TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/12/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n. 560/2025 R.G. lav. promossa da difesa e rappresentata dagli Avv.ti BORDONE ANDREA e Parte_1
TI RI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in legale in Roma, via Laurentina n. 203 convenuta contumace
Oggetto: retribuzione - accertamento dell'illegittimità del trattamento salariale percepito per violazione dei principi di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost.; omesso impiego per le ore contrattualmente stabilite - risarcimento danno.
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 02.04.2025, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della
1 società dal 01.02.2024 al 30.06.2024, in qualità di operaia, Controparte_1
con contratto a tempo determinato (sino al 30.04.2024), poi prorogato al
31.12.2024, con inquadramento al livello E del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari (doc. 2 e 2bis), svolgendo in modo continuativo, dall'assunzione sino alle dimissioni, attività di vigilanza, sorveglianza e controllo presso il negozio
ER ME di OL NO (cfr. doc. 3bis).
Ha riferito che, per tale attività, ha percepito una retribuzione mensile lorda di euro
1.021,43, corrispondente ad una retribuzione lorda oraria di euro 5,90 (cfr. doc. 4).
La relativa retribuzione netta mensile è pari ad euro 777,31 (circa euro 4,49 all'ora), peraltro, con riconoscimento, solo dal maggio 2024, degli aumenti previsti dalla contrattazione collettiva a decorrere dal gennaio 2024.
Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato che la retribuzione percepita è sempre stata al di sotto del tasso di povertà assoluta, in violazione dell'art. 36 Cost., e ha prodotto, a riprova, indici e rapporti ufficiali emessi dall'ISTAT (doc. 5, 6, 16-18), nonché CCNL riferiti ad altri settori per lavoratori con mansioni analoghe a quelle svolte dalla stessa che prevedono, tuttavia, salari nettamente maggiori.
Ha chiesto, pertanto, l'adeguamento del salario percepito durate il periodo di lavoro presso la ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre al riconoscimento CP_1
delle differenze retributive del danno subito per le ore non lavorate, su decisione unilaterale della convenuta, in violazione di quanto stabilito dal contratto di assunzione, ai sensi del quale la ricorrente è stata assunta a tempo pieno per 40 ore settimanali, pari a 173 ore mensili. La stessa, infatti, lamenta di essere stata impiegata per meno ore mensili, con conseguente danno per non aver percepito le differenze retributive calcolate sulle ore contrattuali.
Sulla base di quanto esposto, la ricorrente ha rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
2 I. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del
c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost,
II. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art.
36 Cost., nel periodo intercorrente dal 1 febbraio 2024 al 30 giugno 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa alla sezione A, la somma lorda di euro 2.990,00, di cui 206,21 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro 1.860,76, di cui 128,33 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro 1.632,70, di cui 112,60 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1 febbraio 2024 al 30 giugno 2024, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro 2.990,00, ovvero, in gradato subordine, di euro 1.860,76, o di euro 1.632,70, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal
1 febbraio 2024 al 30 giugno 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
3 IV. accertare e dichiarare che nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2024 e il 30 giugno 2024 la convenuta si è resa inadempiente all'obbligo di impiegare la ricorrente per l'intero orario contrattualmente stabilito e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente l'ulteriore somma pari alla retribuzione che la stessa avrebbe percepito se le fosse stato consentito di rendere la prestazione lavorativa per 173 ore mensili, ossia:
- nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte sub I e II, la somma lorda di euro 1.295,41 con riferimento al CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi, ovvero, in gradato subordine, di euro 1.174,33 con riferimento al CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, o euro 1.120,14 con riferimento al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi,
- nell'ipotesi di rigetto delle domande proposte sub I e II, la somma lorda di euro
874,41 con riferimento al CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari
In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”
All'esito dell'udienza del 01.10.2025, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta, non costituitasi in giudizio, pur regolare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ed è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 13.11.2025 per il deposito di note scritte.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Proporzionalità e adeguatezza della retribuzione
4 Preliminarmente, deve rilevarsi come sia ormai ampiamente riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, la portata immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, attributiva al lavoratore del diritto soggettivo di ottenere una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro effettuato e, in ogni caso, sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, la giurisprudenza, al fine di dare concreta attuazione a tale precetto costituzionale, ha fatto ricorso alla contrattazione collettiva nazionale di settore come parametro di riferimento al fine di stabilire il contenuto effettivo della “retribuzione proporzionata e sufficiente”. I minimi tabellari contenuti all'interno della contrattazione collettiva sono così divenuti parametro di riferimento per il giudice con valore di presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione.
Si è, di conseguenza, affermato che la retribuzione prevista dai contratti collettivi gode di una presunzione di adeguatezza, circa il rispetto dei principi richiamati dall'art. 36 Cost. di proporzionalità e adeguatezza;
presunzione, tuttavia, da considerarsi relativa e superabile.
In tal senso si rinvengono numerose pronunce: “la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un c.c.n.l., quale quello Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzioni sic et simpliciter conforme all'art. 36
Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del c.c.n.l. ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzioni non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia”(cfr. Corte di Appello di Milano, sent. n. 580/2022); ancora, “il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del
5 citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 Cost. la cui adeguatezza va vagliata di volta in volta dal Giudicante” (Corte di Appello di Milano, sent. n.
707/2021).
Tutto ciò anche in considerazione dell'affermarsi del c.d. dumping sociale, fenomeno che ha portato alla proliferazione di contratti collettivi di settore, stipulati da un crescente numero di organizzazioni rappresentative che, in combinato con fattori quali la crisi economica, la globalizzazione e la sempre più forte competizione sociale, ha consentito ai datori di lavoro, a fronte della medesima mansione espletata, di poter scegliere tra più CCNL, con conseguente applicazione di quello con condizioni più convenienti a quest'ultimo.
Tale situazione ha comportato, nel corso degli ultimi anni, all'affermazione di una giurisprudenza che, contrariamente al passato, tende a discostarsi dai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva in melius, al fine di concretamente affermare i principi di proporzionalità e sufficienza stabiliti dalla Carta
Costituzionale.
“Non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore dalla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (cfr. Trib. Torino, sent.
n. 1128/2019). Principi ribaditi anche dalla Corte suprema che ha affermato come,
i diritti riconosciuti dall'art. 36 Cost. “nella concreta determinazione della retribuzione si integrano a vicenda”: la retribuzione proporzionata garantisce ai lavoratori una “ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità
e qualità dell'attività prestata”, mentre la retribuzione sufficiente dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il
6 livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (cfr. Cass. n. 27711/2023).
Tali premesse consentono all'odierno Giudicante di pervenire alla declaratoria di nullità degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata ritenendo tale conclusione fondata sulle seguenti argomentazioni.
È pacifico che la ricorrente, lavoratrice a tempo pieno, assunta con inquadramento al livello E del medesimo CCNL (in cui rientrano “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D, dal 13° al 24° mese di servizio effettivamente prestato”), con mansioni di vigilanza, sorveglianza e controllo presso l'attività commerciale ER ME di OL NO (VA), ha percepito una retribuzione lorda mensile pari ad euro 944,00, per i mesi di febbraio e marzo 2024 e di euro
1.021,43, per i successivi mesi.
Nel livello D (“Operatori”) richiamato sono ricompresi “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3)
Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”.
Durante il rapporto lavorativo, la ricorrente ha tendenzialmente percepito una retribuzione mensile lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi
Fiduciari - di euro 944,00 sino al mese di marzo 2024 e di euro 1.021,43 a decorrere dal mese di aprile 2024. La paga oraria risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173.
7 Ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., va, altresì, ricordato che la Suprema Corte ha espressamente escluso che si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo (comprensivo, per esempio, del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario) (cfr. Cass.
n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n. 1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”).
La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire alla lavoratrice e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, considerando anche il fatto che la ricorrente, lavorando a tempo pieno per la società convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dalla ricorrente, garantiscono - ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
A tale riguardo, si evidenzia come sia significativo il raffronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili alla medesima mansione e settore produttivo (cfr.
Proprietari Fabbricati e Commercio) e, in quanto tali, sovrapponibili a Parte_2
quella svolta dalla ricorrente, che prevedono una retribuzione superiore a quella in concreto riconosciuta ed effettivamente corrisposta durante il periodo lavorativo.
Con tale confronto è possibile verificare, in primis, l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente;
l'applicabilità di un diverso contratto comporterebbe un significativo divario;
per la medesima mansione e per le medesime ore lavorative, tale divario è tale da divenire idoneo a far cadere la presunzione di conformità con l'art. 36 Cost.
8 Come indicato dalla ricorrente, la retribuzione corrisposta (di circa 14.300,00 euro annui) risulta nettamente inferiore, considerando unicamente gli emolumenti minimi tabellari, rispetto alla retribuzione di euro 20.022,80 lordi, che il CCNL
Commercio riconosce al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri, o a quella di euro 17.829,00 riconosciuta dal CCNL Multiservizi ai dipendenti del secondo livello, nonché rispetto alla retribuzione di euro 17.356,43 lordi, attribuito dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1 da luglio 2022.
La circostanza che i rappresentati delle organizzazioni sindacali, sottoscrittori di tali diversi CCNL, infatti, hanno stimato come proporzionato, a parità di quantità e qualità della prestazione, una retribuzione nettamente superiore, può considerarsi criterio necessario al fine di valutare l'adeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente e fondare la presunzione contraria circa la conformità ai dettami costituzionali.
Ai fini di una corretta esecuzione del confronto, come da pacifico orientamento della Cassazione (cfr. 1756/2021; 944/2021), il giudice di merito deve prendere in considerazione solo gli elementi retributivi che costituiscono il c.d. minimo costituzionale, con esclusione di quegli elementi che occorrono a formare il trattamento economico complessivo, quali i compensi aggiuntivi.
“Nel raffrontare quindi la retribuzione percepita in forza del c.c.n.l. Servizi Fiduciari con quella prevista da altri c.c.n.l. per attività omogenee è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe per le quali sia riscontrabile una situazione in cui le energie lavorative vengono poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro” (cfr. Corte di Appello Milano, sent. 580/2022).
Sulla scorta di tali dati è agevole rilevare che la retribuzione lorda annua corrisposta alla ricorrente per lo svolgimento di lavoro a tempo pieno di
9 sorveglianza e di controllo costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i valori retributivi riconosciuti dai
CCNL Multiservizi, Commercio e Proprietari Fabbricati, per attività omogenee risultano, come visto, sensibilmente superiori.
La carenza del requisito della proporzionalità sarebbe già di per sé sufficiente a sorreggere la declaratoria di nullità degli artt. 23 e 24 della Sezione Servizi
Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata.
Si rileva, ad ogni modo, altresì, come nel caso di specie vi sia violazione anche del principio di sufficienza della retribuzione corrisposta ai sensi dell'art. 36 Cost.
In tal senso, applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23% si ottengono retribuzioni nette pari a una somma mensile di euro 777,31 (retribuzione oraria netta di circa euro 4,49); importi significativamente inferiori a quanto individuato dall'Istat come soglia di povertà assoluta. La retribuzione assicurata dal
CCNL Servizi Fiduciari, per un lavoratore a tempo pieno di livello F/E, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà.
Nonostante la contrarietà di parte della dottrina nel considerare gli indici Istat come riferimento obiettivo, in quanto indici contingenti e variabili secondo varie condizioni soggettive (quali le diverse situazioni familiari o la territorialità), questo
Giudice ritiene di condividere la posizione della giurisprudenza di merito secondo la quale: “l'insufficienza retributiva denunciata in questa sede possa emergere in modo “intuitivo” dalla considerazione che i rispettivi importi netti, oltre ad essere inferiori ai valori soglia ISTAT, risultano di gran lunga inferiori, ad esempio, al reddito di cittadinanza (il cui massimo importo mensile può raggiungere i 780,00 euro) nonché all'offerta congrua di lavoro – prevista dall'art. 4, comma 9 bis, dl. n.
4/2019, convertito con modificazioni in l. n. 26/2019 – che fa riferimento ad una retribuzione “superiore di almeno il 10 per cento del benefico massimo fruibile da
10 un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione” pari cioè a 858,00 euro mensili” (cfr. Corte di
Appello Milano, sent. 580/2022), parametri ulteriori e maggiormente oggettivi su cui basare la valutazione dell'insufficienza della retribuzione.
Appurata la nullità della retribuzione prevista dal CCNL Servici Fiduciari, per contrasto con le norme imperative costituzionali, è necessario individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost., in luogo di quella corrisposta, limitatamente all'individuazione della sola misura adeguata della retribuzione.
Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati (e in particolare Corte di Appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio), che sia ragionevole l'applicazione del CCNL Multiservizi per i lavoratori di II livello, non solo in quanto CCNL indicato dal lavoratore quale possibile alternativo parametro di quantificazione, ma altresì in quanto la posizione individuata è maggiormente affine al livello F/E CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività espletata dalla ricorrente (incontestata stante la contumacia di parte convenuta): “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…). Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi: (…) 2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
2.3 Operai comuni addetti alla reception, servizi copia.
(…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi: 7.1
Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3
Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
11 Pertanto, la ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del
CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto al lavoratore in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi
Fiduciari. La società deve essere conseguentemente condannata a pagare alla propria ex dipendente la somma di euro 1.860,76, di cui 128,33 a titolo di incidenza sul TFR per il periodo dal 01.02.2024 al 30.06.2024. Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire, anche in assenza di contestazione. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Differenze retributive per ore non lavorate.
Per quanto concerne il riconoscimento delle differenze retributive richieste dalla ricorrente per non aver potuto svolgere le 40 ore settimanali contrattualmente previste, si osserva che, con la stipula del contratto, le parti sono tenute al rispetto di quanto ivi contenuto, non solo per rispondere ad obblighi di adempimento generali, ma anche in considerazione del principio di collaborazione e buona fede.
La modifica dello stesso richiede, infatti, il necessario consenso delle parti coinvolte, proprio al fine di evitare alterazioni che possano risultare squilibrate e/o dannose per una o per l'altra, tanto più in un contratto di lavoro nel quale è coinvolto un soggetto considerato “contraente debole”, con conseguente necessità di maggiore tutela e protezione.
La circostanza che, a fronte della previsione di un'attività lavorativa di 40 ore settimanali, vi sia una conseguente aspettativa, in termini economici, della relativa prestazione salariale, comporta che il datore di lavoro non possa ridurre, arbitrariamente (peraltro, senza alcun preavviso o motivazione che non risulta
12 allegata, stante la contumacia della società convenuta), la quantità di ore lavorative, andando le stesse a costituire la base economica di riferimento per altre voci ed indennità salariali, con conseguente danno in capo alla lavoratrice.
È documentalmente provato (doc. 4) che i turni mensili hanno richiesto alla ricorrente una prestazione per: 150 ore nel mese di febbraio 2024, 133,34 ore nel mese di marzo 2024, 142 ore nel mese di aprile 2024, 137 ore nel mese di maggio
2024 e 141,5 ore nel mese di giugno 2024, a fronte delle 173 mensili previste.
Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a retribuire la ricorrente dell'importo di euro
1.120,14 (applicando il CCNL Multiservizi), come dai calcoli depositati, che si ritengono corretti, a titolo di differenze retributive sullo stipendio di 173 ore mensili.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente alla mancata assegnazione della ricorrente ai turni mensili per 40 ore settimanali. Pertanto, gli elementi agli atti e la contumacia di parte convenuta non possono che essere valutate come ammissione dei fatti esposti in ricorso, con conseguente riconoscimento alla lavoratrice ricorrente di quanto richiesto sul punto. La società convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle differenze retributive nei termini sopra esposti.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello e, per l'effetto,
13 condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva lorda pari ad € 1.860,76, di cui 128,33 a titolo di incidenza sul TFR, nonché la somma lorda di € 1.120,14 a titolo di differenze retributive per le ore contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate nella somma complessiva di euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 09.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La US
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La US ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa n. 560/2025 R.G. lav. promossa da difesa e rappresentata dagli Avv.ti BORDONE ANDREA e Parte_1
TI RI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, per procura in atti ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in legale in Roma, via Laurentina n. 203 convenuta contumace
Oggetto: retribuzione - accertamento dell'illegittimità del trattamento salariale percepito per violazione dei principi di sufficienza e proporzionalità ex art. 36 Cost.; omesso impiego per le ore contrattualmente stabilite - risarcimento danno.
Conclusioni di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 02.04.2025, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della
1 società dal 01.02.2024 al 30.06.2024, in qualità di operaia, Controparte_1
con contratto a tempo determinato (sino al 30.04.2024), poi prorogato al
31.12.2024, con inquadramento al livello E del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari (doc. 2 e 2bis), svolgendo in modo continuativo, dall'assunzione sino alle dimissioni, attività di vigilanza, sorveglianza e controllo presso il negozio
ER ME di OL NO (cfr. doc. 3bis).
Ha riferito che, per tale attività, ha percepito una retribuzione mensile lorda di euro
1.021,43, corrispondente ad una retribuzione lorda oraria di euro 5,90 (cfr. doc. 4).
La relativa retribuzione netta mensile è pari ad euro 777,31 (circa euro 4,49 all'ora), peraltro, con riconoscimento, solo dal maggio 2024, degli aumenti previsti dalla contrattazione collettiva a decorrere dal gennaio 2024.
Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato che la retribuzione percepita è sempre stata al di sotto del tasso di povertà assoluta, in violazione dell'art. 36 Cost., e ha prodotto, a riprova, indici e rapporti ufficiali emessi dall'ISTAT (doc. 5, 6, 16-18), nonché CCNL riferiti ad altri settori per lavoratori con mansioni analoghe a quelle svolte dalla stessa che prevedono, tuttavia, salari nettamente maggiori.
Ha chiesto, pertanto, l'adeguamento del salario percepito durate il periodo di lavoro presso la ai sensi dell'art. 36 Cost., oltre al riconoscimento CP_1
delle differenze retributive del danno subito per le ore non lavorate, su decisione unilaterale della convenuta, in violazione di quanto stabilito dal contratto di assunzione, ai sensi del quale la ricorrente è stata assunta a tempo pieno per 40 ore settimanali, pari a 173 ore mensili. La stessa, infatti, lamenta di essere stata impiegata per meno ore mensili, con conseguente danno per non aver percepito le differenze retributive calcolate sulle ore contrattuali.
Sulla base di quanto esposto, la ricorrente ha rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
2 I. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trattamento retributivo corrisposto in applicazione degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del
c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost,
II. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello, o dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro CCNL ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione, anche determinata in via equitativa, ai sensi dell'art.
36 Cost., nel periodo intercorrente dal 1 febbraio 2024 al 30 giugno 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
III. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, per i titoli indicati in narrativa alla sezione A, la somma lorda di euro 2.990,00, di cui 206,21 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero, in gradato subordine, di euro 1.860,76, di cui 128,33 a titolo di incidenza sul TFR, o di euro 1.632,70, di cui 112,60 a titolo di incidenza sul TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1 febbraio 2024 al 30 giugno 2024, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro 2.990,00, ovvero, in gradato subordine, di euro 1.860,76, o di euro 1.632,70, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal
1 febbraio 2024 al 30 giugno 2024, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
3 IV. accertare e dichiarare che nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2024 e il 30 giugno 2024 la convenuta si è resa inadempiente all'obbligo di impiegare la ricorrente per l'intero orario contrattualmente stabilito e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
corrispondere alla ricorrente l'ulteriore somma pari alla retribuzione che la stessa avrebbe percepito se le fosse stato consentito di rendere la prestazione lavorativa per 173 ore mensili, ossia:
- nell'ipotesi di accoglimento delle domande proposte sub I e II, la somma lorda di euro 1.295,41 con riferimento al CCNL per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi, ovvero, in gradato subordine, di euro 1.174,33 con riferimento al CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati, o euro 1.120,14 con riferimento al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi,
- nell'ipotesi di rigetto delle domande proposte sub I e II, la somma lorda di euro
874,41 con riferimento al CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari
In ogni caso: il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c.”
All'esito dell'udienza del 01.10.2025, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta, non costituitasi in giudizio, pur regolare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ed è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 13.11.2025 per il deposito di note scritte.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Proporzionalità e adeguatezza della retribuzione
4 Preliminarmente, deve rilevarsi come sia ormai ampiamente riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, la portata immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, attributiva al lavoratore del diritto soggettivo di ottenere una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro effettuato e, in ogni caso, sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, la giurisprudenza, al fine di dare concreta attuazione a tale precetto costituzionale, ha fatto ricorso alla contrattazione collettiva nazionale di settore come parametro di riferimento al fine di stabilire il contenuto effettivo della “retribuzione proporzionata e sufficiente”. I minimi tabellari contenuti all'interno della contrattazione collettiva sono così divenuti parametro di riferimento per il giudice con valore di presunzione juris tantum di adeguatezza della retribuzione.
Si è, di conseguenza, affermato che la retribuzione prevista dai contratti collettivi gode di una presunzione di adeguatezza, circa il rispetto dei principi richiamati dall'art. 36 Cost. di proporzionalità e adeguatezza;
presunzione, tuttavia, da considerarsi relativa e superabile.
In tal senso si rinvengono numerose pronunce: “la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un c.c.n.l., quale quello Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzioni sic et simpliciter conforme all'art. 36
Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del c.c.n.l. ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzioni non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia”(cfr. Corte di Appello di Milano, sent. n. 580/2022); ancora, “il fatto che il contratto collettivo sia stato sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative non costituisce garanzia sufficiente del rispetto del
5 citato precetto costituzionale, dato che i minimi retributivi fondano una presunzione relativa (e non assoluta) di conformità all'art. 36 Cost. la cui adeguatezza va vagliata di volta in volta dal Giudicante” (Corte di Appello di Milano, sent. n.
707/2021).
Tutto ciò anche in considerazione dell'affermarsi del c.d. dumping sociale, fenomeno che ha portato alla proliferazione di contratti collettivi di settore, stipulati da un crescente numero di organizzazioni rappresentative che, in combinato con fattori quali la crisi economica, la globalizzazione e la sempre più forte competizione sociale, ha consentito ai datori di lavoro, a fronte della medesima mansione espletata, di poter scegliere tra più CCNL, con conseguente applicazione di quello con condizioni più convenienti a quest'ultimo.
Tale situazione ha comportato, nel corso degli ultimi anni, all'affermazione di una giurisprudenza che, contrariamente al passato, tende a discostarsi dai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva in melius, al fine di concretamente affermare i principi di proporzionalità e sufficienza stabiliti dalla Carta
Costituzionale.
“Non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività, possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore dalla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (cfr. Trib. Torino, sent.
n. 1128/2019). Principi ribaditi anche dalla Corte suprema che ha affermato come,
i diritti riconosciuti dall'art. 36 Cost. “nella concreta determinazione della retribuzione si integrano a vicenda”: la retribuzione proporzionata garantisce ai lavoratori una “ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità
e qualità dell'attività prestata”, mentre la retribuzione sufficiente dà diritto ad “una retribuzione non inferiore agli standard minimi necessari per vivere una vita a misura d'uomo”, ovvero ad “una ricompensa complessiva che non ricada sotto il
6 livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa” (cfr. Cass. n. 27711/2023).
Tali premesse consentono all'odierno Giudicante di pervenire alla declaratoria di nullità degli articoli 23 e 24 della Sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata ritenendo tale conclusione fondata sulle seguenti argomentazioni.
È pacifico che la ricorrente, lavoratrice a tempo pieno, assunta con inquadramento al livello E del medesimo CCNL (in cui rientrano “i lavoratori che svolgono mansioni ricomprese nel livello D, dal 13° al 24° mese di servizio effettivamente prestato”), con mansioni di vigilanza, sorveglianza e controllo presso l'attività commerciale ER ME di OL NO (VA), ha percepito una retribuzione lorda mensile pari ad euro 944,00, per i mesi di febbraio e marzo 2024 e di euro
1.021,43, per i successivi mesi.
Nel livello D (“Operatori”) richiamato sono ricompresi “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3)
Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”.
Durante il rapporto lavorativo, la ricorrente ha tendenzialmente percepito una retribuzione mensile lorda nell'importo - previsto dal CCNL Sezione Servizi
Fiduciari - di euro 944,00 sino al mese di marzo 2024 e di euro 1.021,43 a decorrere dal mese di aprile 2024. La paga oraria risulta calcolata dividendo la retribuzione mensile per il divisore convenzionale di 173.
7 Ai fini della conformità della retribuzione all'art. 36 Cost., va, altresì, ricordato che la Suprema Corte ha espressamente escluso che si debba prendere in considerazione il trattamento economico complessivo (comprensivo, per esempio, del lavoro straordinario, quale emolumento eventuale e non ordinario) (cfr. Cass.
n. 27769/2023, punto 19.1; si ricordi anche Cass. n. 1756/2021, secondo cui il giudice di merito non può far riferimento a tutti gli elementi e istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto “minimo costituzionale”).
La retribuzione erogata non è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, né sufficiente per garantire alla lavoratrice e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, considerando anche il fatto che la ricorrente, lavorando a tempo pieno per la società convenuta, non aveva la possibilità di impiegare altrove le proprie energie lavorative e di integrare il proprio reddito.
Deve considerarsi, poi, che altri CCNL astrattamente applicabili al medesimo settore produttivo e sottoscritti da organizzazioni sindacali parimenti rappresentative, contemplanti mansioni sovrapponibili a quelle svolte dalla ricorrente, garantiscono - ai lavoratori a tempo pieno, di pari anzianità e preposti allo svolgimento di mansioni analoghe - retribuzioni significativamente superiori.
A tale riguardo, si evidenzia come sia significativo il raffronto con gli altri CCNL astrattamente applicabili alla medesima mansione e settore produttivo (cfr.
Proprietari Fabbricati e Commercio) e, in quanto tali, sovrapponibili a Parte_2
quella svolta dalla ricorrente, che prevedono una retribuzione superiore a quella in concreto riconosciuta ed effettivamente corrisposta durante il periodo lavorativo.
Con tale confronto è possibile verificare, in primis, l'inadeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente;
l'applicabilità di un diverso contratto comporterebbe un significativo divario;
per la medesima mansione e per le medesime ore lavorative, tale divario è tale da divenire idoneo a far cadere la presunzione di conformità con l'art. 36 Cost.
8 Come indicato dalla ricorrente, la retribuzione corrisposta (di circa 14.300,00 euro annui) risulta nettamente inferiore, considerando unicamente gli emolumenti minimi tabellari, rispetto alla retribuzione di euro 20.022,80 lordi, che il CCNL
Commercio riconosce al sesto livello a cui fanno riferimento guardiani, custodi e portieri, o a quella di euro 17.829,00 riconosciuta dal CCNL Multiservizi ai dipendenti del secondo livello, nonché rispetto alla retribuzione di euro 17.356,43 lordi, attribuito dal CCNL Proprietari di fabbricati al personale addetto a mansioni di vigilanza e controllo degli accessi nel livello D1 da luglio 2022.
La circostanza che i rappresentati delle organizzazioni sindacali, sottoscrittori di tali diversi CCNL, infatti, hanno stimato come proporzionato, a parità di quantità e qualità della prestazione, una retribuzione nettamente superiore, può considerarsi criterio necessario al fine di valutare l'adeguatezza della retribuzione corrisposta alla ricorrente e fondare la presunzione contraria circa la conformità ai dettami costituzionali.
Ai fini di una corretta esecuzione del confronto, come da pacifico orientamento della Cassazione (cfr. 1756/2021; 944/2021), il giudice di merito deve prendere in considerazione solo gli elementi retributivi che costituiscono il c.d. minimo costituzionale, con esclusione di quegli elementi che occorrono a formare il trattamento economico complessivo, quali i compensi aggiuntivi.
“Nel raffrontare quindi la retribuzione percepita in forza del c.c.n.l. Servizi Fiduciari con quella prevista da altri c.c.n.l. per attività omogenee è sufficiente considerare le previsioni che definiscono la retribuzione spettante al lavoratore impiegato a tempo pieno in mansioni analoghe per le quali sia riscontrabile una situazione in cui le energie lavorative vengono poste integralmente a disposizione di un unico datore di lavoro” (cfr. Corte di Appello Milano, sent. 580/2022).
Sulla scorta di tali dati è agevole rilevare che la retribuzione lorda annua corrisposta alla ricorrente per lo svolgimento di lavoro a tempo pieno di
9 sorveglianza e di controllo costituisce una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, posto che i valori retributivi riconosciuti dai
CCNL Multiservizi, Commercio e Proprietari Fabbricati, per attività omogenee risultano, come visto, sensibilmente superiori.
La carenza del requisito della proporzionalità sarebbe già di per sé sufficiente a sorreggere la declaratoria di nullità degli artt. 23 e 24 della Sezione Servizi
Fiduciari del CCNL per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata.
Si rileva, ad ogni modo, altresì, come nel caso di specie vi sia violazione anche del principio di sufficienza della retribuzione corrisposta ai sensi dell'art. 36 Cost.
In tal senso, applicando l'aliquota contributiva del 9,19% e quella fiscale del 23% si ottengono retribuzioni nette pari a una somma mensile di euro 777,31 (retribuzione oraria netta di circa euro 4,49); importi significativamente inferiori a quanto individuato dall'Istat come soglia di povertà assoluta. La retribuzione assicurata dal
CCNL Servizi Fiduciari, per un lavoratore a tempo pieno di livello F/E, non è pertanto idonea a consentire al dipendente di evitare di vivere in condizioni di povertà.
Nonostante la contrarietà di parte della dottrina nel considerare gli indici Istat come riferimento obiettivo, in quanto indici contingenti e variabili secondo varie condizioni soggettive (quali le diverse situazioni familiari o la territorialità), questo
Giudice ritiene di condividere la posizione della giurisprudenza di merito secondo la quale: “l'insufficienza retributiva denunciata in questa sede possa emergere in modo “intuitivo” dalla considerazione che i rispettivi importi netti, oltre ad essere inferiori ai valori soglia ISTAT, risultano di gran lunga inferiori, ad esempio, al reddito di cittadinanza (il cui massimo importo mensile può raggiungere i 780,00 euro) nonché all'offerta congrua di lavoro – prevista dall'art. 4, comma 9 bis, dl. n.
4/2019, convertito con modificazioni in l. n. 26/2019 – che fa riferimento ad una retribuzione “superiore di almeno il 10 per cento del benefico massimo fruibile da
10 un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione” pari cioè a 858,00 euro mensili” (cfr. Corte di
Appello Milano, sent. 580/2022), parametri ulteriori e maggiormente oggettivi su cui basare la valutazione dell'insufficienza della retribuzione.
Appurata la nullità della retribuzione prevista dal CCNL Servici Fiduciari, per contrasto con le norme imperative costituzionali, è necessario individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost., in luogo di quella corrisposta, limitatamente all'individuazione della sola misura adeguata della retribuzione.
Ritiene questo Giudice, in conformità ai precedenti giurisprudenziali di merito già citati (e in particolare Corte di Appello di Milano n. 580/2022, che ha effettuato una comparazione tra i medesimi contratti collettivi oggetto del presente giudizio), che sia ragionevole l'applicazione del CCNL Multiservizi per i lavoratori di II livello, non solo in quanto CCNL indicato dal lavoratore quale possibile alternativo parametro di quantificazione, ma altresì in quanto la posizione individuata è maggiormente affine al livello F/E CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e meglio rispondente all'attività espletata dalla ricorrente (incontestata stante la contumacia di parte convenuta): “Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione (…). Profilo:
2. Lavoratori che effettuano attività di controllo di locali, accessi, aree delimitate, apparecchiature con strumenti preregolati e/o predisposti Esempi: (…) 2.2 Portiere, custode, guardiano, sorveglianza non armata;
2.3 Operai comuni addetti alla reception, servizi copia.
(…) 7. Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici. Esempi: 7.1
Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti (…) 7.3
Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici”.
11 Pertanto, la ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi dell'art. 36 Cost., un trattamento retributivo che preveda una paga base annua parametrata a quanto previsto per un lavoratore di pari anzianità di servizio inquadrato al II livello del
CCNL Multiservizi. Le somme dovute a tale titolo dovranno essere quantificate per sottrazione tra quanto dovuto al lavoratore in forza dell'odierno accertamento e quanto in concreto già erogatogli in applicazione degli artt. 23 e 24 CCNL Servizi
Fiduciari. La società deve essere conseguentemente condannata a pagare alla propria ex dipendente la somma di euro 1.860,76, di cui 128,33 a titolo di incidenza sul TFR per il periodo dal 01.02.2024 al 30.06.2024. Il tutto come da conteggi di cui al doc. n. 14, ai quali si rimanda e ai quali si ritiene di aderire, anche in assenza di contestazione. Sulla suddetta somma devono riconoscersi, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo.
Differenze retributive per ore non lavorate.
Per quanto concerne il riconoscimento delle differenze retributive richieste dalla ricorrente per non aver potuto svolgere le 40 ore settimanali contrattualmente previste, si osserva che, con la stipula del contratto, le parti sono tenute al rispetto di quanto ivi contenuto, non solo per rispondere ad obblighi di adempimento generali, ma anche in considerazione del principio di collaborazione e buona fede.
La modifica dello stesso richiede, infatti, il necessario consenso delle parti coinvolte, proprio al fine di evitare alterazioni che possano risultare squilibrate e/o dannose per una o per l'altra, tanto più in un contratto di lavoro nel quale è coinvolto un soggetto considerato “contraente debole”, con conseguente necessità di maggiore tutela e protezione.
La circostanza che, a fronte della previsione di un'attività lavorativa di 40 ore settimanali, vi sia una conseguente aspettativa, in termini economici, della relativa prestazione salariale, comporta che il datore di lavoro non possa ridurre, arbitrariamente (peraltro, senza alcun preavviso o motivazione che non risulta
12 allegata, stante la contumacia della società convenuta), la quantità di ore lavorative, andando le stesse a costituire la base economica di riferimento per altre voci ed indennità salariali, con conseguente danno in capo alla lavoratrice.
È documentalmente provato (doc. 4) che i turni mensili hanno richiesto alla ricorrente una prestazione per: 150 ore nel mese di febbraio 2024, 133,34 ore nel mese di marzo 2024, 142 ore nel mese di aprile 2024, 137 ore nel mese di maggio
2024 e 141,5 ore nel mese di giugno 2024, a fronte delle 173 mensili previste.
Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a retribuire la ricorrente dell'importo di euro
1.120,14 (applicando il CCNL Multiservizi), come dai calcoli depositati, che si ritengono corretti, a titolo di differenze retributive sullo stipendio di 173 ore mensili.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente alla mancata assegnazione della ricorrente ai turni mensili per 40 ore settimanali. Pertanto, gli elementi agli atti e la contumacia di parte convenuta non possono che essere valutate come ammissione dei fatti esposti in ricorso, con conseguente riconoscimento alla lavoratrice ricorrente di quanto richiesto sul punto. La società convenuta deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle differenze retributive nei termini sopra esposti.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello e, per l'effetto,
13 condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva lorda pari ad € 1.860,76, di cui 128,33 a titolo di incidenza sul TFR, nonché la somma lorda di € 1.120,14 a titolo di differenze retributive per le ore contrattuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate nella somma complessiva di euro 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Busto Arsizio, 09.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca La US
14