Articolo 1801 del Codice civile
Articolo 1800Articolo 1802
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19 aprile 1942
Art. 1801.

(Liberazione del sequestratario).

Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non puo' essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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