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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1155/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1155/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 09/05/2025 promossa congiuntamente da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , che la rappresenta e difende giusta procura Parte_1 in atti;
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MICIELI VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il
20/03/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 214/2024 pubblicata in data 29/10/2024, questo pagina 1 di 4 Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
26/03/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in data 30/10/2024 si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rimessa all'udienza del
30/04/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
20/03/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto fra di loro in Rosolini trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune Anno 2018, Numero 1, parte I, Serie 1.
- ordinare al Comune di Rosolini di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le medesime condizioni indicate per la fase della separazione
pagina 2 di 4 anche per la fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti all'affidamento ed al mantenimento della prole, ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze come omologate nella sentenza di separazione e di seguito riportate: “1. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco obbligo di non recarsi molestia;
2. Il figlio minore R_ verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con
[...] collocamento prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare presso la casa coniugale, che verrà affidata alla sig.ra , la Parte_1 quale si impegna altresì a liberare detto immobile al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore;
3. A titolo di mantenimento per il figlio il sig. corrisponderà alla moglie l'importo di €. 270,00 Controparte_1 totali mensili, rivalutabili come per legge, mediante bonifico postale entro il giorno 15 di ogni mese;
4. le spese relative al consumo di energia elettrica della casa coniugale sono poste a carico della fino a quando la stessa Pt_1 continuerà ad abitare nel suddetto immobile con il figlio minore;
5. I coniugi stabiliscono il più ampio diritto di visita per il padre, che potrà avere e tenere con sé il figlio ogni volta che sia lui che il figlio lo desidererà, previa comunicazione alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dello stesso. Il padre potrà, inoltre, tenere con sè il figlio alternativamente, per le festività di Natale o Capodanno e Pasqua o Lunedì dell'Angelo, per anno alterno, con rispetto della volontà degli stessi.
6. Tutte le spese straordinarie (mediche, ludiche, scolastiche, acquisto di arredi e quant'altro) relative al sostentamento del figlio vengono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
7. I coniugi si concedono sin
d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'estero e si accordano che il figlio minore abbia un documento Persona_1 autonomo valido per l'espatrio”.
Attesa la natura congiunta della domanda, le spese di lite possono essere interamente compensate pagina 3 di 4
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa,
Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e celebrato in Rosolini, in data
[...] Controparte_1
03/01/2019 (Atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 1, Parte I, Ufficio 1),
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rosolini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 22.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1155/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 09/05/2025 promossa congiuntamente da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. , che la rappresenta e difende giusta procura Parte_1 in atti;
e
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MICIELI VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il
20/03/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 214/2024 pubblicata in data 29/10/2024, questo pagina 1 di 4 Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
26/03/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio. Con separata ordinanza emessa in data 30/10/2024 si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio. La causa è stata infine rimessa all'udienza del
30/04/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
20/03/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto fra di loro in Rosolini trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune Anno 2018, Numero 1, parte I, Serie 1.
- ordinare al Comune di Rosolini di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- OMOLOGARE le medesime condizioni indicate per la fase della separazione
pagina 2 di 4 anche per la fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti all'affidamento ed al mantenimento della prole, ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze come omologate nella sentenza di separazione e di seguito riportate: “1. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco obbligo di non recarsi molestia;
2. Il figlio minore R_ verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con
[...] collocamento prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare presso la casa coniugale, che verrà affidata alla sig.ra , la Parte_1 quale si impegna altresì a liberare detto immobile al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore;
3. A titolo di mantenimento per il figlio il sig. corrisponderà alla moglie l'importo di €. 270,00 Controparte_1 totali mensili, rivalutabili come per legge, mediante bonifico postale entro il giorno 15 di ogni mese;
4. le spese relative al consumo di energia elettrica della casa coniugale sono poste a carico della fino a quando la stessa Pt_1 continuerà ad abitare nel suddetto immobile con il figlio minore;
5. I coniugi stabiliscono il più ampio diritto di visita per il padre, che potrà avere e tenere con sé il figlio ogni volta che sia lui che il figlio lo desidererà, previa comunicazione alla madre, e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici dello stesso. Il padre potrà, inoltre, tenere con sè il figlio alternativamente, per le festività di Natale o Capodanno e Pasqua o Lunedì dell'Angelo, per anno alterno, con rispetto della volontà degli stessi.
6. Tutte le spese straordinarie (mediche, ludiche, scolastiche, acquisto di arredi e quant'altro) relative al sostentamento del figlio vengono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
7. I coniugi si concedono sin
d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'estero e si accordano che il figlio minore abbia un documento Persona_1 autonomo valido per l'espatrio”.
Attesa la natura congiunta della domanda, le spese di lite possono essere interamente compensate pagina 3 di 4
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa,
Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Pt_1
e celebrato in Rosolini, in data
[...] Controparte_1
03/01/2019 (Atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 1, Parte I, Ufficio 1),
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rosolini di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 22.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4