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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3744/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3744/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALUGANI Parte_1 C.F._1
FR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALUGANI CP_1 C.F._2
FR
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1) Separazione
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- 2) Responsabilità genitoriale
- La figli resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con l'impegno a prendere di comune accordo le decisioni principali riguardanti la minore, tenendo conto dei suoi interessi, dei suoi bisogni e delle sue inclinazioni.
- 3) Collocazione della minore e tempi di permanenza presso ciascun genitore
- La minor sarà collocata anagraficamente presso la madre, attualmente avente Persona_1
residenza anagrafica in Modena via Gherarda num. 9.
- Data l'età della minore, il padre potrà vedere la figlia quando lo desidera, accordandosi con la stessa, compatibilmente con le sue esigenze di vita, di studio e con le necessità improrogabili familiari.
- In ogni caso il sig otrà trascorrere con la figlia 3 / 4 sabati e domeniche al mese (salvo Per_1
diverse esigenze della stessa), nonché una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutive durante le vacanze pasquali.
- Il sig. potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze scolastiche e le altre festività Per_1
scolastiche, previo accordo co e la madre in merito al periodo e al numero di giorni di Per_1
frequentazione.
- 4) Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia minorenne - Il Sig provvederà al mantenimento diretto della minore quando questa starà con lui. Per_1
- Per il resto il sig verserà alla sig.r con cadenza mensile ed entro il 15 di ogni Per_1 CP_1
mese, un contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia, per complessivi Euro
600,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Quanto alle spese straordinarie, da sostenersi nella misura del 50% da ciascun genitore, i ricorrenti concordano che le stesse siano individuate in base al Protocollo attualmente vigente ed in uso presso il Tribunale di Modena, che pertanto si richiama integralmente, anche per quanto attiene alle modalità di assunzione e rimborso delle spese.
- Di seguito il predetto Protocollo:
- - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)
corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Le parti non potranno compensare importi dovuti a titolo di spese straordinarie con la quota di mantenimento ordinario, salvo diverso accordo scritto (anche tramite messaggistica online) tra di essi, da manifestarsi mese per mese.
- Il rimborso di quanto eventualmente anticipato a titolo di spese straordinarie da uno dei due genitori, dovrà essere corrisposto dall'altro entro 5 giorni dall'effettuazione della spesa, previa esibizione del giustificativo della spesa stessa.
- 5) Previsioni circa il mantenimento dei coniugi
- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere pertanto alcuna reciproca domanda di contribuzione al proprio mantenimento. - Dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro, una volta adempiute le condizioni del presente accordo di separazione.
- 6) Divisione dei beni in comune e regolamentazione dei rapporti economici tra le parti
- Le parti del presente accordo, nella piena consapevolezza che in futuro i propri beni andranno esclusivamente alla figli si impegnano a preservare l'integrità dei beni mobili e immobili Per_1
attualmente in comune e qualora si proceda alla loro vendita per reinvestire il ricavato in altri beni mobili o immobili, questi saranno sempre preservati in maniera tale che possano andare in eredità alla figlia.
- Qualora vi sia la necessità di vendere beni in comune tra le parti per situazioni di indigenza economica di una di esse, il ricavato sarà diviso equamente tra i sig. CP_1 Per_1
- Rimarrà ferma la cointestazione degli immobili siti in Modena alla via Carteria num. 64,
Modena alla via Gherarda num. 9 e Rimini via Laurentini num. 9.
- Qualora le parti decidano di vendere l'appartamento sito in Rimini alla via Laurentini num. 9, il ricavato sarà destinato ad acquistare altro immobile sempre nell'ottica di lasciarlo in eredità
alla figlia minor Per_1
- Le parti saranno comunque libere di cedere la propria quota di comproprietà degli immobili siti in Rimini alla via Laurentini num. 9, Modena alla via Gherada num. 9 e Modena alla via
Carteria num. 64, all'altro.
- Con riferimento all'immobile sito in Rimini alla via Laurentini num. 9, qualora le parti si accordino a venderlo a terzi, dovrà essere riconosciuto al sig. metà dell'importo Per_1
relativo alle spese dei lavori straordinari eseguiti in detto immobile negli anni 2023 e 2024;
dall'importo relativo a detti lavori (determinato al netto delle detrazioni fiscali ricevute da entrambi i coniugi), dovranno essere defalcate: 1) le somme ricevute dal sig sul Parte_1
proprio conto corrente personale a titolo di danni, ricevute in più rate, 2) la prima quota di un rimborso detratta da una quota di spesa che era stata richiesta, 3) la differenza tra le quote condominiali forfettarie e quelle effettive che il sig ha ricevuto sempre sul suo conto Per_1
corrente personale tramite bonifico bancario dai conduttori dell'appartamento di Modena via
Carteria num. 64 e non restituite alla sig.ra (al netto delle spese effettuate sempre in CP_1
relazione a detto appartamento).
- La casa coniugale, da considerarsi quella di Modena sita alla via Gherarda num. 9, rimarrà affidata alla sig.r e verrà preservata in regime di comproprietà tra i coniugi. CP_1
- L'appartamento in questione è stato totalmente ristrutturato a spese della sig.r CP_1
- Nel caso in cui la sig.ra decidesse di lasciare detto appartamento, alla stessa sarà CP_1
rimborsata dal sig la propria quota di spese di ristrutturazione, dedotte le detrazioni Per_1
fiscali ricevute dalla sig.r e tenuto conto di un'eventuale usura dell'immobile e dell'usura CP_1
dei relativi impianti.
- Il sig. in ogni caso sosterrà le spese straordinarie e quelle c.d. della proprietà di Per_1
amministrazione (che l'amministratore di condominio andrà di volta in volta a determinare)
con riferimento a detto immobile, in ragione della propria quota di comproprietario;
mentre le spese di godimento dell'immobile (sia relative all'appartamento che quelle condominiali)
rimarranno integralmente a carico della sig.r in quanto abitante nell'immobile. CP_1
- L'immobile sarà venduto a terzi solo su accordo di entrambe le parti.
- A seguito dello scioglimento della comunione dei beni tra le parti, il sig. al fine di Per_1
riequilibrare i rapporti economici tra le stesse, si impegna ad acquistare alla figlia un Per_1
immobile, per il tramite delle proprie personali risorse economiche personali.
- Qualora l'immobile venisse acquistato prima del 18esimo anno di età d il sig Per_1 Per_1
trasferirà la nuda proprietà di questo alla figlia dopo il compimento della maggiore età,
mantenendo l'usufrutto, qualora invece l'acquisto avvenisse dopo la maggiore età d alla Per_1
stessa diverrà immediatamente nuda proprietaria e rimarrà l'usufrutto in capo al sig Per_1
con spese di acquisto del bene e spese di sua gestione ordinaria e straordinaria in capo al sig.
Per_1 - L'immobile dovrà essere adibito ad uso familiare ed il sig. dovrà consultarsi con la Per_1
sig.r ai fini della scelta del medesimo, con decisione finale però in capo al sig CP_1 Per_1
stesso (l'immobile dovrà essere scelto nelle zone di Modena Centro, zona Musicisti, zona Buon
Pastore-Parco Amendola-Sant'Agnese-Università, Rimini Centro o Rimini Mare, Bologna
Centro o altre zone scelte di comune accordo tra le parti, escludendo zone degradate della città).
- Qualora il sig non concretizzi detto impegno, lo stesso dovrà dare il corrispettivo in Per_1
denaro dell'immobile che intendeva acquistare per la figli Per_1
- Ad eccezione di quanto sopra indicato, le parti hanno già definito regolamentato ogni rapporto economico tra le stesse”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a CASTELFRANCO Parte_1
LI (MO) il 27/05/1969 e nata a [...] il CP_1
09/07/1970
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007 , atto n.47, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3744/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALUGANI Parte_1 C.F._1
FR
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALUGANI CP_1 C.F._2
FR
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- “1) Separazione
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- 2) Responsabilità genitoriale
- La figli resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con l'impegno a prendere di comune accordo le decisioni principali riguardanti la minore, tenendo conto dei suoi interessi, dei suoi bisogni e delle sue inclinazioni.
- 3) Collocazione della minore e tempi di permanenza presso ciascun genitore
- La minor sarà collocata anagraficamente presso la madre, attualmente avente Persona_1
residenza anagrafica in Modena via Gherarda num. 9.
- Data l'età della minore, il padre potrà vedere la figlia quando lo desidera, accordandosi con la stessa, compatibilmente con le sue esigenze di vita, di studio e con le necessità improrogabili familiari.
- In ogni caso il sig otrà trascorrere con la figlia 3 / 4 sabati e domeniche al mese (salvo Per_1
diverse esigenze della stessa), nonché una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie e tre giorni consecutive durante le vacanze pasquali.
- Il sig. potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze scolastiche e le altre festività Per_1
scolastiche, previo accordo co e la madre in merito al periodo e al numero di giorni di Per_1
frequentazione.
- 4) Ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia minorenne - Il Sig provvederà al mantenimento diretto della minore quando questa starà con lui. Per_1
- Per il resto il sig verserà alla sig.r con cadenza mensile ed entro il 15 di ogni Per_1 CP_1
mese, un contributo al mantenimento ordinario in favore della figlia, per complessivi Euro
600,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Quanto alle spese straordinarie, da sostenersi nella misura del 50% da ciascun genitore, i ricorrenti concordano che le stesse siano individuate in base al Protocollo attualmente vigente ed in uso presso il Tribunale di Modena, che pertanto si richiama integralmente, anche per quanto attiene alle modalità di assunzione e rimborso delle spese.
- Di seguito il predetto Protocollo:
- - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c)
corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Le parti non potranno compensare importi dovuti a titolo di spese straordinarie con la quota di mantenimento ordinario, salvo diverso accordo scritto (anche tramite messaggistica online) tra di essi, da manifestarsi mese per mese.
- Il rimborso di quanto eventualmente anticipato a titolo di spese straordinarie da uno dei due genitori, dovrà essere corrisposto dall'altro entro 5 giorni dall'effettuazione della spesa, previa esibizione del giustificativo della spesa stessa.
- 5) Previsioni circa il mantenimento dei coniugi
- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere pertanto alcuna reciproca domanda di contribuzione al proprio mantenimento. - Dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, non avendo perciò più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro, una volta adempiute le condizioni del presente accordo di separazione.
- 6) Divisione dei beni in comune e regolamentazione dei rapporti economici tra le parti
- Le parti del presente accordo, nella piena consapevolezza che in futuro i propri beni andranno esclusivamente alla figli si impegnano a preservare l'integrità dei beni mobili e immobili Per_1
attualmente in comune e qualora si proceda alla loro vendita per reinvestire il ricavato in altri beni mobili o immobili, questi saranno sempre preservati in maniera tale che possano andare in eredità alla figlia.
- Qualora vi sia la necessità di vendere beni in comune tra le parti per situazioni di indigenza economica di una di esse, il ricavato sarà diviso equamente tra i sig. CP_1 Per_1
- Rimarrà ferma la cointestazione degli immobili siti in Modena alla via Carteria num. 64,
Modena alla via Gherarda num. 9 e Rimini via Laurentini num. 9.
- Qualora le parti decidano di vendere l'appartamento sito in Rimini alla via Laurentini num. 9, il ricavato sarà destinato ad acquistare altro immobile sempre nell'ottica di lasciarlo in eredità
alla figlia minor Per_1
- Le parti saranno comunque libere di cedere la propria quota di comproprietà degli immobili siti in Rimini alla via Laurentini num. 9, Modena alla via Gherada num. 9 e Modena alla via
Carteria num. 64, all'altro.
- Con riferimento all'immobile sito in Rimini alla via Laurentini num. 9, qualora le parti si accordino a venderlo a terzi, dovrà essere riconosciuto al sig. metà dell'importo Per_1
relativo alle spese dei lavori straordinari eseguiti in detto immobile negli anni 2023 e 2024;
dall'importo relativo a detti lavori (determinato al netto delle detrazioni fiscali ricevute da entrambi i coniugi), dovranno essere defalcate: 1) le somme ricevute dal sig sul Parte_1
proprio conto corrente personale a titolo di danni, ricevute in più rate, 2) la prima quota di un rimborso detratta da una quota di spesa che era stata richiesta, 3) la differenza tra le quote condominiali forfettarie e quelle effettive che il sig ha ricevuto sempre sul suo conto Per_1
corrente personale tramite bonifico bancario dai conduttori dell'appartamento di Modena via
Carteria num. 64 e non restituite alla sig.ra (al netto delle spese effettuate sempre in CP_1
relazione a detto appartamento).
- La casa coniugale, da considerarsi quella di Modena sita alla via Gherarda num. 9, rimarrà affidata alla sig.r e verrà preservata in regime di comproprietà tra i coniugi. CP_1
- L'appartamento in questione è stato totalmente ristrutturato a spese della sig.r CP_1
- Nel caso in cui la sig.ra decidesse di lasciare detto appartamento, alla stessa sarà CP_1
rimborsata dal sig la propria quota di spese di ristrutturazione, dedotte le detrazioni Per_1
fiscali ricevute dalla sig.r e tenuto conto di un'eventuale usura dell'immobile e dell'usura CP_1
dei relativi impianti.
- Il sig. in ogni caso sosterrà le spese straordinarie e quelle c.d. della proprietà di Per_1
amministrazione (che l'amministratore di condominio andrà di volta in volta a determinare)
con riferimento a detto immobile, in ragione della propria quota di comproprietario;
mentre le spese di godimento dell'immobile (sia relative all'appartamento che quelle condominiali)
rimarranno integralmente a carico della sig.r in quanto abitante nell'immobile. CP_1
- L'immobile sarà venduto a terzi solo su accordo di entrambe le parti.
- A seguito dello scioglimento della comunione dei beni tra le parti, il sig. al fine di Per_1
riequilibrare i rapporti economici tra le stesse, si impegna ad acquistare alla figlia un Per_1
immobile, per il tramite delle proprie personali risorse economiche personali.
- Qualora l'immobile venisse acquistato prima del 18esimo anno di età d il sig Per_1 Per_1
trasferirà la nuda proprietà di questo alla figlia dopo il compimento della maggiore età,
mantenendo l'usufrutto, qualora invece l'acquisto avvenisse dopo la maggiore età d alla Per_1
stessa diverrà immediatamente nuda proprietaria e rimarrà l'usufrutto in capo al sig Per_1
con spese di acquisto del bene e spese di sua gestione ordinaria e straordinaria in capo al sig.
Per_1 - L'immobile dovrà essere adibito ad uso familiare ed il sig. dovrà consultarsi con la Per_1
sig.r ai fini della scelta del medesimo, con decisione finale però in capo al sig CP_1 Per_1
stesso (l'immobile dovrà essere scelto nelle zone di Modena Centro, zona Musicisti, zona Buon
Pastore-Parco Amendola-Sant'Agnese-Università, Rimini Centro o Rimini Mare, Bologna
Centro o altre zone scelte di comune accordo tra le parti, escludendo zone degradate della città).
- Qualora il sig non concretizzi detto impegno, lo stesso dovrà dare il corrispettivo in Per_1
denaro dell'immobile che intendeva acquistare per la figli Per_1
- Ad eccezione di quanto sopra indicato, le parti hanno già definito regolamentato ogni rapporto economico tra le stesse”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a CASTELFRANCO Parte_1
LI (MO) il 27/05/1969 e nata a [...] il CP_1
09/07/1970
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007 , atto n.47, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale