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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n.3721/2024 promossa da:
(P.IVA ) con sede in Condove, via Parte_1 P.IVA_1
C. Battisti 6, in persona del legale rappresentante, nonché per il sig. Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. A. Barbara
[...] C.F._1
Schiavone e dall'avv. Federica Molino
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art. 9, D.lgs. n. 149/2015 dai Funzionari , Controparte_2 CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva annullare e/o revocare le ordinanze – ingiunzione n.
259/2024 e n. 260/2024 e conseguentemente annullare tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compreso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. TO
00002/2021-157- 01 del 14 ottobre 2021 e il Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. TO 00002/2021-157- 02 del 14 ottobre 2021;
pagina 1 di 5 parte convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, in considerazione della efficacia vincolante delle circolari, chiedeva di compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
l'opposizione non è fondata;
con Verbale unico di accertamento e notificazione n. TO00002/2021-157-01 del 14 ottobre 2021 con allegato l'atto di diffida/notificazione di illecito amministrativo per le violazioni sanabili e con il Verbale di accertamento per l'obbligazione contributiva
(notificati il 31 dicembre 2021 al sig. in qualità di trasgressore e il Parte_2
5 novembre 2021 a in qualità di obbligato in solido ai Parte_1
sensi dell'art. 6 legge n. 689/1981), l' disconosceva la natura CP_1
autonoma della prestazione lavorativa resa dal sig. nel periodo da CP_7
luglio 2020 ad agosto 2021, e contestava le violazioni connesse alla riqualificazione delle prestazioni come lavoro subordinato (omessa comunicazione preventiva di assunzione del lavoratore, omessa consegna al predetto lavoratore della lettera di assunzione e omessa registrazione sul LUL della prestazione lavorativa resa dal suddetto nel periodo suindicato), quantificava l'importo dell'imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
in data 22 aprile 2022 la funzionaria che aveva accertato la violazione redigeva il rapporto al Direttore dell'ufficio periferico per comunicargli l'inottemperanza alla diffida e il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate con il
Verbale unico di accertamento e notificazione, ai sensi dell'art. 17 della legge n.
689/81; in memoria di costituzione parte convenuta rilevava che la società opponente, in ottemperanza alle risultanze ispettive, aveva provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi ed aveva regolarizzato il sig. CP_7
come lavoratore dipendente per il periodo oggetto dell'accertamento. Parte ricorrente in corso di causa dichiarava di aver regolarizzato la posizione del sig.
pagina 2 di 5 al solo fine di ottenere il Durc, di aver pagato con riserva di ripetizione e di CP_7
aver impugnato con ricorso amministrativo la diffida ad adempiere con la richiesta dei contributi;
con ricorso ex art. 45 e ss. TU n. 1124/1965 inoltrato il 3 maggio 2022 la società opponente contestava il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo emesso dalla sede Inail di Rivoli il 6 aprile 2022 a seguito del Verbale ITL del 14 ottobre
2021, e ne chiedeva l'annullamento per le stesse ragioni esposte nel presente giudizio.
Con ricorso amministrativo inoltrato il 27 maggio 2022 la società opponente contestava l'atto di accertamento emesso dall'Inps sede di Collegno il 20 aprile 2022
a seguito del Verbale ITL del 14 ottobre 2021, e ne chiedeva l'annullamento per le stesse ragioni esposte nel presente giudizio. Il 29 luglio 2022, senza attendere la decisione dei ricorsi, la società opponente presentava all'Inps e all'Inail domanda di pagamento rateale di contributi e premi in fase amministrativa, dando atto di pagare salvo ripetizione “essendoci contenzioso in corso”. Vero è che le clausole di riserva di ripetizione subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito, ma nel caso di specie la domanda di regolarizzazione degli inadempimenti contributivi non avveniva nell'ambito di un condono previdenziale, a luglio 2022 non erano ancora stati decisi i ricorsi amministrativi, né erano spirati i termini per la decisione, per cui il pagamento di contributi e premi determinava la cessazione del contenzioso amministrativo, né veniva mai instaurato un contenzioso giudiziale avverso Inps e
Inail, per cui il debito contributivo deve ritenersi riconosciuto, e di conseguenza è dovuto il pagamento delle sanzioni amministrative correlate;
il pagamento di contributi e sanzioni non era necessario al fine del rilascio del
Durc. L'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007, intitolato “Cause non ostative al rilascio del DURC”, prevede che “1. Il
pagina 3 di 5 DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. 2.
Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”. Trattandosi di crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo era possibile ottenere un Durc regolare, con onere, in caso di reiezione del ricorso amministrativo, di agire in giudizio, e ciò avrebbe consentito di ottenere un Durc regolare fino alla decisione definitiva del ricorso giudiziale;
in ogni caso dalle dichiarazioni rese dal lavoratore e dal legale rappresentante della società ricorrente risultava provato che la prestazione resa presentava i caratteri della subordinazione: il sig. rendeva mere prestazioni di manodopera, CP_7
non possedeva attrezzatura significativa, o quanto meno non la utilizzava per l'attività svolta in favore della società opponente, eseguiva le lavorazioni utilizzando i prodotti forniti dalla società, veniva retribuito con paga oraria, osservava un orario di lavoro di otto ore al giorno. Nel periodo oggetto di causa (luglio 2020 / agosto 2021) emetteva tre fatture in favore di terzi: la n. 3 del 20 ottobre 2020, la n. 2 del 21 aprile 2021 e la n. 6 del 12 settembre 2021. Volendo presumere che anche la prima e l'ultima fossero attinenti a lavorazioni eseguite rispettivamente dopo luglio 2020 e prima di settembre 2021, si trattava di lavorazioni semplici, che il sig. avrebbe CP_8
potuto svolgere mentre operava alle dipendenze della società ricorrente, al di fuori dell'orario concordato con il datore di lavoro;
l'opposizione deve pertanto essere respinta;
le spese, liquidate in dispositivo con la riduzione del 20%, seguono la soccombenza;
PQM
pagina 4 di 5 respinge l'opposizione;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.400,00, oltre rimb. 15%.
Così deciso in Torino, il 25 febbraio 2025.
La Giudice
Dr.ssa Silvana Cirvilleri
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n.3721/2024 promossa da:
(P.IVA ) con sede in Condove, via Parte_1 P.IVA_1
C. Battisti 6, in persona del legale rappresentante, nonché per il sig. Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. A. Barbara
[...] C.F._1
Schiavone e dall'avv. Federica Molino
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato Controparte_1
e difeso ex art. 9, D.lgs. n. 149/2015 dai Funzionari , Controparte_2 CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva annullare e/o revocare le ordinanze – ingiunzione n.
259/2024 e n. 260/2024 e conseguentemente annullare tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compreso il Verbale unico di accertamento e notificazione n. TO
00002/2021-157- 01 del 14 ottobre 2021 e il Verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. TO 00002/2021-157- 02 del 14 ottobre 2021;
pagina 1 di 5 parte convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, in considerazione della efficacia vincolante delle circolari, chiedeva di compensare integralmente le spese di lite tra le parti;
l'opposizione non è fondata;
con Verbale unico di accertamento e notificazione n. TO00002/2021-157-01 del 14 ottobre 2021 con allegato l'atto di diffida/notificazione di illecito amministrativo per le violazioni sanabili e con il Verbale di accertamento per l'obbligazione contributiva
(notificati il 31 dicembre 2021 al sig. in qualità di trasgressore e il Parte_2
5 novembre 2021 a in qualità di obbligato in solido ai Parte_1
sensi dell'art. 6 legge n. 689/1981), l' disconosceva la natura CP_1
autonoma della prestazione lavorativa resa dal sig. nel periodo da CP_7
luglio 2020 ad agosto 2021, e contestava le violazioni connesse alla riqualificazione delle prestazioni come lavoro subordinato (omessa comunicazione preventiva di assunzione del lavoratore, omessa consegna al predetto lavoratore della lettera di assunzione e omessa registrazione sul LUL della prestazione lavorativa resa dal suddetto nel periodo suindicato), quantificava l'importo dell'imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
in data 22 aprile 2022 la funzionaria che aveva accertato la violazione redigeva il rapporto al Direttore dell'ufficio periferico per comunicargli l'inottemperanza alla diffida e il mancato pagamento delle sanzioni amministrative comminate con il
Verbale unico di accertamento e notificazione, ai sensi dell'art. 17 della legge n.
689/81; in memoria di costituzione parte convenuta rilevava che la società opponente, in ottemperanza alle risultanze ispettive, aveva provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi ed aveva regolarizzato il sig. CP_7
come lavoratore dipendente per il periodo oggetto dell'accertamento. Parte ricorrente in corso di causa dichiarava di aver regolarizzato la posizione del sig.
pagina 2 di 5 al solo fine di ottenere il Durc, di aver pagato con riserva di ripetizione e di CP_7
aver impugnato con ricorso amministrativo la diffida ad adempiere con la richiesta dei contributi;
con ricorso ex art. 45 e ss. TU n. 1124/1965 inoltrato il 3 maggio 2022 la società opponente contestava il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo emesso dalla sede Inail di Rivoli il 6 aprile 2022 a seguito del Verbale ITL del 14 ottobre
2021, e ne chiedeva l'annullamento per le stesse ragioni esposte nel presente giudizio.
Con ricorso amministrativo inoltrato il 27 maggio 2022 la società opponente contestava l'atto di accertamento emesso dall'Inps sede di Collegno il 20 aprile 2022
a seguito del Verbale ITL del 14 ottobre 2021, e ne chiedeva l'annullamento per le stesse ragioni esposte nel presente giudizio. Il 29 luglio 2022, senza attendere la decisione dei ricorsi, la società opponente presentava all'Inps e all'Inail domanda di pagamento rateale di contributi e premi in fase amministrativa, dando atto di pagare salvo ripetizione “essendoci contenzioso in corso”. Vero è che le clausole di riserva di ripetizione subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito, ma nel caso di specie la domanda di regolarizzazione degli inadempimenti contributivi non avveniva nell'ambito di un condono previdenziale, a luglio 2022 non erano ancora stati decisi i ricorsi amministrativi, né erano spirati i termini per la decisione, per cui il pagamento di contributi e premi determinava la cessazione del contenzioso amministrativo, né veniva mai instaurato un contenzioso giudiziale avverso Inps e
Inail, per cui il debito contributivo deve ritenersi riconosciuto, e di conseguenza è dovuto il pagamento delle sanzioni amministrative correlate;
il pagamento di contributi e sanzioni non era necessario al fine del rilascio del
Durc. L'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007, intitolato “Cause non ostative al rilascio del DURC”, prevede che “1. Il
pagina 3 di 5 DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. 2.
Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo: a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”. Trattandosi di crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo era possibile ottenere un Durc regolare, con onere, in caso di reiezione del ricorso amministrativo, di agire in giudizio, e ciò avrebbe consentito di ottenere un Durc regolare fino alla decisione definitiva del ricorso giudiziale;
in ogni caso dalle dichiarazioni rese dal lavoratore e dal legale rappresentante della società ricorrente risultava provato che la prestazione resa presentava i caratteri della subordinazione: il sig. rendeva mere prestazioni di manodopera, CP_7
non possedeva attrezzatura significativa, o quanto meno non la utilizzava per l'attività svolta in favore della società opponente, eseguiva le lavorazioni utilizzando i prodotti forniti dalla società, veniva retribuito con paga oraria, osservava un orario di lavoro di otto ore al giorno. Nel periodo oggetto di causa (luglio 2020 / agosto 2021) emetteva tre fatture in favore di terzi: la n. 3 del 20 ottobre 2020, la n. 2 del 21 aprile 2021 e la n. 6 del 12 settembre 2021. Volendo presumere che anche la prima e l'ultima fossero attinenti a lavorazioni eseguite rispettivamente dopo luglio 2020 e prima di settembre 2021, si trattava di lavorazioni semplici, che il sig. avrebbe CP_8
potuto svolgere mentre operava alle dipendenze della società ricorrente, al di fuori dell'orario concordato con il datore di lavoro;
l'opposizione deve pertanto essere respinta;
le spese, liquidate in dispositivo con la riduzione del 20%, seguono la soccombenza;
PQM
pagina 4 di 5 respinge l'opposizione;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
1.400,00, oltre rimb. 15%.
Così deciso in Torino, il 25 febbraio 2025.
La Giudice
Dr.ssa Silvana Cirvilleri
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