Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 18/03/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente TO ANGIONI Giudice relatore IS BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32641 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 66406 reso da EL MI quale economo del Comune di NT (PD) per l’esercizio 2019 (01.01.2019 -
31.03.2019), depositato in data 29 giugno 2020;
Vista la relazione n. 316/2025 del 19.6.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile depositata in data 20.01.2026;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Mara Agostini e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. TO GI – l’agente contabile e il Pubblico
Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Cosentino, come da separato verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 316/2025 del 19.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 66406 reso da EL MI quale economo del Comune di NT (PD) per l’esercizio 2019 (01.01.2019 - 31.03.2019), depositato in data 29 giugno 2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - avente ad oggetto la gestione dell’anticipazione economale per l’esercizio 2019 limitatamente al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2019 - è redatto sul mod. 23 del DPR 196/94 e risulta sottoscritto in data 28 gennaio 2020 dall’agente contabile e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
b) nel conto, che espone nella parte di sinistra rimborsi periodici per complessivi € 1.222,00 e indica nella parte destra spese di pari importo, non risulta annotata l’anticipazione iniziale né si rinviene una scritturazione relativa alla sua restituzione;
c) acquisiti, nel corso dell’istruttoria, il provvedimento di nomina dell’agente contabile, la quietanza di versamento della restituzione dell’anticipazione di cassa, le determine di approvazione dei rendiconti trimestrale e di rimborso delle spese effettuate nonché la documentazione relativa a taluni buoni economali, non risulta trasmesso dall’Amministrazione il verbale di passaggio delle consegne, ma le medesime formalità erano state incluse in un verbale, redatto in contraddittorio, ora per allora, sulla base della documentazione rinvenuta agli atti dell’Ente;
d) richiamati i contenuti del regolamento interno di contabilità per la gestione economale, emergeva dalla documentazione trasmessa - e segnatamente dal verbale di passaggio di consegne redatto ora per allora nel contraddittorio tra l’agente cessante (EL MI) e l’agente subentrante (AU GN) - che in verità la gestione dell’economo cessante si era protratta fino al 7 maggio 2019, e che pertanto il periodo 1°
aprile - 7 maggio 2019 era stato ricompreso nel conto dell’agente subentrante, il quale aveva anche irregolarmente provveduto a rimborsare le spese del proprio periodo, di fatto ricomprendendo quelle di competenza della gestione precedente;
e) non era registrata l’anticipazione economale di euro 10.329,14, avvenuta con mandato del 10 gennaio 2019, e non risultava annotata la restituzione dell’anticipazione, in quanto non vi era stata soluzione di continuità con la gestione del contabile subentrante, il quale aveva provveduto, al termine della propria gestione, alla restituzione dell’intera anticipazione (ordinativo di incasso del Tesoriere n. 2614 del 30.12.2019), senza che tuttavia fosse stata data contezza tanto dell’avvenuta immissione nella disponibilità della cassa all’inizio della gestione, quanto del suo utilizzo e della situazione contabile al termine della gestione;
f) tutte le spese sostenute, contenute nel limite imposto dal regolamento di contabilità, risultano integralmente rimborsate sulla base dei rendiconti trimestrali periodici presentati dall’agente con proprie determinazioni, ma in posizione di conflitto di interessi e in violazione del principio di alterità, che impone la titolarità dei poteri di controllo in capo ad un soggetto diverso da quello che ha operato i fatti di gestione oggetto del controllo;
g) non risulta trasmessa la relazione ex art.139, comma 2, c.g.c.,
adempimento peraltro non riferibile all’agente contabile.
2. Considerato che, per via dei profili di irregolarità riscontrati il conto non poteva essere dichiarato regolare ed approvato, con discarico dell’agente, lo stesso veniva sottoposto all’esame della Sezione giurisdizionale.
3. Con memoria depositata in data 20 gennaio 2026, l’agente contabile chiedeva che si dichiarasse la regolarità sostanziale del conto, procedendo, di conseguenza, al proprio discarico, e che, in subordine, non fosse comunque pronunciato alcun addebito in assenza di perdite o ammanchi.
Deduceva in particolare l’agente quanto segue:
a) il software gestionale in uso all’Amministrazione, operando per trimestri, non consentiva la gestione di periodi di durata inferiore. Di qui la rendicontazione effettuata per trimestri nonostante l’Ente per esigenze amministrative aveva dovuto provvedere alla sostituzione dell’agente contabile prima della chiusura del trimestre;
b) quanto alla mancata produzione del verbale di passaggio di consegne tra agente cessante e subentrante, i relativi contenuti risultavano indicati compiutamente nei giornali di cassa antecedenti e successivi alla data di cambio della figura dell’agente contabile, tant’è che era stato possibile redigere specifico verbale redatto in contradditorio ora per allora. Peraltro, entrambe le dipendenti (economo cessante e subentrante, in quanto anche in posizione di titolare e sostituto) avevano accesso, mediante autonomi profili identificativi, all’area riservata dell’istituto bancario presso cui era stato acceso il conto corrente intestato al servizio economato dell’Ente, al software di gestione del servizio economato e alla documentazione cartacea delle operazioni compiute dall’economo e dal sostituto. Tale modalità operativa, appositamente prescelta dall’Ente per consentire la continuità del servizio in caso di necessità di sostituzione, garantiva di fatto un controllo continuo delle rendicontazioni trimestrali ordinariamente previste e consentiva di perimetrare con esattezza la gestione di competenza di ciascun agente pur in assenza di un formale passaggio di consegne;
c) quanto alla mancata registrazione di cassa al momento di assunzione della gestione e alla conseguente immissione nella disponibilità della cassa economale senza soluzione di continuità, anche tali criticità erano invero dovute al software in uso all’Amministrazione ed alla sua periodicità trimestrale. Ciò valeva anche per la riscontrata mancata annotazione della restituzione dell’anticipazione;
d) quanto alla dedotta violazione del principio di terzietà, fermo restando che l’irregolarità sarebbe riferibile esclusivamente alla fase del rimborso infra annuale, la stessa è da ricondurre essenzialmente all’assenza nel periodo di riferimento del Capo Area, quale Responsabile del Servizi Finanziario, e della sua sostituzione proprio con la stessa EL MI, al contempo economo comunale, la quale, in ogni caso, era a conoscenza e confidava nella successiva verifica con carattere di terzietà - poi avvenuta – che si sarebbe verificata successivamente con la verifica di regolarità e la parificazione del conto.
4. All’udienza odierna, l’agente contabile richiamava le memorie depositate in atti. Il Pubblico Ministero, condivise le valutazioni della relazione istruttoria, concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto e la non ammissione a discarico dell’agente, senza addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. All’esito dell’esame degli atti di causa, il Collegio rileva che il conto in esame presenta profili di irregolarità che non ne consentono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, c. 2, c.g.c. pur essendo le stesse ascrivibili a prassi operative in essere connesse al sistema gestionale in uso presso l’Amministrazione.
5.1 Una prima vistosa irregolarità consiste nell’omessa registrazione nel conto della giacenza di cassa al momento di assunzione e la sua mancata restituzione al termine della gestione, ciò che aveva poi portato l’agente subentrante, per di più in assenza della redazione del verbale di passaggio di consegne, a essere immesso senza soluzione di continuità nella disponibilità della cassa economale.
5.2 È opportuno e necessario premettere, in via generale, che la funzione del giudizio di conto consiste nell’accertamento in sede processuale della regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, con lo scopo di verificare la regolarità delle gestioni pubbliche e, in senso lato, il corretto utilizzo del denaro e dei beni della comunità.
Questa stessa Sezione, proprio con riferimento alla gestione economale, ha avuto modo più volte di affermare (ex plurimis, Corte dei conti Sez. Veneto n. 28/2023), che le gestioni non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente, ma anche che ciò debba emergere in primis dal conto reso e sottoposto al giudizio dinanzi alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti: il conto, infatti, deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.) e al contempo la forma del conto ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità.
In questo senso, l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può costituire un mezzo per derogare o eludere l’obbligo di rendicontazione e, sotto il profilo contenutistico, quello della completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n.144/2011, Sez. Calabria, n. 122/2022).
5.3 Venendo più nel dettaglio ai principi applicabili alla gestione economale, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile (si veda da ultimo Corte dei conti, Sezione Veneto n.202/2025, Sezione Valle d’Aosta n.42/2025), che la gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione; nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni: ottenuta l’anticipazione di cassa con mandato emesso su apposito capitolo di bilancio dell’Amministrazione, al termine dell’esercizio, qualora siano residuati fondi e ove non debba essere emesso mandato a saldo per credito a favore dell’economo, quest’ultimo deve provvedere al loro riversamento in tesoreria in quanto la gestione deve chiudere in pareggio e non è possibile la formazione di residui sia attivi che passivi.
5.4 Fatte tali doverose premesse sia di carattere generale che in riferimento alla specifica gestione economale, risulta evidente che l’omessa registrazione nel conto della giacenza di cassa al momento di assunzione e la mancata restituzione al termine della gestione, con diretta immissione dell’agente subentrante nella disponibilità della cassa economale (che fu poi restituita da quest’ultimo solo a chiusura dell’esercizio 2019), si colloca al di fuori delle regole prescritte per la corretta e trasparente gestione economale, dando adito a profili di opacità della gestione, ancor prima che della rendicontazione, e che risultano, in astratto, anche potenzialmente forieri di danno per l’Amministrazione, trattandosi di comportamenti assunti in violazione del principio contabile 4/2 punto 6.4 del D.lgs. 23.6.2011 n. 118 che prevede che “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate”.
Quanto sopra ha infatti determinato, da un lato, la non consentita formazione di residui da passare in carico all’agente successivo, e, dall’altro, un’indebita commistione tra la gestione venuta a scadere e quella successiva dell’agente subentrante, con superamento anche dei profili di responsabilità che devono rimanere suddivisi tra le singole gestioni e i soggetti incaricati delle stesse.
5.5. A tal fine non può valere a escludere la ridetta irregolarità, come dedotto dall’agente contabile, né la prassi in uso presso l’Amministrazione né l’utilizzo in via operativa di un sistema di software gestionale che, avendo come fine quello della rendicontazione amministrativa interna all’Ente, non può certo sovrapporsi agli obblighi connessi alla resa del conto e ancor meno sostituirli, come ha già avuto modo di sottolineare anche di recente, questa stessa Sezione, ribadendo che “ … l’esigenza di disporre di strumenti agili per far fronte a spese minute e urgenti deve essere bilanciata con il rispetto delle regole generali della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale si trasformi in un sistema parallelo o surrettizio rispetto a quello ordinario senza tuttavia il rispetto di regole e garanzie previste dall’ordinamento per l’attivazione, il completamento e l’esecuzione della procedura di spesa. L’adozione di strumenti gestionali, quindi, deve essere accompagnata da misure idonee a garantire la piena tracciabilità della spesa e la sua compatibilità con la rendicontazione giudiziale…”
(Corte dei conti, Sezione Veneto, sentenza n. 202/2025).
6. Costituisce, ancora, irregolarità del conto, di rilievo non solo formale, la mancanza di un verbale di passaggio di consegne (finalizzato ad evidenziare i fatti gestionali di due distinte e successive gestioni), la cui redazione è prescritta dalle disposizioni di legge in materia (cfr. artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924), i quali hanno infatti la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, in modo da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: “La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”).
La mancanza del passaggio di consegne - che deve avvenire nei termini formali previsti dalla legge e non può essere sostituito dalle annotazioni presenti nel giornale di cassa - comporta, infatti, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, che alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianchi quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale entrambi sono chiamati a rispondere solidalmente degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui gli stessi si sono prodotti (cfr. per tutte, Sez. Veneto, sent n. 160/2024) .
Tale affermazione risulta ancor più evidente nel caso di specie, in cui l’attività istruttoria ha riscontrato a pieno titolo l’esistenza di una confusione tra gestioni successive, dal momento che la gestione oggi in esame dell’economo cessante si era in realtà protratta fino al 7 maggio 2019, e che le attività gestionali del periodo 1°aprile - 7 maggio risultano rendicontate da parte dell’agente contabile subentrante.
7. Non costituisce, in ultimo, irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.198/2024).
8. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32641 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto n. 66406 reso da EL MI quale economo del Comune di NT (PD) per l’esercizio 2019 (01.01.2019
- 31.03.2019), depositato in data 29 giugno 2020 e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
TO GI MA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)