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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/11/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 697/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Americo Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
La ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-d'aver prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche, insegnando le materie della propria classe di concorso ed effettuando gli scrutini finali, nelle seguenti annualità scolastiche:
-A.S. 2020/2021: dal 21/09/2020 al 30/06/2021
- A.S. 2021/2022: dal 06/09/2021 al 31/08/2022
- A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 30/06/2023 - A.S. 2023/2024: dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (cfr. doc. 7, doc. 8, stato, matricolare e doc. 9)
-A.S. 2024/2025: dal 09.9.2024 al 31.08.2025.
-d'avere svolto un'attività di docente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità;
-di non aver usufruito in relazione ai suddetti periodi di servizio, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di €
500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e dal DPCM
23.9.2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali in ragione soltanto del proprio (ex) status di docente a tempo determinato;
-tale beneficio è riconosciuto dal cit. art. 1, comma 121 della L. 107/2015:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 prevede: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m.
23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", che all'art. 2 sancisce che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile
(…) 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato…”
-pertanto, in base alla normativa disciplinante il settore scolastico, tale beneficio sarebbe appannaggio dei soli docenti di ruolo e tutto questo nonostante la totale sovrapponibilità di mansioni e responsabilità tra docenti a tempo indeterminato e nonostante l'obbligo di formazione dei docenti risulti pacificamente esteso anche il personale precario dalle disposizioni di legge e pattizie del comparto Scuola;
-il diverso trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato previsto dall'art. 1 comma 121 Legge. n. 107/2015 è stato censurato dal Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 1842/2022 ha statuito, tra l'altro, che tale disciplina “…collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta contrasta con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, concludendo che “la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un'interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”;
-relativamente alla carta docenti anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/05/2022, emessa nella causa C-450/21, ha dichiarato incompatibile con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 199, la norma che preclude ai docenti precari il diritto d'usufruire dei €uro 500,00 della Carta Docente, esprimendo il seguente principio: “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1
di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo diEUR CP_1
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva:
“1 accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge
13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di
€ 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per:
€ 3.000,00 Parte_1
ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia.
3 conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per: € 3.000,00 Parte_1
4 Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi “
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione. Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.” Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima "discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza
(Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché
i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza
Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n. 450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi CP_1 non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”, per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al docente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del MIM di riconoscergli il beneficio de quo.
Le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Deve poi darsi conto delle successive modifiche della normativa in questione.
L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 ha così stabilito:
“All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro Controparte_1
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_3
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
A precedere la suddetta modifica normativa è stato l'art. 15 del d.l. n. 69 del
2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023, il quale così disponeva:
“ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno - termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili.
Nulla questio sulla spettanza alla ricorrente del bonus per l'a.s. 2024/2025, essendo ella stata assunta sino al 31/8. Secondo la normativa attuale alla non competerebbe, invece, il Parte_2
beneficio per l'a.s. 2023/2024 poiché il contratto è scaduto il 30/6.
Ebbene, a parere dello scrivente e non solo (si veda, ad es. Tribunale di Latina sent. 289/2025; Tribunale Salerno sent. n. 1200/2025), tale nuova disciplina introduce una disparità di trattamento a detrimento degli insegnanti assunti sino al 30 giugno poiché essa contrasta non solo con il dictum della
Cassazione, ma, ancor prima, con i principi di diritto espressi dalla Corte di
Giustizia Europea.
Al riguardo occorre riportare ulteriori passaggi della pronuncia della Suprema
Corte: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine… E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"…Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Quanto al concetto di “didattica annua”, il Giudice di Legittimità ha osservato che “Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del 1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.” , per poi concludere – come già sopra riportato - “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
In sintesi, non v'è alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli “precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative”
o “quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Da ciò consegue che sia l'attuale artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 come modificato dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n.
45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, che la sua originaria formulazione devono essere disapplicati in quanto si pongono e si ponevano in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta ai soli insegnanti incaricati di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili. La domanda in esame è pertanto fondata, avendo la prestato Parte_1
propria attività dal 25/11/2019 al 30/06/2020, dal 22/09/2020 al
31/08/2021, dal 06/09/2021 al 30/06/2022, dall'01/09/2022 al
31/08/2023, dall'01/09/2023 al 30/06/2024 e dal 09.9.2024 al 31.08.2025.
Riguardo alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente CP_1
disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero
o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del modesto valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_5
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, L. n.
1à07/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Condanna il ad erogare alla ricorrente Controparte_1
la prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 3000,00, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 650,00 per la fase di studio, € 325,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 11-11-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 697/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Americo Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
La ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-d'aver prestato servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche, insegnando le materie della propria classe di concorso ed effettuando gli scrutini finali, nelle seguenti annualità scolastiche:
-A.S. 2020/2021: dal 21/09/2020 al 30/06/2021
- A.S. 2021/2022: dal 06/09/2021 al 31/08/2022
- A.S. 2022/2023: dal 01/09/2022 al 30/06/2023 - A.S. 2023/2024: dal 01/09/2023 al 30/06/2024 (cfr. doc. 7, doc. 8, stato, matricolare e doc. 9)
-A.S. 2024/2025: dal 09.9.2024 al 31.08.2025.
-d'avere svolto un'attività di docente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità;
-di non aver usufruito in relazione ai suddetti periodi di servizio, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di €
500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e dal DPCM
23.9.2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali in ragione soltanto del proprio (ex) status di docente a tempo determinato;
-tale beneficio è riconosciuto dal cit. art. 1, comma 121 della L. 107/2015:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 prevede: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m.
23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", che all'art. 2 sancisce che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile
(…) 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato…”
-pertanto, in base alla normativa disciplinante il settore scolastico, tale beneficio sarebbe appannaggio dei soli docenti di ruolo e tutto questo nonostante la totale sovrapponibilità di mansioni e responsabilità tra docenti a tempo indeterminato e nonostante l'obbligo di formazione dei docenti risulti pacificamente esteso anche il personale precario dalle disposizioni di legge e pattizie del comparto Scuola;
-il diverso trattamento tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato previsto dall'art. 1 comma 121 Legge. n. 107/2015 è stato censurato dal Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 1842/2022 ha statuito, tra l'altro, che tale disciplina “…collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta contrasta con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, concludendo che “la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un'interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”;
-relativamente alla carta docenti anche la Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/05/2022, emessa nella causa C-450/21, ha dichiarato incompatibile con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 199, la norma che preclude ai docenti precari il diritto d'usufruire dei €uro 500,00 della Carta Docente, esprimendo il seguente principio: “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato Controparte_1
di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo diEUR CP_1
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva:
“1 accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge
13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'accredito in suo favore di
€ 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione della ricorrente e in particolare per:
€ 3.000,00 Parte_1
ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di giustizia.
3 conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dall' istante, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di 500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente o, in alternativa/subordine, al pagamento in suo favore della relativa somma e in particolare per: € 3.000,00 Parte_1
4 Con vittoria di spese, compensi professionali da distrarsi “
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione. Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.” Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima "discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza
(Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché
i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza
Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n. 450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi CP_1 non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”, per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al docente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del MIM di riconoscergli il beneficio de quo.
Le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Deve poi darsi conto delle successive modifiche della normativa in questione.
L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 ha così stabilito:
“All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro Controparte_1
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_4
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_3
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per
l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
A precedere la suddetta modifica normativa è stato l'art. 15 del d.l. n. 69 del
2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023, il quale così disponeva:
“ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno - termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili.
Nulla questio sulla spettanza alla ricorrente del bonus per l'a.s. 2024/2025, essendo ella stata assunta sino al 31/8. Secondo la normativa attuale alla non competerebbe, invece, il Parte_2
beneficio per l'a.s. 2023/2024 poiché il contratto è scaduto il 30/6.
Ebbene, a parere dello scrivente e non solo (si veda, ad es. Tribunale di Latina sent. 289/2025; Tribunale Salerno sent. n. 1200/2025), tale nuova disciplina introduce una disparità di trattamento a detrimento degli insegnanti assunti sino al 30 giugno poiché essa contrasta non solo con il dictum della
Cassazione, ma, ancor prima, con i principi di diritto espressi dalla Corte di
Giustizia Europea.
Al riguardo occorre riportare ulteriori passaggi della pronuncia della Suprema
Corte: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine… E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"…Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Quanto al concetto di “didattica annua”, il Giudice di Legittimità ha osservato che “Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del 1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.” , per poi concludere – come già sopra riportato - “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
In sintesi, non v'è alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli “precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative”
o “quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Da ciò consegue che sia l'attuale artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 come modificato dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n.
45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, che la sua originaria formulazione devono essere disapplicati in quanto si pongono e si ponevano in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta ai soli insegnanti incaricati di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili. La domanda in esame è pertanto fondata, avendo la prestato Parte_1
propria attività dal 25/11/2019 al 30/06/2020, dal 22/09/2020 al
31/08/2021, dal 06/09/2021 al 30/06/2022, dall'01/09/2022 al
31/08/2023, dall'01/09/2023 al 30/06/2024 e dal 09.9.2024 al 31.08.2025.
Riguardo alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente CP_1
disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero
o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del modesto valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_5
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, L. n.
1à07/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
Condanna il ad erogare alla ricorrente Controparte_1
la prestazione oggetto di causa, pari a complessivi € 3000,00, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 650,00 per la fase di studio, € 325,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase decisionale, € 49,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 11-11-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli