per i motivi di opposizione riguardanti interessi legali e rivalutazione, laddove, quanto all'imposta di registro della sentenza di secondo grado, l'opponente non aveva provato l'avvenuto versamento;
alcun rilievo, giacché relative non a titoli giudiziari ma al rapporto interno tra cliente ed avvocato, rivestivano le parcelle rimesse dall'avv. Gennaro Di Serio all'assistita, opponente in primo grado.
2 Affidato l'appello a 5 motivi, ha concluso l'appellate Parte_1 per la declaratoria, in riforma della impugnata
[...] sentenza, di inefficacia del precetto opposto, nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, per la condanna della appellata CP_1 alla restituzione di € 14.509,01, oltre interessi moratori dalla notifica
[...] della opposizione al saldo, nonché € 1.834,35, dal pagamento effettuato il 4-3-2019 in esecuzione della sentenza di primo grado al saldo, con il favore delle spese del doppio grado. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1 chiedendone il rigetto anche nel merito, con la conferma della impugnata sentenza ed il favore delle spese. All'udienza del 21-10-2025, svolta con le modalità in epigrafe, la Corte ha riservato la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. cui le parti hanno rinunciato. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Va disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello dedotta dall'appellato in riferimento alla formulazione applicabile ratione temporis dell'art. 342 c.p.c. anteriore alla novella introdotta dall'art. 3, comma 26, lettera a, del decreto legislativo 10-10-2022 n. 149. Risponde infatti l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma che si assume violata. Premesso l'insegnamento della S.C. secondo cui l'art. 342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Unite 27199/2017, 13535/2018), si rileva come, in relazione alle diverse ragioni di dissenso, di seguito precisate, avanzate avverso la sentenza, siano state chiaramente individuate le parti della motivazione sottoposte a critica, nonché le circostanze da cui derivano le denunciate violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ha rappresentato l'appellante compiutamente le proprie argomentazioni, sì da consentire il raffronto fra le stesse e le motivazioni addotte dal primo giudice, laddove
“ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. 40560/2021). In sintesi, non ha omesso l'appellante di indicare le ragioni di dissenso per cui dovrebbe essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a critica sufficientemente specifica le motivazioni a sostegno nella decisione impugnata previa esposizione delle considerazioni che imporrebbero a suo avviso una diversa decisione.
3 B) Lamenta l'appellante: con il primo motivo che: a) l'insussistenza del diritto di credito di
[...] non è stata oggetto di appello incidentale;
b) la sentenza di CP_1 secondo grado, in analogia con la sentenza di primo grado, non ha cristallizzato alcuna data da cui far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria, né tantomeno ha indicato la data della ricevuta dell'estinzione del mutuo, vale a dire il 8-2-1991, di AN MA CE, madre di odierna appellante, versata Parte_1 tuttavia da quest'ultima e non da odierna appellata;
e ciò, CP_1 sebbene la prova del giorno dei relativi esborsi per il conteggio degli interessi e della rivalutazione fosse a carico dell'odierna appellata;
c) solo dopo la notifica del precetto aveva avuto cognizione che dalla ricevuta di pagamento di € 12.540,73, già £ 24.282.230, risultava la estinzione del mutuo da parte di AN MA CE, madre di essa appellante, non già di odierna appellata, che giammai ha provato Controparte_1 di averla esborsata;
con il secondo motivo l'erronea lettura e interpretazione della comparsa conclusionale, nella quale aveva dedotto che i 2/3 dell'imposta di registro della sentenza di secondo grado non erano stati oggetto di contestazione in quanto la somma a detrarre per i 2/3 delle spese di secondo grado erano state calcolate in € 4.628,32, così come indicate nell'atto di precetto;
con il terzo motivo la erronea applicazione dei compensi professionali liquidati in sentenza, atteso, infatti, contrariamente all'assunto del primo giudice, che “il debito dell'opposta nei confronti dell'opponente” derivava da titolo giudiziario, non da “rapporti interni fra cliente e avvocato”; con il quarto motivo la omessa valutazione del motivo di opposizione che nell'atto di precetto, oltre che non dovuti, sono stati calcolati in più dal 8-2- 1991, € 732,60 per interessi ed € 41,71 per rivalutazione;
con il quinto motivo la omessa valutazione del motivo di opposizione di carenza del titolo atto esecutivo, non consentendo la sentenza di secondo grado la determinazione di importi, neppure determinabili con operazioni aritmetiche elementari. C) L'appello è infondato. In ordine al primo motivo, mette conto sottolineare come “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa” – come nella fattispecie – “in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (da ultimo Cass. 2785/2025). È noto, si aggiunge, il principio che il giudicato
4 copre dedotto e deducibile, il cui ambito di operatività sul piano oggettivo si correla all'oggetto del processo, concernendo in particolare tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate, nonché a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, pur non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Sicché non è revocabile in dubbio come l'opponente, attuale appellante, faccia valere a fondamento del motivo profili di doglianza, nei termini innanzi riassunti, comunque antecedenti, inclusi o meno nello spiegato appello incidentale, alla formazione del titolo giudiziale passato in cosa giudicata;
ciò, sicuramente per quanto concerne la pretesa insussistenza del diritto dell'attuale appellata alla ripetizione della somma al cui pagamento l'appellante è stata condannata con statuizione passata in cosa giudicata all'esito del doppio grado di merito;
avuto poi riguardo specificamente al profilo afferente la contestata decorrenza di interessi legali e rivalutazione monetaria indicata in precetto, soccorre la copia della quietanza, prodotta in primo grado anche dalla stessa attuale appellante, rilasciata dall'istituto di credito il 8-2-91, da cui appare evincersi peraltro come la richiesta di estinzione anticipata del mutuo sarebbe in effetti riconducibile a CP_2
, la cui qualità di coniuge della appellata non
[...] Controparte_1
è controversa. In ordine al secondo motivo, si rileva – a prescindere dalle argomentazioni di cui alla comparsa conclusionale, il cui carattere meramente illustrativo è noto, depositata in primo grado dall'attuale appellante – come quest'ultima abbia allegato mercé l'originario atto introduttivo solo di avere provveduto al versamento di € 1.077,15 e di € 169,00 per diritti di registrazione della sentenza;
a ciò fondatamente oppone l'attuale appellata di avere in effetti detratto dal precetto € 169,00, somma unicamente della quale v'è ricevuta di pagamento riconducibile alla opponente, attuale appellante, a titolo di registrazione della sentenza di primo grado;
laddove per contro alcuna prova di esborsi ulteriori è stata fornita dalla opponente, attuale appellante, per registrazione della sentenza di secondo grado, sicché “allorquando sarà richiesta” graverà detta imposta su essa appellata nella non contestata misura statuita dalla Corte di Appello. In ordine al terzo motivo, si sottrae a censura la motivazione addotta dal primo giudice. Deduce in particolare l'appellante – rilevato peraltro per completezza come l'originario atto di opposizione non contenga esplicite doglianze relative al computo dei compensi professionali – soltanto che
“nella parcella di primo grado dell'avv. Gennaro di Serio è stato calcolato un importo di € 1.000,00 per spese e € 7.500,00 per diritti, in conformità al dispositivo della sentenza di primo grado”. Tuttavia, la parcella 20/2012 ha in realtà ad oggetto le competenze richieste dal difensore alla sua assistita, attuale appellante, sicché, come fondatamente oppone anche l'appellata,
“attengono esclusivamente ai rapporti interni tra cliente ed avvocato”.
5 Si rileva la generica formulazione del quarto motivo, del tutto privo infatti di indicazioni circa la pretesa divergenza di calcolo, atte a dare conto in particolare dei criteri alternativi in applicazione dei quali sarebbe in realtà eccessiva la somma precettata per interessi e rivalutazione;
tanto, attesa la evidente insufficienza del mero richiamo alla raccomandata 14983715647- 1 del 28/03/2015. In ordine al quinto motivo, non si ravvisano “carenze del titolo esecutivo” avendo la precettante, attuale appellata, in realtà correttamente interpretato ed applicato, giusta le considerazioni che precedono, le statuizioni, passate in cosa giudicate, di cui alla sentenza di secondo grado. D) Pertanto, va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza. E) Segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi, attesa la non apprezzabile complessità delle questioni affrontate, di cui alla tabella 12 del d.m.147/22, nonché al valore fino a € 26.000,00. F) Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a mente del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”, disposizione, giusta il successivo comma 18, applicabile “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore”, ovvero – attesa la entrata in vigore della cennata novella dal 1-1-2013 – dal 31-1-2013.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Potenza, in
[...] composizione monocratica, n. 164/2019, pubblicata il 16-2-2019, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.904,50 per compenso professionale, oltre iva, ca e rimborso forfetario;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012. Così deciso il 4-11-2025 Il Presidente rel. dott. Pasquale Cristiano
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