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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 629/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 629/2022
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale Parte_1
apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni,
Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali, n. 4;
OPPONENTE contro
C.F. , con sede legale in Reggio Controparte_1 P.IVA_1
Emilia, Via Ronchdale n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Valentina Ruzzenenti del
Foro di Milano e Carlo Fratta del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Parma, Via Tommasini n. 9;
OPPOSTA
ha pronunciato – ex art. 1, co. 51 e ss. L. 92/2012, c.d “Fornero” – la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 1, comma 48 della L. n. 92/2012 depositato in data 9.09.2022
e ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione ex art. 1, co. 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza resa in data 12.08.2022 - a mezzo della quale, all'esito del giudizio introdotto nelle forme di cui all'art. 1, co. 48, L. n. 92/2012, era stata rigettata la domanda di impugnativa del licenziamento al medesimo irrogato dalla società P.A. - ed instando per l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“in accoglimento della opposizione proposta con il presente ricorso avverso
l'ordinanza 12.8.2022 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma dr.ssa
Elena Orlandi, comunicata in pari data;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa l'integrazione del contraddittorio con l ove ne sia ritenuta necessaria la CP_2
partecipazione al giudizio;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); dato atto delle riserve tutte espresse nel ricorso introduttivo e nel presente atto e riservata, altresì, ricorrendone le condizioni, l'opzione di cui all'art. 18, 3° comma
S.L.; occorrendo, entrando nel merito delle ragioni del licenziamento de quo;
A) In via principale: sancita la nullità, inefficacia o invalidità del licenziamento intimato con lettera datata 20.1.2021 per le ragioni espresse o per ogni altra meglio vista, condannare la alla reintegrazione in servizio e alle altre CP_1
prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 L. n. 300/1970 ovvero adottare nei confronti della convenuta l'una o l'altra delle minori determinazioni previste dallo stesso art. 18 S.L. che risultassero del caso;
in ipotesi di affermata inefficacia o invalidità non sanzionabile ai sensi di tali norme, applicando le regole di diritto comune, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni percipiende tra il licenziamento e la riammissione in servizio, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale;
in ogni caso, per le somme che risulteranno all'esito della CTU del caso. B) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del sig. a godere delle ferie, delle festività e dei permessi d'ogni Parte_1
genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
C) In subordine rispetto alle domande sub A): accertata la sussistenza a sostegno del licenziamento de quo solo di un giustificato motivo soggettivo, condannare
al pagamento in favore del sig. dell'indennità CP_1 Parte_1
sostitutiva del preavviso spettantegli ex CCNL Trasporto Merci, con la relativa incidenza sul TFR, nella misura che risulterà all'esito di apposita CTU o meglio vista.
D) Con vittoria delle spese del procedimento in tutte le sue fasi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA.”
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere stato assunto, in data
2.10.2006, dalla società in qualità di autista e con Controparte_3
inquadramento economico, all'atto del primo dei trasferimenti d'azienda, nel livello
B3 ai sensi del CCNL Trasporto Merci (doc. 13 fasc. parte ricorrente); b) che il rapporto di lavoro, a seguito di successivi trasferimenti d'azienda, era proseguito, senza soluzione di continuità, dapprima con la società LOG'S s.r.l., e, successivamente, con la società Coopservice Soc. Coop. P.A., impresa che operava in vari settori tra cui la logistica e che aveva, alla data del 31.03.2021, un numero complessivo di addetti pari a 16635 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); c) che la società a mezzo lettera CP_1
del 30.12.2020, comunicava al ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “Con la presente siamo a contestarLe quanto segue: In data 28-12-2020, in seguito ad un controllo periodico effettuato tramite il servizio rilevazione attività delle Eni Multicard
Aziendali (periodo fino ad ora controllato 06-2020 10- 2020) in particolare delle
Multicard relative ai mezzi assegnati al cantiere di EL ove Lei opera, sono emerse svariate gravi anomalie rispetto ai movimenti effettuati con il suo codice PIN, che le ricordiamo essere segreto non cedibile e non comunicabile a terzi ed a sua unica ed esclusiva conoscenza. Nello specifico Le contestiamo che risultano: a) attività di rifornimento oltre il limite di capienza del serbatoio dei mezzi;
b) diversi rifornimenti ingiustificati effettuati nella stessa giornata;
c) rifornimenti effettuati in giornate in cui non risultava in servizio per malattia;
d) in diversi casi rifornimenti effettuati presso stazioni di servizio diverse da quella indicata dalle disposizioni aziendali (ENI Station
Fidenza, Loc S. Michele Campagna); e) rifornimenti di carburante diverso da quello indicato dalle direttive aziendali ovvero Diesel + anziché Diesel normale. Le riepiloghiamo nell'elenco in allegato, da considerarsi parte integrante della presente contestazione, tutte le operazioni effettuate che le vengono contestate. L'elenco riporta:
- il n° della Eni Multicard relativa al mezzo - la data dell'operazione con ora minuti secondi - importo espresso in euro - la località (Area di servizio) presso la quale è stato effettuato il rifornimento - la targa del mezzo abbinato alla Eni Multicard - il numero progressivo dello scontrino – il codice dell'autista che ha effettuato
l'operazione (definito dal PIN utilizzato come autorizzazione) - la descrizione del tipo di carburante acquistato - la quantità di carburante acquistato con la singola transazione - la capienza effettiva del serbatoio del mezzo desumibile dalla carta di circolazione - il suo stato di servizio per la giornata indicata dalla transazione - ed infine i fatti contestati per ogni singola transazione anomala. Precisiamo che tutte le
Eni Multicard oggetto della contestazione sono custodite all'interno del mezzo di appartenenza, i quali mezzi risultano chiusi a chiave e custoditi all'interno dell'area cortiliva dello stabilimento di Servizi Italia di EL di AG accessibile tramite sbarra motorizzata attivabile con un Badge personale/operatore. Le condotte a Lei ascritte hanno cagionato un ingente danno economico alla scrivente che fin da ora ci si riserva di quantificarle. Alla luce di quanto sopra indicato la informiamo che è nostra intenzione valutare disciplinarmente l'accaduto ai sensi del C.C. della legge
300/70, del CCNL vigente, nonché delle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Restiamo in attesa di Sue eventuali giustificazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Le comunichiamo infine che vista la gravità dei fatti contestati, Ella viene posto in sospensione cautelare non disciplinare per l'intera durata del procedimento disciplinare” (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) di avere, quindi, rassegnato le proprie giustificazioni con lettera del 4.01.2021, offrendo contestualmente la propria prestazione lavorativa e chiedendo in ogni caso un'audizione personale (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) che la predetta audizione si teneva in data 5.01.2021, allorquando il ricorrente rilasciava la seguente dichiarazione:
“- la busta contenente il PIN al momento della consegna non era perfettamente integra
e il PIN risultava già visibile, senza la necessità di eliminare la patina che avrebbe dovuto oscurarlo;
- i mezzi FM764ST, FM803ST, DC917HF hanno serbatoi con capienza maggiore di quella da voi indicata;
- nella giornata del 28 luglio ho fatto due rifornimenti uno a inizio giornata ed uno a fine giornata, chiaramente dopo aver svolto
i viaggi assegnatimi occorreva un nuovo rifornimento;
nella stessa giornata compare un terzo rifornimento ma il mezzo era assegnato ad un collega, quindi occorrerebbe chiedere spiegazioni al conducente;
- nella giornata del 12/8/2020 ho fatto due rifornimenti su due mezzi diversi che mi sono stati assegnati per svolgere i viaggi di quella giornata;
- nella giornata 24/9/2020 alla partenza il mezzo era quasi vuoto pertanto, dovendo recarmi a Trento ho fatto un po' di rifornimento, mi sono poi fermato per necessità e fare pausa quindi ho approfittato per fare rifornimento e al rientro ho di nuovo fatto carburante per non lasciare il mezzo vuoto;
- il giorno
21/11/2020ero assente per malattia e non so chi possa aver utilizzato il mezzo;
- il giorno 9/10/2020 ho fatto due rifornimenti uno all'inizio del viaggio e poi alla fine per evitare di lasciarlo mezzo vuoto” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); f) che la società convenuta, a mezzo lettera del 20.01.2021, comunicava al ricorrente il licenziamento per giusta causa (doc. 5 fasc. parte ricorrente); g) di avere impugnato il predetto licenziamento, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro dalla società (doc. 6 fasc. parte ricorrente); h) di avere successivamente esperito, in data 22.07.2021, tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., parimenti senza ricevere alcun riscontro (doc. 7 fasc. parte ricorrente); i) che l'ultima retribuzione globale di fatto riconosciuta al ricorrente era pari a complessivi € 2.492,29 (doc. 8 fasc. parte ricorrente); l) che, presso la sede di lavoro del ricorrente, non era mai stato affisso alcun valido codice disciplinare;
m) di non avere mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare ulteriore a quella dedotta in giudizio;
n) di essere ancora disoccupato nonostante l'iscrizione alle competenti liste di collocamento (doc. 1 fasc. parte ricorrente); o) che ogni mezzo della società convenuta era dotato di una propria tessera Eni Multicard che conteneva il codice e la targa del mezzo in questione, e che ogni autista era dotato di un codice PIN che gli veniva consegnato personalmente dal sig. (doc. 9 fasc. parte ricorrente); p) Per_1
che, dopo il licenziamento de quo, erano stati sostituiti i PIN, i codici autista e le tessere di tutti gli addetti assegnati al cantiere in questione (doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); q) che ciascun autista era tenuto ad annotare sugli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati, il proprio codice autista, la targa del mezzo rifornito e il numero dei km indicati sul contachilometri;
r) che, al termine di ogni viaggio, al proprio rientro in sede, ciascun autista doveva riporre tali scontrini in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig. , il quale, poi, provvedeva a consegnarli all'Ufficio Per_1
Amministrativo della sede di Reggio Emilia;
s) che il ricorrente effettuava il rifornimento con carburante Diesel+ solo allorquando il carburante Diesel era terminato;
t) che il carburante Diesel+ aveva un prezzo superiore di soli dieci centesimi rispetto al carburante Diesel;
u) che i serbatoi dei mezzi Iveco ML160E25 FM803ST
e Iveco 150 DC917HF avevano una capienza massima effettiva, rispettivamente, di
200 e 300 litri, e non, per contro, di 120 e 181 litri, come erroneamente riportato del prospetto allegato alla contestazione disciplinare (doc. 15 fasc. parte ricorrente); v) che, contrariamente a quanto contestato, non vi era alcun obbligo per gli autisti di rifornirsi presso l'Eni Station di Fidenza, loc. S. Michele Campagna;
z) che, benché fosse consigliato, non sempre i mezzi venivano ricoverati nel piazzale del cantiere di
EL di AG con il serbatoio pieno;
aa) che le tessere per il rifornimento talvolta venivano erroneamente riposte sul mezzo sbagliato, ossia non corrispondente alla targa indicata sulla tessera stessa;
bb) di non aver effettuato il rifornimento, contestato, del 17.07.2020; cc) che, per ammissione della stessa società convenuta, il rifornimento effettuato in data 28.07.2020, alle ore 13:54, non era riferibile al ricorrente, in quanto il mezzo era stato dato in dotazione al sig. dd) che i Per_2
rifornimenti effettuati in data 12.08.2020 erano stati effettuati su mezzi diversi da quelli utilizzati dal ricorrente in tale data, e più precisamente sui mezzi targati DF464PX e
ZA006XN; ee) di non aver effettuato i rifornimenti del 14.08.2020 e del 19.08.2020; ff) che, in data 24.09.2020, nel corso di un viaggio dal cantiere a Trento, venivano effettuati i seguenti rifornimenti: - un primo rifornimento di 58 litri effettuato a Fidenza alle ore 07:22; - un secondo rifornimento di 47 litri effettuato a Castelnuovo del Garda
(V$) alle ore 11:48; - un ultimo rifornimento di 75 litri effettuato a Fidenza alle ore
13:47; gg) che il rifornimento effettuato in data 21.11.2020 sul mezzo targato
CT974SV non poteva essere attribuito al ricorrente, in quanto quest'ultimo risultava assente per malattia in tale giornata;
hh) di aver effettuato i due rifornimenti del
09.10.2020, essendo partito dal cantiere con il serbatoio praticamente vuoto.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente riproponeva, nella presente sede, le medesime argomentazioni difensive già esaminate e rigettate dal Giudice della prima fase, deducendo l'illegittimità del licenziamento comminato ed eccependone, sotto il profilo formale-procedimentale, da un lato, la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori stante la mancata affissione, in un luogo accessibile ai dipendenti, di un valido codice disciplinare, e, dall'altro, la genericità della contestazione disciplinare nonché la tardività della stessa, in quanto comunicata ben oltre i termini previsti dall'art. 32, comma 6, lett. A).
Evidenziava, poi, l'insussistenza dei fatti materiali contestati nonché della giusta causa, essendo i fatti contestati al lavoratore riconducibili, al più, alla fattispecie contemplata dall'art. 32 del CCNL di categoria, la quale prevedeva la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni. Chiedeva, dunque, l'applicazione delle tutele reali e obbligatorie di cui all'art. 18, commi 1 e 2 dello Statuto dei lavoratori, nonché la condanna della società convenuta al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità sostitutiva delle ferie maturande fino alla reintegrazione in servizio, riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno.
1.2. Con memoria difensiva del 26.01.2023, si costituiva in giudizio COOPSERVICE
SOC. COOP. P.A., la quale contestava la fondatezza dell'opposizione, instando per la reiezione della stessa e la conferma dell'ordinanza emessa a definizione della prima fase.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della lite, la causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze della
CTU tecnico-meccanica disposta.
1.4. All'udienza del 23.01.2025, il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. L'opposizione è infondata e deve essere, dunque, rigettata per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. Appare opportuno rilevare che, secondo i criteri in materia di distribuzione dell'onere della prova, fatti costitutivi necessari e sufficienti a reggere gli effetti giuridici che il lavoratore mira a conseguire attraverso la c.d. impugnativa di licenziamento sono la pregressa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua interruzione a seguito di un atto di licenziamento;
fatti impeditivi degli effetti giuridici che il lavoratore attore mira a conseguire sono la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, dichiarati e manifestati nel rispetto delle forme, anche procedimentali.
In questa prospettiva, essendo pacifico il rapporto di lavoro subordinato, che legava l'istante alla convenuta, occorrerà valutare la vicenda posta a fondamento del licenziamento e verificare, dal materiale probatorio acquisito, se rispetto ad essa siano stati forniti univoci riscontri circa la fondatezza del potere risolutorio esercitato dal datore.
Orbene, per stabilire se la condotta in esame contestata al ricorrente integri gli estremi di un illecito disciplinare qualificabile come giusta causa/giustificato motivo soggettivo, occorre evidenziare quale sia il contenuto del potere disciplinare in capo al datore di lavoro;
detto potere trova invero fondamento - in primis - nella norma di cui all'art. 2106 c.c. che sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, obblighi che connotano le modalità esecutive della prestazione di lavoro ed il cui inadempimento si caratterizza, pertanto, per la sua natura contrattuale;
tale inadempimento rappresenta il presupposto di fatto per l'esercizio del potere privato disciplinare, inquadrabile nella categoria dei diritti potestativi, atteso che il datore di lavoro, con la sua volontà unilaterale, può incidere sulla sfera giuridica soggettiva del lavoratore.
Per quanto detto, l'illecito disciplinare deve sempre essere riferibile ad un inadempimento contrattuale, proprio perché il potere disciplinare è pur sempre finalizzato all'esatto adempimento, non implicando un potere generalizzato di supremazia del datore di lavoro sul lavoratore, che sarebbe ovviamente incompatibile con la tutela della dignità del lavoratore stesso (art. 41 c. 2 Cost.).
In punto di diritto, poi, va detto che ogni contestazione disciplinare deve essere connotata dal rispetto di due requisiti: immediatezza (la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio dal giudice), in quanto un notevole lasso di tempo tra il fatto addebitato e la contestazione depone per la scarsa gravità del primo, proprio perché inizialmente tollerato, e compromette le possibilità di difesa del lavoratore (cfr. Cass. 9 novembre
2000 n. 14551; Cass. 23 agosto 2000 n. 11038), e specificità, in quanto, pur senza essere necessariamente analitica, la contestazione deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali della condotta materiale addebitata al lavoratore e posta a base del licenziamento e di qualsiasi sanzione disciplinare (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n.
2238). Tanto premesso, è necessario precisare che, in generale, nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, risponde ad un corretto metodo d'indagine esaminare, nei limiti delle allegazioni delle parti, anzitutto, i motivi di ricorso attinenti alla giustificazione dello stesso, potendo solo successivamente valutarsi i motivi che riguardano la violazione dei requisiti formali e procedurali (violazione dell'art. 7 St.
Lav. nonché genericità e tardività della contestazione disciplinare).
Ciò, in quanto, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 18 Statuto Lavoratori - applicabile ratione temporis al presente licenziamento, trattandosi di lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act -, nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato con violazione del requisito di motivazione (art. 2, comma 2, L. n. 604 del 1966) o della procedura disciplinare (art. 7, L. n. 300 del 1970), il giudice applica la tutela indennitaria ivi prevista (da sei a dodici mensilità) a meno che il giudice “sulla base della domanda del lavoratore” accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle maggiori tutele previste per il licenziamento nullo
(art. 18, commi I° e II°, D.Lgs. n. 23 del 2015) o ingiustificato (art. 18, commi IV° o
V° D.Lgs. n. 23 del 2015).
Analogo ordine di esame delle censure si rinviene, peraltro, con riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 23/2015, laddove, nel caso in cui il lavoratore, oltre a denunciare la violazione dei requisiti formali o procedurali, chieda accertarsi anche la nullità del recesso datoriale nonché un difetto di giustificazione del licenziamento, le maggiori tutele di cui agli articoli 2 e 3 operano in luogo di quelle previste dall'art. 4.
2.3. Posto, dunque, che il primo motivo di illegittimità del licenziamento dedotto dal ricorrente, ovvero quello radicato sull'insussistenza materiale dei fatti contestati nonché sull'insussistenza della giusta causa addotta a fondamento del recesso datoriale,
è quello implicante ai sensi di legge, la tutela più ampiamente satisfattiva, ritiene il
Giudice di procedere dapprima al vaglio dello stesso.
A riguardo, preme rilevare che il licenziamento in controversia è stato intimato all'esito del procedimento avviato in data 30.12.2020, allorquando la società ha contestato al lavoratore condotte di utilizzo delle tessere Eni Multicard non per rifornire i mezzi aziendali ma veicoli diversi da quelli impiegati nel servizio (quelle di cui alle lettere a), b) e c)), di violazione della prescrizione aziendale di provvedere al rifornimento dei mezzi solo nelle stazioni indicate nelle disposizione aziendali (quelle di cui alla lett.
d)) e di selezione al momento del rifornimento dei mezzi del carburante Diesel + invece di quello Diesel come da ordine datoriale (lett. e)).
Ricevute le giustificazioni da parte del ricorrente, con lettera del 20.01.2021, la società resistente ha intimato il licenziamento per giusta causa senza preavviso.
In particolare, la lettera di licenziamento recita testualmente: “Con la presente siamo a contestarLe quanto segue: in data 28-12-2020, in seguito ad un controllo periodico effettuato tramite il servizio rilevazione attività delle Eni Multicard Aziendali (periodo fino ad ora controllato 06-2020 10-2020) in particolare delle Multicard relative ai mezzi assegnati al cantiere di EL ove Lei opera, sono emerse svariate gravi anomalie rispetto ai movimenti effettuati con il suo codice PIN, che le ricordiamo essere segreto, non cedibile e non comunicabile a terzi ed a sua unica e esclusiva conoscenza. Nello specifico, Le contestiamo che risultano: a) attività di rifornimento oltre il limite di capienza del serbatoio dei mezzi;
b) diversi rifornimenti ingiustificati effettuati nella stessa giornata;
c) rifornimenti effettuati in giornate in cui non risultava in servizio per malattia;
d) in diversi casi rifornimenti effettuati presso stazioni di servizio diverse da quelle indicate dalle disposizioni aziendali (ENI Station Fidenza,
Loc. S. Michele Campagna); e) rifornimenti di carburante diverso da quello indicato dalle direttive aziendali ovvero Diesel + anziché Diesel normale. Le riepiloghiamo nell'elenco in allegato, da considerarsi parte integrante della presente contestazione, tutte le operazioni effettuate che le vengono contestate. L'elenco riporta: - il n° della
Eni Multicard relativa al mezzo – la data dell'operazione con ora minuti secondo – importo espresso in euro – la località (Area di servizio) presso la quale è stato effettuato il rifornimento – la targa del mezzo abbinato alla Eni Multicard – il numero progressivo dello scontrino – il codice dell'autista che ha effettuato l'operazione
(definito dal PIN utilizzato come autorizzazione) – la descrizione del tipo di carburante acquistato – la quantità di carburante acquistato con la singola transazione – la capienza effettiva del serbatoio desumibile dalla carta di circolazione – il suo stato di servizio per la giornata indicata dalla transazione – ed infine i fatti contestati per ogni singola transazione anomala. Precisiamo che tutte le Eni Multicard oggetto della contestazione sono custodite all'interno del mezzo di appartenenza, i quali mezzi risultano chiusi a chiave e custoditi all'interno dell'area cortiliva dello stabilimento di Servizi Italia di EL di AG accessibile tramite sbarra motorizzata attivabile con un badge personale/operatore. Le condotte a Lei ascritte hanno cagionato un ingente danno economico alla scrivente che fin da ora ci si riserva di quantificarle. (..)”.
In allegato alla lettera segue un elenco delle operazioni di rifornimento contestate, per un numero pari a ventitrè.
Tanto premesso, giova, anzitutto, richiamare gli nodi argomentativi alla stregua dei quali il Giudice della prima fase – muovendo da un'analisi puntuale di tutte le pertinenti circostanze che rappresentano il substrato fattuale della vicenda in controversia e procedendo sulla base di inferenze lineari ed ineccepibili sotto un profilo logico prima che giuridico – ha concluso per la fondatezza degli addebiti mossi al lavoratore dalla società convenuta.
Il primo Giudice, in particolare, con attenta ed approfondita analisi, motiva:
1. a pag. 5, le caratteristiche generali del sistema previsto da per il CP_1
rifornimento di carburante sui mezzi e il pagamento del medesimo (“Al fine di valutare la sussistenza degli addebiti disciplinari, appare necessario esaminare il sistema previsto da per il rifornimento di carburante sui mezzi e il pagamento del CP_1
medesimo. Dalle allegazioni in merito di parte convenuta – non specificatamente contestate da parte ricorrente – risulta come, a far data dal 10.06.2019, CP_1
abbia stipulato un contratto con avente ad oggetto la Controparte_4
somministrazione di carburante, lubrificanti, ricambi e accessori ed abbia aderito contestualmente alle condizioni generali di contratto fissate da riguardanti Parte_2
la richiesta di adesione, l'accettazione, l'emissione e l'utilizzo di carte commerciali di pagamento petrolifere del tipo Multicard, che, in ragione di tale convenzione, ogni veicolo stanziato presso lo stabilimento di EL di AG (PR) ed utilizzato dagli autisti fosse dotato di una propria carta Multicard Eni a cui era associato, che ogni autista fosse dotato di un proprio codice autista e di un proprio codice PIN personale che, abbinato alla carta Multicard Eni, autorizzava tramite la cassa del distributore il pagamento del carburante acquistato in fase di rifornimento e che, al momento del self-service, l'autista dovesse inserire la tessera Multicard e indicare i chilometri percorsi, il codice autista e il codice PIN personale, per poi selezionare
l'erogatore.);
2. a pag. 5, la riferibilità delle condotte contestate al sig. (“Ebbene, tutte le Pt_1
operazioni di rifornimento contestate recano il codice PIN personale del sig. , Pt_1
di talché la società ha addebitato le anomalie emerse dalle medesime in capo al ricorrente. Stante il funzionamento delle operazioni di rifornimento nelle modalità sopra descritte, reputa il Giudice che, dal punto di vista materiale, la messa in atto delle operazioni contestate di cui al prospetto allegato alla lettera di formulazione degli addebiti disciplinari del 30.12.2020 da parte del ricorrente appaia difficilmente contestabile. È il ricorrente stesso che ha affermato perentoriamente di non aver mai ceduto o comunicato, in osservanza delle prescrizioni aziendali, il codice PIN ad alcuno, limitandosi a dedurre, al fine di ipotizzare una ricostruzione alternativa circa la riconducibilità soggettiva delle operazioni contestate, la circostanza per cui, al momento della consegna della lettera contenente il codice PIN da parte del responsabile del cantiere sig. , la patina che avrebbe dovuto Parte_3
oscurarlo era stata parzialmente rimossa e che pertanto il codice risultava visibile.”;
3. a pag.6, l'astratta inidoneità degli elementi offerti dal lavoratore a fondare in termini ragionevoli la ricostruzione fattuale alternativa dal medesimo patrocinata, fondata sull'utilizzo indebito, ad opera di terzi, del proprio codice pin (“Reputa il Giudice che la circostanza allegata da parte ricorrente circa la consegna del codice PIN al sig.
in una modalità non sicura stante la parziale rimozione della patina di Pt_1
protezione del codice, anche qualora venisse provata, non sia sufficiente a instillare un ragionevole dubbio circa la non imputabilità delle operazioni di rifornimento contestate al ricorrente. In primo luogo, si osserva come, dalle allegazioni della stessa parte ricorrente, non risulti, non essendo stato specificatamente dedotto, che, al momento della consegna, fossero presenti altri autisti e che questi siano riusciti a leggere il codice PIN contenuto nella busta, con la conseguenza che l'unico soggetto potenzialmente indiziato di aver utilizzato illecitamente il codice PIN del sig. Pt_1
è lo stesso sig. , che però non è un autista ma un referente di cantiere. Si deve Per_1
rilevare altresì come, dal prospetto allegato alla contestazione disciplinare, l'utilizzo del codice PIN sia associato ad un determinato mezzo aziendale contrassegnato dalla targa e che il ricorrente non abbia negato di aver utilizzato, nelle giornate ivi indicate,
i mezzi aziendali contraddistinti dalle targhe ivi specificate, eccezion fatta per
l'operazione del 21.11.2020, quando il sig. era assente per malattia. Stante il Pt_1
rifornimento di mezzi nella disponibilità del ricorrente in forza del suo codice PIN, appare dunque assai arduo ipotizzare, sulla base degli elementi disponibili, la responsabilità o, comunque, un qualsivoglia coinvolgimento del sig. .”); Per_1
4. a pagg. 6/7, la prova della materialità dei contestati rifornimenti in eccedenza rispetto alla capienza dei serbatoi (“Ciò premesso, se i rifornimenti multipli segnalati da
seppur anomali, potrebbero comunque trovare una qualche forma di CP_1
giustificazione in considerazione dell'eventuale messa in atto di un percorso diverso da quello prestabilito o di un non escludibile cambio del mezzo a viaggio in corso e se, parimenti, quello asseritamente effettuato in data 21.11.2020, quando il ricorrente era in malattia, appaia difficilmente dimostrabile in ragione della necessità di provare che quest'ultimo avesse sottratto la Eni Multicard dal mezzo a cui era correlata, alcuna spiegazione possono trovare i rifornimenti operati in eccedenza rispetto alla capienza del serbatoio, tanto che è lo stesso ricorrente a non riuscire a giustificare in alcun modo talune di tali operazioni. In particolare, dal prospetto prodotto, risulta che, nelle date del 16.07.2020, del 17.07.2020, del 25.07.2020, dell'11.08.2020, del 18.08.2020
e del 19.08.2020, il ricorrente abbia rifornito i serbatoi dei veicoli con una quantità di gasolio di gran lunga superiore rispetto alla loro capienza. Il ricorrente ha allegato l'erroneità dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi Iveco ML160E25 targa FM803ST e Iveco 150 targa DC917HF, in quanto tali autocarri avrebbero una capienza di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente (rispettivamente pari a 200 e 300 litri contro i 120 e
180 indicati nel prospetto) e ha altresì prodotto, in relazione all'Iveco ML160E25, una scheda tecnica del mezzo da cui emergerebbe effettivamente come il modello a cabina corta abbia una capienza di serbatoio pari a 200 litri. Premesso che non è dato sapere se l'Iveco utilizzato dal ricorrente fosse un modello a cabina corta e se sussistano versioni diverse dello stesso modello con una capienza inferiore, si deve rilevare come, tra le sei operazioni segnalate per il superamento della capienza del serbatoio, solo quella posta in essere in data 25.07.2020 sia relativa all'automezzo ML160E25 targa
FM8033ST e nessuna riguardi l'automezzo Iveco targa DC917HF, di talché rimangono ben cinque operazioni di rifornimento poste in essere per una quantità di carburante ben superiore a quella che il mezzo utilizzato avrebbe potuto ricevere.
Posto che, come detto, le suddette operazioni sono state poste in essere con il PIN del ricorrente e che i mezzi sui cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestate (di talchè si può legittimamente presumere il possesso della
Multicard Eni), quantomeno l'addebito di cui alla lettera a) della contestazione disciplinare deve ritenersi provato.”);
5. a pag. 7, l'idoneità dell'addebito fondato sui contestati rifornimenti in eccedenza rispetto alla capienza dei serbatoi, anche isolatamente e atomisticamente considerato, ad integrare la giusta causa del licenziamento (“Il suddetto illecito disciplinare deve ritenersi grave in quanto, dalla messa in atto delle suddette operazioni, si può fondatamente e ragionevolmente ritenere che il ricorrente abbia, in maniera reiterata
e fraudolenta, addebitato alla società datrice di lavoro il costo del carburante utilizzato per fini privati. Si tratta, dunque, di condotte che sono tali da determinare la definitiva compromissione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, che non può più legittimamente confidare nel futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte del sig. .”. Pt_1 Ciò posto, l'orditura del ricorso evita di accuratamente confrontarsi con i sopra sintetizzati snodi argomentativi dell'ordinanza impugnata, limitandosi il ricorso in opposizione alla mera riproposizione del percorso argomentativo formulato nella prima fase, oggetto di copia/incolla da pag. 2 a 37 e di integrale richiamo.
Ci si limiterà, dunque, a fronte della posizione ostinatamente assunta da parte ricorrente, a talune precisazioni.
Con riguardo alle caratteristiche generali del sistema previsto da per il CP_1
rifornimento di carburante sui mezzi e il pagamento del medesimo nonché alla riferibilità delle condotte contestate al sig. (ovvero, in particolare, alla Pt_1
circostanza per cui le operazioni di rifornimento contestate recano, tutte, il codice PIN personale del sig. ), occorre evidenziare che, anche nella predetta fase di Pt_1
giudizio, il lavoratore, a fronte delle puntuali e precise circostanze dedotte da parte datoriale, non ha svolto contestazioni di sorta.
L'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. è destinato, come noto, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi in relazione ai fatti non contestati ex art. 115 c.p.c., nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, ad opera della controparte - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione - ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali tale parte, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass.
535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La coerente applicazione dei summenzionati principi consente, dunque, di ritenere provate le circostanze fattuali dedotte, sul punto, dalla parte datoriale.
Tanto premesso, posto che, come detto, le operazioni sono state poste in essere con il
PIN del ricorrente e che i mezzi sui cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestate, si può legittimamente presumere da tali circostanze il possesso della Multicard Eni da parte dello stesso e la riferibilità soggettiva delle condotte contestate – quanto meno quelle di cui alla lettera a) - alla persona di . Pt_1
A “stupire” – per stare alle parole del ricorrente – è l'affermazione, riportata a pag. 74 del ricorso in opposizione, secondo cui “il sig. non ha mai commesso Parte_1
abuso alcuno nei rifornimenti di carburante e non è incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo del carburante…il contrario potendo essere affermato solo a fronte di una prova diretta (e non per mere presunzioni) che i prelievi di cui si tratta, asseritamente irregolari, siano stati fatti da esso presentatosi con il mezzo aziendale di volta in volta a sua Parte_1
disposizione”.
È noto, invero, come le prove presuntive, o indiziarie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non abbia una dignità diversa e un'efficacia probatoria inferiore alle altre prove.
L'efficacia della prova presuntiva sta nella forza dell'inferenza che lega il fatto noto a quello ignoto, laddove, nelle presunzioni semplici, l'inferenza tra il fatto noto e quello ignoto è istituita dal giudice, sulla base di una regola che non è legale perché non è prevista dalla legge.
L'unico limite dettato dall'art. 2729 c.c. è quello per cui le presunzioni non stabilite dalla legge e lasciate alla prudenza del giudice, per potere assurgere a rango di prova, debbono essere “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione”
è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
“gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Elementi che ricorrono, tutti, nella fattispecie in controversia.
Di talché, ritiene il Tribunale che - avendo riguardo allo standard epistemologico della preponderanza dell'evidenza proprio dell'ordinamento civile – gli elementi presuntivi di cui il primo Giudice ha ben evidenziato l'univocità e la concordanza consentano di ritenere provata la ricostruzione fattuale patrocinata da parte datoriale, e, dunque,
l'ascrivibilità delle condotte contestate anche ad . Pt_1
Tali conclusioni risultano, nel caso di specie, ulteriormente corroborate alla stregua della scarsa verosimiglianza nonché dell'assoluta inconsistenza degli elementi dedotti in giudizio, ad opera del lavoratore, a fondamento dei cc.dd. “decorsi alternativi”1. 1 Si rammenta, sotto tale profilo, che i principi che regolano l'accertamento della causalità nell'ambito dell'ordinamento civile sono i medesimi di quelli propri del diritto penale (diversificandosi solo lo standard epistemologico richiesto nei due diversi ordinamenti;
quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel diritto penale, quello della preponderanza dell'evidenza nel diritto civile), essendo tale accertamento regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 del codice penale, dal combinato disposto dei quali – e secondo le coordinate ermeneutiche definite dalla nota sentenza Franzese – emerge che la formula della causalità consta di tre fasi:
1) scientifica: l'ipotesi sul nesso di condizionamento;
2) logica: l'esclusione di fattori alternativi;
3) normativa: l'esclusione di fattori interruttivi. Laddove, a ciascuna di queste fasi, corrisponde un inquadramento nel diritto positivo:
1) art. 40, comma I, c.p. in relazione agli artt. 25 e 27 Cost., nonché art. 41, comma I, c.p.;
2) art. 40, comma I, c.p., in relazione, per quanto concerne il solo ordinamento penale, all'art. 533, comma I, c.p.c. (valendo, per contro, nell'ambito del diritto civile, il diverso standard epistemologico del più probabile che non);
3) art. 41, comma II, c.p.
Secondo la più accreditata teoria della causalità scientifica (che applica il criterio della copertura sotto leggi scientifiche, per cui causa è la condizione idonea a produrre l'evento concreto nell'ambito di un modello che ne descriva lo schema di produzione), nell'accertamento della prima fase della causalità, occorre accertare la ricorrenza di una relazione tra accadimenti di carattere materiale. Quanto alla seconda fase, preme rilevare che, nell'ambito dell'ordinamento penale – ma, come detto, analogo discorso vale per il sistema civilistico, fatto salvo il diverso standard epistemologico proprio dei due diversi ordinamenti –, è solo l'operazione di esclusione di cause alternative che consente al giudizio sul valore condizionante della condotta incriminata di raggiungere la soglia richiesta dall'art. 533, comma I, c.p.p., che, sotto tale profilo, integra il disposto dell'art. 40, comma I, c.p., specificando che l'evento di reato è conseguenza della condotta dell'imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”, quando non vi siano, neppure a livello di ipotesi, decorsi diversi cui esso possa ascriversi.
Tale fase – logica – enucleata dalla sentenza Franzese come centrale nell'applicazione del modello condizionalistico, si fonda sull'assunto secondo cui una determinata proposizione è vera, non perché sia l'unica astrattamente possibile, ma perché le proposizioni alternative sono prive di fondamento Sotto tale profilo, , nel tentativo di delineare una ricostruzione alternativa e di Pt_1
sostenere la propria estraneità rispetto alle condotte di cui si è detto, ha lamentato di essere stato vittima del furto del proprio pin personale, essendosi gli altri soggetti – non meglio identificati2 - impossessati dello stesso.
Sotto tale profilo, pare sufficiente richiamare quanto già evidenziato dal primo Giudice, limitandosi a precisare che, anche nella presente fase, il lavoratore, da un lato, ha svolto, sul punto, allegazioni del tutto generiche omettendo di identificare i soggetti che, al momento della consegna della busta contenente il pin, erano presenti in ufficio
(oltre al sig. ), e, dall'altro, formulando un'ipotesi ricostruttiva (quella secondo Per_1
cui ad utilizzare il pin di sarebbe stato proprio il Sig. ) – oltreché del Pt_1 Per_1
tutto priva di verosimiglianza3 e non suffragata da alcun concreto elemento4 – anche, a ben vedere, insuscettibile di elidere, già sul piano astratto, la credibilità della ricostruzione datoriale.
Invero, con riguardo alle operazioni effettuate dal ricorrente nelle date del 16.07.2020, del 17.07.2020, del 25.07.2020, dell'11.08.2020, del 18.08.2020 e del 19.08.2020 – condotte che, isolatamente considerate, meritano, per quanto si dirà più diffusamente nel prosieguo, l'applicazione della massima sanzione espulsiva - ciò che è stato razionale;
in tale prospettiva, dunque, la verità di una tesi si ottiene solo attraverso la falsificazione dell'antitesi. A differenza dell'ordinamento penale, ove spetta all'accusa provare la responsabilità del reo, nell'ambito del sistema civilistico, in ossequio al tradizionale criterio dell'onere probatorio, si ritiene che – se, da un lato, compete a colui che agisce in giudizio ascrivendo la responsabilità dell'illecito ad un determinato soggetto l'onere di provare gli elementi suscettibili di confermare l'ipotesi sul nesso di condizionamento – incombe, per contro, in capo all'incolpato l'onere di introdurre, in giudizio, elementi suscettibili di attestare l'esclusione, nel caso concreto, di fattori alternativi e di quelli interruttivi. 2 Fatta eccezione per il Sig. , referente di cantiere. Per_1 3 Il Giudice di prime cure ha esaustivamente osservato come “dal prospetto allegato alla contestazione disciplinare, l'utilizzo del codice PIN sia associato ad un determinato mezzo aziendale contrassegnato dalla targa e che il ricorrente non abbia negato di aver utilizzato, nelle giornate ivi indicate, i mezzi aziendali contraddistinti dalle targhe ivi specificate, eccezion fatta per l'operazione del 21.11.2020, quando il sig. era assente per malattia”, concludendo, del tutto Pt_1 correttamente, che “stante il rifornimento di mezzi nella disponibilità del ricorrente in forza del suo codice PIN, appare dunque assai arduo ipotizzare, sulla base degli elementi disponibili, la responsabilità o, comunque, un qualsivoglia coinvolgimento del sig. ”. Per_1 4 Il ricorrente ha formulato capitoli di prova del tutto generici. contestato al lavoratore è di aver rifornito i serbatoi dei veicoli con una quantità di gasolio di gran lunga superiore rispetto alla loro capienza.
Poiché, con riguardo alle predette operazioni, il ricorrente non ha contestato la riferibilità soggettiva delle stesse alla propria persona5, limitandosi ad allegare l'erroneità dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi targati FM
794 ST ed FM 803 ST6 - capienza che sarebbe, a detta del ricorrente, di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente - l'ipotesi ricostruttiva formulata dal ricorrente è del tutto priva di plausibilità già sotto il profilo astratto.
Quanto alle predette condotte – in relazione alle quali, si ribadisce, il lavoratore non ha contestato la riferibilità soggettiva delle stesse alla propria persona – si è dato ingresso ad una CTU al fine di accertare la capienza dei serbatoi dei mezzi aziendali.
Ora - premesso che gli accertamenti peritali hanno riguardato soltanto 5 mezzi aziendali rispetto ai 22 totali indicati nel documento 7 di parte resistente - rispetto ai cinque autocarri esaminati, il perito dell'Ufficio ha rilevato che:
• due autocarri presentano una capienza inferiore rispetto a quella indicata nel doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente (e, in particolare, 60 e 62 litri in luogo dei 70 litri indicati dalla società);
• un autocarro ha il serbatoio della medesima capienza di quello indicato dalla società nel documento 7 (ossia 120 litri);
• due autocarri presentano una capienza superiore rispetto a quella indicata nel documento 7 (ossia di 200 litri invece di 120 litri)7. Ciò posto, residuano, dunque, tre operazioni di rifornimento poste in essere per una quantità di carburante ben superiore a quella che il mezzo utilizzato avrebbe potuto ricevere.
Venendo, adesso, alla valutazione della idoneità dei comportamenti risultati provati ad integrare una giusta causa - valutazione che, pure a seguito delle riforme sulla tutela da apprestare in relazione alle varie ipotesi di illegittimità di licenziamento, va fatta alla stregua dei principi, rimasti immodificati nel tempo ed enucleati al riguardo da una giurisprudenza ormai consolidata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8254 del 29/04/2004,
Cass., Sez. L, Sentenza n. 14586 del 22/06/2009, e, più di recente, sotto il vigore della
L. n. 92 del 2012, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 14505 del 28/05/2019 e Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 12789 del 21/04/2022) nell'ambito della quale assume ruolo centrale la configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, sia pure escludendosi una efficacia vincolante delle tipizzazioni in essa contenute (Cass. Sez. L
- , Sentenza n. 33811 del 12/11/2021) - occorre osservare come la società resistente sia pervenuta alla decisione di recedere dal rapporto di lavoro con il ricorrente trattandosi di fatti che – oltre a costituire una violazione degli obblighi connessi con l'esecuzione del rapporto di lavoro nonché della legge – è gravemente lesiva del vincolo fiduciario.
Nel caso di specie, possono ritenersi integrate condotte riconducibili quantomeno alla fattispecie della appropriazione indebita;
condotte costituenti senz'altro gravi infrazioni tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
Invero, il rilevante periodo di tempo durante il quale le menzionate condotte si sono verificate nonché la reiterazione delle condotte, consentono di considerare condivisibile la valutazione di gravità degli inadempimenti fatta dalla datrice di lavoro.
2.4. Il licenziamento, oltre che essere giustificato per la sussistenza e rilevanza dei fatti contestati, non risulta neppure inficiato dai vizi formali lamentati dal ricorrente, il quale ha denunciato, preliminarmente, l'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 Stat. Lav. per non aver la società convenuta affisso il Regolamento o il Codice Disciplinare, né presso il cantiere presso cui il medesimo è stato adibito, né presso la sede aziendale.
Si tratta, invero, di una circostanza in questo caso irrilevante, in quanto il fatto addebitato al ricorrente risulta riconducibile ad una grave violazione di uno dei doveri fondamentali gravanti sul lavoratore e, dunque, in quanto tale, di natura tale da essere immediatamente e naturalmente percepito nel proprio disvalore professionale;
si tratta, cioè, di inosservanza rispetto alla quale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria alcuna preventiva indicazione nel
Codice Disciplinare, e, di conseguenza, non risulta indispensabile la relativa affissione ai fini della legittimità della contestazione e del conseguente licenziamento.
Sul punto, ex multis, si richiama Cass.16291/2004 secondo cui “Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione;
ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali…sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservatele garanzie previste dall'art. 7, commi secondo e terzo, della L. n. 300 del 1970.”.
Come già esaustivamente evidenziato dal Giudice della prima fase, invero, “la società ha contestato al ricorrente condotte fraudolente tese a depauperare il patrimonio aziendale per un vantaggio personale e/o di appropriazione indebita del carburante destinato ad uso aziendale, di talché è agevole rilevare come tale addebito, ove provato, oltre ad avere rilievo penale, costituisca una grave violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro, riconoscibile dal lavoratore senza la necessità di un'espressa menzione nel codice disciplinare”.
Quanto al profilo relativo alla specificità della contestazione, occorre precisare che la previa contestazione dell'addebito, occorrente per potersi dar luogo alla sanzione, ha lo scopo ben preciso di consentire al lavoratore l'immediata difesa. Da qui, la necessità che essa rivesta il carattere della specificità e contenga, pertanto, le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato le infrazioni disciplinari o, comunque, i comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., benché non occorra che la contestazione sia analitica.
La contestazione degli addebiti, infatti, non solo deve contenere la non equivoca manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di considerare gli addebiti come illecito disciplinare (Cass. n. 317/1995), ma deve anche rivestire il carattere della specificità (Cass. n. 9713/1995, Cass. n. 884/1996), e, cioè, deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in modo che, pur senza una precisa menzione delle norme legali o contrattuali che si assumono violate (Cass. n.
13905/2000), sia consentita l'esatta individuazione della infrazione contestata e del comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l'addebito disciplinare sanzionato
(Cass. n. 12621/2000).
E' bene, comunque, ribadire che, secondo un ormai consolidato orientamento del
Supremo Collegio: “In tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ne consegue che la preesistenza del rapporto tra le parti e la sola incidenza di quell'interesse possono circoscrivere le necessità descrittive dell'atto di incolpazione, contribuendo i suddetti elementi a definire la portata del requisito della specificità” (Cass. 8853/2002).
Nel caso di specie, le condotte contestate sono state specifiche;
la specificità delle contestazioni elevate al sig. è, invero, desumibile dall'analitica elencazione, Pt_1
nel prospetto allegato alla missiva trasmessa, di tutte le operazioni anomale o “irregolari” addebitate al lavoratore nonché delle date e degli orari delle predette operazioni.
Non può, poi, omettersi che l'odierno ricorrente si è difeso in modo compiuto e, dunque, non ha avuto alcuna difficoltà dell'individuare i fatti segnalati.
Infine, in ordine alla eccepita violazione del principio di immediatezza della contestazione, si osserva quanto segue.
Il primo Giudice ha ritenuto infondata la suddetta eccezione, sostenendo che, tenuto conto della complessità della vicenda e della corposità della documentazione dell'accertamento, nonché del procedimento e degli addebiti mossi, in considerazione della necessità di una valutazione complessiva delle condotte, le contestazioni possono ritenersi adottate in un arco di tempo ragionevole tale da consentire al lavoratore di elaborare la propria difesa sin dalla prima contestazione8. 8 Il Primo Giudice ha, così, argomentato:
“Quanto all'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, parimenti la stessa è infondata. ha dedotto di aver individuato le condotte oggetto della contestazione disciplinare solo CP_1 all'esito di accurati e molteplici controlli. In particolare, la società convenuta ha dedotto di aver posto in essere nel novembre 2020 una serie di controlli tramite il servizio rilevazione attività delle Eni Multicard aziendali associate ai mezzi del cantiere EL cui era addetto il sig. e di avere in particolare inviato, in data Parte_1 24.11.2020, una richiesta all'Ufficio Acquisti di finalizzata ad ottenere un'estrazione CP_1 tramite il portale Eni dei rifornimenti effettuati dagli operatori nel periodo da giugno 2020 a settembre 2020, di aver quindi effettuato una prima analisi di tali dati, constatando la presenza di numerosi rifornimenti anomali e irregolari per quanto concerne l'indicazione dei dati relativi ai chilometri percorsi dagli operatori, alla capienza dei serbatoi e ai luoghi ed agli orari delle transazioni, che, a fronte di tali ulteriori risultanze, proseguiva nell'attività di indagine, ponendo in essere specifici controlli incrociando giornate e orari dei rifornimenti, capienza del serbatoio dei mezzi indicati negli scontrini, che, all'esito di tale verifica, solo in data 28.12.2020, aveva specifica contezza delle svariate e gravi anomalie riconducibili ai rifornimenti effettuati dal ricorrente tramite l'utilizzo del proprio codice PIN personale e che, solo due giorni dopo, ovvero il 30.12.2020, provvedeva a redigere la lettera di contestazione disciplinare. La suddetta ricostruzione fattuale circa l'articolata e complessa attività di controllo posta in essere da che ha poi portato all'individuazione di illeciti disciplinari in capo al sig. e CP_1 Pt_1 alla loro successiva imputazione disciplinare nei suoi confronti è stata contestata da parte ricorrente solo genericamente. Deve a questo punto rammentarsi come la Corte di Cassazione abbia reiteratamente rimarcato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare debba essere inteso in senso relativo, dovendosi valutare le ragioni che possono aver cagionato il ritardo quali, a mero titolo esemplificativo, il tempo necessario per l'accertamento dei fatti e la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (Cass. civ., sez. VI, 14.05.2018, n. 11583; Cass. civ., sez. lav., 12.01.2016, n. 281). Parte opponente contesta tale affermazione, deducendo che l'avvio del procedimento
è avvenuto in un tempo incongruo rispetto alla data di conoscenza dei fatti – ovvero alla loro conoscibilità9 - tale da aver determinato un affievolimento della garanzia per l'incolpato di espletare in modo pieno una difesa effettiva nell'ambito del procedimento disciplinare, in violazione dei canoni legali di correttezza e buona fede.
La prospettazione di parte opponente non coglie nel segno.
Deve essere opportunamente premesso che la Cassazione, con giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, Cass. n.281/2016), ha chiarito che l'immediatezza della contestazione integra un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l'interesse del datore di lavoro
La Suprema Corte ha altresì affermato che “il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo e assiduo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento;
un obbligo siffatto, non previsto da alcuna norma di legge né desumibile dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175
e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato, che implica che il datore di lavoro normalmente conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che egli rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli”
(Cass. civ., sez. lav., 17.05.2016, n. 10069). Nel caso di specie, non si può ignorare come l'attività di indagine abbia avuto ad oggetto un intervallo temporale esteso e, soprattutto, l'attività di rifornimento del carburante posta in essere da ben 22 dipendenti con mansioni di autista e che tale controllo abbia implicato l'incrocio e l'esame incrociato di dati relativi ai turni di lavoro, ai viaggi percorsi, agli orari dei rifornimenti e alla capienza dei serbatoi.
Stante il carattere complesso dell'indagine e la pressoché immediata successiva contestazione degli addebiti disciplinari ravvisati nella condotta del sig. all'esito della stessa, la lettera di Pt_1 contestazione disciplinare redatta dalla società datrice di lavoro in data 30.12.2020 non può reputarsi tardiva”. 9 Sotto tale profilo, le deduzioni attoree risultano, sul punto, del tutto contradditorie, dal momento che il lavoratore, da un lato, lamenta che la società, pur avendo effettuato i controlli settimanalmente, non ha, poi, provveduto alla contestazione dei fatti in modo tempestivo, e, dall'altro, si duole, per contro, della mancata effettuazione, ad opera della società, di controlli periodici.
Invero, a pag. 62 del ricorso in opposizione, così testualmente scrive: “non si può (così come, invece, a torto, ha fatto il primo Giudice) omettere di considerare che non ha minimamente CP_1 contestato che “al termine di ogni viaggio, al rientro in sede, ciascun autista doveva inserire gli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig. ; su tali scontrini, l'autista doveva annotare a penna il proprio codice autista, la targa del Per_1 mezzo rifornito ed il numero dei km indicati sul contachilometri;
il ricorrente ha sempre provveduto a tali incombenti;
settimanalmente, il sig. provvedeva alla consegna dei detti scontrini Per_1 all'Ufficio Amministrativo della sede di Reggio Emilia” (punto 8/e, pagg. 9/10 del ricorso). E questo dimostra che i controlli sono stati fatti ed a carico del ricorrente non sono stati mossi rilievi di sorta”. Alla pagina immediatamente successiva evidenzia, invece, che “i controlli sulla regolarità dei comportamenti dei lavoratori, dovevano (e potevano) essere effettuati almeno mensilmente, e non a distanza di sei mesi, così come afferma (e non dimostra) di aver fatto ”. CP_1 all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l'esercizio del potere e la sanzione irrogata
è invalida (Cass. n.2902/2015, n.19115/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, anche precisato che, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro (Cass. n. 7410/2010
e n. 4724/2014).
Il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (Cass., n. 13167/2009).
La Cassazione ha avuto anche occasione di affermare più volte che il criterio dell'immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l'espletamento delle indagini dirette all'accertamento dei fatti e la complessità dell'organizzazione aziendale.
La Suprema Corte ha anche evidenziato che la tempestività di una contestazione disciplinare va valutata, non muovendo dall'epoca dell'astratta conoscibilità dell'infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne acquisisca in concreto piena conoscenza, a tal fine non bastando meri sospetti (cfr., ex aliis, Cass.
n.10356/2016; Cass. n.26304/2014; Cass. n.12577/2002; Cass. n.12621/2000); diversamente, si costringerebbe l'azienda ad anticipare la contestazione senza ancora disporre dei dati conoscitivi per valutare le giustificazioni eventualmente offerte dal lavoratore. Né è sostenibile che il datore di lavoro debba anticipare l'iter disciplinare prima ancora di disporre dei necessari dati conoscitivi perché poi, in loro attesa, potrebbe sospendere il proprio giudizio. É vero, invece, il contrario, se solo si pensa alla decadenza dall'esercizio del potere disciplinare previsto in tempi assai rapidi da numerosi contratti collettivi (cfr. Cass. n.10356/2016).
La tempestività della contestazione disciplinare neanche deve essere valutata alla luce d'un preteso obbligo, in capo al datore di lavoro, di continuo o comunque tempestivo controllo dell'operato dei propri dipendenti: nessuna norma di legge o di contratto lo prevede, né esso può dirsi connaturato alla posizione datoriale, prova ne sia che, per potersi parlare di obbligo all'interno d'un rapporto sinallagmatico, dovrebbe individuarsi la corrispettiva posizione attiva a favore dell'altra parte, mentre non è ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro (cfr. Cass.
n.10356/2016).
Né, siffatto obbligo può ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175
e 1375 c.c. (cfr. Cass. n.16196/2009): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, fiducia che, per sua stessa nozione, consiste nella sensazione di sicurezza basata sulla speranza o sulla stima riposta in qualcuno o in qualcosa. Ciò implica che la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente faccia sì che egli normalmente conti sulla sua correttezza, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di controlli assidui e continui.
Dunque, il supporre che le clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 c.c. impongano al datore di lavoro di controllare assiduamente i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione, prevenendone una maggiore gravità negherebbe in radice quel carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce requisito ineliminabile. In breve, connaturato alla posizione datoriale è il suo potere di controllo (che costituisce una delle specificazioni del potere gerarchico e direttiva di cui agli artt. 2086
e 2104 cpv. c.c.), non certo il suo obbligo (cfr. Cass. n.10356/2016 cit.).
Né l'obbligo di tempestivo controllo può essere ricostruito come onere, in capo al datore di lavoro, da assolvere per potere poi esercitare il potere disciplinare di cui all'art. 2106 c.c., sostituendolo o aggiungendolo all'onere - che è assai diverso - di formulare tempestiva contestazione non appena si venga a conoscenza d'una infrazione disciplinare. Mentre questo, invero, risponde all'esigenza di prevenire un uso dell'iniziativa disciplinare pretestuoso o strumentale alla menomazione del diritto di difesa del lavoratore, quello sarebbe privo di qualsiasi fondamento pratico o teorico
(oltre che contrario alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro, come s'è detto), a meno che non si ipotizzi che il lavoratore abbia il diritto di continuare a violare i propri doveri fino a quando la sua condotta non venga scoperta (cfr., ancora, Cass. n.10356/2016).
La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che, con riferimento al principio della tempestività della contestazione posto dall'art.7 Statuto dei Lavoratori, qualora il lavoratore non deduca alcun concreto pregiudizio all'esercizio del proprio diritto di difesa, deve escludersi la violazione della garanzia prevista dal suddetto articolo (Cass.,
n.24796/ 2016; Cass. n.8305/2005; Cass. n. 7534/2006).
Orbene, nella specie, va esclusa, in ragione dei principi sopra richiamati, la tardività della contestazione con conseguente violazione dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, giacché, come già correttamente evidenziato dal primo Giudice, è pacifico che gli elementi conoscitivi acquisiti e suscettibili di valutazione - anche ai fini disciplinari - non riguardavano esclusivamente la posizione dell'odierno opponente ma, altresì, quella di altri 21 autisti e che tale controllo ha implicato l'esame incrociato di molteplici dati attinenti i turni di lavoro, i viaggi percorsi, gli orari dei rifornimenti e la capienza dei serbatoi.
Del resto, è appena il caso di osservare che il principio di immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo - così come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - dovendosi dare conto delle ragioni che possono aver cagionato il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (cfr. Cass. civ. 14/5/2018, n.
11583); nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, è evidente, appunto,
l'estrema complessità, non solo della struttura aziendale, ma, altresì, dell'accertamento compiuto.
Infine, ma non da ultimo, nessuna violazione del diritto di difesa dell'opponente è ravvisabile nella fattispecie de qua, posto che - alla stregua del principio di diritto stratificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate, o, comunque, non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro” (Cass. n. 1101/2007) – dinnanzi agli addebiti, il ricorrente è stato capace di ben articolare le sue difese, tanto in sede stragiudiziale, quanto in sede giudiziale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, è evidente che nessuna tardività della contestazione vi sia stata nel caso di specie.
2.5. Tutte le valutazioni che precedono valgono ad assorbire le censure formulate nei confronti del licenziamento impugnato, con conseguente reiezione delle domande relative.
3. Sulle spese di lite.
L'addebito delle spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio10 o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo. Si precisa che tali spese sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del
10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 11.327,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della società spese che si liquidano, per la presente Controparte_5
fase, in euro 11.327,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge.
3. Pone in capo ad le spese di CTU, come Parte_1
separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il giorno 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Né, a ben vedere, avrebbe potuto farlo, essendo stati affidati i relativi mezzi aziendali, nelle predette giornate, al ricorrente. 6 Parte ricorrente non ha, nella presente sede, riproposto la predetta contestazione in relazione alla capienza del mezzo aziendale targato DC917HF, in relazione al quale il primo Giudice aveva correttamente evidenziato che “tra le sei operazioni segnalate per il superamento della capienza del serbatoio, nessuna riguard(ava) l'automezzo Iveco targa DC917HF”. 7 Ci si riferisce proprio ai due mezzi aziendali in relazione ai quali il ricorrente aveva dedotto una capienza superiore rispetto a quella indicata da parte datoriale, ossia il mezzo targato FM 803 ST ed il mezzo targato FM 794 ST. 10 Peraltro, il ricorrente – dopo il rigetto del ricorso esaustivamente motivato dal primo Giudice – ha rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dallo scrivente Giudice all'esito della prima udienza.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 629/2022
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale Parte_1
apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni,
Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali, n. 4;
OPPONENTE contro
C.F. , con sede legale in Reggio Controparte_1 P.IVA_1
Emilia, Via Ronchdale n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Valentina Ruzzenenti del
Foro di Milano e Carlo Fratta del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Parma, Via Tommasini n. 9;
OPPOSTA
ha pronunciato – ex art. 1, co. 51 e ss. L. 92/2012, c.d “Fornero” – la seguente SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 1, comma 48 della L. n. 92/2012 depositato in data 9.09.2022
e ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione ex art. 1, co. 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza resa in data 12.08.2022 - a mezzo della quale, all'esito del giudizio introdotto nelle forme di cui all'art. 1, co. 48, L. n. 92/2012, era stata rigettata la domanda di impugnativa del licenziamento al medesimo irrogato dalla società P.A. - ed instando per l'accoglimento delle Controparte_1
seguenti conclusioni:
“in accoglimento della opposizione proposta con il presente ricorso avverso
l'ordinanza 12.8.2022 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma dr.ssa
Elena Orlandi, comunicata in pari data;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa l'integrazione del contraddittorio con l ove ne sia ritenuta necessaria la CP_2
partecipazione al giudizio;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); dato atto delle riserve tutte espresse nel ricorso introduttivo e nel presente atto e riservata, altresì, ricorrendone le condizioni, l'opzione di cui all'art. 18, 3° comma
S.L.; occorrendo, entrando nel merito delle ragioni del licenziamento de quo;
A) In via principale: sancita la nullità, inefficacia o invalidità del licenziamento intimato con lettera datata 20.1.2021 per le ragioni espresse o per ogni altra meglio vista, condannare la alla reintegrazione in servizio e alle altre CP_1
prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 18 L. n. 300/1970 ovvero adottare nei confronti della convenuta l'una o l'altra delle minori determinazioni previste dallo stesso art. 18 S.L. che risultassero del caso;
in ipotesi di affermata inefficacia o invalidità non sanzionabile ai sensi di tali norme, applicando le regole di diritto comune, condannando la datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni percipiende tra il licenziamento e la riammissione in servizio, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale;
in ogni caso, per le somme che risulteranno all'esito della CTU del caso. B) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del sig. a godere delle ferie, delle festività e dei permessi d'ogni Parte_1
genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
C) In subordine rispetto alle domande sub A): accertata la sussistenza a sostegno del licenziamento de quo solo di un giustificato motivo soggettivo, condannare
al pagamento in favore del sig. dell'indennità CP_1 Parte_1
sostitutiva del preavviso spettantegli ex CCNL Trasporto Merci, con la relativa incidenza sul TFR, nella misura che risulterà all'esito di apposita CTU o meglio vista.
D) Con vittoria delle spese del procedimento in tutte le sue fasi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA.”
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere stato assunto, in data
2.10.2006, dalla società in qualità di autista e con Controparte_3
inquadramento economico, all'atto del primo dei trasferimenti d'azienda, nel livello
B3 ai sensi del CCNL Trasporto Merci (doc. 13 fasc. parte ricorrente); b) che il rapporto di lavoro, a seguito di successivi trasferimenti d'azienda, era proseguito, senza soluzione di continuità, dapprima con la società LOG'S s.r.l., e, successivamente, con la società Coopservice Soc. Coop. P.A., impresa che operava in vari settori tra cui la logistica e che aveva, alla data del 31.03.2021, un numero complessivo di addetti pari a 16635 (doc. 12 fasc. parte ricorrente); c) che la società a mezzo lettera CP_1
del 30.12.2020, comunicava al ricorrente la seguente contestazione disciplinare: “Con la presente siamo a contestarLe quanto segue: In data 28-12-2020, in seguito ad un controllo periodico effettuato tramite il servizio rilevazione attività delle Eni Multicard
Aziendali (periodo fino ad ora controllato 06-2020 10- 2020) in particolare delle
Multicard relative ai mezzi assegnati al cantiere di EL ove Lei opera, sono emerse svariate gravi anomalie rispetto ai movimenti effettuati con il suo codice PIN, che le ricordiamo essere segreto non cedibile e non comunicabile a terzi ed a sua unica ed esclusiva conoscenza. Nello specifico Le contestiamo che risultano: a) attività di rifornimento oltre il limite di capienza del serbatoio dei mezzi;
b) diversi rifornimenti ingiustificati effettuati nella stessa giornata;
c) rifornimenti effettuati in giornate in cui non risultava in servizio per malattia;
d) in diversi casi rifornimenti effettuati presso stazioni di servizio diverse da quella indicata dalle disposizioni aziendali (ENI Station
Fidenza, Loc S. Michele Campagna); e) rifornimenti di carburante diverso da quello indicato dalle direttive aziendali ovvero Diesel + anziché Diesel normale. Le riepiloghiamo nell'elenco in allegato, da considerarsi parte integrante della presente contestazione, tutte le operazioni effettuate che le vengono contestate. L'elenco riporta:
- il n° della Eni Multicard relativa al mezzo - la data dell'operazione con ora minuti secondi - importo espresso in euro - la località (Area di servizio) presso la quale è stato effettuato il rifornimento - la targa del mezzo abbinato alla Eni Multicard - il numero progressivo dello scontrino – il codice dell'autista che ha effettuato
l'operazione (definito dal PIN utilizzato come autorizzazione) - la descrizione del tipo di carburante acquistato - la quantità di carburante acquistato con la singola transazione - la capienza effettiva del serbatoio del mezzo desumibile dalla carta di circolazione - il suo stato di servizio per la giornata indicata dalla transazione - ed infine i fatti contestati per ogni singola transazione anomala. Precisiamo che tutte le
Eni Multicard oggetto della contestazione sono custodite all'interno del mezzo di appartenenza, i quali mezzi risultano chiusi a chiave e custoditi all'interno dell'area cortiliva dello stabilimento di Servizi Italia di EL di AG accessibile tramite sbarra motorizzata attivabile con un Badge personale/operatore. Le condotte a Lei ascritte hanno cagionato un ingente danno economico alla scrivente che fin da ora ci si riserva di quantificarle. Alla luce di quanto sopra indicato la informiamo che è nostra intenzione valutare disciplinarmente l'accaduto ai sensi del C.C. della legge
300/70, del CCNL vigente, nonché delle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Restiamo in attesa di Sue eventuali giustificazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Le comunichiamo infine che vista la gravità dei fatti contestati, Ella viene posto in sospensione cautelare non disciplinare per l'intera durata del procedimento disciplinare” (doc. 2 fasc. parte ricorrente); d) di avere, quindi, rassegnato le proprie giustificazioni con lettera del 4.01.2021, offrendo contestualmente la propria prestazione lavorativa e chiedendo in ogni caso un'audizione personale (doc. 3 fasc. parte ricorrente); e) che la predetta audizione si teneva in data 5.01.2021, allorquando il ricorrente rilasciava la seguente dichiarazione:
“- la busta contenente il PIN al momento della consegna non era perfettamente integra
e il PIN risultava già visibile, senza la necessità di eliminare la patina che avrebbe dovuto oscurarlo;
- i mezzi FM764ST, FM803ST, DC917HF hanno serbatoi con capienza maggiore di quella da voi indicata;
- nella giornata del 28 luglio ho fatto due rifornimenti uno a inizio giornata ed uno a fine giornata, chiaramente dopo aver svolto
i viaggi assegnatimi occorreva un nuovo rifornimento;
nella stessa giornata compare un terzo rifornimento ma il mezzo era assegnato ad un collega, quindi occorrerebbe chiedere spiegazioni al conducente;
- nella giornata del 12/8/2020 ho fatto due rifornimenti su due mezzi diversi che mi sono stati assegnati per svolgere i viaggi di quella giornata;
- nella giornata 24/9/2020 alla partenza il mezzo era quasi vuoto pertanto, dovendo recarmi a Trento ho fatto un po' di rifornimento, mi sono poi fermato per necessità e fare pausa quindi ho approfittato per fare rifornimento e al rientro ho di nuovo fatto carburante per non lasciare il mezzo vuoto;
- il giorno
21/11/2020ero assente per malattia e non so chi possa aver utilizzato il mezzo;
- il giorno 9/10/2020 ho fatto due rifornimenti uno all'inizio del viaggio e poi alla fine per evitare di lasciarlo mezzo vuoto” (doc. 4 fasc. parte ricorrente); f) che la società convenuta, a mezzo lettera del 20.01.2021, comunicava al ricorrente il licenziamento per giusta causa (doc. 5 fasc. parte ricorrente); g) di avere impugnato il predetto licenziamento, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro dalla società (doc. 6 fasc. parte ricorrente); h) di avere successivamente esperito, in data 22.07.2021, tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., parimenti senza ricevere alcun riscontro (doc. 7 fasc. parte ricorrente); i) che l'ultima retribuzione globale di fatto riconosciuta al ricorrente era pari a complessivi € 2.492,29 (doc. 8 fasc. parte ricorrente); l) che, presso la sede di lavoro del ricorrente, non era mai stato affisso alcun valido codice disciplinare;
m) di non avere mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare ulteriore a quella dedotta in giudizio;
n) di essere ancora disoccupato nonostante l'iscrizione alle competenti liste di collocamento (doc. 1 fasc. parte ricorrente); o) che ogni mezzo della società convenuta era dotato di una propria tessera Eni Multicard che conteneva il codice e la targa del mezzo in questione, e che ogni autista era dotato di un codice PIN che gli veniva consegnato personalmente dal sig. (doc. 9 fasc. parte ricorrente); p) Per_1
che, dopo il licenziamento de quo, erano stati sostituiti i PIN, i codici autista e le tessere di tutti gli addetti assegnati al cantiere in questione (doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); q) che ciascun autista era tenuto ad annotare sugli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati, il proprio codice autista, la targa del mezzo rifornito e il numero dei km indicati sul contachilometri;
r) che, al termine di ogni viaggio, al proprio rientro in sede, ciascun autista doveva riporre tali scontrini in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig. , il quale, poi, provvedeva a consegnarli all'Ufficio Per_1
Amministrativo della sede di Reggio Emilia;
s) che il ricorrente effettuava il rifornimento con carburante Diesel+ solo allorquando il carburante Diesel era terminato;
t) che il carburante Diesel+ aveva un prezzo superiore di soli dieci centesimi rispetto al carburante Diesel;
u) che i serbatoi dei mezzi Iveco ML160E25 FM803ST
e Iveco 150 DC917HF avevano una capienza massima effettiva, rispettivamente, di
200 e 300 litri, e non, per contro, di 120 e 181 litri, come erroneamente riportato del prospetto allegato alla contestazione disciplinare (doc. 15 fasc. parte ricorrente); v) che, contrariamente a quanto contestato, non vi era alcun obbligo per gli autisti di rifornirsi presso l'Eni Station di Fidenza, loc. S. Michele Campagna;
z) che, benché fosse consigliato, non sempre i mezzi venivano ricoverati nel piazzale del cantiere di
EL di AG con il serbatoio pieno;
aa) che le tessere per il rifornimento talvolta venivano erroneamente riposte sul mezzo sbagliato, ossia non corrispondente alla targa indicata sulla tessera stessa;
bb) di non aver effettuato il rifornimento, contestato, del 17.07.2020; cc) che, per ammissione della stessa società convenuta, il rifornimento effettuato in data 28.07.2020, alle ore 13:54, non era riferibile al ricorrente, in quanto il mezzo era stato dato in dotazione al sig. dd) che i Per_2
rifornimenti effettuati in data 12.08.2020 erano stati effettuati su mezzi diversi da quelli utilizzati dal ricorrente in tale data, e più precisamente sui mezzi targati DF464PX e
ZA006XN; ee) di non aver effettuato i rifornimenti del 14.08.2020 e del 19.08.2020; ff) che, in data 24.09.2020, nel corso di un viaggio dal cantiere a Trento, venivano effettuati i seguenti rifornimenti: - un primo rifornimento di 58 litri effettuato a Fidenza alle ore 07:22; - un secondo rifornimento di 47 litri effettuato a Castelnuovo del Garda
(V$) alle ore 11:48; - un ultimo rifornimento di 75 litri effettuato a Fidenza alle ore
13:47; gg) che il rifornimento effettuato in data 21.11.2020 sul mezzo targato
CT974SV non poteva essere attribuito al ricorrente, in quanto quest'ultimo risultava assente per malattia in tale giornata;
hh) di aver effettuato i due rifornimenti del
09.10.2020, essendo partito dal cantiere con il serbatoio praticamente vuoto.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente riproponeva, nella presente sede, le medesime argomentazioni difensive già esaminate e rigettate dal Giudice della prima fase, deducendo l'illegittimità del licenziamento comminato ed eccependone, sotto il profilo formale-procedimentale, da un lato, la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori stante la mancata affissione, in un luogo accessibile ai dipendenti, di un valido codice disciplinare, e, dall'altro, la genericità della contestazione disciplinare nonché la tardività della stessa, in quanto comunicata ben oltre i termini previsti dall'art. 32, comma 6, lett. A).
Evidenziava, poi, l'insussistenza dei fatti materiali contestati nonché della giusta causa, essendo i fatti contestati al lavoratore riconducibili, al più, alla fattispecie contemplata dall'art. 32 del CCNL di categoria, la quale prevedeva la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni. Chiedeva, dunque, l'applicazione delle tutele reali e obbligatorie di cui all'art. 18, commi 1 e 2 dello Statuto dei lavoratori, nonché la condanna della società convenuta al pagamento, a favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità sostitutiva delle ferie maturande fino alla reintegrazione in servizio, riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno.
1.2. Con memoria difensiva del 26.01.2023, si costituiva in giudizio COOPSERVICE
SOC. COOP. P.A., la quale contestava la fondatezza dell'opposizione, instando per la reiezione della stessa e la conferma dell'ordinanza emessa a definizione della prima fase.
1.3. Fallito il tentativo di bonario componimento della lite, la causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze della
CTU tecnico-meccanica disposta.
1.4. All'udienza del 23.01.2025, il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. L'opposizione è infondata e deve essere, dunque, rigettata per le motivazioni che si andranno ad esporre.
2.2. Appare opportuno rilevare che, secondo i criteri in materia di distribuzione dell'onere della prova, fatti costitutivi necessari e sufficienti a reggere gli effetti giuridici che il lavoratore mira a conseguire attraverso la c.d. impugnativa di licenziamento sono la pregressa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua interruzione a seguito di un atto di licenziamento;
fatti impeditivi degli effetti giuridici che il lavoratore attore mira a conseguire sono la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, dichiarati e manifestati nel rispetto delle forme, anche procedimentali.
In questa prospettiva, essendo pacifico il rapporto di lavoro subordinato, che legava l'istante alla convenuta, occorrerà valutare la vicenda posta a fondamento del licenziamento e verificare, dal materiale probatorio acquisito, se rispetto ad essa siano stati forniti univoci riscontri circa la fondatezza del potere risolutorio esercitato dal datore.
Orbene, per stabilire se la condotta in esame contestata al ricorrente integri gli estremi di un illecito disciplinare qualificabile come giusta causa/giustificato motivo soggettivo, occorre evidenziare quale sia il contenuto del potere disciplinare in capo al datore di lavoro;
detto potere trova invero fondamento - in primis - nella norma di cui all'art. 2106 c.c. che sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, obblighi che connotano le modalità esecutive della prestazione di lavoro ed il cui inadempimento si caratterizza, pertanto, per la sua natura contrattuale;
tale inadempimento rappresenta il presupposto di fatto per l'esercizio del potere privato disciplinare, inquadrabile nella categoria dei diritti potestativi, atteso che il datore di lavoro, con la sua volontà unilaterale, può incidere sulla sfera giuridica soggettiva del lavoratore.
Per quanto detto, l'illecito disciplinare deve sempre essere riferibile ad un inadempimento contrattuale, proprio perché il potere disciplinare è pur sempre finalizzato all'esatto adempimento, non implicando un potere generalizzato di supremazia del datore di lavoro sul lavoratore, che sarebbe ovviamente incompatibile con la tutela della dignità del lavoratore stesso (art. 41 c. 2 Cost.).
In punto di diritto, poi, va detto che ogni contestazione disciplinare deve essere connotata dal rispetto di due requisiti: immediatezza (la cui mancanza è rilevabile anche d'ufficio dal giudice), in quanto un notevole lasso di tempo tra il fatto addebitato e la contestazione depone per la scarsa gravità del primo, proprio perché inizialmente tollerato, e compromette le possibilità di difesa del lavoratore (cfr. Cass. 9 novembre
2000 n. 14551; Cass. 23 agosto 2000 n. 11038), e specificità, in quanto, pur senza essere necessariamente analitica, la contestazione deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essenziali della condotta materiale addebitata al lavoratore e posta a base del licenziamento e di qualsiasi sanzione disciplinare (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n.
2238). Tanto premesso, è necessario precisare che, in generale, nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, risponde ad un corretto metodo d'indagine esaminare, nei limiti delle allegazioni delle parti, anzitutto, i motivi di ricorso attinenti alla giustificazione dello stesso, potendo solo successivamente valutarsi i motivi che riguardano la violazione dei requisiti formali e procedurali (violazione dell'art. 7 St.
Lav. nonché genericità e tardività della contestazione disciplinare).
Ciò, in quanto, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 18 Statuto Lavoratori - applicabile ratione temporis al presente licenziamento, trattandosi di lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del Jobs Act -, nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato con violazione del requisito di motivazione (art. 2, comma 2, L. n. 604 del 1966) o della procedura disciplinare (art. 7, L. n. 300 del 1970), il giudice applica la tutela indennitaria ivi prevista (da sei a dodici mensilità) a meno che il giudice “sulla base della domanda del lavoratore” accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle maggiori tutele previste per il licenziamento nullo
(art. 18, commi I° e II°, D.Lgs. n. 23 del 2015) o ingiustificato (art. 18, commi IV° o
V° D.Lgs. n. 23 del 2015).
Analogo ordine di esame delle censure si rinviene, peraltro, con riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 23/2015, laddove, nel caso in cui il lavoratore, oltre a denunciare la violazione dei requisiti formali o procedurali, chieda accertarsi anche la nullità del recesso datoriale nonché un difetto di giustificazione del licenziamento, le maggiori tutele di cui agli articoli 2 e 3 operano in luogo di quelle previste dall'art. 4.
2.3. Posto, dunque, che il primo motivo di illegittimità del licenziamento dedotto dal ricorrente, ovvero quello radicato sull'insussistenza materiale dei fatti contestati nonché sull'insussistenza della giusta causa addotta a fondamento del recesso datoriale,
è quello implicante ai sensi di legge, la tutela più ampiamente satisfattiva, ritiene il
Giudice di procedere dapprima al vaglio dello stesso.
A riguardo, preme rilevare che il licenziamento in controversia è stato intimato all'esito del procedimento avviato in data 30.12.2020, allorquando la società ha contestato al lavoratore condotte di utilizzo delle tessere Eni Multicard non per rifornire i mezzi aziendali ma veicoli diversi da quelli impiegati nel servizio (quelle di cui alle lettere a), b) e c)), di violazione della prescrizione aziendale di provvedere al rifornimento dei mezzi solo nelle stazioni indicate nelle disposizione aziendali (quelle di cui alla lett.
d)) e di selezione al momento del rifornimento dei mezzi del carburante Diesel + invece di quello Diesel come da ordine datoriale (lett. e)).
Ricevute le giustificazioni da parte del ricorrente, con lettera del 20.01.2021, la società resistente ha intimato il licenziamento per giusta causa senza preavviso.
In particolare, la lettera di licenziamento recita testualmente: “Con la presente siamo a contestarLe quanto segue: in data 28-12-2020, in seguito ad un controllo periodico effettuato tramite il servizio rilevazione attività delle Eni Multicard Aziendali (periodo fino ad ora controllato 06-2020 10-2020) in particolare delle Multicard relative ai mezzi assegnati al cantiere di EL ove Lei opera, sono emerse svariate gravi anomalie rispetto ai movimenti effettuati con il suo codice PIN, che le ricordiamo essere segreto, non cedibile e non comunicabile a terzi ed a sua unica e esclusiva conoscenza. Nello specifico, Le contestiamo che risultano: a) attività di rifornimento oltre il limite di capienza del serbatoio dei mezzi;
b) diversi rifornimenti ingiustificati effettuati nella stessa giornata;
c) rifornimenti effettuati in giornate in cui non risultava in servizio per malattia;
d) in diversi casi rifornimenti effettuati presso stazioni di servizio diverse da quelle indicate dalle disposizioni aziendali (ENI Station Fidenza,
Loc. S. Michele Campagna); e) rifornimenti di carburante diverso da quello indicato dalle direttive aziendali ovvero Diesel + anziché Diesel normale. Le riepiloghiamo nell'elenco in allegato, da considerarsi parte integrante della presente contestazione, tutte le operazioni effettuate che le vengono contestate. L'elenco riporta: - il n° della
Eni Multicard relativa al mezzo – la data dell'operazione con ora minuti secondo – importo espresso in euro – la località (Area di servizio) presso la quale è stato effettuato il rifornimento – la targa del mezzo abbinato alla Eni Multicard – il numero progressivo dello scontrino – il codice dell'autista che ha effettuato l'operazione
(definito dal PIN utilizzato come autorizzazione) – la descrizione del tipo di carburante acquistato – la quantità di carburante acquistato con la singola transazione – la capienza effettiva del serbatoio desumibile dalla carta di circolazione – il suo stato di servizio per la giornata indicata dalla transazione – ed infine i fatti contestati per ogni singola transazione anomala. Precisiamo che tutte le Eni Multicard oggetto della contestazione sono custodite all'interno del mezzo di appartenenza, i quali mezzi risultano chiusi a chiave e custoditi all'interno dell'area cortiliva dello stabilimento di Servizi Italia di EL di AG accessibile tramite sbarra motorizzata attivabile con un badge personale/operatore. Le condotte a Lei ascritte hanno cagionato un ingente danno economico alla scrivente che fin da ora ci si riserva di quantificarle. (..)”.
In allegato alla lettera segue un elenco delle operazioni di rifornimento contestate, per un numero pari a ventitrè.
Tanto premesso, giova, anzitutto, richiamare gli nodi argomentativi alla stregua dei quali il Giudice della prima fase – muovendo da un'analisi puntuale di tutte le pertinenti circostanze che rappresentano il substrato fattuale della vicenda in controversia e procedendo sulla base di inferenze lineari ed ineccepibili sotto un profilo logico prima che giuridico – ha concluso per la fondatezza degli addebiti mossi al lavoratore dalla società convenuta.
Il primo Giudice, in particolare, con attenta ed approfondita analisi, motiva:
1. a pag. 5, le caratteristiche generali del sistema previsto da per il CP_1
rifornimento di carburante sui mezzi e il pagamento del medesimo (“Al fine di valutare la sussistenza degli addebiti disciplinari, appare necessario esaminare il sistema previsto da per il rifornimento di carburante sui mezzi e il pagamento del CP_1
medesimo. Dalle allegazioni in merito di parte convenuta – non specificatamente contestate da parte ricorrente – risulta come, a far data dal 10.06.2019, CP_1
abbia stipulato un contratto con avente ad oggetto la Controparte_4
somministrazione di carburante, lubrificanti, ricambi e accessori ed abbia aderito contestualmente alle condizioni generali di contratto fissate da riguardanti Parte_2
la richiesta di adesione, l'accettazione, l'emissione e l'utilizzo di carte commerciali di pagamento petrolifere del tipo Multicard, che, in ragione di tale convenzione, ogni veicolo stanziato presso lo stabilimento di EL di AG (PR) ed utilizzato dagli autisti fosse dotato di una propria carta Multicard Eni a cui era associato, che ogni autista fosse dotato di un proprio codice autista e di un proprio codice PIN personale che, abbinato alla carta Multicard Eni, autorizzava tramite la cassa del distributore il pagamento del carburante acquistato in fase di rifornimento e che, al momento del self-service, l'autista dovesse inserire la tessera Multicard e indicare i chilometri percorsi, il codice autista e il codice PIN personale, per poi selezionare
l'erogatore.);
2. a pag. 5, la riferibilità delle condotte contestate al sig. (“Ebbene, tutte le Pt_1
operazioni di rifornimento contestate recano il codice PIN personale del sig. , Pt_1
di talché la società ha addebitato le anomalie emerse dalle medesime in capo al ricorrente. Stante il funzionamento delle operazioni di rifornimento nelle modalità sopra descritte, reputa il Giudice che, dal punto di vista materiale, la messa in atto delle operazioni contestate di cui al prospetto allegato alla lettera di formulazione degli addebiti disciplinari del 30.12.2020 da parte del ricorrente appaia difficilmente contestabile. È il ricorrente stesso che ha affermato perentoriamente di non aver mai ceduto o comunicato, in osservanza delle prescrizioni aziendali, il codice PIN ad alcuno, limitandosi a dedurre, al fine di ipotizzare una ricostruzione alternativa circa la riconducibilità soggettiva delle operazioni contestate, la circostanza per cui, al momento della consegna della lettera contenente il codice PIN da parte del responsabile del cantiere sig. , la patina che avrebbe dovuto Parte_3
oscurarlo era stata parzialmente rimossa e che pertanto il codice risultava visibile.”;
3. a pag.6, l'astratta inidoneità degli elementi offerti dal lavoratore a fondare in termini ragionevoli la ricostruzione fattuale alternativa dal medesimo patrocinata, fondata sull'utilizzo indebito, ad opera di terzi, del proprio codice pin (“Reputa il Giudice che la circostanza allegata da parte ricorrente circa la consegna del codice PIN al sig.
in una modalità non sicura stante la parziale rimozione della patina di Pt_1
protezione del codice, anche qualora venisse provata, non sia sufficiente a instillare un ragionevole dubbio circa la non imputabilità delle operazioni di rifornimento contestate al ricorrente. In primo luogo, si osserva come, dalle allegazioni della stessa parte ricorrente, non risulti, non essendo stato specificatamente dedotto, che, al momento della consegna, fossero presenti altri autisti e che questi siano riusciti a leggere il codice PIN contenuto nella busta, con la conseguenza che l'unico soggetto potenzialmente indiziato di aver utilizzato illecitamente il codice PIN del sig. Pt_1
è lo stesso sig. , che però non è un autista ma un referente di cantiere. Si deve Per_1
rilevare altresì come, dal prospetto allegato alla contestazione disciplinare, l'utilizzo del codice PIN sia associato ad un determinato mezzo aziendale contrassegnato dalla targa e che il ricorrente non abbia negato di aver utilizzato, nelle giornate ivi indicate,
i mezzi aziendali contraddistinti dalle targhe ivi specificate, eccezion fatta per
l'operazione del 21.11.2020, quando il sig. era assente per malattia. Stante il Pt_1
rifornimento di mezzi nella disponibilità del ricorrente in forza del suo codice PIN, appare dunque assai arduo ipotizzare, sulla base degli elementi disponibili, la responsabilità o, comunque, un qualsivoglia coinvolgimento del sig. .”); Per_1
4. a pagg. 6/7, la prova della materialità dei contestati rifornimenti in eccedenza rispetto alla capienza dei serbatoi (“Ciò premesso, se i rifornimenti multipli segnalati da
seppur anomali, potrebbero comunque trovare una qualche forma di CP_1
giustificazione in considerazione dell'eventuale messa in atto di un percorso diverso da quello prestabilito o di un non escludibile cambio del mezzo a viaggio in corso e se, parimenti, quello asseritamente effettuato in data 21.11.2020, quando il ricorrente era in malattia, appaia difficilmente dimostrabile in ragione della necessità di provare che quest'ultimo avesse sottratto la Eni Multicard dal mezzo a cui era correlata, alcuna spiegazione possono trovare i rifornimenti operati in eccedenza rispetto alla capienza del serbatoio, tanto che è lo stesso ricorrente a non riuscire a giustificare in alcun modo talune di tali operazioni. In particolare, dal prospetto prodotto, risulta che, nelle date del 16.07.2020, del 17.07.2020, del 25.07.2020, dell'11.08.2020, del 18.08.2020
e del 19.08.2020, il ricorrente abbia rifornito i serbatoi dei veicoli con una quantità di gasolio di gran lunga superiore rispetto alla loro capienza. Il ricorrente ha allegato l'erroneità dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi Iveco ML160E25 targa FM803ST e Iveco 150 targa DC917HF, in quanto tali autocarri avrebbero una capienza di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente (rispettivamente pari a 200 e 300 litri contro i 120 e
180 indicati nel prospetto) e ha altresì prodotto, in relazione all'Iveco ML160E25, una scheda tecnica del mezzo da cui emergerebbe effettivamente come il modello a cabina corta abbia una capienza di serbatoio pari a 200 litri. Premesso che non è dato sapere se l'Iveco utilizzato dal ricorrente fosse un modello a cabina corta e se sussistano versioni diverse dello stesso modello con una capienza inferiore, si deve rilevare come, tra le sei operazioni segnalate per il superamento della capienza del serbatoio, solo quella posta in essere in data 25.07.2020 sia relativa all'automezzo ML160E25 targa
FM8033ST e nessuna riguardi l'automezzo Iveco targa DC917HF, di talché rimangono ben cinque operazioni di rifornimento poste in essere per una quantità di carburante ben superiore a quella che il mezzo utilizzato avrebbe potuto ricevere.
Posto che, come detto, le suddette operazioni sono state poste in essere con il PIN del ricorrente e che i mezzi sui cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestate (di talchè si può legittimamente presumere il possesso della
Multicard Eni), quantomeno l'addebito di cui alla lettera a) della contestazione disciplinare deve ritenersi provato.”);
5. a pag. 7, l'idoneità dell'addebito fondato sui contestati rifornimenti in eccedenza rispetto alla capienza dei serbatoi, anche isolatamente e atomisticamente considerato, ad integrare la giusta causa del licenziamento (“Il suddetto illecito disciplinare deve ritenersi grave in quanto, dalla messa in atto delle suddette operazioni, si può fondatamente e ragionevolmente ritenere che il ricorrente abbia, in maniera reiterata
e fraudolenta, addebitato alla società datrice di lavoro il costo del carburante utilizzato per fini privati. Si tratta, dunque, di condotte che sono tali da determinare la definitiva compromissione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro, che non può più legittimamente confidare nel futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte del sig. .”. Pt_1 Ciò posto, l'orditura del ricorso evita di accuratamente confrontarsi con i sopra sintetizzati snodi argomentativi dell'ordinanza impugnata, limitandosi il ricorso in opposizione alla mera riproposizione del percorso argomentativo formulato nella prima fase, oggetto di copia/incolla da pag. 2 a 37 e di integrale richiamo.
Ci si limiterà, dunque, a fronte della posizione ostinatamente assunta da parte ricorrente, a talune precisazioni.
Con riguardo alle caratteristiche generali del sistema previsto da per il CP_1
rifornimento di carburante sui mezzi e il pagamento del medesimo nonché alla riferibilità delle condotte contestate al sig. (ovvero, in particolare, alla Pt_1
circostanza per cui le operazioni di rifornimento contestate recano, tutte, il codice PIN personale del sig. ), occorre evidenziare che, anche nella predetta fase di Pt_1
giudizio, il lavoratore, a fronte delle puntuali e precise circostanze dedotte da parte datoriale, non ha svolto contestazioni di sorta.
L'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. è destinato, come noto, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi in relazione ai fatti non contestati ex art. 115 c.p.c., nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, ad opera della controparte - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione - ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali tale parte, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass.
535/2003), fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
La coerente applicazione dei summenzionati principi consente, dunque, di ritenere provate le circostanze fattuali dedotte, sul punto, dalla parte datoriale.
Tanto premesso, posto che, come detto, le operazioni sono state poste in essere con il
PIN del ricorrente e che i mezzi sui cui sono stati effettuati i rifornimenti erano a lui assegnati nelle giornate contestate, si può legittimamente presumere da tali circostanze il possesso della Multicard Eni da parte dello stesso e la riferibilità soggettiva delle condotte contestate – quanto meno quelle di cui alla lettera a) - alla persona di . Pt_1
A “stupire” – per stare alle parole del ricorrente – è l'affermazione, riportata a pag. 74 del ricorso in opposizione, secondo cui “il sig. non ha mai commesso Parte_1
abuso alcuno nei rifornimenti di carburante e non è incorso in colpe d'alcun genere nella custodia o nell'uso dei documenti destinati al prelievo del carburante…il contrario potendo essere affermato solo a fronte di una prova diretta (e non per mere presunzioni) che i prelievi di cui si tratta, asseritamente irregolari, siano stati fatti da esso presentatosi con il mezzo aziendale di volta in volta a sua Parte_1
disposizione”.
È noto, invero, come le prove presuntive, o indiziarie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non abbia una dignità diversa e un'efficacia probatoria inferiore alle altre prove.
L'efficacia della prova presuntiva sta nella forza dell'inferenza che lega il fatto noto a quello ignoto, laddove, nelle presunzioni semplici, l'inferenza tra il fatto noto e quello ignoto è istituita dal giudice, sulla base di una regola che non è legale perché non è prevista dalla legge.
L'unico limite dettato dall'art. 2729 c.c. è quello per cui le presunzioni non stabilite dalla legge e lasciate alla prudenza del giudice, per potere assurgere a rango di prova, debbono essere “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione”
è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della
“gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.
Elementi che ricorrono, tutti, nella fattispecie in controversia.
Di talché, ritiene il Tribunale che - avendo riguardo allo standard epistemologico della preponderanza dell'evidenza proprio dell'ordinamento civile – gli elementi presuntivi di cui il primo Giudice ha ben evidenziato l'univocità e la concordanza consentano di ritenere provata la ricostruzione fattuale patrocinata da parte datoriale, e, dunque,
l'ascrivibilità delle condotte contestate anche ad . Pt_1
Tali conclusioni risultano, nel caso di specie, ulteriormente corroborate alla stregua della scarsa verosimiglianza nonché dell'assoluta inconsistenza degli elementi dedotti in giudizio, ad opera del lavoratore, a fondamento dei cc.dd. “decorsi alternativi”1. 1 Si rammenta, sotto tale profilo, che i principi che regolano l'accertamento della causalità nell'ambito dell'ordinamento civile sono i medesimi di quelli propri del diritto penale (diversificandosi solo lo standard epistemologico richiesto nei due diversi ordinamenti;
quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel diritto penale, quello della preponderanza dell'evidenza nel diritto civile), essendo tale accertamento regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 del codice penale, dal combinato disposto dei quali – e secondo le coordinate ermeneutiche definite dalla nota sentenza Franzese – emerge che la formula della causalità consta di tre fasi:
1) scientifica: l'ipotesi sul nesso di condizionamento;
2) logica: l'esclusione di fattori alternativi;
3) normativa: l'esclusione di fattori interruttivi. Laddove, a ciascuna di queste fasi, corrisponde un inquadramento nel diritto positivo:
1) art. 40, comma I, c.p. in relazione agli artt. 25 e 27 Cost., nonché art. 41, comma I, c.p.;
2) art. 40, comma I, c.p., in relazione, per quanto concerne il solo ordinamento penale, all'art. 533, comma I, c.p.c. (valendo, per contro, nell'ambito del diritto civile, il diverso standard epistemologico del più probabile che non);
3) art. 41, comma II, c.p.
Secondo la più accreditata teoria della causalità scientifica (che applica il criterio della copertura sotto leggi scientifiche, per cui causa è la condizione idonea a produrre l'evento concreto nell'ambito di un modello che ne descriva lo schema di produzione), nell'accertamento della prima fase della causalità, occorre accertare la ricorrenza di una relazione tra accadimenti di carattere materiale. Quanto alla seconda fase, preme rilevare che, nell'ambito dell'ordinamento penale – ma, come detto, analogo discorso vale per il sistema civilistico, fatto salvo il diverso standard epistemologico proprio dei due diversi ordinamenti –, è solo l'operazione di esclusione di cause alternative che consente al giudizio sul valore condizionante della condotta incriminata di raggiungere la soglia richiesta dall'art. 533, comma I, c.p.p., che, sotto tale profilo, integra il disposto dell'art. 40, comma I, c.p., specificando che l'evento di reato è conseguenza della condotta dell'imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”, quando non vi siano, neppure a livello di ipotesi, decorsi diversi cui esso possa ascriversi.
Tale fase – logica – enucleata dalla sentenza Franzese come centrale nell'applicazione del modello condizionalistico, si fonda sull'assunto secondo cui una determinata proposizione è vera, non perché sia l'unica astrattamente possibile, ma perché le proposizioni alternative sono prive di fondamento Sotto tale profilo, , nel tentativo di delineare una ricostruzione alternativa e di Pt_1
sostenere la propria estraneità rispetto alle condotte di cui si è detto, ha lamentato di essere stato vittima del furto del proprio pin personale, essendosi gli altri soggetti – non meglio identificati2 - impossessati dello stesso.
Sotto tale profilo, pare sufficiente richiamare quanto già evidenziato dal primo Giudice, limitandosi a precisare che, anche nella presente fase, il lavoratore, da un lato, ha svolto, sul punto, allegazioni del tutto generiche omettendo di identificare i soggetti che, al momento della consegna della busta contenente il pin, erano presenti in ufficio
(oltre al sig. ), e, dall'altro, formulando un'ipotesi ricostruttiva (quella secondo Per_1
cui ad utilizzare il pin di sarebbe stato proprio il Sig. ) – oltreché del Pt_1 Per_1
tutto priva di verosimiglianza3 e non suffragata da alcun concreto elemento4 – anche, a ben vedere, insuscettibile di elidere, già sul piano astratto, la credibilità della ricostruzione datoriale.
Invero, con riguardo alle operazioni effettuate dal ricorrente nelle date del 16.07.2020, del 17.07.2020, del 25.07.2020, dell'11.08.2020, del 18.08.2020 e del 19.08.2020 – condotte che, isolatamente considerate, meritano, per quanto si dirà più diffusamente nel prosieguo, l'applicazione della massima sanzione espulsiva - ciò che è stato razionale;
in tale prospettiva, dunque, la verità di una tesi si ottiene solo attraverso la falsificazione dell'antitesi. A differenza dell'ordinamento penale, ove spetta all'accusa provare la responsabilità del reo, nell'ambito del sistema civilistico, in ossequio al tradizionale criterio dell'onere probatorio, si ritiene che – se, da un lato, compete a colui che agisce in giudizio ascrivendo la responsabilità dell'illecito ad un determinato soggetto l'onere di provare gli elementi suscettibili di confermare l'ipotesi sul nesso di condizionamento – incombe, per contro, in capo all'incolpato l'onere di introdurre, in giudizio, elementi suscettibili di attestare l'esclusione, nel caso concreto, di fattori alternativi e di quelli interruttivi. 2 Fatta eccezione per il Sig. , referente di cantiere. Per_1 3 Il Giudice di prime cure ha esaustivamente osservato come “dal prospetto allegato alla contestazione disciplinare, l'utilizzo del codice PIN sia associato ad un determinato mezzo aziendale contrassegnato dalla targa e che il ricorrente non abbia negato di aver utilizzato, nelle giornate ivi indicate, i mezzi aziendali contraddistinti dalle targhe ivi specificate, eccezion fatta per l'operazione del 21.11.2020, quando il sig. era assente per malattia”, concludendo, del tutto Pt_1 correttamente, che “stante il rifornimento di mezzi nella disponibilità del ricorrente in forza del suo codice PIN, appare dunque assai arduo ipotizzare, sulla base degli elementi disponibili, la responsabilità o, comunque, un qualsivoglia coinvolgimento del sig. ”. Per_1 4 Il ricorrente ha formulato capitoli di prova del tutto generici. contestato al lavoratore è di aver rifornito i serbatoi dei veicoli con una quantità di gasolio di gran lunga superiore rispetto alla loro capienza.
Poiché, con riguardo alle predette operazioni, il ricorrente non ha contestato la riferibilità soggettiva delle stesse alla propria persona5, limitandosi ad allegare l'erroneità dei dati relativi alla capienza dei serbatoi relativamente ai mezzi targati FM
794 ST ed FM 803 ST6 - capienza che sarebbe, a detta del ricorrente, di gran lunga superiore a quella indicata dalla società resistente - l'ipotesi ricostruttiva formulata dal ricorrente è del tutto priva di plausibilità già sotto il profilo astratto.
Quanto alle predette condotte – in relazione alle quali, si ribadisce, il lavoratore non ha contestato la riferibilità soggettiva delle stesse alla propria persona – si è dato ingresso ad una CTU al fine di accertare la capienza dei serbatoi dei mezzi aziendali.
Ora - premesso che gli accertamenti peritali hanno riguardato soltanto 5 mezzi aziendali rispetto ai 22 totali indicati nel documento 7 di parte resistente - rispetto ai cinque autocarri esaminati, il perito dell'Ufficio ha rilevato che:
• due autocarri presentano una capienza inferiore rispetto a quella indicata nel doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente (e, in particolare, 60 e 62 litri in luogo dei 70 litri indicati dalla società);
• un autocarro ha il serbatoio della medesima capienza di quello indicato dalla società nel documento 7 (ossia 120 litri);
• due autocarri presentano una capienza superiore rispetto a quella indicata nel documento 7 (ossia di 200 litri invece di 120 litri)7. Ciò posto, residuano, dunque, tre operazioni di rifornimento poste in essere per una quantità di carburante ben superiore a quella che il mezzo utilizzato avrebbe potuto ricevere.
Venendo, adesso, alla valutazione della idoneità dei comportamenti risultati provati ad integrare una giusta causa - valutazione che, pure a seguito delle riforme sulla tutela da apprestare in relazione alle varie ipotesi di illegittimità di licenziamento, va fatta alla stregua dei principi, rimasti immodificati nel tempo ed enucleati al riguardo da una giurisprudenza ormai consolidata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8254 del 29/04/2004,
Cass., Sez. L, Sentenza n. 14586 del 22/06/2009, e, più di recente, sotto il vigore della
L. n. 92 del 2012, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 14505 del 28/05/2019 e Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 12789 del 21/04/2022) nell'ambito della quale assume ruolo centrale la configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, sia pure escludendosi una efficacia vincolante delle tipizzazioni in essa contenute (Cass. Sez. L
- , Sentenza n. 33811 del 12/11/2021) - occorre osservare come la società resistente sia pervenuta alla decisione di recedere dal rapporto di lavoro con il ricorrente trattandosi di fatti che – oltre a costituire una violazione degli obblighi connessi con l'esecuzione del rapporto di lavoro nonché della legge – è gravemente lesiva del vincolo fiduciario.
Nel caso di specie, possono ritenersi integrate condotte riconducibili quantomeno alla fattispecie della appropriazione indebita;
condotte costituenti senz'altro gravi infrazioni tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del rapporto fiduciario.
Invero, il rilevante periodo di tempo durante il quale le menzionate condotte si sono verificate nonché la reiterazione delle condotte, consentono di considerare condivisibile la valutazione di gravità degli inadempimenti fatta dalla datrice di lavoro.
2.4. Il licenziamento, oltre che essere giustificato per la sussistenza e rilevanza dei fatti contestati, non risulta neppure inficiato dai vizi formali lamentati dal ricorrente, il quale ha denunciato, preliminarmente, l'illegittimità del licenziamento per violazione della procedura di cui all'art. 7 Stat. Lav. per non aver la società convenuta affisso il Regolamento o il Codice Disciplinare, né presso il cantiere presso cui il medesimo è stato adibito, né presso la sede aziendale.
Si tratta, invero, di una circostanza in questo caso irrilevante, in quanto il fatto addebitato al ricorrente risulta riconducibile ad una grave violazione di uno dei doveri fondamentali gravanti sul lavoratore e, dunque, in quanto tale, di natura tale da essere immediatamente e naturalmente percepito nel proprio disvalore professionale;
si tratta, cioè, di inosservanza rispetto alla quale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria alcuna preventiva indicazione nel
Codice Disciplinare, e, di conseguenza, non risulta indispensabile la relativa affissione ai fini della legittimità della contestazione e del conseguente licenziamento.
Sul punto, ex multis, si richiama Cass.16291/2004 secondo cui “Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione;
ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali…sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservatele garanzie previste dall'art. 7, commi secondo e terzo, della L. n. 300 del 1970.”.
Come già esaustivamente evidenziato dal Giudice della prima fase, invero, “la società ha contestato al ricorrente condotte fraudolente tese a depauperare il patrimonio aziendale per un vantaggio personale e/o di appropriazione indebita del carburante destinato ad uso aziendale, di talché è agevole rilevare come tale addebito, ove provato, oltre ad avere rilievo penale, costituisca una grave violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro, riconoscibile dal lavoratore senza la necessità di un'espressa menzione nel codice disciplinare”.
Quanto al profilo relativo alla specificità della contestazione, occorre precisare che la previa contestazione dell'addebito, occorrente per potersi dar luogo alla sanzione, ha lo scopo ben preciso di consentire al lavoratore l'immediata difesa. Da qui, la necessità che essa rivesta il carattere della specificità e contenga, pertanto, le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato le infrazioni disciplinari o, comunque, i comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., benché non occorra che la contestazione sia analitica.
La contestazione degli addebiti, infatti, non solo deve contenere la non equivoca manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di considerare gli addebiti come illecito disciplinare (Cass. n. 317/1995), ma deve anche rivestire il carattere della specificità (Cass. n. 9713/1995, Cass. n. 884/1996), e, cioè, deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in modo che, pur senza una precisa menzione delle norme legali o contrattuali che si assumono violate (Cass. n.
13905/2000), sia consentita l'esatta individuazione della infrazione contestata e del comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l'addebito disciplinare sanzionato
(Cass. n. 12621/2000).
E' bene, comunque, ribadire che, secondo un ormai consolidato orientamento del
Supremo Collegio: “In tema di sanzioni disciplinari, l'esigenza della specificità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. Ne consegue che la preesistenza del rapporto tra le parti e la sola incidenza di quell'interesse possono circoscrivere le necessità descrittive dell'atto di incolpazione, contribuendo i suddetti elementi a definire la portata del requisito della specificità” (Cass. 8853/2002).
Nel caso di specie, le condotte contestate sono state specifiche;
la specificità delle contestazioni elevate al sig. è, invero, desumibile dall'analitica elencazione, Pt_1
nel prospetto allegato alla missiva trasmessa, di tutte le operazioni anomale o “irregolari” addebitate al lavoratore nonché delle date e degli orari delle predette operazioni.
Non può, poi, omettersi che l'odierno ricorrente si è difeso in modo compiuto e, dunque, non ha avuto alcuna difficoltà dell'individuare i fatti segnalati.
Infine, in ordine alla eccepita violazione del principio di immediatezza della contestazione, si osserva quanto segue.
Il primo Giudice ha ritenuto infondata la suddetta eccezione, sostenendo che, tenuto conto della complessità della vicenda e della corposità della documentazione dell'accertamento, nonché del procedimento e degli addebiti mossi, in considerazione della necessità di una valutazione complessiva delle condotte, le contestazioni possono ritenersi adottate in un arco di tempo ragionevole tale da consentire al lavoratore di elaborare la propria difesa sin dalla prima contestazione8. 8 Il Primo Giudice ha, così, argomentato:
“Quanto all'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, parimenti la stessa è infondata. ha dedotto di aver individuato le condotte oggetto della contestazione disciplinare solo CP_1 all'esito di accurati e molteplici controlli. In particolare, la società convenuta ha dedotto di aver posto in essere nel novembre 2020 una serie di controlli tramite il servizio rilevazione attività delle Eni Multicard aziendali associate ai mezzi del cantiere EL cui era addetto il sig. e di avere in particolare inviato, in data Parte_1 24.11.2020, una richiesta all'Ufficio Acquisti di finalizzata ad ottenere un'estrazione CP_1 tramite il portale Eni dei rifornimenti effettuati dagli operatori nel periodo da giugno 2020 a settembre 2020, di aver quindi effettuato una prima analisi di tali dati, constatando la presenza di numerosi rifornimenti anomali e irregolari per quanto concerne l'indicazione dei dati relativi ai chilometri percorsi dagli operatori, alla capienza dei serbatoi e ai luoghi ed agli orari delle transazioni, che, a fronte di tali ulteriori risultanze, proseguiva nell'attività di indagine, ponendo in essere specifici controlli incrociando giornate e orari dei rifornimenti, capienza del serbatoio dei mezzi indicati negli scontrini, che, all'esito di tale verifica, solo in data 28.12.2020, aveva specifica contezza delle svariate e gravi anomalie riconducibili ai rifornimenti effettuati dal ricorrente tramite l'utilizzo del proprio codice PIN personale e che, solo due giorni dopo, ovvero il 30.12.2020, provvedeva a redigere la lettera di contestazione disciplinare. La suddetta ricostruzione fattuale circa l'articolata e complessa attività di controllo posta in essere da che ha poi portato all'individuazione di illeciti disciplinari in capo al sig. e CP_1 Pt_1 alla loro successiva imputazione disciplinare nei suoi confronti è stata contestata da parte ricorrente solo genericamente. Deve a questo punto rammentarsi come la Corte di Cassazione abbia reiteratamente rimarcato che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare debba essere inteso in senso relativo, dovendosi valutare le ragioni che possono aver cagionato il ritardo quali, a mero titolo esemplificativo, il tempo necessario per l'accertamento dei fatti e la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (Cass. civ., sez. VI, 14.05.2018, n. 11583; Cass. civ., sez. lav., 12.01.2016, n. 281). Parte opponente contesta tale affermazione, deducendo che l'avvio del procedimento
è avvenuto in un tempo incongruo rispetto alla data di conoscenza dei fatti – ovvero alla loro conoscibilità9 - tale da aver determinato un affievolimento della garanzia per l'incolpato di espletare in modo pieno una difesa effettiva nell'ambito del procedimento disciplinare, in violazione dei canoni legali di correttezza e buona fede.
La prospettazione di parte opponente non coglie nel segno.
Deve essere opportunamente premesso che la Cassazione, con giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, Cass. n.281/2016), ha chiarito che l'immediatezza della contestazione integra un elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l'interesse del datore di lavoro
La Suprema Corte ha altresì affermato che “il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo e assiduo i propri dipendenti contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento;
un obbligo siffatto, non previsto da alcuna norma di legge né desumibile dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175
e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato, che implica che il datore di lavoro normalmente conti sulla correttezza del proprio dipendente, ossia che faccia affidamento sul fatto che egli rispetti i propri doveri anche in assenza di assidui controlli”
(Cass. civ., sez. lav., 17.05.2016, n. 10069). Nel caso di specie, non si può ignorare come l'attività di indagine abbia avuto ad oggetto un intervallo temporale esteso e, soprattutto, l'attività di rifornimento del carburante posta in essere da ben 22 dipendenti con mansioni di autista e che tale controllo abbia implicato l'incrocio e l'esame incrociato di dati relativi ai turni di lavoro, ai viaggi percorsi, agli orari dei rifornimenti e alla capienza dei serbatoi.
Stante il carattere complesso dell'indagine e la pressoché immediata successiva contestazione degli addebiti disciplinari ravvisati nella condotta del sig. all'esito della stessa, la lettera di Pt_1 contestazione disciplinare redatta dalla società datrice di lavoro in data 30.12.2020 non può reputarsi tardiva”. 9 Sotto tale profilo, le deduzioni attoree risultano, sul punto, del tutto contradditorie, dal momento che il lavoratore, da un lato, lamenta che la società, pur avendo effettuato i controlli settimanalmente, non ha, poi, provveduto alla contestazione dei fatti in modo tempestivo, e, dall'altro, si duole, per contro, della mancata effettuazione, ad opera della società, di controlli periodici.
Invero, a pag. 62 del ricorso in opposizione, così testualmente scrive: “non si può (così come, invece, a torto, ha fatto il primo Giudice) omettere di considerare che non ha minimamente CP_1 contestato che “al termine di ogni viaggio, al rientro in sede, ciascun autista doveva inserire gli scontrini relativi ai rifornimenti effettuati in una cassetta posta all'interno dell'ufficio del sig. ; su tali scontrini, l'autista doveva annotare a penna il proprio codice autista, la targa del Per_1 mezzo rifornito ed il numero dei km indicati sul contachilometri;
il ricorrente ha sempre provveduto a tali incombenti;
settimanalmente, il sig. provvedeva alla consegna dei detti scontrini Per_1 all'Ufficio Amministrativo della sede di Reggio Emilia” (punto 8/e, pagg. 9/10 del ricorso). E questo dimostra che i controlli sono stati fatti ed a carico del ricorrente non sono stati mossi rilievi di sorta”. Alla pagina immediatamente successiva evidenzia, invece, che “i controlli sulla regolarità dei comportamenti dei lavoratori, dovevano (e potevano) essere effettuati almeno mensilmente, e non a distanza di sei mesi, così come afferma (e non dimostra) di aver fatto ”. CP_1 all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l'esercizio del potere e la sanzione irrogata
è invalida (Cass. n.2902/2015, n.19115/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, anche precisato che, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro (Cass. n. 7410/2010
e n. 4724/2014).
Il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (Cass., n. 13167/2009).
La Cassazione ha avuto anche occasione di affermare più volte che il criterio dell'immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l'espletamento delle indagini dirette all'accertamento dei fatti e la complessità dell'organizzazione aziendale.
La Suprema Corte ha anche evidenziato che la tempestività di una contestazione disciplinare va valutata, non muovendo dall'epoca dell'astratta conoscibilità dell'infrazione, bensì dal momento in cui il datore di lavoro ne acquisisca in concreto piena conoscenza, a tal fine non bastando meri sospetti (cfr., ex aliis, Cass.
n.10356/2016; Cass. n.26304/2014; Cass. n.12577/2002; Cass. n.12621/2000); diversamente, si costringerebbe l'azienda ad anticipare la contestazione senza ancora disporre dei dati conoscitivi per valutare le giustificazioni eventualmente offerte dal lavoratore. Né è sostenibile che il datore di lavoro debba anticipare l'iter disciplinare prima ancora di disporre dei necessari dati conoscitivi perché poi, in loro attesa, potrebbe sospendere il proprio giudizio. É vero, invece, il contrario, se solo si pensa alla decadenza dall'esercizio del potere disciplinare previsto in tempi assai rapidi da numerosi contratti collettivi (cfr. Cass. n.10356/2016).
La tempestività della contestazione disciplinare neanche deve essere valutata alla luce d'un preteso obbligo, in capo al datore di lavoro, di continuo o comunque tempestivo controllo dell'operato dei propri dipendenti: nessuna norma di legge o di contratto lo prevede, né esso può dirsi connaturato alla posizione datoriale, prova ne sia che, per potersi parlare di obbligo all'interno d'un rapporto sinallagmatico, dovrebbe individuarsi la corrispettiva posizione attiva a favore dell'altra parte, mentre non è ipotizzabile un diritto del dipendente ad essere controllato o ad essere subito informato del fatto che le proprie infrazioni siano state scoperte dal datore di lavoro (cfr. Cass.
n.10356/2016).
Né, siffatto obbligo può ricavarsi dai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175
e 1375 c.c. (cfr. Cass. n.16196/2009): lo smentisce il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, fiducia che, per sua stessa nozione, consiste nella sensazione di sicurezza basata sulla speranza o sulla stima riposta in qualcuno o in qualcosa. Ciò implica che la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente faccia sì che egli normalmente conti sulla sua correttezza, ossia che faccia affidamento sul fatto che il lavoratore rispetti i propri doveri anche in assenza di controlli assidui e continui.
Dunque, il supporre che le clausole generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e
1375 c.c. impongano al datore di lavoro di controllare assiduamente i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione, prevenendone una maggiore gravità negherebbe in radice quel carattere fiduciario del rapporto di lavoro subordinato che ne costituisce requisito ineliminabile. In breve, connaturato alla posizione datoriale è il suo potere di controllo (che costituisce una delle specificazioni del potere gerarchico e direttiva di cui agli artt. 2086
e 2104 cpv. c.c.), non certo il suo obbligo (cfr. Cass. n.10356/2016 cit.).
Né l'obbligo di tempestivo controllo può essere ricostruito come onere, in capo al datore di lavoro, da assolvere per potere poi esercitare il potere disciplinare di cui all'art. 2106 c.c., sostituendolo o aggiungendolo all'onere - che è assai diverso - di formulare tempestiva contestazione non appena si venga a conoscenza d'una infrazione disciplinare. Mentre questo, invero, risponde all'esigenza di prevenire un uso dell'iniziativa disciplinare pretestuoso o strumentale alla menomazione del diritto di difesa del lavoratore, quello sarebbe privo di qualsiasi fondamento pratico o teorico
(oltre che contrario alla natura fiduciaria del rapporto di lavoro, come s'è detto), a meno che non si ipotizzi che il lavoratore abbia il diritto di continuare a violare i propri doveri fino a quando la sua condotta non venga scoperta (cfr., ancora, Cass. n.10356/2016).
La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che, con riferimento al principio della tempestività della contestazione posto dall'art.7 Statuto dei Lavoratori, qualora il lavoratore non deduca alcun concreto pregiudizio all'esercizio del proprio diritto di difesa, deve escludersi la violazione della garanzia prevista dal suddetto articolo (Cass.,
n.24796/ 2016; Cass. n.8305/2005; Cass. n. 7534/2006).
Orbene, nella specie, va esclusa, in ragione dei principi sopra richiamati, la tardività della contestazione con conseguente violazione dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, giacché, come già correttamente evidenziato dal primo Giudice, è pacifico che gli elementi conoscitivi acquisiti e suscettibili di valutazione - anche ai fini disciplinari - non riguardavano esclusivamente la posizione dell'odierno opponente ma, altresì, quella di altri 21 autisti e che tale controllo ha implicato l'esame incrociato di molteplici dati attinenti i turni di lavoro, i viaggi percorsi, gli orari dei rifornimenti e la capienza dei serbatoi.
Del resto, è appena il caso di osservare che il principio di immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo - così come affermato dalla Giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - dovendosi dare conto delle ragioni che possono aver cagionato il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (cfr. Cass. civ. 14/5/2018, n.
11583); nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, è evidente, appunto,
l'estrema complessità, non solo della struttura aziendale, ma, altresì, dell'accertamento compiuto.
Infine, ma non da ultimo, nessuna violazione del diritto di difesa dell'opponente è ravvisabile nella fattispecie de qua, posto che - alla stregua del principio di diritto stratificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate, o, comunque, non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro” (Cass. n. 1101/2007) – dinnanzi agli addebiti, il ricorrente è stato capace di ben articolare le sue difese, tanto in sede stragiudiziale, quanto in sede giudiziale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, è evidente che nessuna tardività della contestazione vi sia stata nel caso di specie.
2.5. Tutte le valutazioni che precedono valgono ad assorbire le censure formulate nei confronti del licenziamento impugnato, con conseguente reiezione delle domande relative.
3. Sulle spese di lite.
L'addebito delle spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio10 o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo. Si precisa che tali spese sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del
10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 11.327,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della società spese che si liquidano, per la presente Controparte_5
fase, in euro 11.327,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge.
3. Pone in capo ad le spese di CTU, come Parte_1
separatamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il giorno 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Né, a ben vedere, avrebbe potuto farlo, essendo stati affidati i relativi mezzi aziendali, nelle predette giornate, al ricorrente. 6 Parte ricorrente non ha, nella presente sede, riproposto la predetta contestazione in relazione alla capienza del mezzo aziendale targato DC917HF, in relazione al quale il primo Giudice aveva correttamente evidenziato che “tra le sei operazioni segnalate per il superamento della capienza del serbatoio, nessuna riguard(ava) l'automezzo Iveco targa DC917HF”. 7 Ci si riferisce proprio ai due mezzi aziendali in relazione ai quali il ricorrente aveva dedotto una capienza superiore rispetto a quella indicata da parte datoriale, ossia il mezzo targato FM 803 ST ed il mezzo targato FM 794 ST. 10 Peraltro, il ricorrente – dopo il rigetto del ricorso esaustivamente motivato dal primo Giudice – ha rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dallo scrivente Giudice all'esito della prima udienza.