Sentenza 21 ottobre 1977
Massime • 1
Qualora il lavoratore convenga in giudizio il datore di lavoro per il risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi per assicurazioni sociali, e il convenuto chiami in causa, quale unico responsabile, l'istituto assicuratore, assumendone l'illegittimo rifiuto di ricevere i contributi, non si ha una chiamata in garanzia impropria - si che la Competenza non possa essere spostata in danno del preteso garante - bensi una connessione oggettiva tra cause, onde che il pretore-giudice del lavoro, competente per la domanda principale, e competente anche per la domanda nei confronti del chiamato in causa.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/10/1977, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1977 |
Testo completo
Qualora il lavoratore convenga in giudizio il datore di lavoro per il risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi per assicurazioni sociali, e il convenuto chiami in causa, quale unico responsabile, l'istituto assicuratore, assumendone l'illegittimo rifiuto di ricevere i contributi, non si ha una chiamata in garanzia impropria - si che la Competenza non possa essere spostata in danno del preteso garante - bensi una connessione oggettiva tra cause, onde che il pretore-giudice del lavoro, competente per la domanda principale, e competente anche per la domanda nei confronti del chiamato in causa.*