Art. 58.
I programmi per la formazione professionale dei capi di azienda debbono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:
analisi della gestione aziendale;
tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;
problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;
commercializzazione dei prodotti agricoli;
problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attivita' collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;
cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura; provvidenze in atto sul piano regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura;
problemi sociali e del lavoro in agricoltura.
I corsi di formazione devono avere la durata di almeno dieci settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.
Per i capi di azienda di eta' inferiore ai 30 anni potranno essere organizzati speciali corsi di formazione a carattere residenziale con programmi integrati, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata. La durata di detti corsi speciali non potra' essere inferiore a dieci settimane a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico.
I corsi di perfezionamento avranno come materia di insegnamento le nozioni di base dei corsi di formazione arricchiti con la trattazione dei problemi di attualita' dell'economia, della tecnica e della sociologia rurale.
I corsi medesimi avranno la durata di otto settimane con almeno quindici ore settimanali.
I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari dovranno avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame.
Saranno trattati inoltre problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.
I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.
A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale verranno rilasciati attestati ufficiali da parte delle regioni.
I programmi per la formazione professionale dei capi di azienda debbono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:
analisi della gestione aziendale;
tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;
problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;
commercializzazione dei prodotti agricoli;
problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attivita' collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;
cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura; provvidenze in atto sul piano regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura;
problemi sociali e del lavoro in agricoltura.
I corsi di formazione devono avere la durata di almeno dieci settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.
Per i capi di azienda di eta' inferiore ai 30 anni potranno essere organizzati speciali corsi di formazione a carattere residenziale con programmi integrati, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata. La durata di detti corsi speciali non potra' essere inferiore a dieci settimane a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico.
I corsi di perfezionamento avranno come materia di insegnamento le nozioni di base dei corsi di formazione arricchiti con la trattazione dei problemi di attualita' dell'economia, della tecnica e della sociologia rurale.
I corsi medesimi avranno la durata di otto settimane con almeno quindici ore settimanali.
I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari dovranno avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame.
Saranno trattati inoltre problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.
I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.
A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale verranno rilasciati attestati ufficiali da parte delle regioni.