TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 3.6.2025 ed iscritta al n. 828 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Trescano n.6
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Oggiono, Via Trescano n.6
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Sironi del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Oggiono, Via Lazzaretto n. 13, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 28.7.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
pagina 1 di 4 2. Gli arredi della casa coniugale sita in Via Trescano n.6, Oggiono, rimarranno assegnati alla Sig.ra 3. Il Parte_1
Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, essendo i figli economicamente Parte_2
indipendenti, entro il 10 di ogni mese, €. 100,00 (diconsi Euro cento/00) mensili. I coniugi concordano come tale importo non debba essere oggetto ad alcuna rivalutazione ISTAT.
4. Il Sig. , oltre a quanto sopra, si impegna a cedere, a titolo di contribuzione al mantenimento della Parte_2
moglie, Sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà pari al 50% (cinquanta per cento) dei Parte_1
seguenti immobili siti in Comune di OGGIONO:
1) Unità immobiliare: Controparte_1
- Sezione Censuaria di Oggiono Sez. Urb. OGG, Foglio 10, Particella 6316 (già mappale 3434/707) Via Al Trescano n. 6,
Piano T-1 Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 6 vani Superficie totale: 121 mq (104 mq escluse aree scoperte) Rendita €
759,19 Provenienza: atto Notaio di Lecco del 23 giugno 2004, rep. n. 84049/18461, registrato a Lecco il Persona_1
1° luglio 2004 al n. 3970 serie 1T e trascritto a Lecco il 1° luglio 2004 ai nn. 10647/7154
2) Area urbana: Controparte_1
- Sezione Censuaria di Oggiono Sez. Urb. OGG, Foglio 10, Particella 6312 Via Al Trescano snc, Piano T Categoria F/1,
Consistenza 25 mq Confini in contorno: mapp. 6311 - mapp. 6313 - mapp. 6304 - mapp. 6310 Provenienza: atto Notaio
di Lecco del 3 febbraio 2022, rep. n. 1529, registrato a Lecco il 21/02/2022 al n. 2049 serie 1T Persona_2
3) Area urbana: Controparte_1
- Sezione Censuaria di Oggiono Sez. Urb. OGG, Foglio 10, Particella 6313 Via Al Trescano snc, Piano T Categoria F/1,
Consistenza 70 mq Confini in contorno: mapp. 6314 - mapp. 6316 - mapp. 6304 - mapp. 6312 Provenienza: atto Notaio
di Lecco del 3 febbraio 2022, rep. n. 1529, registrato a Lecco il 21/02/2022 al n. 2049 serie 1T Persona_2
4) Quota di comproprietà del terreno: Parte_3
- Comune di Oggiono Foglio 9, Particella 4195 Qualità: Seminativo Arborato, Classe 3 Superficie: 220 mq Redditi:
dominicale € 0,74, agrario € 0,80 Quota di proprietà: 1/16 (un sedicesimo) Provenienza: atto Notaio di Persona_1
Lecco del 23/06/2004, rep. n. 84049, trascritto con Modello Unico n. 7154.1/2004 Reparto PI di Lecco.
Agli immobili competono le proporzionali quote di comproprietà negli enti e spazi comuni dell'intero fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile, nonché le servitù attive e passive risultanti dai titoli di provenienza.
pagina 2 di 4 Gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessorio, accessione, pertinenza e dipendenza, con le relative servitù attive e passive esistenti ed eventuali, con gli inerenti diritti, ragioni, azioni, confini,
usi, comunioni e vincoli.
5. Le parti concordano come l'atto di trasferimento venga celebrato, avanti il notaio entro 60gg dalla Persona_3
omologa della separazione.
6. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i ricorrenti si dicono integralmente soddisfatti e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, restando così transatti tra loro tutti i reciproci diritti e pretese connesse al rapporto di coniugio rilasciando, con la sottoscrizione del presento atto, ampia quietanza liberatoria.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 3.6.2025 ricorso congiunto di separazione, Parte_1 Parte_2
sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 21.6.1999 in Galbiate;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 8.6.2000), (in data 18.5.2003) e Per_4 Per_5 Per_6
(in data 7.12.2004), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali il procuratore delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dall'estratto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], sposati con rito Parte_2 C.F._2
concordatario in Galbiate in data 21.6.1999 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, numero 11), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Galbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 30 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Dr. Mirco Lombardi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 3.6.2025 ed iscritta al n. 828 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Trescano n.6
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Oggiono, Via Trescano n.6
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Sironi del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Oggiono, Via Lazzaretto n. 13, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 28.7.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
pagina 1 di 4 2. Gli arredi della casa coniugale sita in Via Trescano n.6, Oggiono, rimarranno assegnati alla Sig.ra 3. Il Parte_1
Sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, essendo i figli economicamente Parte_2
indipendenti, entro il 10 di ogni mese, €. 100,00 (diconsi Euro cento/00) mensili. I coniugi concordano come tale importo non debba essere oggetto ad alcuna rivalutazione ISTAT.
4. Il Sig. , oltre a quanto sopra, si impegna a cedere, a titolo di contribuzione al mantenimento della Parte_2
moglie, Sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà pari al 50% (cinquanta per cento) dei Parte_1
seguenti immobili siti in Comune di OGGIONO:
1) Unità immobiliare: Controparte_1
- Sezione Censuaria di Oggiono Sez. Urb. OGG, Foglio 10, Particella 6316 (già mappale 3434/707) Via Al Trescano n. 6,
Piano T-1 Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 6 vani Superficie totale: 121 mq (104 mq escluse aree scoperte) Rendita €
759,19 Provenienza: atto Notaio di Lecco del 23 giugno 2004, rep. n. 84049/18461, registrato a Lecco il Persona_1
1° luglio 2004 al n. 3970 serie 1T e trascritto a Lecco il 1° luglio 2004 ai nn. 10647/7154
2) Area urbana: Controparte_1
- Sezione Censuaria di Oggiono Sez. Urb. OGG, Foglio 10, Particella 6312 Via Al Trescano snc, Piano T Categoria F/1,
Consistenza 25 mq Confini in contorno: mapp. 6311 - mapp. 6313 - mapp. 6304 - mapp. 6310 Provenienza: atto Notaio
di Lecco del 3 febbraio 2022, rep. n. 1529, registrato a Lecco il 21/02/2022 al n. 2049 serie 1T Persona_2
3) Area urbana: Controparte_1
- Sezione Censuaria di Oggiono Sez. Urb. OGG, Foglio 10, Particella 6313 Via Al Trescano snc, Piano T Categoria F/1,
Consistenza 70 mq Confini in contorno: mapp. 6314 - mapp. 6316 - mapp. 6304 - mapp. 6312 Provenienza: atto Notaio
di Lecco del 3 febbraio 2022, rep. n. 1529, registrato a Lecco il 21/02/2022 al n. 2049 serie 1T Persona_2
4) Quota di comproprietà del terreno: Parte_3
- Comune di Oggiono Foglio 9, Particella 4195 Qualità: Seminativo Arborato, Classe 3 Superficie: 220 mq Redditi:
dominicale € 0,74, agrario € 0,80 Quota di proprietà: 1/16 (un sedicesimo) Provenienza: atto Notaio di Persona_1
Lecco del 23/06/2004, rep. n. 84049, trascritto con Modello Unico n. 7154.1/2004 Reparto PI di Lecco.
Agli immobili competono le proporzionali quote di comproprietà negli enti e spazi comuni dell'intero fabbricato ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile, nonché le servitù attive e passive risultanti dai titoli di provenienza.
pagina 2 di 4 Gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessorio, accessione, pertinenza e dipendenza, con le relative servitù attive e passive esistenti ed eventuali, con gli inerenti diritti, ragioni, azioni, confini,
usi, comunioni e vincoli.
5. Le parti concordano come l'atto di trasferimento venga celebrato, avanti il notaio entro 60gg dalla Persona_3
omologa della separazione.
6. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i ricorrenti si dicono integralmente soddisfatti e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, restando così transatti tra loro tutti i reciproci diritti e pretese connesse al rapporto di coniugio rilasciando, con la sottoscrizione del presento atto, ampia quietanza liberatoria.
7. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 3.6.2025 ricorso congiunto di separazione, Parte_1 Parte_2
sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 21.6.1999 in Galbiate;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 8.6.2000), (in data 18.5.2003) e Per_4 Per_5 Per_6
(in data 7.12.2004), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali il procuratore delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dall'estratto dell'atto di matrimonio.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], sposati con rito Parte_2 C.F._2
concordatario in Galbiate in data 21.6.1999 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, numero 11), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA
alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Galbiate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 30 luglio 2025.
Il Presidente rel. est.
Dr. Mirco Lombardi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 4 di 4