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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1047/2023, avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”
promossa da
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Cutro (KR) in via Risorgimento n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv.
Salvatore Antonio Zannino, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Salerno in via Arcangelo Rotunno n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Maria Cirillo, giusta procura in atti;
e
(P. IV ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Roma al viale Liegi n.
28, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grieco, giusta delega in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 02.04.2025, celebrata mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la in persona del relativo Parte_1
l.r.p.t., ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 13320229000825575/000 limitatamente all'importo pari ad € 62.823,62, dovuto a titolo di rimborso di contributi indebitamente erogati nel 2007-20008 dalla
[...]
e già precettato con le sottese cartelle nn. 13320080009263568000 Controparte_2
(notificata il 07.10.2008 per la somma pari ad € 36.548,11) e 13320090012493177000
(notificata il 02.10.2009 per la somma pari ad € 26.269,63) nonché a titolo di interessi medio tempore maturati.
A sostegno della propria iniziativa processuale parte opponente ha in particolare eccepito:
a) la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per difetto di motivazione e per mancata allegazione della sottesa cartella di pagamento;
b) l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato da
[...]
Controparte_2
c) l'illegittimo computo degli interessi di mora dovuti;
d) la nullità ed inesistenza dell'intimazione di pagamento in esame per mancata indicazione della descrizione dei tributi e delle sanzioni accessorie richieste ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973.
Per le ragioni esposte ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'opposta intimazione, concorrendo gravi motivi sia a titolo di fumus boni juris sia a titolo di periculum in mora, per come sopra illustrato;
2) Nel merito, accogliere la presente opposizione, previo accertamento delle ragioni di parte opponente, per i motivi sopra esposti ed eccepiti, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Pt_1 Parte_2
agli enti convenuti;
[...]
4) per l'effetto, pronunciare la chiesta sentenza di accoglimento della domanda;
-2- 5) con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e competenza del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le parti opposte, contestando tanto l'ammissibilità quanto la fondatezza dell'opposizione proposta dall'attrice.
2.1. - Segnatamente, l ha rassegnate le seguenti Controparte_1 conclusioni:
«1) In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e nella CP_3 denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, condannare alle eventuali spese di lite solo
l'ente impositore che dovrà manlevare l da qualsivoglia onere e spesa;
CP_3
2) dichiarare la propria incompetenza funzionale/per materia in favore del Tribunale civile competente;
3) dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche perché tardivo;
4) nel merito, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della concludente in quanto destituita di ogni fondamento giuridico, per i motivi di cui sopra;
5) con il favore delle spese».
2.2. - ha a sua volta così Controparte_2 concluso:
«1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respingere tutte le domande proposte dalla parte opponente, confermando la validità ed efficacia degli atti di riscossione e le cartelle di pagamento impugnate e segnatamente l'intimazione di pagamento n. 13320229000825575000, e le cartelle esattoriali n.
13320179000464685000 e n. 13320189001338464000 aventi ad oggetto la revoca del contributo per le annualità 2007-08, accertando e dichiarando che l'attrice è debitrice della somma di cui alle stesse cartelle, oltre maggiori interessi e spese maturate;
2) con rivalsa delle spese di lite in favore della concludente Controparte_2
(in forma abbreviata " )».
[...] Controparte_4
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 02.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall . Controparte_1
Sul punto, infatti, va ribadito che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ed al di fuori delle ipotesi di opposizione cc.dd. recuperatoria, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'esattore, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass. Civ., ord.
12.02.2024 n. 3870).
Tuttavia, non è esclusa la possibilità per le parti (ossia per l'opponente in sede di
-3- azione o per l'opposta tramite chiamata in causa) di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente Impositore.
3. - Sempre in rito, va poi rilevata la tardività della censura con cui l'odierna attrice contesta “il difetto di prova” della notifica delle cartelle presupposte, giacché dedotta per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, in spregio alle preclusioni processuali.
4. - Tanto premesso, anche gli originari motivi di opposizione non meritano accoglimento.
Sul punto giova premettere che l'azione proposta investe, oltre che la regolarità e validità degli atti della procedura di riscossione, anche il merito della pretesa creditoria, avendo parte opponente eccepito sia vizi propri dell'intimazione di pagamento che l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria precettata con le sottese cartelle di pagamento.
4.1. - Orbene, va anzitutto rilevata l'inammissibilità dei motivi di opposizione afferenti ai vizi intrinseci dell'intimazione di pagamento, consistenti – rispettivamente – nel difetto di motivazione, nell'omessa allegazione degli atti presupposti e nella mancata descrizione delle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni.
Invero, quando si impugna una cartella esattoriale (o un'intimazione di pagamento) per vizi suoi propri di natura formale, come ad esempio la mancanza di motivazione o dell'indicazione del responsabile del procedimento, così come nell'ipotesi in cui si contesti l'invalidità della sua notifica, il destinatario ha l'onere di proporre la relativa opposizione nel termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015).
Nella specie, tale onere di tempestiva contestazione non può ritenersi compiutamente osservato, giacché, a fronte di un'intimazione di pagamento del 01.04.2022, di cui l'opponente risultava edotta quantomeno a far data dal 22.07.2022 (cfr. atto di citazione, pag. 2: «L'odierno attore, in data 22.07.2022, veniva informato dall'Avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione/negoziazione assistita, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d. lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura", come da allegata informativa contenuta nella procura»),
l'odierno giudizio è stato introdotto con atto depositato il 18.07.2023.
In ogni caso, le predette censure risultano comunque infondate, considerato che:
a) l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché a tal fine è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr., sul tema, Cass. Civ.,
09.11,2018 n. 28698 e, più di recente, Cass. Civ., sez. V, ord. 05.05.2023 n. 11843);
b) l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la
-4- cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l'intimazione è emessa (cfr.
Cass. Civ., sez. trib., n. 21065 del 2022);
c) la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento per mancato pagamento della cartella esattoriale, giacché, ove segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, l'intimazione che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L.
n. 241 del 1990 attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori (cfr. Cons. St., sez. II, 05.02.2025 n. 893);
d) dalla piana lettura dell'intimazione di pagamento n. 13320229000825575/000 si ricava anche l'esatta entità dell'importo dovuto nonché del titolo della pretesa creditoria precettata, il che consente di escludere, anche sotto tale profilo, l'esistenza di una violazione dell'obbligo di clare loqui.
4.2. - Ciò posto, deve ritenersi parimenti infondata l'eccezione di merito con cui parte opponente invoca l'intervenuta prescrizione del credito oggetto di intimazione.
Invero, con quest'ultima è stato ulteriormente sollecitato il pagamento delle somme già precedentemente precettate con le cartelle di pagamento n. 13320080009263568000 e n.
13320090012493177000, rispettivamente notificate il 07.10.2008 ed il 02.10.2009, ai fini della restituzione delle somme pari ad € 36.548,11 e ad € 26.269,63 dovute a titolo di rimborso di contributi pubblici da cui la società opponente era decaduta a causa di un suo inadempimento (cfr. provvedimento di revoca adottato dal Comitato Agevolazione MCC
– Regione Calabria).
Per effetto di tale contrarius actus l'Ente erogatore vanta un diritto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente incamerate dalla società opponente, con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale cui è soggetto, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., il diritto alla ripetizione dell'indebito.
Il suddetto termine risulta poi interrotto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2945 c.c., dalle intimazioni di pagamento n. 133201790000464685/000 del 03.02.2017, notificata il
10.02.2017 (cfr. doc.ti 7 ed 8 allegati alla comparsa costitutiva dell'agente della riscossione), e n. 13320189001338464/000, notificata il 13.06.2018 (cfr. doc.ti 9 e 10).
5. - Sicché, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
***********************
Venendo ai provvedimenti di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia e sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
-5-
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1047/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere alle parti opposte le spese di lite, liquidate - per ciascuna - in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 13 Aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-6-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1047/2023, avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”
promossa da
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Cutro (KR) in via Risorgimento n. 47, rappresentata e difesa dall'Avv.
Salvatore Antonio Zannino, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Salerno in via Arcangelo Rotunno n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Maria Cirillo, giusta procura in atti;
e
(P. IV ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Roma al viale Liegi n.
28, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Grieco, giusta delega in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 02.04.2025, celebrata mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la in persona del relativo Parte_1
l.r.p.t., ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 13320229000825575/000 limitatamente all'importo pari ad € 62.823,62, dovuto a titolo di rimborso di contributi indebitamente erogati nel 2007-20008 dalla
[...]
e già precettato con le sottese cartelle nn. 13320080009263568000 Controparte_2
(notificata il 07.10.2008 per la somma pari ad € 36.548,11) e 13320090012493177000
(notificata il 02.10.2009 per la somma pari ad € 26.269,63) nonché a titolo di interessi medio tempore maturati.
A sostegno della propria iniziativa processuale parte opponente ha in particolare eccepito:
a) la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per difetto di motivazione e per mancata allegazione della sottesa cartella di pagamento;
b) l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato da
[...]
Controparte_2
c) l'illegittimo computo degli interessi di mora dovuti;
d) la nullità ed inesistenza dell'intimazione di pagamento in esame per mancata indicazione della descrizione dei tributi e delle sanzioni accessorie richieste ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973.
Per le ragioni esposte ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'opposta intimazione, concorrendo gravi motivi sia a titolo di fumus boni juris sia a titolo di periculum in mora, per come sopra illustrato;
2) Nel merito, accogliere la presente opposizione, previo accertamento delle ragioni di parte opponente, per i motivi sopra esposti ed eccepiti, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento per cui è causa;
3) per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Pt_1 Parte_2
agli enti convenuti;
[...]
4) per l'effetto, pronunciare la chiesta sentenza di accoglimento della domanda;
-2- 5) con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e competenza del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le parti opposte, contestando tanto l'ammissibilità quanto la fondatezza dell'opposizione proposta dall'attrice.
2.1. - Segnatamente, l ha rassegnate le seguenti Controparte_1 conclusioni:
«1) In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e nella CP_3 denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, condannare alle eventuali spese di lite solo
l'ente impositore che dovrà manlevare l da qualsivoglia onere e spesa;
CP_3
2) dichiarare la propria incompetenza funzionale/per materia in favore del Tribunale civile competente;
3) dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche perché tardivo;
4) nel merito, rigettare ogni domanda proposta nei confronti della concludente in quanto destituita di ogni fondamento giuridico, per i motivi di cui sopra;
5) con il favore delle spese».
2.2. - ha a sua volta così Controparte_2 concluso:
«1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respingere tutte le domande proposte dalla parte opponente, confermando la validità ed efficacia degli atti di riscossione e le cartelle di pagamento impugnate e segnatamente l'intimazione di pagamento n. 13320229000825575000, e le cartelle esattoriali n.
13320179000464685000 e n. 13320189001338464000 aventi ad oggetto la revoca del contributo per le annualità 2007-08, accertando e dichiarando che l'attrice è debitrice della somma di cui alle stesse cartelle, oltre maggiori interessi e spese maturate;
2) con rivalsa delle spese di lite in favore della concludente Controparte_2
(in forma abbreviata " )».
[...] Controparte_4
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 02.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall . Controparte_1
Sul punto, infatti, va ribadito che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ed al di fuori delle ipotesi di opposizione cc.dd. recuperatoria, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'esattore, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva (cfr. Cass. Civ., ord.
12.02.2024 n. 3870).
Tuttavia, non è esclusa la possibilità per le parti (ossia per l'opponente in sede di
-3- azione o per l'opposta tramite chiamata in causa) di estendere il contraddittorio anche nei confronti dell'Ente Impositore.
3. - Sempre in rito, va poi rilevata la tardività della censura con cui l'odierna attrice contesta “il difetto di prova” della notifica delle cartelle presupposte, giacché dedotta per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, in spregio alle preclusioni processuali.
4. - Tanto premesso, anche gli originari motivi di opposizione non meritano accoglimento.
Sul punto giova premettere che l'azione proposta investe, oltre che la regolarità e validità degli atti della procedura di riscossione, anche il merito della pretesa creditoria, avendo parte opponente eccepito sia vizi propri dell'intimazione di pagamento che l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria precettata con le sottese cartelle di pagamento.
4.1. - Orbene, va anzitutto rilevata l'inammissibilità dei motivi di opposizione afferenti ai vizi intrinseci dell'intimazione di pagamento, consistenti – rispettivamente – nel difetto di motivazione, nell'omessa allegazione degli atti presupposti e nella mancata descrizione delle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni.
Invero, quando si impugna una cartella esattoriale (o un'intimazione di pagamento) per vizi suoi propri di natura formale, come ad esempio la mancanza di motivazione o dell'indicazione del responsabile del procedimento, così come nell'ipotesi in cui si contesti l'invalidità della sua notifica, il destinatario ha l'onere di proporre la relativa opposizione nel termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. sent. n. 21080 del 2015).
Nella specie, tale onere di tempestiva contestazione non può ritenersi compiutamente osservato, giacché, a fronte di un'intimazione di pagamento del 01.04.2022, di cui l'opponente risultava edotta quantomeno a far data dal 22.07.2022 (cfr. atto di citazione, pag. 2: «L'odierno attore, in data 22.07.2022, veniva informato dall'Avvocato che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione/negoziazione assistita, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4 d. lgs. n. 28/2010, al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della presente controversia, nonché dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura", come da allegata informativa contenuta nella procura»),
l'odierno giudizio è stato introdotto con atto depositato il 18.07.2023.
In ogni caso, le predette censure risultano comunque infondate, considerato che:
a) l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché a tal fine è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr., sul tema, Cass. Civ.,
09.11,2018 n. 28698 e, più di recente, Cass. Civ., sez. V, ord. 05.05.2023 n. 11843);
b) l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la
-4- cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale sulla base del quale l'intimazione è emessa (cfr.
Cass. Civ., sez. trib., n. 21065 del 2022);
c) la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all'invalidità dell'intimazione di pagamento per mancato pagamento della cartella esattoriale, giacché, ove segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, l'intimazione che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L.
n. 241 del 1990 attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori (cfr. Cons. St., sez. II, 05.02.2025 n. 893);
d) dalla piana lettura dell'intimazione di pagamento n. 13320229000825575/000 si ricava anche l'esatta entità dell'importo dovuto nonché del titolo della pretesa creditoria precettata, il che consente di escludere, anche sotto tale profilo, l'esistenza di una violazione dell'obbligo di clare loqui.
4.2. - Ciò posto, deve ritenersi parimenti infondata l'eccezione di merito con cui parte opponente invoca l'intervenuta prescrizione del credito oggetto di intimazione.
Invero, con quest'ultima è stato ulteriormente sollecitato il pagamento delle somme già precedentemente precettate con le cartelle di pagamento n. 13320080009263568000 e n.
13320090012493177000, rispettivamente notificate il 07.10.2008 ed il 02.10.2009, ai fini della restituzione delle somme pari ad € 36.548,11 e ad € 26.269,63 dovute a titolo di rimborso di contributi pubblici da cui la società opponente era decaduta a causa di un suo inadempimento (cfr. provvedimento di revoca adottato dal Comitato Agevolazione MCC
– Regione Calabria).
Per effetto di tale contrarius actus l'Ente erogatore vanta un diritto di credito alla restituzione delle somme illegittimamente incamerate dalla società opponente, con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale cui è soggetto, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., il diritto alla ripetizione dell'indebito.
Il suddetto termine risulta poi interrotto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2945 c.c., dalle intimazioni di pagamento n. 133201790000464685/000 del 03.02.2017, notificata il
10.02.2017 (cfr. doc.ti 7 ed 8 allegati alla comparsa costitutiva dell'agente della riscossione), e n. 13320189001338464/000, notificata il 13.06.2018 (cfr. doc.ti 9 e 10).
5. - Sicché, sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui esposte, l'opposizione non può che essere respinta.
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Venendo ai provvedimenti di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia e sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1047/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere alle parti opposte le spese di lite, liquidate - per ciascuna - in € 7.052,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 13 Aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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