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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7746 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/03/2025 e vertente
TRA
( ), nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
Cittadinanza italiana e algerina;
rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO ATTILIO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
), nata a [...] in data [...]; Cittadinanza italiana;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. il 9 OTTOBRE 2025
pagina 1 di 8 ********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi, entrambi cittadini italiani (parte attrice anche cittadino algerino), hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 11/06/1996 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 0847; parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Vobarno, Anno 1996; atto n. 10; parte II, Serie C).
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nata in [...] il [...], Persona_2 maggiorenne ed ora economicamente autosufficiente nonché la figlia ancora minore , nata a [...] il Per_3
27 settembre 2009.
I coniugi si sono in seguito separati con verbale di separazione consensuale del 29 giugno 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/03/2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile. Ha chiesto, altresì, la conferma dell'affido condiviso della Per_ figlia ancora minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, tempi di frequentazione come in atti, la conferma dell'assegnazione della casa ex coniugale alla madre medesima e la conferma del contributo al mantenimento posto a suo carico.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 9 ottobre 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso, rilevato che parte convenuta non si era costituita né peraltro era comparsa personalmente, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva, pertanto, a sentire la parte attrice che così dichiarava:” è appena morta mia suocera e quindi con mia moglie non abbiamo bene parlato di questo divorzio. Lei ne era comunque a conoscenza ed era assolutamente d'accordo. non ha ritenuto neppure di costituirsi proprio perché era d'accordo e non ci sono problemi con riferimento alla nostra figlia minore. Io vedo regolarmente mia figlia, la vedo nel weekend a volte alternati, viene comunque a casa mia e dorme regolarmente, viene il venerdì o il sabato e sta con me fino alla domenica e poi la riporto a casa. abbiamo un Per_ bel rapporto. studia regolarmente fa la III del liceo scientifico va bena a scuola, studia ed è serena. Il figlio grande lavora da tanto al fa il direttore e vive a casa sua a val Bavona. La figlia lavora anche Parte_2 lei ha fatto prima l'università e poi il master, adesso sta a Parigi, dove ha lavorato e sta tornando però a CP_ Milano. lei lavora da Mia moglie è rimasta nella casa ex coniugale in locazione, è stato volturato CP_3 il contratto da tempo in favore di mia moglie. Lei svolge vari lavori. C'è un assegno a mio carico ma comunque io sono d'accordo con mia moglie che do' dei soldi a mia figlia e le pago abbigliamento, vacanze, la porto al ristorante. Io lavoro presso il e guadagno 1500 netti al mese. Sono tornato a vivere a casa di mia Parte_2 pagina 2 di 8 CP_ madre, che è invalida al 100% e l'aiuto un po'. Lei ha una pensione di invalidità e la casa è sempre Per_ assegnata a mia madre. Io sono d'accordo e chiedo la conferma dell'affido condiviso di ad entrambi noi CP_ genitori, con collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa ex coniugale con tempi di frequentazione come previsti a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30/22,00, tempi standard per le vacanze natalizie suddivise in due periodi alternati e festività pasquali alternate di anno in anno, due settimane in estate. Io in effetti l'ho sempre portata fuori in estate per due settimane, anche a Rimini, normalmente ad agosto, conferma infine del contributo al mantenimento come previsto di € 200,00 al mese da attualizzare oltre al 50% delle spese straordinarie. L'Assegno unico può prenderlo la madre per intero, a me va bene ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande, chiedendo la conferma dell'affido condiviso di Per_ ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa ex coniugale CP_
con tempi di frequentazione come previsti a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30/22,00, tempi standard per le vacanze natalizie suddivise in due periodi alternati e festività pasquali alternate di anno in anno, due settimane in estate, in agosto, sempre nel rispetto della volontà della figlia, conferma infine del contributo al mantenimento della figlia minore come previsto di € 200,00 al mese da attualizzare oltre al 50% delle spese straordinarie. L'Assegno unico interamente percepito dalla madre. Dava, infine, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che la parte convenuta è stata dichiarata contumace, all'esito della discussione in udienza,
Rilevato che tra le parti vigono le condizioni della separazione consensuale di cui al verbale del 29 giugno
2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021, che aveva previsto l'affido condiviso dell'unica figlia anche all'epoca minore , nata a [...] il [...], con collocamento Per_3 CP_ presso la madre;
assegnazione alla medesima della casa ex coniugale tempi di frequentazione come in atti indicati;
un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rilevato come parte attrice, confermando che gli altri figli della coppia (nato a [...]
Milano il 2 agosto 1996) e , nata in [...] il [...], peraltro il primo neanche più Persona_2 pagina 3 di 8 convivente con la madre, sono da tempo economicamente autosufficienti, riferendo di una sostanziale sufficiente condivisione delle decisioni relative alla figlia e di una comunicazione serena tra i genitori oltre che di un positivo rapporto tra la stessa e il padre, con una regolarità delle frequentazioni, ha chiesto, la conferma dell'assetto di responsabilità genitoriale con frequentazioni paterne come in atti indicati e del contributo vigente di mantenimento.
Rilevato che, sulla base di quanto dichiarato e chiesto da parte attrice, può in effetti essere integralmente confermato l'assetto di responsabilità confermando l'affido condiviso della figlia ancora minorenne, la conferma del suo collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa ex coniugale, tempi di frequentazione come previsti e chiesti in udienza che tengono anche conto dell'età della minore.
Rilevato che come da richiesta può essere, altresì, confermato il contributo al mantenimento come già previsto in separazione, considerando che parte attrice lavora sempre presso con uno stipendio che ha Parte_2 riferito di circa € 1500 al mese netti per 13 mensilità; dal CU 22 risulta un reddito di € 25.191, dal CU 23 di € CP_ 26.322, dal CU 2024 di € 27.223; vive con la mamma, invalida al 100%, nella casa alla medesima assegnata;
quanto alla signora la stessa già all'epoca lavorava come aiuto cuoca nella scuole e attualmente CP_ risulta svolgere vari lavori, continua a vivere nella casa ex coniugale
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che non si ritiene di esercitare i poteri d'ufficio istruttori ex art. 473 bis. 2 c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) CONFERMA le statuizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 29 giugno 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021, con affido condiviso della figlia ancora minore , Per_3 nata a [...] il [...], mantenendola collocata presso la madre nella ex casa coniugale di Milano via Giosuè Borsi 14, che rimarrà assegnata alla stessa, con la conferma dei tempi di frequentazione già previsti
e come anche richiesti in udienza comunque stante l'età tenendo conto della volontà della minore e previo accordi con la stessa e con la conferma del contributo di mantenimento indiretto a carico del padre come previsto oltre al 50% delle spese straordinarie, con altresì AU interamente percepito dalla madre come da consenso del padre;
2) PRENDE ATTO che la parte non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di divorzio in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
pagina 4 di 8 All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la stessa articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le precise verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni dell'attore, avendo peraltro la convenuta, che ha ricevuto personalmente la notifica, ritenuto di non costituirsi nè di comparire personalmente senza quindi offrire eventualmente una diversa prospettazione o avanzare differenti richieste.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 11/06/1996 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 0847; parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Vobarno, Anno 1996; atto n. 10; parte
II, Serie C).
Dalla loro unione sono nati i seguenti figli nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nata in [...] il [...], Persona_2 maggiorenne e anche ella economicamente autosufficiente nonché la figlia ancora minore , nata a Per_3
Milano il 27 settembre 2009.
I coniugi si sono in seguito separati con verbale di separazione consensuale del 29 giugno 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, vivendo i coniugi separatamente da tempo, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
pagina 5 di 8 Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 9 ottobre 2025 le cui motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise, a conferma integrale peraltro delle statuizioni della separazione consensuale.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore anche alla luce delle precise dichiarazioni della parte attrice, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza del 9 ottobre 2025 ex art 473 bis. 21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, dando conto di una sostanziale regolarità nelle visite del padre con la figlia minore e soprattutto di una sostanziale sufficiente condivisione tra i genitori delle decisioni relative alla figlia, auspicando comunque un impegno maggiore del padre anche nel versamento regolare del contributo al mantenimento, può essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore. Va altresì confermato il mantenimento del suo collocamento presso la madre presso cui è sempre rimasta a vivere, attualmente con la sorella maggiorenne che dovrebbe essere tornata da Parigi, con le frequentazioni come vigenti e richieste del tutto adeguate e congrue a far mantenere un rapporto stabile e continuativo di fatto mantenuto, tenuto anche conto dell'età della figlia.
Assegnazione della casa ex coniugale Per_ Al mantenimento del collocamento prevalente della minore presso la madre, consegue la conferma CP_ dell'assegnazione della casa ex coniugale sita in Milano Giosuè Borsi n. 14, in locazione, con contratto già volturato in favore della signora alla madre stessa, ciò nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c. a tutela della CP_1 minore medesima.
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal
Giudice delegato nel citato provvedimento del 9 ottobre 2025 in punto economico in favore della figlia minore, essendo entrambi i figli maggiorenni già autonomi all'epoca della separazione consensuale, a conferma di quanto già disposto e vigente, ritenuti del tutto equi e congrui oltre che coerenti con le condizioni personali ed economiche del padre e della madre (come dal medesimo indicati), riportate in ordinanza da intendersi richiamate, in conformità anche alla domanda della parte attrice.
L'AU, con l'assenso anche del padre, deve essere percepito per intero dalla madre, come finora fatto, quale ulteriore forma di contribuzione atteso che la madre è la figura che provvede maggiormente alla gestione della figlia e alle relative spese. pagina 6 di 8 Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e spiegare eventuali opposte difese e richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta o rinunciata, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e in Parte_1 CP_1
Milano il 11/06/1996 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n.
0847; parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Vobarno,
Anno 1996; atto n. 10; parte II, Serie C). Per_ 2) CONFERMA l'affido condiviso della figlia nata a [...] il [...]. ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche in fini della residenza anagrafica in Milano via Giosuè Borsi
n. 14; Per_ 3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola fino Per_ alle ore 21,30/22,00 sempre nel rispetto delle esigenze, necessità e volontà di le vacanze natalizie verranno suddivise alternativamente, di anno in anno, tra i genitori suddividendo in due differenti periodi e segnatamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Parimenti di anno in anno verranno suddivise le vacanze pasquali e le vacanze di carnevale. Nel periodo estivo la minore trascorrerà due settimane con il padre, preferibilmente in agosto. La definizione dei periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 30 maggio di ogni anno.
Ciò facendo sempre fatti diversi e migliori accordi tra le parti con congruo preavviso e nel rispetto della volontà
e delle esigenze della minore, anche considerata l'età della stessa;
4) CONFERMA l'assegnazione alla signora della casa ex coniugale sita in Milano via Giosuè Borsi CP_1 CP_ n. 14, in locazione;
Per_
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00 (annualmente CP_1 rivalutabile con indici Istat- prima rivalutazione luglio 2022), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e successivo aggiornamento, qui integralmente richiamate;
6) DISPONE che l'AU, su disponibilità del padre, venga percepito per intero dalla madre;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
pagina 7 di 8 9) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano nonché all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Vobarno affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 15 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14/03/2025 e vertente
TRA
( ), nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
Cittadinanza italiana e algerina;
rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO ATTILIO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
), nata a [...] in data [...]; Cittadinanza italiana;
CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. il 9 OTTOBRE 2025
pagina 1 di 8 ********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
I coniugi, entrambi cittadini italiani (parte attrice anche cittadino algerino), hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 11/06/1996 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 0847; parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di
Vobarno, Anno 1996; atto n. 10; parte II, Serie C).
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nata in [...] il [...], Persona_2 maggiorenne ed ora economicamente autosufficiente nonché la figlia ancora minore , nata a [...] il Per_3
27 settembre 2009.
I coniugi si sono in seguito separati con verbale di separazione consensuale del 29 giugno 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/03/2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile. Ha chiesto, altresì, la conferma dell'affido condiviso della Per_ figlia ancora minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, tempi di frequentazione come in atti, la conferma dell'assegnazione della casa ex coniugale alla madre medesima e la conferma del contributo al mantenimento posto a suo carico.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis c.p.c. del 9 ottobre 2025, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso, rilevato che parte convenuta non si era costituita né peraltro era comparsa personalmente, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Procedeva, pertanto, a sentire la parte attrice che così dichiarava:” è appena morta mia suocera e quindi con mia moglie non abbiamo bene parlato di questo divorzio. Lei ne era comunque a conoscenza ed era assolutamente d'accordo. non ha ritenuto neppure di costituirsi proprio perché era d'accordo e non ci sono problemi con riferimento alla nostra figlia minore. Io vedo regolarmente mia figlia, la vedo nel weekend a volte alternati, viene comunque a casa mia e dorme regolarmente, viene il venerdì o il sabato e sta con me fino alla domenica e poi la riporto a casa. abbiamo un Per_ bel rapporto. studia regolarmente fa la III del liceo scientifico va bena a scuola, studia ed è serena. Il figlio grande lavora da tanto al fa il direttore e vive a casa sua a val Bavona. La figlia lavora anche Parte_2 lei ha fatto prima l'università e poi il master, adesso sta a Parigi, dove ha lavorato e sta tornando però a CP_ Milano. lei lavora da Mia moglie è rimasta nella casa ex coniugale in locazione, è stato volturato CP_3 il contratto da tempo in favore di mia moglie. Lei svolge vari lavori. C'è un assegno a mio carico ma comunque io sono d'accordo con mia moglie che do' dei soldi a mia figlia e le pago abbigliamento, vacanze, la porto al ristorante. Io lavoro presso il e guadagno 1500 netti al mese. Sono tornato a vivere a casa di mia Parte_2 pagina 2 di 8 CP_ madre, che è invalida al 100% e l'aiuto un po'. Lei ha una pensione di invalidità e la casa è sempre Per_ assegnata a mia madre. Io sono d'accordo e chiedo la conferma dell'affido condiviso di ad entrambi noi CP_ genitori, con collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa ex coniugale con tempi di frequentazione come previsti a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30/22,00, tempi standard per le vacanze natalizie suddivise in due periodi alternati e festività pasquali alternate di anno in anno, due settimane in estate. Io in effetti l'ho sempre portata fuori in estate per due settimane, anche a Rimini, normalmente ad agosto, conferma infine del contributo al mantenimento come previsto di € 200,00 al mese da attualizzare oltre al 50% delle spese straordinarie. L'Assegno unico può prenderlo la madre per intero, a me va bene ”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Il difensore di parte attrice si riportava alle rispettive domande, chiedendo la conferma dell'affido condiviso di Per_ ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, assegnazione alla stessa della casa ex coniugale CP_
con tempi di frequentazione come previsti a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,30/22,00, tempi standard per le vacanze natalizie suddivise in due periodi alternati e festività pasquali alternate di anno in anno, due settimane in estate, in agosto, sempre nel rispetto della volontà della figlia, conferma infine del contributo al mantenimento della figlia minore come previsto di € 200,00 al mese da attualizzare oltre al 50% delle spese straordinarie. L'Assegno unico interamente percepito dalla madre. Dava, infine, atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio il Giudice così provvedeva:
“Sentita la parte attrice e il suo difensore,
Rilevato che la parte convenuta è stata dichiarata contumace, all'esito della discussione in udienza,
Rilevato che tra le parti vigono le condizioni della separazione consensuale di cui al verbale del 29 giugno
2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021, che aveva previsto l'affido condiviso dell'unica figlia anche all'epoca minore , nata a [...] il [...], con collocamento Per_3 CP_ presso la madre;
assegnazione alla medesima della casa ex coniugale tempi di frequentazione come in atti indicati;
un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di euro 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rilevato come parte attrice, confermando che gli altri figli della coppia (nato a [...]
Milano il 2 agosto 1996) e , nata in [...] il [...], peraltro il primo neanche più Persona_2 pagina 3 di 8 convivente con la madre, sono da tempo economicamente autosufficienti, riferendo di una sostanziale sufficiente condivisione delle decisioni relative alla figlia e di una comunicazione serena tra i genitori oltre che di un positivo rapporto tra la stessa e il padre, con una regolarità delle frequentazioni, ha chiesto, la conferma dell'assetto di responsabilità genitoriale con frequentazioni paterne come in atti indicati e del contributo vigente di mantenimento.
Rilevato che, sulla base di quanto dichiarato e chiesto da parte attrice, può in effetti essere integralmente confermato l'assetto di responsabilità confermando l'affido condiviso della figlia ancora minorenne, la conferma del suo collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa ex coniugale, tempi di frequentazione come previsti e chiesti in udienza che tengono anche conto dell'età della minore.
Rilevato che come da richiesta può essere, altresì, confermato il contributo al mantenimento come già previsto in separazione, considerando che parte attrice lavora sempre presso con uno stipendio che ha Parte_2 riferito di circa € 1500 al mese netti per 13 mensilità; dal CU 22 risulta un reddito di € 25.191, dal CU 23 di € CP_ 26.322, dal CU 2024 di € 27.223; vive con la mamma, invalida al 100%, nella casa alla medesima assegnata;
quanto alla signora la stessa già all'epoca lavorava come aiuto cuoca nella scuole e attualmente CP_ risulta svolgere vari lavori, continua a vivere nella casa ex coniugale
Rilevato che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e che non si ritiene di esercitare i poteri d'ufficio istruttori ex art. 473 bis. 2 c.p.c.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
1) CONFERMA le statuizioni di cui al verbale di separazione consensuale del 29 giugno 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021, con affido condiviso della figlia ancora minore , Per_3 nata a [...] il [...], mantenendola collocata presso la madre nella ex casa coniugale di Milano via Giosuè Borsi 14, che rimarrà assegnata alla stessa, con la conferma dei tempi di frequentazione già previsti
e come anche richiesti in udienza comunque stante l'età tenendo conto della volontà della minore e previo accordi con la stessa e con la conferma del contributo di mantenimento indiretto a carico del padre come previsto oltre al 50% delle spese straordinarie, con altresì AU interamente percepito dalla madre come da consenso del padre;
2) PRENDE ATTO che la parte non ha articolato istanze istruttorie.”
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, non ritenendo di attivare i poteri istruttori d'ufficio ex artt. 473 bis. 2 c.p.c., il giudice invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore si riportava al ricorso e chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza di divorzio in conformità ai provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 come sopra assunti dal Giudice Delegato.
pagina 4 di 8 All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte attrice, non avendo peraltro la stessa articolato istanze istruttorie e non avendo ritenuto il Giudice di esercitare i poteri previsti ex art- 473 bis. 2 c.p.c..
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento, le precise verbalizzazioni della parte attrice e la documentazione depositata dalla parte, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione in ordine alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni dell'attore, avendo peraltro la convenuta, che ha ricevuto personalmente la notifica, ritenuto di non costituirsi nè di comparire personalmente senza quindi offrire eventualmente una diversa prospettazione o avanzare differenti richieste.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 11/06/1996 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n. 0847; parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Vobarno, Anno 1996; atto n. 10; parte
II, Serie C).
Dalla loro unione sono nati i seguenti figli nato a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, nata in [...] il [...], Persona_2 maggiorenne e anche ella economicamente autosufficiente nonché la figlia ancora minore , nata a Per_3
Milano il 27 settembre 2009.
I coniugi si sono in seguito separati con verbale di separazione consensuale del 29 giugno 2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 30 giugno 2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, vivendo i coniugi separatamente da tempo, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
pagina 5 di 8 Responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 9 ottobre 2025 le cui motivazioni sopra integralmente trascritte vengono in questa sede interamente richiamate e condivise, a conferma integrale peraltro delle statuizioni della separazione consensuale.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore anche alla luce delle precise dichiarazioni della parte attrice, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza del 9 ottobre 2025 ex art 473 bis. 21 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, dando conto di una sostanziale regolarità nelle visite del padre con la figlia minore e soprattutto di una sostanziale sufficiente condivisione tra i genitori delle decisioni relative alla figlia, auspicando comunque un impegno maggiore del padre anche nel versamento regolare del contributo al mantenimento, può essere confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore. Va altresì confermato il mantenimento del suo collocamento presso la madre presso cui è sempre rimasta a vivere, attualmente con la sorella maggiorenne che dovrebbe essere tornata da Parigi, con le frequentazioni come vigenti e richieste del tutto adeguate e congrue a far mantenere un rapporto stabile e continuativo di fatto mantenuto, tenuto anche conto dell'età della figlia.
Assegnazione della casa ex coniugale Per_ Al mantenimento del collocamento prevalente della minore presso la madre, consegue la conferma CP_ dell'assegnazione della casa ex coniugale sita in Milano Giosuè Borsi n. 14, in locazione, con contratto già volturato in favore della signora alla madre stessa, ciò nel rispetto dell'art. 337 sexies c.c. a tutela della CP_1 minore medesima.
Contributo al mantenimento della prole
Il Collegio ritiene parimenti di confermare in ogni parte i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal
Giudice delegato nel citato provvedimento del 9 ottobre 2025 in punto economico in favore della figlia minore, essendo entrambi i figli maggiorenni già autonomi all'epoca della separazione consensuale, a conferma di quanto già disposto e vigente, ritenuti del tutto equi e congrui oltre che coerenti con le condizioni personali ed economiche del padre e della madre (come dal medesimo indicati), riportate in ordinanza da intendersi richiamate, in conformità anche alla domanda della parte attrice.
L'AU, con l'assenso anche del padre, deve essere percepito per intero dalla madre, come finora fatto, quale ulteriore forma di contribuzione atteso che la madre è la figura che provvede maggiormente alla gestione della figlia e alle relative spese. pagina 6 di 8 Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha ritenuto di costituirsi e spiegare eventuali opposte difese e richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta o rinunciata, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio con rito civile contratto da e in Parte_1 CP_1
Milano il 11/06/1996 (atto iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 1996; atto n.
0847; parte I, Serie nonché successivamente iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Vobarno,
Anno 1996; atto n. 10; parte II, Serie C). Per_ 2) CONFERMA l'affido condiviso della figlia nata a [...] il [...]. ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche in fini della residenza anagrafica in Milano via Giosuè Borsi
n. 14; Per_ 3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì dall'uscita di scuola fino Per_ alle ore 21,30/22,00 sempre nel rispetto delle esigenze, necessità e volontà di le vacanze natalizie verranno suddivise alternativamente, di anno in anno, tra i genitori suddividendo in due differenti periodi e segnatamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Parimenti di anno in anno verranno suddivise le vacanze pasquali e le vacanze di carnevale. Nel periodo estivo la minore trascorrerà due settimane con il padre, preferibilmente in agosto. La definizione dei periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 30 maggio di ogni anno.
Ciò facendo sempre fatti diversi e migliori accordi tra le parti con congruo preavviso e nel rispetto della volontà
e delle esigenze della minore, anche considerata l'età della stessa;
4) CONFERMA l'assegnazione alla signora della casa ex coniugale sita in Milano via Giosuè Borsi CP_1 CP_ n. 14, in locazione;
Per_
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1 mediante versamento a entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 200,00 (annualmente CP_1 rivalutabile con indici Istat- prima rivalutazione luglio 2022), oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e successivo aggiornamento, qui integralmente richiamate;
6) DISPONE che l'AU, su disponibilità del padre, venga percepito per intero dalla madre;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
pagina 7 di 8 9) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano nonché all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Vobarno affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 15 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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