Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2871/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
, C.F. nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Ungaretti n. 5, cittadino italiano, consulente informatico, con l'Avv. Antonia de Nittis
e
DOMENICALE LUANA, C.F. , nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Via Ungaretti n.5, Parrucchiera, con l'Avv. Federica Luraschi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Godiasco Salice Terme in data 28.5.2023 (anno 2023, atto n. 10, parte II, serie C);
con i seguenti figli MINORI: , nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni e successiva pronuncia divorzile:
1) La casa familiare sita in Mozzate, Via Ungaretti n. 5, di proprietà esclusiva del signor , con Pt_1 tutto quanto in essa contenuto, resta nella disponibilità e viene assegnata al signor , che continuerà ad Pt_1 Per_ abitarla con la figlia che ivi manterrà la sua residenza anagrafica.
2) La signora NI, che ha già rilasciato la casa familiare, provvederà ad asportare tutti i suoi beni ed effetti personali, nonché il televisore della taverna, entro e non oltre la data della fissanda udienza di separazione.
4) la responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggior rilievo, quali quelli concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute della figlia siano assunte di comune accordo;
5) Stante la collocazione prevalente della figlia presso l'abitazione del padre, in merito alle frequentazioni madre-figlia, i coniugi concordano che:
Per_ la signora NI terrà con sé a weekend alternati, da intendersi Domenica e lunedì, con pernotto presso l'abitazione dei nonni materni sino a che la NI non abbia trovato idonea abitazione di sua proprietà/o con contratto di locazione alla stessa intestato (con ciò da intendersi che non deve trattarsi di abitazioni di partner) con adeguata camera per la figlia. La mamma prenderà Per_
alla domenica mattina alle ore 9.00 con riaccompagnamento a casa al lunedì alle ore 18.30.
Per_ La signora NI terrà con sé due giorni infrasettimanali, corrispondenti ai giorni di riposo (per ora lunedì e giovedì), senza pernotto dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Nel periodo scolastico Per_ la mamma passerà a prendere a casa del papà per poi accompagnarla e riprenderla da scuola.
Con il riaccompagno a casa del papà alle ore 18.30 la sera.
Ad ogni modo i genitori potranno accordarsi diversamente anche su eventuali giornate extra anche con pernotto, con adeguato anticipo. In caso di esigenze lavorative e/o impedimenti personali entrambi i genitori si rendono reciprocamente disponibili a tenere con sé la figlia;
Per_ Vacanze estive: Durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con la mamma, previa comunicazione delle date e della destinazione entro metà giugno;
Per_ Vacanze di Natale trascorrerà il giorno di Natale dalle ore 9.00 alle ore 18.30 con un genitore e NT EF dalle ore 9.00 alle ore 18.30 con l'altro secondo il principio dell'alternanza iniziando
Natale 2024 con il padre.
ll giorno di Capodanno (1 gennaio) vale sempre il principio dell'alternanza iniziando con la madre.
Per_ Vacanze pasquali: trascorrerà il giorno di Pasqua dalle ore 9.00 alle ore 18.30 con un genitore e Lunedì dell'Angelo dalle ore 9.00 alle ore 18.30 con l'altro, secondo il principio dell'alternanza, iniziando la prossima Pasqua 2025 con la madre.
Ponti e ulteriori festività per i ponti si rispetterà il principio dell'alternanza secondo la cronologia del calendario iniziando dalla mamma con i medesimo orari giornalieri. I genitori concordano che Per_ durante il periodo scolastico trascorra una settimana con la mamma, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della figlia, nonché, previo accordo, eventuali giornate “eccezionali” dedicate a compleanni o feste di compagni di classe o familiari. I genitori concordano altresì che Per_ anche il papà potrà trascorrere una settimana di vacanza invernale con . I genitori concorderanno con congruo anticipo le relative date.
Per_
La Festa della Mamma la trascorrerà con la madre così come quella del papà con il padre dalle ore 9.00 alle ore 18.30.
Per_ 6) Le predette disposizioni, concernenti i rapporti e le frequentazioni tra la madre e , possono in ogni caso essere modificate con congruo preavviso, previo accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi ed in conformità delle esigenze della figlia.
7) Ad ogni modo i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi, in caso di vacanze, dove Per_ trascorreranno il soggiorno con e a fornire i recapiti di rintraccio. Inoltre si rendono disponibili alla chiamata/videochiamata giornaliera dell'altro genitore previo accordo sul relativo orario.
8) La signora NI, entro il giorno 15 di ogni mese, corrisponderà, a mezzo bonifico bancario a Per_ titolo di mantenimento ordinario della figlia , la somma di euro 200,00 mensili somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Considerate le iniziali difficoltà economiche legate alla ricerca dell'abitazione e alla corresponsione di una Per_ cauzione per l'alloggio della NI, i genitori concordano a che il suddetto mantenimento per venga contenuto per i primi 12 mesi in euro 100,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 sino a settembre
2025. Da ottobre 2025 verrà corrisposto il mantenimento di euro 200,00.
Per_ 9) Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo i criteri previsti dal Protocollo sulle Spese Extra assegno adottato dal Tribunale di
Como in data 25/04/2018, secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Per_ 10) Le parti concordano a che l'assegno unico per venga percepito al 100% dal signor e Pt_1 che le deduzioni per i figli a carico vengano attribuite nella misura del 100% al . Pt_1
11) Le parti si danno reciproco assenso all'espatrio anche per la figlia minore e consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
12) L'autovettura Nissan Micra EY505ZE (anno 2015) intestata alla sig.ra NI rimane di proprietà esclusiva della signora NI
13) Il motoveicolo Kawasaki Z750 CY41633 formalmente intestata al sig. viene attribuito in Pt_1 proprietà esclusiva al signor Pt_1
Ulteriori pattuizioni
14) I coniugi, nel prioritario interesse della figlia minore, concordano e si impegnano a non far Per_ frequentare eventuali nuovi partner alla figlia , per un periodo di anni due a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso. Ad ogni modo anche successivamente al suddetto periodo ciascun genitore cercherà Per_ di introdurre il nuovo partner con gradualità rispettando i tempi e le esigenze di .
15) Il signor si accolla il pagamento delle ultime due rate del finanziamento contratto dalla signora Pt_1
NI per l'acquisto dei mobili. Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2 sposati in Godiasco Salice Terme in data 28.5.2023 (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Godiasco Salice Terme - anno 2023, atto n. 10, parte II, serie C);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
6) PROVVEDE, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GODIASCO SALICE TERME perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 16.5.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa M. R. Manenti Dott.ssa B. Cao