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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/04/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 09/04/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 801/2017 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente Militello Rosmarino via San Martino n. 21, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello in via O.
Respighi n. 2 presso e nello studio degli Avv.ti Genoveffa Caliò, e Rosanna Monastra dai quali è rappresentato e difeso giusta procura posta in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/03/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa nel 2015 per n.152 giornate, alle dipendenze della ditta “ ”. Organizzazione_1
CP_ Lamentava che l' l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e che inutili erano stati i successivi ricorsi amministrativi.
CP_ Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno 2015 e per le giornate cancellate, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti.
CP_ Si costituiva l' la quale non eccepiva alcuna decadenza dell'azione, ex art. 22 legge 7/1970, ma nel merito, contestava la domanda avversa e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi.
Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza veniva decisa.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi, nemmeno CP_ contestata dall'
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va precisato che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011 n. 2051 Cass. 05/03/2007 n.
5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
La domanda della ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e per le giornate indicate.
CP_ Il ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP_ agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n.
7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta . Org_1
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la
[... circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta
, peraltro specificando, il teste quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come Org_1 Tes_1 fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Ha altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti,
l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per CP_ l'anno 2015 e per n.152 giornate, e, conseguentemente l' deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione, in favore degli Avv. Caliò e Monastra che hanno reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 01/03/2017, disattesa ogni contraria istanza, Parte_2 CP_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2015 e per n.152 giornate, ha lavorato come bracciante Parte_2 CP_ agricolo alle dipendenze della ditta , e, per l'effetto ordina all in persona del Organizzazione_1 legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
2)Rigetta ogni altra domanda;
CP_ 3)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti Caliò e Monastra;
Patti, 09/04/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 09/04/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 801/2017 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], (C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente Militello Rosmarino via San Martino n. 21, elettivamente domiciliato in S. Agata Militello in via O.
Respighi n. 2 presso e nello studio degli Avv.ti Genoveffa Caliò, e Rosanna Monastra dai quali è rappresentato e difeso giusta procura posta in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/03/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa nel 2015 per n.152 giornate, alle dipendenze della ditta “ ”. Organizzazione_1
CP_ Lamentava che l' l'aveva erroneamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e che inutili erano stati i successivi ricorsi amministrativi.
CP_ Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno 2015 e per le giornate cancellate, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti.
CP_ Si costituiva l' la quale non eccepiva alcuna decadenza dell'azione, ex art. 22 legge 7/1970, ma nel merito, contestava la domanda avversa e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi.
Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza veniva decisa.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda. Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi, nemmeno CP_ contestata dall'
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va precisato che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011 n. 2051 Cass. 05/03/2007 n.
5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
La domanda della ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno e per le giornate indicate.
CP_ Il ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP_ agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n.
7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta . Org_1
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la
[... circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta
, peraltro specificando, il teste quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come Org_1 Tes_1 fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata. Ha altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti,
l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per CP_ l'anno 2015 e per n.152 giornate, e, conseguentemente l' deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione, in favore degli Avv. Caliò e Monastra che hanno reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il 01/03/2017, disattesa ogni contraria istanza, Parte_2 CP_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara che , per l'anno 2015 e per n.152 giornate, ha lavorato come bracciante Parte_2 CP_ agricolo alle dipendenze della ditta , e, per l'effetto ordina all in persona del Organizzazione_1 legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
2)Rigetta ogni altra domanda;
CP_ 3)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avv.ti Caliò e Monastra;
Patti, 09/04/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia