Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 03/04/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
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r.g. 561/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 561/2023 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Castel di Sangro (AQ) alla via Antonella D'Aquino n. 1 presso lo studio dell'avv. Leonardo Spada che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ex art. 281decies c.p.c.;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Isernia, alla via Umbria n. 139/A presso lo studio dell'Avv. Danilo Leva che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Leopoldo D'Alessio come da procura in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTO -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. ha convenuto in Parte_1
giudizio la società chiedendo, in via principale, la risoluzione CP_1
del contratto di compravendita dell'autovettura marca BMW serie 1 modello 116D targata EN627VD per i gravi vizi da cui è affetta e per la
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mancanza dell'omologazione con conseguente condanna alla restituzione del prezzo di acquisto e del risarcimento dei danni della società convenuta.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto comunque la condanna della società alla sostituzione dell'autovettura o alla riparazione della stessa, sempre con risarcimento del danno.
A sostegno di detta pretesa, il ricorrente ha esposto che:
a) con contratto del 9/11/2022 il sig. avendo bisogno Parte_1
di un veicolo per recarsi a lavoro e per uso personale quotidiano, acquistava dalla società (p.i. ) corrente in CP_1 P.IVA_1
Castel di Sangro alla SS 17 km. 149+620, la vettura usata modello
BMW serie 1 116d - telaio n. WBA1C91070J500355 - tg EN627VD, per il prezzo di € 13.600,00;
b) la vettura veniva consegnata il successivo 19.11.2022;
c) due giorni dopo la consegna, venivano immediatamente denunciati al venditore diversi vizi e/o difetti occulti, ed in particolare: dal motore provenivano sordi rumori i quali in gergo motoristico vengono definiti battuta in testa;
l'accensione è ritardata;
dal tubo di scappamento venivano emessi fumi di colore bianco e/o nero;
assenza di potenza in marcia;
d) in data 13/12/2022 l'autoveicolo veniva quindi ricoverato presso la sede della società per poi essere nuovamente restituito CP_1
al ricorrente in data 11/1/2023;
e) secondo lo schema proposto dalla società (cfr. CP_1
dichiarazione del giorno 11/1/2023 – all. 2 fascicolo CP_2
ricorrente), la vettura presentava una rumorosità alla catena di distribuzione sostituita prima della consegna (pattino della catena di distribuzione risultato difettoso) che sarebbe stata eliminata mediante la sostituzione completa del kit della distribuzione, operazione eseguita dalla ditta C.M.A. di Scarselli Cosimo corrente
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in Venafro;
f) nonostante l'intervento di cui innanzi, a cura e spese della società
e le rassicurazioni dalla stessa rilasciate con documento CP_1
del giorno 11/1/2023 (cfr. all. 4) mediante il quale si dichiarava che la vettura era stata riparata a regola d'arte, le problematiche persistevano in quanto la macchina continuava a battere in testa, a non erogare potenza e a produrre un copioso fumo bianco e/o nero;
g) la società resistente veniva prontamente avvisata mediante comunicazione a mezzo pec del 18/1/2023 (cfr. all. 5) attraverso la quale si chiedeva la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo pagato pari a € 13.600,00 con immediata restituzione della vettura alla società resistente;
h) con comunicazione del 30/1/2023 (cfr. all. 6) la società CP_1
respingeva le contestazioni mosse dal ricorrente sostenendo che, alla sua riconsegna del giorno 11/1/2023, il mezzo fosse del tutto funzionante;
i) in data 27/2/2023 la vettura veniva sottoposta a diagnosi presso rete ufficiale BMW Autoabruzzo corrente in San Giovanni Teatino alla Via Amnendola n. 300;
j) all'esito della diagnosi emergeva come sulla vettura oggetto di causa, molti componenti risultassero manomessi;
più in particolare si rilevava la mancanza del FAP e la modifica della centralina a livello software;
al collaudo, come eseguito, si rilevava e certificava il lamentato battito del motore (cfr. all. 7 fattura BMW n.
23VPO01047 del 27/2/2023);
k) la mancanza del FAP sulla vettura venduta alla sig. Parte_1
risulta essere assoluta gravità e la rende inutilizzabile ove si consideri che la sua rimozione e/o esclusione mediante manomissione della centralina elettronica del veicolo è vietata e
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viene perseguita dalla legge con sanzioni amministrative e Part procedimenti penali poiché la soppressione del contribuisce all'inquinamento ambientale;
l) la società veniva messa al corrente con missiva del CP_1
10/3/2023 (cfr. all. 8) con richiesta di restituzione del prezzo corrisposto e restituzione del mezzo;
m) la comunicazione del 10/3/2023 restava priva di riscontro;
n) nelle more la macchina non era più marciante e veniva definitivamente parcheggiata presso il garage del sig. con Parte_1
costi per il noleggio di altra vettura sostitutiva pari a € 1.360,00 (cfr. all. 9);
o) con ulteriore sollecito del 20/3/2023 (cfr. all. 10) il ricorrente si dichiarava disposto a risolvere bonariamente la vertenza a condizione che la vettura oggetto di causa venisse ricoverata e ripristinata a cura e spese della società resistente presso la rete ufficiale BMW, con pagamento degli oneri rivenienti dal noleggio di una vettura sostitutiva a carico della oltre il CP_1
rimborso delle spese legate alla diagnosi eseguita il 27/2/2023 presso la rete ufficiale BMW;
p) la società per il tramite del suo difensore (cfr. all. 11), CP_1
Parte pur non riconoscendo di aver eliminato il dichiarava la sua disponibilità a risolvere bonariamente la lite insorta ripristinando il filtro antiparticolato alla vettura presso un'officina specializzata da lei individuata con spese a suo carico;
q) in data 26/04/2023, il sig. con l'avv. Christian Rucci, Parte_1
depositava ricorso per ATP ex art. 696bis c.p.c., presso la cancelleria del Tribunale di Sulmona al fine di accertare i vizi presenti sul veicolo che si concludeva in data 20.9.2023 con il deposito della perizia.
r) Dall'esame delle risultanze a cui è pervenuto il CTU nell'ambito
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della consulenza espletata, appare evidente che il bene oggetto di compravendita non sia conforme alle qualità promesse né idoneo all'uso che il consumatore si attendeva dall'acquisto;
s) Il veicolo non è omologato per la circolazione.
Con comparsa depositata il 16.12.2023 si è costituita in giudizio la società la quale contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda ne CP_1 chiedeva il rigetto stante la sua infondatezza.
L'istruttoria veniva svolta con l'acquisizione di documentazione ed escussione testi. All'esito dell'assegnazione della causa alla scrivente, con ordinanza del 25.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione all'esito del deposito di note conclusive e di trattazione scritta.
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Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere, in via principale, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno per un difetto di conformità dell'autovettura acquistata dalla concessionaria.
Prima di entrare nel merito del caso in esame, è opportuno evidenziare che nella fattispecie in esame la giurisprudenza di legittimità ha affermato che trova applicazione la disciplina del codice del consumo.
L'art. 135septies, comma 2, del codice del consumo stabilisce, infatti, che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale"
"si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore".
Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo
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"sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n. 14775).
A tal fine, va osservato che l'art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo "Della vendita dei beni di consumo", per "bene di consumo" si intende "qualsiasi bene mobile" e per "venditore" si intende
"qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1" (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.).
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, proprio nel caso di compravendita di autovettura usata presso il concessionario da parte di un privato consumatore, “In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica” (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 10/10/2019)
30-06-2020, n. 13148).
Ciò posto, occorre ora verificare quale sia la tutela accordata al consumatore in caso di vizi o difetti del bene oggetto di compravendita.
Ai sensi dell'art. 135bis del codice del consumo
1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le
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circostanze e, in particolare, delle seguenti:a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;b) l'entità del difetto di conformità; e c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui:a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
oppured) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.)).
Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
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In particolare, l'art. 129 stabilisce che “Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
e,
d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.))
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Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 135bis , i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dalla medesima disposizione, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo, inoltre, prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 135 a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso
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presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (Sez. 3, Ordinanza n.
21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013 (Rv.
627467 - 01).
Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza della
Suprema Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poichè prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 120 (cd. codice del consumo), come già previsto del D.P.R. n. 224 del 1988, art.
8 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 10/10/2019) 30-06-2020, n. 13148; Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29828; Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.
29828).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, è evidente che può trovare applicazione la disciplina del codice del consumo e, in particolare, la presunzione prevista dall'art. 135 posto che:
- I primi difetti dell'autovettura venivano denunciati immediatamente dopo la consegna (novembre 2022) tant'è che la società CP_1
sottoscriveva una dichiarazione in cui riconosceva che l'acquirente aveva segnalato una rumorosità all'accensione e che l'autovettura era
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stata riparata presso autofficina e riconsegnata l'11.1.2023 (cfr. all.to n.
3 fascicolo parte ricorrente);
- Sempre con dichiarazione dell'11.1.2023 sottoscritta dal legale rappresentante della società (all.to n. 4 fascicolo ricorrente) si confermava la denuncia dei vizi da parte dell'acquirente due giorni dopo la scoperta, l'avvenuta riparazione del difetto lamentato e la presenza di altri vizi riscontrati (bocchetta dell'aria non funzionante;
faro sinistro non funzionante – non illumina come l'altro; sostituzione ammortizzatori posteriori;
specchietto non si chiude;
vetro incollato;
- In data 18.1.2023 (all.to n. 5 fascicolo parte ricorrente) il Parte_1 tramite il suo legale, denunciava ancora una volta la sussistenza dei vizi che la riparazione non aveva risolto;
- Successivamente, il stante la contestazione della società Parte_1 convenuta alla sua richiesta di sostituzione del mezzo o di risoluzione del contratto, chiedeva, in data 27.2.2023, una diagnosi presso rete ufficiale BMW Autoabruzzo in cui si riscontravano gravi difetti di conformità del veicolo (“vari componenti manomessi si rileva FAB mancante e centralina modificata a livello software, inoltre al collaudo si rileva un battito motore da approfondire…”cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente) oltre che il riconoscimento dei difetti come già illustrati dalla stessa nella comunicazione CP_1
dell'11.3.2023.
Pertanto, il ha denunciato la presenza del malfunzionamento Parte_1 dell'autovettura e i difetti descritti abbondantemente nel termine di cui alla citata disposizione ossia due giorni dalla consegna e quindi dalla scoperta nel primo caso e dopo appena una settimana (18.1.2023) nel secondo caso di riconsegna del mezzo dopo la riparazione.
Anche dopo la scoperta di ulteriori vizi riguardanti il veicolo e il suo funzionamento, il denunciava la presenza dei vizi e dei difetti Parte_1 immediatamente dopo la scoperta con la missiva del 10.3.2023 (cfr. all.to n.
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8 fascicolo parte ricorrente) ossia poco più di una settimana dalla diagnosi effettuata dall'autofficina BMW per poi inviare, in data 20.3.2023 (cfr. all.to n. 10 fascicolo parte ricorrente) anche disponibilità ad accettare la riparazione del veicolo a cura e spese della CP_1
I difetti dell'autovettura venivano riscontrati anche dalla CTU effettuata nell'ambito del giudizio di ATP e in particolare il consulente riscontrava:
- Anomalie gruppo motopropulsore: “Analizzando visivamente il gruppo Parte motopropulsore sembra che il sia ancora in posizione compreso le sonde
e elementi di gestione ad esso collegato, come da immagine che segue. La presenza però non comporta che lo stesso, come da pratica ricorrente, sia stato manomesso attraverso l'eliminazione del materiale filtrante interno rendendolo totalmente non più funzionante. Se viene eseguita questa procedura di manomissione si rende necessaria anche una riprogrammazione elettronica della centralina di gestione del motore al fine di rendere l' auto cieca al mancato funzionamento del FAP. Dall'analisi visiva non si può riscontrare la manomissione del FAP e della centralina, per questa circostanza ci si rimette a quanto indicato dalla diagnosi della BMW Service datata 27 Febbraio 2023 in atti del Tribunale… Si è proceduto all avvio del gruppo motopropulsore, prima con la sola accensione del quadro strumenti.
Immediatamente sullo stesso e sul sistema di Infotainment sono comparse le indicazioni di Problematica al gruppo motopropulsore. Si è proceduto poi al tentativo di accensione del gruppo motopropulsore. Immediatamente all avvio si riscontrava la forte vibrazione meccanica con anomali battiti meccanici che hanno indotto il sottoscritto CTU ad interrompere immediatamente la procedura di accensione senza ulteriori tentativi al fine di evitare ulteriori possibili problematiche meccaniche. La rumorosità, le vibrazioni ed i battiti meccanici del tentativo di accensione possono derivare da diverse tipologie di problematiche quali, per mero esempio: Problemi con la sensoristica legata alla gestione dell iniezione del carburante;
Problemi legati alla catena di distribuzione che può aver mandato fuori fase il ciclo di accensione;
Problemi derivanti dalla riprogrammazione della centralina ed
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eliminazione del FAP. Questi riportati sono solo indicazioni sulle possibili cause, di sicuro il gruppo motopropulsore presenta delle problematiche riscontrabili solo dopo una attenta analisi meccanica ed elettronica, analisi da svolgere in officina meccanica con trasporto dell autovettura su carro attrezzi….L'autovettura risulta essere NON marciante sia per le problematicità del gruppo motopropulsore sia per la suddetta e presunta eliminazione del FAP che la rende non più omologata alla circolazione su strada.”.
- Guarnizione parabrezza: “Analizzando i cristalli installati sull autovettura si è notato che tutti, tranne il parabrezza, sono marchiati BMW;
il parabrezza ha marchiatura come da immagini che seguono. CP_3
Il parabrezza è del tipo incollato e senza presenza di guarnizioni, è il collante stesso a garantire la tenuta del parabrezza.”
- Specchietto destro: “È stato verificato il funzionamento del sistema attraverso l'uso del telecomando in dotazione all autovettura e si è riscontrata la mancata apertura/chiusura dello specchietto retrovisore DX lato guida”;
- Bocchetta dell'aria ammalorata: “Analizzando gli interni dell autovettura ed in particolare della zona dei passeggeri posteriori si è riscontrata la totale assenza delle bocchette di aereazione posteriore situata tra i sedili anteriori.”
- Faro anteriore lato guida: “…accendendo le luci anabbaglianti, i fari presentano una diversa tonalità della luce emessa, differenza di tonalità che può comportare, durante i viaggi notturni, un effetto di mancata illuminazione che può comportare fastidio alla guida stessa.”.
Orbene, posta l'operatività dell'art. 135 Codice del Consumo, si evidenzia che parte convenuta non ha fornito la prova contraria in ordine alla conformità del bene al momento della consegna.
Del resto, i difetti del veicolo lamentati dal ricorrente si sono manifestati non appena lo stesso è stato consegnato, tant'è che praticamente non veniva mai utilizzato dal ricorrente.
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Posta la sussistenza del difetto di conformità del bene oggetto di compravendita, occorre ora verificare il rimedio esperibile dal consumatore.
Nel caso di specie, il ricorrente agisce, in via principale, per la risoluzione del contratto stante i gravi difetti riscontrati sull'autoveicolo e l'impossibilità dello stesso di marciare su strada.
Orbene, dall'analisi degli atti del presente procedimento è chiaro ed evidente che i numerosi difetti di conformità del veicolo rispetto a quanto dichiarato dal venditore lo rendono completamente inidoneo all'uso per il quale è stato acquistato (non potendo marciare su strada come dichiarato dallo stesso CTU).
Del resto, dallo stesso preventivo dell'Autofficina BMW risultava necessario, ad appena tre mesi dall'acquisto, per poter utilizzare il veicolo, una riparazione con un costo di oltre 5.000 € comprensivo di IVA, ossia quasi la metà di quanto corrisposto a titolo di prezzo del veicolo.
Inoltre, il venditore aveva già provveduto alla riparazione del veicolo immediatamente dopo la prima denuncia dei vizi, senza però alcun risultato posto che il veicolo rimaneva non funzionante.
Alla luce di tali considerazioni, deve dichiararsi risolto il contratto di compravendita del 9.11.2022 con cui ha acquistato dalla Parte_1
l'autovettura marca BMW serie 1 modello 116D targata CP_1
EN627VD, con conseguente restituzione del veicolo alla società convenuta a cura e spese di quest'ultima e con condanna della stessa alla restituzione del prezzo corrisposto da pari a € 13.600. Parte_1
Su quest'ultimo aspetto, occorre precisare che nel contratto intercorso tra le parti, l'acquisto dell'autovettura di cui al presente giudizio veniva effettuato sia con il versamento del denaro sia con la consegna di un auto in permuta.
Secondo la comune interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 9088 del 16/04/2007), il contratto suddetto può qualificarsi come
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una compravendita e non come una permuta con supplemento in denaro, come può evincersi non solo dall'intestazione del contratto, ma anche dalla circostanza che la somma di denaro corrisposta è maggiore rispetto a quanto conferito tramite “permuta” e che comunque si faceva riferimento al valore dell'auto in permuta la quale veniva solo genericamente indicata
(cfr. all.to n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, la consegna dell'auto in permuta può considerarsi una datio in solutum e come tale la restituzione, non potendo essere effettuata in natura, può avere ad oggetto il valore indicato nel contratto, ossia € 5.000.
Inoltre, spetta al ricorrente anche il risarcimento del danno.
Anche se non espressamente contemplato dal codice del consumo, in questo caso possono trovare applicazione le norme del codice civile proprio in virtù della disposizione dell'art. 135 septies del codice del consumo (1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno).
In primo luogo, quale danno, al ricorrente può riconoscersi il rimborso di quanto corrisposto per la diagnosi all'Autobruzzo BMW Service pari ad €
250 (fattura allegato n. 7 fascicolo parte ricorrente) essendo conseguenza diretta del malfunzionamento del veicolo acquistato, nonché quanto corrisposto per il noleggio di altra autovettura sostitutiva per € 1360 come da fatture allegate considerato che il è stato costretto a Parte_1 noleggiare un'autovettura non potendo usufruire di quella acquistata (cfr. il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389).
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Tuttavia, non possono riconoscersi i danni derivamenti dal “fermo del veicolo” così come calcolati dal ricorrente posto che i danni suddetti, secondo la giurisprudenza, non sono in re ipsa e non possono desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza 4 aprile 2019, n. 9348).
In conclusione, in accoglimento parziale della domanda svolta da
, va dichiarato risolto il contratto di compravendita Parte_1 intercorso tra le parti con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di prezzo dal ricorrente e al risarcimento del danno subito dallo stesso.
Le spese di lite, sia della fase di ATP seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Al pari, la convenuta va condannata al pagamento di quanto versato dal ricorrente per il CTU nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
a) Dichiara risolto il contratto di compravendita del 9.11.2022 sottoscritto da e la società avente ad Parte_1 CP_1 oggetto la vettura usata modello BMW serie 1 116d - telaio n.
WBA1C91070J500355 - tg EN627VD per difetto di conformità del bene ai sensi degli artt. 129, 135bis e 135quater del codice del consumo;
b) Per effetto della pronuncia sub a), dispone, a carico di Parte_1
la restituzione, ove ancora possibile, del veicolo BMW serie 1
[...]
116d - telaio n. WBA1C91070J500355 - tg EN627VD alla società
e a spese di quest'ultima; CP_1
c) Per effetto della pronuncia sub a) condanna la in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione a
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della somma di € 13.600,00 quale prezzo del bene Parte_1
compravenduto;
d) Per effetto della pronuncia sub a) condanna la in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento, in favore di , del danno subito quantificato in € Parte_1
1.610,00;
e) condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore di delle spese di Parte_1
CTU nel giudizio di accertamento tecnico preventivo pari ad €
1.329,32;
f) condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento delle spese di lite del giudizio di accertamento tecnico preventivo 242/2023 R.G. Tribunale di
Sulmona che liquida in € 2.337 (procedimenti di istruzione preventiva, scaglione da € 5.201 a € 26.000, fase studio, introduttiva e istruttoria, tariffe medie) oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge e spese esenti (contributo unificato e diritti cancelleria);
g) condanna la in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.077 (scaglione da € 5.201 a € 26.000, fase studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, tariffe medie) oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge e spese esenti (contributo unificato e diritti cancelleria);
Così deciso in Sulmona in data 3.4.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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