TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6950 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 21543/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE
Il Tribunale di Napoli seconda sezione civile in persona della dott.ssa Maria
Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21543/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(CF: , PI: ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosita Leone (C.F.
), giusta procura generale per Notaio dr. in C.F._1 Per_1
Roma, allegata telematicamente in data 26/03/2024 (per sostituzione del precedente avvocato), elettivamente domiciliato presso
[...]
in Napoli alla piazza Matteotti n. 2; Controparte_1
- OPPONENTE
E
(CF. Controparte_2
), in persona del Priore e suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
sig. , rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_2
apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Trani, del Foro di Napoli,
SENTENZA 1 (CF: ), presso il cui studio elettivamente domicilia, in C.F._2
Barano d'Ischia (Na) alla via Provinciale Duca Degli Abruzzi n. 113;
- OPPOSTA
E
, (CF: rappresentato e difeso CP_3 C.F._3
dall'avv.to Carmela Cirillo, (CF: ), giusta procura C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso in Napoli alla piazza Controparte_1 Controparte_1
Matteotti n. 2;
-TERZO CHIAMATO
Conclusioni: all'udienza del 28/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta,
i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4939/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in data 22 giugno 2021 e notificatole il 30 giugno
2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
, della somma di euro 47.593,44 oltre interessi. Controparte_2
esponeva che il credito ingiunto trovava titolo nel saldo Parte_1
di un libretto di risparmio postale nominativo n. 7315580, aperto presso l'Ufficio Postale di Serrara Fontana, intestato all'allora "
[...]
", soggetto dotato di personalità giuridica e rappresentato, Controparte_2
all'epoca, dal sig. Persona_2
SENTENZA 2 Precisava che, in data 16 dicembre 2020, il nuovo rappresentante legale dell'ente, sig. , comunicava all'Ufficio Postale di Serrara Parte_2
Fontana l'intervenuta trasformazione dell'ente in allegando CP_2
documentazione volta a dimostrare la modifica statutaria, il mutamento della denominazione sociale, e la nomina di un nuovo tesoriere.
rilevava tuttavia che la documentazione ricevuta risultava Parte_1
incompleta - secondo le proprie direttive interne - per l'esecuzione delle variazioni anagrafiche e operative richieste, come ad esempio: il QAV
(Quadro Anagrafico Verifica) per variazione del rappresentante legale, il certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche private, il decreto regionale di trasformazione, e il certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato.
Evidenziava che l'Ufficio postale aveva inoltrato regolarmente tutta la documentazione alla struttura competente di (CSBP Firenze 1), Parte_1
la quale, riscontrata l'incompletezza, aveva richiesto un'integrazione documentale, mai pervenuta, nonostante plurimi solleciti.
Sulla base di tali circostanze, deduceva la piena legittimità del Parte_1
proprio operato e contestava radicalmente la fondatezza della pretesa monitoria, assumendo che non era stato attuato alcun rifiuto arbitrario né alcun inadempimento, ma soltanto una prudente applicazione delle regole di sicurezza e delle procedure interne previste per le operazioni sui rapporti intestati a soggetti giuridici.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale:
• in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 4939/2021 e la dichiarazione che nulla era dovuto a parte opposta;
• in ogni caso, il rigetto della domanda monitoria;
• la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
SENTENZA 3 Si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del Priore e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
, la quale, in via preliminare, eccepiva la tardività e l'inammissibilità
[...]
dell'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
4939/2021.
Nel merito, contestava l'intera ricostruzione dei fatti operata da , Parte_1
evidenziando come la società non avesse mai richiesto formalmente la documentazione integrativa che successivamente, in sede di opposizione, aveva addotto come ostativa alla liquidazione delle somme depositate sul libretto di risparmio postale n. 7315580, intestato alla fondazione. La resistente sottolineava che già nel dicembre 2020 aveva trasmesso all'Ufficio
Postale di Serrara Fontana tutta la documentazione attestante il mutamento del rappresentante legale e del tesoriere, nonché l'intervenuta trasformazione dell'ente, e che nessun ulteriore riscontro o richiesta era pervenuto nei mesi successivi.
Esponeva di aver inutilmente diffidato , in data 20 aprile 2021, a Parte_1
provvedere al versamento delle somme depositate, e che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, aveva risposto con una tardiva nota del 28 luglio Pt_1
2021, contenente per la prima volta l'elenco della documentazione richiesta, mai prima domandata. Rilevava pertanto l'illegittimità e arbitrarietà del comportamento di , che aveva impedito all'ente di accedere a Parte_1
risorse fondamentali per lo svolgimento della propria attività assistenziale.
Chiedeva, pertanto:
• in via preliminare, il differimento dell'udienza ex artt. 269 e 106 c.p.c. per chiamare in causa il Direttore dell'Ufficio Postale di Serrara Fontana, dott.
quale responsabile delle omissioni che avevano generato il CP_3
contenzioso;
SENTENZA 4 • la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
• nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile e infondata;
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della avversa opposizione, l'accertamento del credito vantato dalla in relazione al libretto postale per € 47.593,44 o altra CP_2
somma determinata in giudizio, oltre interessi dalla costituzione in mora del
20 aprile 2021;
• in via ulteriormente subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato in caso di accoglimento CP_3
anche parziale dell'opposizione;
• la condanna della controparte alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il sig. chiamato in causa dalla CP_3
il quale, in via preliminare, Controparte_2
eccepiva l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, sia in fatto che in diritto.
Deduceva di essere dipendente di in qualità di Direttore Parte_1
dell'Ufficio Postale di Serrara Fontana, e di aver agito in piena conformità alle disposizioni regolamentari e procedurali imposte dalla normativa interna aziendale. Evidenziava che, in data 16 dicembre 2020, era stata comunicata all'Ufficio la trasformazione dell'ente intestatario del libretto postale n.
7315580, con l'indicazione del nuovo legale rappresentante e del nuovo tesoriere. In adempimento ai propri obblighi, il provvedeva, in data 24 CP_3
dicembre 2020, a trasmettere tutta la documentazione ricevuta alla struttura
SENTENZA 5 centrale competente di (CSBP Firenze 1), incaricata delle Parte_1
verifiche e delle modifiche anagrafiche.
Osservava che, a seguito dell'istruttoria interna, erano state riscontrate diverse anomalie documentali, tra cui l'assenza del certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche, la non conformità del modulo QAV e la mancata indicazione del titolare effettivo, ritenuta necessaria per finalità antiriciclaggio e di sicurezza. Nonostante successivi solleciti e note inviate alla CP_2
(da ultimo in data 6 aprile 2021), nessuna integrazione documentale completa veniva fornita, determinando la chiusura della pratica da parte della struttura centrale.
Il sig. ribadiva la correttezza del proprio operato, fondato CP_3
sull'osservanza delle procedure aziendali, e la totale assenza di responsabilità personale in relazione alla mancata liquidazione del saldo del libretto, poiché nessun rifiuto immotivato o arbitrario era stato posto in essere. Precisava altresì che il proprio ruolo era esclusivamente esecutivo e che ogni decisione era rimessa alla valutazione e approvazione degli organi competenti di
[...]
Parte_1
Concludeva chiedendo:
• in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 4939/2021 e la dichiarazione che nulla fosse dovuto da alla Parte_1 CP_2
• in via subordinata, l'autorizzazione a eseguire la richiesta variazione intestataria pur in assenza di documentazione integrativa, ma senza assunzione di responsabilità alcuna da parte sua o della società;
• con vittoria di spese.
In data 20/06/2022 il Giudice Istruttore, dott. Paolo Andrea Vassallo, a scioglimento della riserva assunta nella prima udienza concede la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo 4939/2021.
SENTENZA 6 In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente dott.ssa
Tuccillo ed in data 28/2/2025 è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cp.c.
Ciò posto, in primis va rigettata in quanto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'apposta, essendo stata l'opposizione tempestivamente proposta nei termini di cui all'art 641 cp.c., come risulta dalla notifica dell'atto di opposizione avvenuta in data
2.09.2021( v. all. all' atto di citazione) , avuto riguardo alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 30 giugno 2021.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Sul punto , mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì,
l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio, sanciti dalla
Suprema Corte secondo cui :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
SENTENZA 7 Tanto premesso, va rilevato che nella fattispecie in esame, non viene contestato il rapporto discendente dal libretto postale di risparmio nominativo ordinario, intestato all' , rilasciato il 15.06.2015, Controparte_2
n. 000007315580 ed attivato presso l'Ufficio Postale di Serrara Fontana
(40113), recante un saldo attivo al 19.09.2020 di euro 47.593,44 e il mancato pagamento dell'importo da parte dell'opponente.
Inoltre, deve ritenersi provata alla luce della documentazione depositata in giudizio ( v. doc all.ti alla comparsa di costituzione dell'opposta ) la legittimazione attiva di , in Controparte_2
persona del Priore e suo legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2
, in merito alla pretesa creditoria vantata, e l' iscrizione della stessa
[...]
nell'elenco delle persone giuridiche istituito presso la Regione Campania ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ( v. doc. depositato in data
2.5.2022) ed infine l'attribuzione di un codice fiscale, come risulta dal certificato dell'Agenzia delle Entrate del 27.12.2021, depositato in giudizio
(v. all.to alla comparsa di costituzione )
Ciò posto, il Tribunale rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, risultando assorbita in tale pronuncia la decisione sulla domanda di manleva spiegata nei confronti del terzo chiamato in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo tariffa vigente avuto riguardo all'attività espletata e al valore della causa .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4939/2021, ogni contraria istanza
[...]
disattesa:
SENTENZA 8 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
4939/2021 messo dal Tribunale di Napoli;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese di lite, che Controparte_2
liquida, in euro 5000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario pari al
15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al procuratore, avv. Nicola Trani, dichiaratosi antistatario.
3) Condanna delle spese di lite in favore di Parte_1
. che liquida, in euro 3000,00 per compensi oltre CP_3
rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al procuratore, avv. Nicola Trani, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli, il 9.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Tuccillo)
SENTENZA 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE
Il Tribunale di Napoli seconda sezione civile in persona della dott.ssa Maria
Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21543/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(CF: , PI: ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosita Leone (C.F.
), giusta procura generale per Notaio dr. in C.F._1 Per_1
Roma, allegata telematicamente in data 26/03/2024 (per sostituzione del precedente avvocato), elettivamente domiciliato presso
[...]
in Napoli alla piazza Matteotti n. 2; Controparte_1
- OPPONENTE
E
(CF. Controparte_2
), in persona del Priore e suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
sig. , rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti Parte_2
apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola Trani, del Foro di Napoli,
SENTENZA 1 (CF: ), presso il cui studio elettivamente domicilia, in C.F._2
Barano d'Ischia (Na) alla via Provinciale Duca Degli Abruzzi n. 113;
- OPPOSTA
E
, (CF: rappresentato e difeso CP_3 C.F._3
dall'avv.to Carmela Cirillo, (CF: ), giusta procura C.F._4
allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso in Napoli alla piazza Controparte_1 Controparte_1
Matteotti n. 2;
-TERZO CHIAMATO
Conclusioni: all'udienza del 28/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta,
i procuratori delle parti concludevano come da note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4939/2021, emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in data 22 giugno 2021 e notificatole il 30 giugno
2021, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
, della somma di euro 47.593,44 oltre interessi. Controparte_2
esponeva che il credito ingiunto trovava titolo nel saldo Parte_1
di un libretto di risparmio postale nominativo n. 7315580, aperto presso l'Ufficio Postale di Serrara Fontana, intestato all'allora "
[...]
", soggetto dotato di personalità giuridica e rappresentato, Controparte_2
all'epoca, dal sig. Persona_2
SENTENZA 2 Precisava che, in data 16 dicembre 2020, il nuovo rappresentante legale dell'ente, sig. , comunicava all'Ufficio Postale di Serrara Parte_2
Fontana l'intervenuta trasformazione dell'ente in allegando CP_2
documentazione volta a dimostrare la modifica statutaria, il mutamento della denominazione sociale, e la nomina di un nuovo tesoriere.
rilevava tuttavia che la documentazione ricevuta risultava Parte_1
incompleta - secondo le proprie direttive interne - per l'esecuzione delle variazioni anagrafiche e operative richieste, come ad esempio: il QAV
(Quadro Anagrafico Verifica) per variazione del rappresentante legale, il certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche private, il decreto regionale di trasformazione, e il certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato.
Evidenziava che l'Ufficio postale aveva inoltrato regolarmente tutta la documentazione alla struttura competente di (CSBP Firenze 1), Parte_1
la quale, riscontrata l'incompletezza, aveva richiesto un'integrazione documentale, mai pervenuta, nonostante plurimi solleciti.
Sulla base di tali circostanze, deduceva la piena legittimità del Parte_1
proprio operato e contestava radicalmente la fondatezza della pretesa monitoria, assumendo che non era stato attuato alcun rifiuto arbitrario né alcun inadempimento, ma soltanto una prudente applicazione delle regole di sicurezza e delle procedure interne previste per le operazioni sui rapporti intestati a soggetti giuridici.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale:
• in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 4939/2021 e la dichiarazione che nulla era dovuto a parte opposta;
• in ogni caso, il rigetto della domanda monitoria;
• la condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio.
SENTENZA 3 Si costituiva in giudizio la in Controparte_2
persona del Priore e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
, la quale, in via preliminare, eccepiva la tardività e l'inammissibilità
[...]
dell'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
4939/2021.
Nel merito, contestava l'intera ricostruzione dei fatti operata da , Parte_1
evidenziando come la società non avesse mai richiesto formalmente la documentazione integrativa che successivamente, in sede di opposizione, aveva addotto come ostativa alla liquidazione delle somme depositate sul libretto di risparmio postale n. 7315580, intestato alla fondazione. La resistente sottolineava che già nel dicembre 2020 aveva trasmesso all'Ufficio
Postale di Serrara Fontana tutta la documentazione attestante il mutamento del rappresentante legale e del tesoriere, nonché l'intervenuta trasformazione dell'ente, e che nessun ulteriore riscontro o richiesta era pervenuto nei mesi successivi.
Esponeva di aver inutilmente diffidato , in data 20 aprile 2021, a Parte_1
provvedere al versamento delle somme depositate, e che solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, aveva risposto con una tardiva nota del 28 luglio Pt_1
2021, contenente per la prima volta l'elenco della documentazione richiesta, mai prima domandata. Rilevava pertanto l'illegittimità e arbitrarietà del comportamento di , che aveva impedito all'ente di accedere a Parte_1
risorse fondamentali per lo svolgimento della propria attività assistenziale.
Chiedeva, pertanto:
• in via preliminare, il differimento dell'udienza ex artt. 269 e 106 c.p.c. per chiamare in causa il Direttore dell'Ufficio Postale di Serrara Fontana, dott.
quale responsabile delle omissioni che avevano generato il CP_3
contenzioso;
SENTENZA 4 • la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
• nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto tardiva, inammissibile, improcedibile e infondata;
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della avversa opposizione, l'accertamento del credito vantato dalla in relazione al libretto postale per € 47.593,44 o altra CP_2
somma determinata in giudizio, oltre interessi dalla costituzione in mora del
20 aprile 2021;
• in via ulteriormente subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato in caso di accoglimento CP_3
anche parziale dell'opposizione;
• la condanna della controparte alle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il sig. chiamato in causa dalla CP_3
il quale, in via preliminare, Controparte_2
eccepiva l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, sia in fatto che in diritto.
Deduceva di essere dipendente di in qualità di Direttore Parte_1
dell'Ufficio Postale di Serrara Fontana, e di aver agito in piena conformità alle disposizioni regolamentari e procedurali imposte dalla normativa interna aziendale. Evidenziava che, in data 16 dicembre 2020, era stata comunicata all'Ufficio la trasformazione dell'ente intestatario del libretto postale n.
7315580, con l'indicazione del nuovo legale rappresentante e del nuovo tesoriere. In adempimento ai propri obblighi, il provvedeva, in data 24 CP_3
dicembre 2020, a trasmettere tutta la documentazione ricevuta alla struttura
SENTENZA 5 centrale competente di (CSBP Firenze 1), incaricata delle Parte_1
verifiche e delle modifiche anagrafiche.
Osservava che, a seguito dell'istruttoria interna, erano state riscontrate diverse anomalie documentali, tra cui l'assenza del certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche, la non conformità del modulo QAV e la mancata indicazione del titolare effettivo, ritenuta necessaria per finalità antiriciclaggio e di sicurezza. Nonostante successivi solleciti e note inviate alla CP_2
(da ultimo in data 6 aprile 2021), nessuna integrazione documentale completa veniva fornita, determinando la chiusura della pratica da parte della struttura centrale.
Il sig. ribadiva la correttezza del proprio operato, fondato CP_3
sull'osservanza delle procedure aziendali, e la totale assenza di responsabilità personale in relazione alla mancata liquidazione del saldo del libretto, poiché nessun rifiuto immotivato o arbitrario era stato posto in essere. Precisava altresì che il proprio ruolo era esclusivamente esecutivo e che ogni decisione era rimessa alla valutazione e approvazione degli organi competenti di
[...]
Parte_1
Concludeva chiedendo:
• in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 4939/2021 e la dichiarazione che nulla fosse dovuto da alla Parte_1 CP_2
• in via subordinata, l'autorizzazione a eseguire la richiesta variazione intestataria pur in assenza di documentazione integrativa, ma senza assunzione di responsabilità alcuna da parte sua o della società;
• con vittoria di spese.
In data 20/06/2022 il Giudice Istruttore, dott. Paolo Andrea Vassallo, a scioglimento della riserva assunta nella prima udienza concede la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo 4939/2021.
SENTENZA 6 In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente dott.ssa
Tuccillo ed in data 28/2/2025 è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cp.c.
Ciò posto, in primis va rigettata in quanto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'apposta, essendo stata l'opposizione tempestivamente proposta nei termini di cui all'art 641 cp.c., come risulta dalla notifica dell'atto di opposizione avvenuta in data
2.09.2021( v. all. all' atto di citazione) , avuto riguardo alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 30 giugno 2021.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Sul punto , mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì,
l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio, sanciti dalla
Suprema Corte secondo cui :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
SENTENZA 7 Tanto premesso, va rilevato che nella fattispecie in esame, non viene contestato il rapporto discendente dal libretto postale di risparmio nominativo ordinario, intestato all' , rilasciato il 15.06.2015, Controparte_2
n. 000007315580 ed attivato presso l'Ufficio Postale di Serrara Fontana
(40113), recante un saldo attivo al 19.09.2020 di euro 47.593,44 e il mancato pagamento dell'importo da parte dell'opponente.
Inoltre, deve ritenersi provata alla luce della documentazione depositata in giudizio ( v. doc all.ti alla comparsa di costituzione dell'opposta ) la legittimazione attiva di , in Controparte_2
persona del Priore e suo legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_2
, in merito alla pretesa creditoria vantata, e l' iscrizione della stessa
[...]
nell'elenco delle persone giuridiche istituito presso la Regione Campania ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ( v. doc. depositato in data
2.5.2022) ed infine l'attribuzione di un codice fiscale, come risulta dal certificato dell'Agenzia delle Entrate del 27.12.2021, depositato in giudizio
(v. all.to alla comparsa di costituzione )
Ciò posto, il Tribunale rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, risultando assorbita in tale pronuncia la decisione sulla domanda di manleva spiegata nei confronti del terzo chiamato in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo tariffa vigente avuto riguardo all'attività espletata e al valore della causa .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 4939/2021, ogni contraria istanza
[...]
disattesa:
SENTENZA 8 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
4939/2021 messo dal Tribunale di Napoli;
2) Condanna al pagamento, in favore della Parte_1
, delle spese di lite, che Controparte_2
liquida, in euro 5000,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario pari al
15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al procuratore, avv. Nicola Trani, dichiaratosi antistatario.
3) Condanna delle spese di lite in favore di Parte_1
. che liquida, in euro 3000,00 per compensi oltre CP_3
rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA, da attribuirsi al procuratore, avv. Nicola Trani, dichiaratosi antistatario
Così deciso in Napoli, il 9.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Tuccillo)
SENTENZA 9