Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 14/04/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa Rosanna Femia, viene chiamata la causa iscritta al n.2731 / 2024 promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv. IRTOLO Parte_1
ANTONELLA
Contro rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE CP_1
Sono presenti l'Avv. IRTOLO ILENIA per delega dell'avv. IRTOLO ANTONELLA nell'interesse della parte ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e chiede la decisione della causa in conformità alle conclusioni del ctu
E' altresì presente per l' l'avv. PORCELLI VITTORIA per delega dell'avv. CP_1
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e si chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, nell'udienza di discussione del 14.04.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°2731 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'avv. Irtolo Antonella, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad Pensione di inabilità ex art. 12 legge n.118/71 CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.05.2024 parte ricorrente, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. il presente giudizio di opposizione, chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi dell'art.12 della legge n.118/71.
In particolare, parte ricorrente a fondamento dell'opposizione ha contestato la CTU espletata nella precedente fase di ATPO, deducendo che il nominato consulente d'ufficio non avrebbe valutato correttamente la propria condizione invalidante e l'incidenza delle patologie di cui è affetta sulla propria capacità lavorativa. Ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali, anche alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione.
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della CP_1
ricorrente alle spese di lite.
La causa, istruita mediante integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase
– limitatamente alla nuova documentazione medica, sopravvenuta dopo la conclusione della fase di A.T.P.O., ed acquisita al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di accertare l'eventuale aggravamento della condizione invalidante del ricorrente.
All'odierna udienza, la causa viene decisa come da sentenza depositata telematicamente, all'esito della camera di consiglio.
* * * * * *
Nel merito l'opposizione deve ritenersi infondata.
All'esito della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento il dott.
[...]
concludeva che la ricorrente è affetto: “E' affetta da esami di carcinoma al Per_1
colon (cod. 9323 : 70%); sindrome depressiva endoreattiva media (cod. 2205 : 25%).
Condropatia femoro rotulea dx (P.A. 7205: 30%).
Il CTU esaminata la documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione al fine di accertare la sussistenza di un eventuale aggravamento delle patologie accertate ai sensi dell'art. 149 cpc e dunque la sussistenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della prestazione richiesta (pensione di inabilità), ha ritenuto che, nonostante le suddette nuove acquisizioni documentali dalla quali non si rileva un peggioramento dello status invalidante, ha accertato una percentuale dell'85%, ritenendo, quindi, che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico, logico ed esaustivo, basando l'accertamento sulla documentazione sanitaria prodotta dalle parti e sulle risultanze dell'esame obiettivo.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che il ricorrente, attualmente, non possiede il requisito sanitario legittimante il riconoscimento della pensione di inabilità.
Le spese di lite e quelle di CTU vanno poste a carico dell , stante la dichiarazione CP_1
di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l in opposizione ad ATP n.2463/2023, così provvede: CP_1
1) Rigetta l'opposizione.
2) Compensa le spese di lite.
3) Pone le spese di CTU a carico dell che liquida come da separato dispositivo. CP_1
Reggio Calabria, 14.04.2025 Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia