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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio IO Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3513 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1941, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gencarelli;
ricorrente
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Runco;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con , in data Controparte_1
15.12.1966, nel Comune di Trenta, che dalla predetta unione nascevano IO e R_
(entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti), deduceva che con decreto del
4.12.2013 l'intestato Tribunale omologava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale (14.11.2013) non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni omologate in sede di separazione.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio. All'udienza del 19.3.2025, le parti, dato atto della volontà di non riconciliarsi, chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altra statuizione di natura economica e il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza sulle conclusioni rassegante a verbale, riservando la decisione al Collegio.
***********
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con decreto n. 4351/2013 del 4.12.2013 il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trenta di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio IO Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio IO Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3513 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1941, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gencarelli;
ricorrente
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Runco;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con , in data Controparte_1
15.12.1966, nel Comune di Trenta, che dalla predetta unione nascevano IO e R_
(entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti), deduceva che con decreto del
4.12.2013 l'intestato Tribunale omologava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale (14.11.2013) non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni omologate in sede di separazione.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio. All'udienza del 19.3.2025, le parti, dato atto della volontà di non riconciliarsi, chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza altra statuizione di natura economica e il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza sulle conclusioni rassegante a verbale, riservando la decisione al Collegio.
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La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con decreto n. 4351/2013 del 4.12.2013 il Tribunale di Cosenza ha omologato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trenta di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio IO Provazza Dott. Andrea Palma