CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/12/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1594/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1594/2023 promossa da:
già (C.f./P.iva ) con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'Avv. Francesco Martella (C.f. C.F._1
APPELLANTE contro già " , (c.f. , p.iva CP_1 CP_2 P.IVA_2
quale mandataria di (c.f. P.IVA_3 Controparte_3
con il patrocinio dell'Avv. Alberto Fabbri (cod. fisc. P.IVA_4
) APPELLATA C.F._2
avverso la sentenza n. 1869/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
19/06/2023 RG n. 1215/2020
CONCLUSIONI
In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, prova e/o conclusione,
i) in via preliminare, acclarata la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 283
c.p.c., sotto i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per quanto detto e dimostrato al par. G) della parte motiva e, in generale, in tutta la narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza qui appellata e, comunque, adottare ogni opportuna conseguenza di legge;
ii) in via principale, acclarato la nullità della procura conferita da CP_3 alla appellata e/o il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito ex
[...] parte per tutto quanto dedotto e dimostrato ai par. A) e B) Controparte_3 ed, in generale, in tutta la narrativa, riformare in toto la sentenza qui appellata
e, conseguentemente, invalidare l'atto di precetto opposto da e Parte_1 comunque adottare ogni necessario provvedimento di legge;
iii) in via principale, altresì, acclarata la violazione/il superamento del limite di finanziabilità, la nullità, l'indeterminatezza e/o l'omessa comunicazione del tasso EU e/o l'errata/inesatta/omessa indicazione/comunicazione di
, fermi i profili che comportano nullità, ex art. 112 c.p.c., della Pt_3 sentenza impugnata, per tutto quanto esposto e provato ai par. C), D) ed E) ed, in generale, in tutta la parte motiva, riformare in toto la pronuncia qui appellata e, conseguentemente, invalidare il mutuo e/o i tassi d'interesse applicati, riconoscere il risarcimento danni, ex art. 2043 c.c., in favore di
da liquidarsi anche in via equitativa, nonché la restituzione Parte_1 degli importi medio tempore versati (e già quantificati in prime cure) al mutuante, e comunque adottare ogni necessaria statuizione di legge;
iv) in via principale, ancora, acclarata l'inesatta, omessa e/o immotivata statuizione in ordine alle spese processuali, per tutto quanto detto e dimostrato ai par. C) ed F) ed, in generale, in tutta la narrativa, riformare in parte qua la sentenza di prime cure e, per l'effetto, compensare integralmente le spese di
Primo Grado o, in subordine, motivare le stesse ed il parametro assunto come riferimento, e comunque adottare ogni opportuna consequenzialità di legge;
v) in ogni caso, con vittoria di tutte le spese processuali del doppio grado di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione ed istanze disattesa e previa reiezione della richiesta di sospensione di esecutività della sentenza, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n.
1869/2023 emessa e pubblicata il 19/06/2023.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1869/2023 pubblicata il 19/06/2023 il Tribunale di Firenze ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Respinge l'opposizione;
2) compensa per un quarto le spese di lite e, già operata la compensazione, pone le spese di lite liquidate in euro 14.250,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva di legge, a carico di
Parte_1
3) pone definitivamente i compensi per la consulenza tecnica d'ufficio liquidati con decreto in atti del 6.2.2023 per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di parte convenuta.”
Tale sentenza è stata emessa nel giudizio promosso da (già Parte_1
di opposizione al precetto notificatogli da Parte_2 CP_1 nell'interesse di con il quale le era stato intimato il Controparte_3 pagamento della somma di € 1.201.865,78 in virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 10/09/2007 tra Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a.
e ora concesso per la somma di € 1.200.000,00 e Controparte_4 Parte_1 garantito da ipoteca fino ad € 2.400.000,00. Deduceva l'opponente il difetto di legittimazione attiva di , mancando idonea documentazione a CP_3 dimostrazione della cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 148 del 16/12/2017, nonché la sua iscrizione presso il
Registro delle Imprese;
la nullità della procura rilasciata da a CP_3 per indeterminatezza dell'oggetto e conseguente difetto di CP_1 legittimazione a notificare il precetto ed iniziare la procedura esecutiva;
la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità dell'80% ex art. 38 d.lgs. 385/1993 e la conseguente nullità della concessione di ipoteca e delle fideiussioni;
il diritto alla corresponsione degli interessi solo in misura legale ed alla restituzione della somme già versate;
l'invalidità del contratto per applicazione agli interessi del parametro EU, sulla scorta della decisione della Commissione Europea del 04/12/2013; la nullità del contratto e delle singole clausole determinative dei tassi d'interesse per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, data la difformità tra i valori ISC e TAEG pattuiti e pubblicizzati e quelli concretamente applicati.
L'opponente chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'annullamento e/o l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato,
e in via istruttoria di disporre una ctu per l'accertamento del valore cauzionale del bene.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza sospensione CP_1 dell'esecutività e della domanda avversaria. Sosteneva la convenuta sussistere la validità della procura con individuazione al punto “m” dei crediti e poteri conferiti e la titolarità del diritto di credito producendo la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione presso il Registro della Imprese;
eccepiva inoltre la litispendenza ex art. 39 c.p.c., essendo le avverse asserzioni di nullità del contratto di mutuo già state rilevate in un giudizio dinnanzi al
Tribunale di Siena e rigettate con sentenza n. 976/19 successivamente appellata;
sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di nullità per superamento del limite di finanziabilità tenuto conto dell'art. 6 del contratto e della non previsione di tale limite in norma imperativa, ed in ogni caso la possibilità di conversione ex art. 1424 cc del mutuo fondiario in mutuo ipotecario;
rilevava la mancanza di prova delle somme versate chieste in restituzione e l'infondatezza dell'eccezione di invalidità delle fideiussioni prestate e non documentate;
chiedeva il rigetto delle richieste di ammissione prove testimoniali e CTU.
La causa, previo rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività, veniva istruita con ctu e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Pt_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la CP_1 nella qualità di procuratrice di (di seguito solo
[...] Controparte_3 CP_1
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
A) PROCURA CONFERITA DA Controparte_5
B) Controparte_6
[...]
C) EX ART. 38 T.U.B. Controparte_7
D) SO RI
E) ISC/TAEG
F) SPESE PROCESSUALI
G) L'appellante proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata da richiesta di riforma Parte_1 della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava le CP_1 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro, la conferma.
In data 22.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello non è fondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha indicato le seguenti ragioni a base della decisione:
- ha rigettato le eccezioni relative alla indeterminatezza della procura ed al difetto di legittimazione attiva per mancata iscrizione nel Registro imprese, rilevando che la procura allegata indica con precisione i crediti in relazione ai quali è procuratrice ed alla lettera m) le relative azioni esperibili;
CP_1 tra i documenti prodotti dalla convenuta figurano sia la pubblicazione dell'operazione di cessione in blocco dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, sia l'iscrizione di nel Registro delle Imprese con annotazione della Controparte_3 cessione pro soluto;
- ha rigettato l'eccezione di nullità del mutuo per essere stato concesso il finanziamento oltre il limite dell'80%, rilevando che la ctu era stata disposta sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale allora vigente, che configurava il limite di finanziabilità quale elemento essenziale del contratto ed il suo superamento causa di nullità, mentre la più recente giurisprudenza di legittimità esclude la configurazione di tale nullità (Cass. S.U. n. 33719/22, del
16 novembre 2022); la validità del mutuo non è esclusa neppure dal superamento del limite oltre il 100%, avendo la S.C. vagliato in senso generale la questione della nullità come conseguenza del superamento del limite imposto dall'art. 38 d.lgs. 385/93;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di invalidità del contratto relativa alla clausola sui tassi d'interesse ancorata all'indice EU, rilevando che l'opponente non ha allegato e provato né la condotta illecita di partecipazione all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Antitrust
Europea con decisone del 04/02/2013, né l'incidenza di tale intesa sul contratto in esame;
- ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto per difformità dei valori ISC e
TAEG indicati nel contratto da quelli effettivamente applicati, rilevando che la nullità della clausola in cui viene indicato l'ISC è prevista ai sensi dell'art. 125- bis Tub che fa riferimento al credito al consumo;
che nel caso di specie Part l'erronea indicazione dell non determina incertezza sul contenuto del contratto e del tasso di interesse e la violazione di tale obbligo pubblicitario non determina l'invalidità del contratto;
medesima considerazione riguardo all'errata indicazione del TAEG;
le spese assicurative devono essere computate nel calcolo dell'ISC e nel TAEG se effettivamente sostenute ed addebitate, ma dalla documentazione agli atti non risultavano;
- In ragione dell'originaria possibile fondatezza dell'opposizione, sotto il solo profilo delle conseguenze della violazione del limite c.d. di finanziabilità, ha compensato le spese di lite per 1/4 ponendole per la restante parte a carico di
Pt_1
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. L'eccezione di parte convenuta di inammissibilità del gravame è generica e non sono ravvisabili i presupposti per la declaratoria richiesta, che pertanto va respinta.
II. L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata è superata essendo il giudizio in fase di decisione.
III. Il primo motivo di gravame (“A) LA PROCURA CONFERITA DA
[...]
” ed il secondo (“B) IL DIFETTO DI Controparte_5
LEGITTIMAZIONE ATTIVA/TITOLARITÀ DEL DI CP_6 Controparte_3 vengono esaminati congiuntamente valutata la stretta connessione.
L'appellante sostiene che la procura sarebbe nulla/indeterminata, non essendovi alcuna indicazione dei crediti azionati, venendo solo affermato che “i
Crediti sono elencati in allegato ai rispettivi Contratti di Cessione”, senza che niente sia allegato.
Inoltre, non avrebbe provato la titolarità del credito ceduto. CP_1
Parte appellata sostiene che nelle note di trattazione datate 22/11/2022 per l'udienza del 13/12/2022 la controparte nulla avrebbe eccepito né opposto in ordine sia alla procura conferita da a sia al Controparte_3 CP_1 difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito di in Controparte_3 ogni caso nella procura sarebbero indicati con precisione i crediti e le relative azioni esperibili (lettera “m”); la cessione del credito e la legittimazione di poi, sarebbe documentata sia dalla annotazione nel Controparte_3 registro delle imprese sia dalla pubblicazione sulla G.U., con indicazione del sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx in cui rinvenire i dati indentificativi del credito fino alla sua estinzione.
Contrariamente a quanto sostiene , le contestazioni relative alla CP_1 validità della procura ed alla legittimazione/titolarità non sono tardive, non essendo contenute nelle note di trattazione del 12.12.2022, in quanto in esse ha richiamato atti, documenti ed eccezioni già svolte, evidenziando la Pt_1 nullità/inefficacia del contratto di mutuo e dei titoli impugnati, nonché
l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli, con evidente riferimento alle deduzioni formulate nei precedenti scritti difensivi, e sin dall'atto introduttivo del giudizio l'opponente aveva insistito sulla mancata prova della legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Quanto alla fondatezza nel merito dell'eccezione, ritiene il collegio che nessuna invalidità della procura può derivare dal fatto di richiamare un documento ad essa esterno, purché reperibile. La procura in atti, autenticata dal Notaio
in data 9.7.2019, contiene il conferimento del mandato a Persona_1 compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti utili od opportuni allo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti, di seguito meglio specificati, richiamando il contratto concluso del 6.12.2017 di cessione pro soluto dei crediti con Cassa di risparmio di Cesena ai sensi e per gli effetti degli artt. 1,4,7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione. Tra gli atti richiamati, vengono indicati alla lettera m) quelli di precetto. La procura non è pertanto indeterminata, contenendo la specifica indicazione dei crediti, ricavabili per relationem dal contratto di cessione, e dei poteri conferiti.
In relazione all'eccepito difetto di titolarità del credito si osserva che la S.C. ha costantemente evidenziato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare dell'originario creditore, in virtù di un'operazione di cessione in blocco di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n.
24798/2020); ha inoltre precisato che "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. n. 17944/2023).
La produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non è pertanto idonea a costituire prova della cessione del credito;
affinché
l'avviso possa fungere da prova dell'avvenuta cessione deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (v. fra le altre Cass.n.
24798/2020, Cass. n. 21821/2023, Cass. n. 3405/2024, Cass. n.
5478/2024).
La comunicazione dell'avviso di cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale recita:
“ …….comunica che, con contratto di cessione concluso in Controparte_3 data 6 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da
Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (il “Cedente”), …… tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione […] Sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili, fino all'estinzione del relativo credito ceduto, i dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
Nel caso specifico, l'indicazione del sito internet non consente però di individuare il credito in oggetto, in quanto i crediti ceduti vengono identificati con codici numerici e non ha precisato quale sia quello corrispondente CP_1 al credito in esame, né in quale documento prodotto in giudizio sia verificabile.
E' tuttavia pacifico che il contratto di mutuo fondiario, concesso per la somma di euro 2.400.000,00, è stato stipulato in data 10.9.2007 e quindi nel periodo temporale indicato nell'avviso di cessione, ed inoltre non è contestato che il credito era deteriorato. Tali circostanze valgono da sole a far ritenere che il rapporto dedotto in giudizio rientra tra ”tutti i crediti per capitale, interessi
(anche di mora), spese e altri accessori […] derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017”.
Ne consegue che deve ritenersi provata la legittimazione attiva/titolarità attiva della cessionaria . CP_3
IV. La terza censura alla sentenza impugnata (C) IL LIMITE DI
FINANZIABILITÀ EX ART. 38 T.U.B.) è infondata.
sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di Pt_1 nullità e/o inefficacia del contratto per superamento del limite di finanziabilità, in quanto vi sarebbero pronunce di legittimità che, a differenza della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 3379/2022, avrebbero ritenuto che detto limite sarebbe elemento essenziale del contratto, cui conseguirebbe l'invalidità in caso di superamento. Il Tribunale ha già chiaramente illustrato i contrasti giurisprudenziali ed ha evidenziato che, in tema di mutuo fondiario, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto riguardo le conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993.
Questa Corte in vari precedenti si è del pari espressa aderendo al principio enunciato dalle Sezioni Unite (v. Corte App. Firenze n. 226/2024 e
1606/2025).
Ritiene il collegio di mantenere fermo tale orientamento, non venendo fornite argomentazioni solide che possano giustificarne una rivisitazione, per cui l'eccezione di nullità sollevata da va rigettata, in applicazione del Pt_1 principio di diritto enunciato dalle S.U.: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual
è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
V. La quarta censura alla sentenza impugnata (“D) IL SO RI”) è infondata.
Il Tasso RI è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali che indica il tasso di interesse medio risultante da un complesso meccanismo di rilevazione delle transazioni finanziarie per come operate dalle principali banche europee. La Commissione Europea, con Decisione del 4.12.2013, ha accertato un'intesa anticoncorrenziale tra alcune banche europee, teso a manipolare il tasso
EU nel periodo tra il 29.5.2005 e il 30.5.2008.
L' art. 2 della l. n. 287 del 1990 (legge “Antitrust”) prescrive la nullità per le intese “che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'accordo manipolativo del tasso
EU accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre
2013 rientrerebbe nelle intese vietate e ne conseguirebbe la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale sarebbe irrilevante che non avesse preso parte l'istituto bancario contraente (Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023).
Questa Corte, dando continuità all'indirizzo espresso in altre pronunce, (v. C.
App. Firenze, sent. n. 720/2024 del 15.4.24, n. 2055/2024 dell'11.12.2024), aderisce invece ad un diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'EU, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'EU, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024)”. In mancanza di allegazione e prova della partecipazione della convenuta all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Antitrust
Europea, o della conoscenza da parte della stessa e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato dell' intesa vietata, anche se il mutuo è stato contratto in data 10/9/2007, e quindi nel periodo in cui è stata accertata l'intesa vietata (29.5.2005-30.5.2008), non è possibile estendere la sanzione della condotta illecita a comportamenti di soggetti totalmente estranei alla stessa.
VI. La quinta censura alla sentenza impugnata (“E) L ”) è infondata. Pt_3
Parte appellante sostiene la nullità del contratto a causa della difformità dei valori ISC e TAEG in esso indicati rispetto a quelli effettivamente applicati, invocando la violazione del dovere informativo di cui all'art. 117 T.U.B.
Il Collegio rileva che la giurisprudenza è ormai costantemente orientata nell'affermare che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (v. fra le altre Cass n. 4597 /2023, n. 39169/2021).
VII. La sesta censura alla sentenza impugnata (F) LE SPESE PROCESSUALI) è infondata in conseguenza del rigetto del gravame.
Inammissibile è poi la richiesta di risarcimento del danno, generica e priva di un pur minimo supporto probatorio, comunque infondata essendo l'appello integralmente respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittorioso , le spese processuali del CP_1 presente giudizio di appello sono poste a carico di nella misura liquidata Pt_1 in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello comporta la duplicazione ex lege del contributo unificato, secondo il valore effettivo della causa, da ritenersi indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da già contro già Parte_1 Parte_2 CP_1
" quale mandataria di avverso la CP_2 Controparte_3 sentenza n. 1869/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata
- Condanna alla refusione in favore di quale Parte_1 CP_1 mandataria di delle spese di appello che liquida in € Controparte_3
6.946,00 oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Dichiara sussistere i presupposti per il pagamento di un importo ulteriore di contributo unificato pari a quello di iscrizione in appello della presente causa.
Manda alla cancelleria di verificare il dovuto contributo secondo il valore di causa.
Firenze, camera di consiglio del 18.12.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1594/2023 promossa da:
già (C.f./P.iva ) con il patrocinio Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 dell'Avv. Francesco Martella (C.f. C.F._1
APPELLANTE contro già " , (c.f. , p.iva CP_1 CP_2 P.IVA_2
quale mandataria di (c.f. P.IVA_3 Controparte_3
con il patrocinio dell'Avv. Alberto Fabbri (cod. fisc. P.IVA_4
) APPELLATA C.F._2
avverso la sentenza n. 1869/2023 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
19/06/2023 RG n. 1215/2020
CONCLUSIONI
In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, prova e/o conclusione,
i) in via preliminare, acclarata la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 283
c.p.c., sotto i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per quanto detto e dimostrato al par. G) della parte motiva e, in generale, in tutta la narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza qui appellata e, comunque, adottare ogni opportuna conseguenza di legge;
ii) in via principale, acclarato la nullità della procura conferita da CP_3 alla appellata e/o il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito ex
[...] parte per tutto quanto dedotto e dimostrato ai par. A) e B) Controparte_3 ed, in generale, in tutta la narrativa, riformare in toto la sentenza qui appellata
e, conseguentemente, invalidare l'atto di precetto opposto da e Parte_1 comunque adottare ogni necessario provvedimento di legge;
iii) in via principale, altresì, acclarata la violazione/il superamento del limite di finanziabilità, la nullità, l'indeterminatezza e/o l'omessa comunicazione del tasso EU e/o l'errata/inesatta/omessa indicazione/comunicazione di
, fermi i profili che comportano nullità, ex art. 112 c.p.c., della Pt_3 sentenza impugnata, per tutto quanto esposto e provato ai par. C), D) ed E) ed, in generale, in tutta la parte motiva, riformare in toto la pronuncia qui appellata e, conseguentemente, invalidare il mutuo e/o i tassi d'interesse applicati, riconoscere il risarcimento danni, ex art. 2043 c.c., in favore di
da liquidarsi anche in via equitativa, nonché la restituzione Parte_1 degli importi medio tempore versati (e già quantificati in prime cure) al mutuante, e comunque adottare ogni necessaria statuizione di legge;
iv) in via principale, ancora, acclarata l'inesatta, omessa e/o immotivata statuizione in ordine alle spese processuali, per tutto quanto detto e dimostrato ai par. C) ed F) ed, in generale, in tutta la narrativa, riformare in parte qua la sentenza di prime cure e, per l'effetto, compensare integralmente le spese di
Primo Grado o, in subordine, motivare le stesse ed il parametro assunto come riferimento, e comunque adottare ogni opportuna consequenzialità di legge;
v) in ogni caso, con vittoria di tutte le spese processuali del doppio grado di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione ed istanze disattesa e previa reiezione della richiesta di sospensione di esecutività della sentenza, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile, infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Firenze n.
1869/2023 emessa e pubblicata il 19/06/2023.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1869/2023 pubblicata il 19/06/2023 il Tribunale di Firenze ha così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra questione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Respinge l'opposizione;
2) compensa per un quarto le spese di lite e, già operata la compensazione, pone le spese di lite liquidate in euro 14.250,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva di legge, a carico di
Parte_1
3) pone definitivamente i compensi per la consulenza tecnica d'ufficio liquidati con decreto in atti del 6.2.2023 per metà a carico di parte attrice e per metà a carico di parte convenuta.”
Tale sentenza è stata emessa nel giudizio promosso da (già Parte_1
di opposizione al precetto notificatogli da Parte_2 CP_1 nell'interesse di con il quale le era stato intimato il Controparte_3 pagamento della somma di € 1.201.865,78 in virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 10/09/2007 tra Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a.
e ora concesso per la somma di € 1.200.000,00 e Controparte_4 Parte_1 garantito da ipoteca fino ad € 2.400.000,00. Deduceva l'opponente il difetto di legittimazione attiva di , mancando idonea documentazione a CP_3 dimostrazione della cessione del credito nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte seconda n. 148 del 16/12/2017, nonché la sua iscrizione presso il
Registro delle Imprese;
la nullità della procura rilasciata da a CP_3 per indeterminatezza dell'oggetto e conseguente difetto di CP_1 legittimazione a notificare il precetto ed iniziare la procedura esecutiva;
la nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità dell'80% ex art. 38 d.lgs. 385/1993 e la conseguente nullità della concessione di ipoteca e delle fideiussioni;
il diritto alla corresponsione degli interessi solo in misura legale ed alla restituzione della somme già versate;
l'invalidità del contratto per applicazione agli interessi del parametro EU, sulla scorta della decisione della Commissione Europea del 04/12/2013; la nullità del contratto e delle singole clausole determinative dei tassi d'interesse per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, data la difformità tra i valori ISC e TAEG pattuiti e pubblicizzati e quelli concretamente applicati.
L'opponente chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'annullamento e/o l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato,
e in via istruttoria di disporre una ctu per l'accertamento del valore cauzionale del bene.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'istanza sospensione CP_1 dell'esecutività e della domanda avversaria. Sosteneva la convenuta sussistere la validità della procura con individuazione al punto “m” dei crediti e poteri conferiti e la titolarità del diritto di credito producendo la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione presso il Registro della Imprese;
eccepiva inoltre la litispendenza ex art. 39 c.p.c., essendo le avverse asserzioni di nullità del contratto di mutuo già state rilevate in un giudizio dinnanzi al
Tribunale di Siena e rigettate con sentenza n. 976/19 successivamente appellata;
sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di nullità per superamento del limite di finanziabilità tenuto conto dell'art. 6 del contratto e della non previsione di tale limite in norma imperativa, ed in ogni caso la possibilità di conversione ex art. 1424 cc del mutuo fondiario in mutuo ipotecario;
rilevava la mancanza di prova delle somme versate chieste in restituzione e l'infondatezza dell'eccezione di invalidità delle fideiussioni prestate e non documentate;
chiedeva il rigetto delle richieste di ammissione prove testimoniali e CTU.
La causa, previo rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività, veniva istruita con ctu e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Pt_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la CP_1 nella qualità di procuratrice di (di seguito solo
[...] Controparte_3 CP_1
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
A) PROCURA CONFERITA DA Controparte_5
B) Controparte_6
[...]
C) EX ART. 38 T.U.B. Controparte_7
D) SO RI
E) ISC/TAEG
F) SPESE PROCESSUALI
G) L'appellante proponeva istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata da richiesta di riforma Parte_1 della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava le CP_1 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro, la conferma.
In data 22.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello non è fondato e va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha indicato le seguenti ragioni a base della decisione:
- ha rigettato le eccezioni relative alla indeterminatezza della procura ed al difetto di legittimazione attiva per mancata iscrizione nel Registro imprese, rilevando che la procura allegata indica con precisione i crediti in relazione ai quali è procuratrice ed alla lettera m) le relative azioni esperibili;
CP_1 tra i documenti prodotti dalla convenuta figurano sia la pubblicazione dell'operazione di cessione in blocco dei crediti nella Gazzetta Ufficiale, sia l'iscrizione di nel Registro delle Imprese con annotazione della Controparte_3 cessione pro soluto;
- ha rigettato l'eccezione di nullità del mutuo per essere stato concesso il finanziamento oltre il limite dell'80%, rilevando che la ctu era stata disposta sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale allora vigente, che configurava il limite di finanziabilità quale elemento essenziale del contratto ed il suo superamento causa di nullità, mentre la più recente giurisprudenza di legittimità esclude la configurazione di tale nullità (Cass. S.U. n. 33719/22, del
16 novembre 2022); la validità del mutuo non è esclusa neppure dal superamento del limite oltre il 100%, avendo la S.C. vagliato in senso generale la questione della nullità come conseguenza del superamento del limite imposto dall'art. 38 d.lgs. 385/93;
- ha ritenuto infondata l'eccezione di invalidità del contratto relativa alla clausola sui tassi d'interesse ancorata all'indice EU, rilevando che l'opponente non ha allegato e provato né la condotta illecita di partecipazione all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Antitrust
Europea con decisone del 04/02/2013, né l'incidenza di tale intesa sul contratto in esame;
- ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto per difformità dei valori ISC e
TAEG indicati nel contratto da quelli effettivamente applicati, rilevando che la nullità della clausola in cui viene indicato l'ISC è prevista ai sensi dell'art. 125- bis Tub che fa riferimento al credito al consumo;
che nel caso di specie Part l'erronea indicazione dell non determina incertezza sul contenuto del contratto e del tasso di interesse e la violazione di tale obbligo pubblicitario non determina l'invalidità del contratto;
medesima considerazione riguardo all'errata indicazione del TAEG;
le spese assicurative devono essere computate nel calcolo dell'ISC e nel TAEG se effettivamente sostenute ed addebitate, ma dalla documentazione agli atti non risultavano;
- In ragione dell'originaria possibile fondatezza dell'opposizione, sotto il solo profilo delle conseguenze della violazione del limite c.d. di finanziabilità, ha compensato le spese di lite per 1/4 ponendole per la restante parte a carico di
Pt_1
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. L'eccezione di parte convenuta di inammissibilità del gravame è generica e non sono ravvisabili i presupposti per la declaratoria richiesta, che pertanto va respinta.
II. L'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata è superata essendo il giudizio in fase di decisione.
III. Il primo motivo di gravame (“A) LA PROCURA CONFERITA DA
[...]
” ed il secondo (“B) IL DIFETTO DI Controparte_5
LEGITTIMAZIONE ATTIVA/TITOLARITÀ DEL DI CP_6 Controparte_3 vengono esaminati congiuntamente valutata la stretta connessione.
L'appellante sostiene che la procura sarebbe nulla/indeterminata, non essendovi alcuna indicazione dei crediti azionati, venendo solo affermato che “i
Crediti sono elencati in allegato ai rispettivi Contratti di Cessione”, senza che niente sia allegato.
Inoltre, non avrebbe provato la titolarità del credito ceduto. CP_1
Parte appellata sostiene che nelle note di trattazione datate 22/11/2022 per l'udienza del 13/12/2022 la controparte nulla avrebbe eccepito né opposto in ordine sia alla procura conferita da a sia al Controparte_3 CP_1 difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito di in Controparte_3 ogni caso nella procura sarebbero indicati con precisione i crediti e le relative azioni esperibili (lettera “m”); la cessione del credito e la legittimazione di poi, sarebbe documentata sia dalla annotazione nel Controparte_3 registro delle imprese sia dalla pubblicazione sulla G.U., con indicazione del sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx in cui rinvenire i dati indentificativi del credito fino alla sua estinzione.
Contrariamente a quanto sostiene , le contestazioni relative alla CP_1 validità della procura ed alla legittimazione/titolarità non sono tardive, non essendo contenute nelle note di trattazione del 12.12.2022, in quanto in esse ha richiamato atti, documenti ed eccezioni già svolte, evidenziando la Pt_1 nullità/inefficacia del contratto di mutuo e dei titoli impugnati, nonché
l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli, con evidente riferimento alle deduzioni formulate nei precedenti scritti difensivi, e sin dall'atto introduttivo del giudizio l'opponente aveva insistito sulla mancata prova della legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Quanto alla fondatezza nel merito dell'eccezione, ritiene il collegio che nessuna invalidità della procura può derivare dal fatto di richiamare un documento ad essa esterno, purché reperibile. La procura in atti, autenticata dal Notaio
in data 9.7.2019, contiene il conferimento del mandato a Persona_1 compiere tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti utili od opportuni allo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti, di seguito meglio specificati, richiamando il contratto concluso del 6.12.2017 di cessione pro soluto dei crediti con Cassa di risparmio di Cesena ai sensi e per gli effetti degli artt. 1,4,7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione. Tra gli atti richiamati, vengono indicati alla lettera m) quelli di precetto. La procura non è pertanto indeterminata, contenendo la specifica indicazione dei crediti, ricavabili per relationem dal contratto di cessione, e dei poteri conferiti.
In relazione all'eccepito difetto di titolarità del credito si osserva che la S.C. ha costantemente evidenziato che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare dell'originario creditore, in virtù di un'operazione di cessione in blocco di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n.
24798/2020); ha inoltre precisato che "una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. n. 17944/2023).
La produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non è pertanto idonea a costituire prova della cessione del credito;
affinché
l'avviso possa fungere da prova dell'avvenuta cessione deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (v. fra le altre Cass.n.
24798/2020, Cass. n. 21821/2023, Cass. n. 3405/2024, Cass. n.
5478/2024).
La comunicazione dell'avviso di cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale recita:
“ …….comunica che, con contratto di cessione concluso in Controparte_3 data 6 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da
Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (il “Cedente”), …… tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione […] Sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili, fino all'estinzione del relativo credito ceduto, i dati indicativi dei
Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”.
Nel caso specifico, l'indicazione del sito internet non consente però di individuare il credito in oggetto, in quanto i crediti ceduti vengono identificati con codici numerici e non ha precisato quale sia quello corrispondente CP_1 al credito in esame, né in quale documento prodotto in giudizio sia verificabile.
E' tuttavia pacifico che il contratto di mutuo fondiario, concesso per la somma di euro 2.400.000,00, è stato stipulato in data 10.9.2007 e quindi nel periodo temporale indicato nell'avviso di cessione, ed inoltre non è contestato che il credito era deteriorato. Tali circostanze valgono da sole a far ritenere che il rapporto dedotto in giudizio rientra tra ”tutti i crediti per capitale, interessi
(anche di mora), spese e altri accessori […] derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017”.
Ne consegue che deve ritenersi provata la legittimazione attiva/titolarità attiva della cessionaria . CP_3
IV. La terza censura alla sentenza impugnata (C) IL LIMITE DI
FINANZIABILITÀ EX ART. 38 T.U.B.) è infondata.
sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di Pt_1 nullità e/o inefficacia del contratto per superamento del limite di finanziabilità, in quanto vi sarebbero pronunce di legittimità che, a differenza della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 3379/2022, avrebbero ritenuto che detto limite sarebbe elemento essenziale del contratto, cui conseguirebbe l'invalidità in caso di superamento. Il Tribunale ha già chiaramente illustrato i contrasti giurisprudenziali ed ha evidenziato che, in tema di mutuo fondiario, la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto riguardo le conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993.
Questa Corte in vari precedenti si è del pari espressa aderendo al principio enunciato dalle Sezioni Unite (v. Corte App. Firenze n. 226/2024 e
1606/2025).
Ritiene il collegio di mantenere fermo tale orientamento, non venendo fornite argomentazioni solide che possano giustificarne una rivisitazione, per cui l'eccezione di nullità sollevata da va rigettata, in applicazione del Pt_1 principio di diritto enunciato dalle S.U.: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione – qual
è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
V. La quarta censura alla sentenza impugnata (“D) IL SO RI”) è infondata.
Il Tasso RI è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali che indica il tasso di interesse medio risultante da un complesso meccanismo di rilevazione delle transazioni finanziarie per come operate dalle principali banche europee. La Commissione Europea, con Decisione del 4.12.2013, ha accertato un'intesa anticoncorrenziale tra alcune banche europee, teso a manipolare il tasso
EU nel periodo tra il 29.5.2005 e il 30.5.2008.
L' art. 2 della l. n. 287 del 1990 (legge “Antitrust”) prescrive la nullità per le intese “che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'accordo manipolativo del tasso
EU accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre
2013 rientrerebbe nelle intese vietate e ne conseguirebbe la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale sarebbe irrilevante che non avesse preso parte l'istituto bancario contraente (Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023).
Questa Corte, dando continuità all'indirizzo espresso in altre pronunce, (v. C.
App. Firenze, sent. n. 720/2024 del 15.4.24, n. 2055/2024 dell'11.12.2024), aderisce invece ad un diverso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'EU, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in
"applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'EU, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 12007 del 03/05/2024)”. In mancanza di allegazione e prova della partecipazione della convenuta all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Antitrust
Europea, o della conoscenza da parte della stessa e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato dell' intesa vietata, anche se il mutuo è stato contratto in data 10/9/2007, e quindi nel periodo in cui è stata accertata l'intesa vietata (29.5.2005-30.5.2008), non è possibile estendere la sanzione della condotta illecita a comportamenti di soggetti totalmente estranei alla stessa.
VI. La quinta censura alla sentenza impugnata (“E) L ”) è infondata. Pt_3
Parte appellante sostiene la nullità del contratto a causa della difformità dei valori ISC e TAEG in esso indicati rispetto a quelli effettivamente applicati, invocando la violazione del dovere informativo di cui all'art. 117 T.U.B.
Il Collegio rileva che la giurisprudenza è ormai costantemente orientata nell'affermare che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (v. fra le altre Cass n. 4597 /2023, n. 39169/2021).
VII. La sesta censura alla sentenza impugnata (F) LE SPESE PROCESSUALI) è infondata in conseguenza del rigetto del gravame.
Inammissibile è poi la richiesta di risarcimento del danno, generica e priva di un pur minimo supporto probatorio, comunque infondata essendo l'appello integralmente respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittorioso , le spese processuali del CP_1 presente giudizio di appello sono poste a carico di nella misura liquidata Pt_1 in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello comporta la duplicazione ex lege del contributo unificato, secondo il valore effettivo della causa, da ritenersi indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da già contro già Parte_1 Parte_2 CP_1
" quale mandataria di avverso la CP_2 Controparte_3 sentenza n. 1869/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata
- Condanna alla refusione in favore di quale Parte_1 CP_1 mandataria di delle spese di appello che liquida in € Controparte_3
6.946,00 oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Dichiara sussistere i presupposti per il pagamento di un importo ulteriore di contributo unificato pari a quello di iscrizione in appello della presente causa.
Manda alla cancelleria di verificare il dovuto contributo secondo il valore di causa.
Firenze, camera di consiglio del 18.12.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.