Articolo 6 della Legge 26 giugno 2024, n. 86
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 luglio 2024
Art. 6. Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali 1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane e Regione, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' articolo 116, terzo comma, della Costituzione :
«Articolo 116. - Omissis.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».
- Si riporta il testo dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione :
«Articolo 117. - Omissis.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- Omissis.
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
- Omissis».
Entrata in vigore il 13 luglio 2024