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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/10/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2019
Tribunale Civile di Grosseto in grado di appello
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1458/2019
Oggi 8.10.2025, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
Per l'Avv. in sostituzione dell'Avv. SEVERI STEFANO;
Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
L'avv. Severi precisa le conclusioni come da atto di appello al quale si riporta per la discussione orale e dichiara di non voler presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, il Giudice, alle ore 18.50 pronuncia sentenza ex
artt. 437 e 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti .
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli N. R.G. 1458/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto in grado di appello
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 1458/2019 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SEVERI Parte_1 C.F._1
STEFANO;
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da sopra esteso verbale
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in opposizione che ha dato origine al giudizio di primo grado,
ha impugnato il verbale di accertamento n. V/571598/2018 prot. Parte_1 12123/2018 emesso il 14.6.2018 dal Comando di Polizia Municipale del Comune
con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 141/2-11 del CP_1
c.d.s. poiché “percorrendo la SP3 del padule in direzione Castiglione della Pescaia
giunto nei pressi del Km 2, usciva di strada non riuscendo a conservare il controllo del
veicolo che conduceva”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente, oggi appellante poneva i seguenti motivi:
1. “infondatezza della contestazione – insussistenza della violazione dell'art. 141,
comma II cds. – esistenza di un ostacolo imprevedibile non segnalato – mancata
segnalazione di banchina pericolosa - corretta condotta di giuda da parte del ricorrente”
(con cui si deduceva la non colpevolezza della perdita di controllo del mezzo per essere la stessa stata causata dall'imprevedibile attraversamento di un istrice e dal cattivo stato della banchina - su cui, per evitare l'animale, il conducente si era spostato- nonché dall'assenza di guard-rail e di cartelli che segnalassero il pericolo di attraversamento animali selvatici ovvero la presenza di una banchina pericolosa);
2. “eccessività delle spese del procedimento” (con cui il ricorrente ha contestato l'entità della sanzione applicata).
Costituitosi dinanzi al Giudice di prime cure, il ha si è Controparte_1
opposto alla pretesa attorea, chiedendone il rigetto.
Il giudizio, istruito solo documentalmente è stato definito con la sentenza oggi impugnata, di cui, per chiarezza espositiva, di seguito si riportano motivazione e dispositivo: Avverso tale sentenza ha promosso l'appello che oggi ci occupa Parte_1
deducendo l'erroneità del fondamentale assunto motivazionale secondo cui tanto la presenza di animali selvatici su una strada che attraversa un territorio extraurbano, quanto la sconnessione del piano della banchina e la presenza di vegetazione sulla stessa è da ritenersi una circostanza non inusuale e dunque largamente prevedibile.
Pur ritualmente evocato in giudizio con notifica a mezzo p.e.c. del 27.6.2019, il
, non si è costituito in questo giudizio di appello, Controparte_1
rimanendo contumace. A fronte della tempestiva reiterazione delle istanze istruttorie il presente giudizio di appello è stato istruito con escussioni testimoniali.
*** ***
L'appello è fondato e deve trovare accogliento.
L'istruttoria espletata, infatti, ha confermato che all'origine della perdita di controllo del veicolo condotto dal vi fu l'attraversamento di un istrice. Pt_1
In tal senso si pone, infatti, l'escussione testimoniale di cui al verbale di udienza del 15.6.2021, ove , indifferente rispetto all'esito del giudizio, ha Persona_1
confermato la circostanza di cui al cap. 1 dell'atto di appello [“Vero che il giorno
14/06/2018, alle ore 16:25 ca. , alla guida dell'autoveicolo marca Audi, Parte_1
tipo A3, tg. DT963YB, stava percorrendo la strada SP 3 del Padule, quando all'altezza
del Km 2, al fine di evitare un animale selvatico (istrice) introdottosi improvvisamente
all'interno della sua corsia di marcia, si portava sul lato destro della carreggiata e, a
causa delle condizioni della stessa, finiva nel fosso adiacente la strada”].
Ebbene, sulla scorta di quanto precede - e tenuto conto del fatto che è rimasto incontestato che nel tratto di strada su cui si è verificato il sinistro non fossero apposti segnali di pericolo e che la banchina fosse in cattivo stato e coperta d'erba – deve rilevarsi l'erroneità dell'assunto motivazionale censurato dall'appellante, in ragione del quale il giudice di prime cure ha affermato che il passaggio di animali selvatici e la sdrucciolevolezza della banchina dovessero e potessero essere previste dal conducente.
Al contrario, se è vero che ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 285 del 1992 i segnali di pericolo “preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai
conducenti di tenere un comportamento prudente” e che la normativa dettata in materia e, in particolare, l'art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., “impone, a fini general-
preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando
esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza" (cfr. Corte di Cassazione
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2022), deve escludersi che, in assenza del relativo cartello, il conducente, pur adottando tutte le normali regole di prudenza, fosse nella concreta possibilità di prevedere e percepire il rischio di attraversamento dell'animale selvatico che ha generato l'incidente.
La prova dell'improvviso attraversamento dell'istrice, dunque, in assenza di cartelli che allertassero dell'esistenza del relativo pericolo, basta a superare la presunzione che deriva dall'articolo 141 del Codice della Strada (che stabilisce che è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle condizioni del traffico, e di ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone;
e che il conducente deve essere in grado di arrestare tempestivamente il proprio veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
Conseguentemente la sentenza di primo grado deve essere riformata con accoglimento dell'opposizione dispiegata in primo grado da . Parte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività
difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 4/2019 emessa dal giudice di pace di nel procedimento avente r.g. 2609/2018 così provvede: CP_1
ACCOGLIE la domanda dispiegata da e, per l'effetto, Parte_1 il verbale di accertamento di violazione del codice della strada Pt_2
impugnato, n. V/571598/2018 prot. 12123/2018, emesso il 14.06.2018 dal
[...]
- Comando di Polizia Municipale, notificato in data 01.08.2018; CP_1
CONDANNA il al pagamento, in favore della parte Controparte_1
appellante, , delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida Parte_1
in € 134,50 per esborsi e in € 940,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Grosseto, 08/10/2025
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
Tribunale Civile di Grosseto in grado di appello
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1458/2019
Oggi 8.10.2025, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
Per l'Avv. in sostituzione dell'Avv. SEVERI STEFANO;
Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
L'avv. Severi precisa le conclusioni come da atto di appello al quale si riporta per la discussione orale e dichiara di non voler presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, il Giudice, alle ore 18.50 pronuncia sentenza ex
artt. 437 e 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti .
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli N. R.G. 1458/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto in grado di appello
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 1458/2019 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SEVERI Parte_1 C.F._1
STEFANO;
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da sopra esteso verbale
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in opposizione che ha dato origine al giudizio di primo grado,
ha impugnato il verbale di accertamento n. V/571598/2018 prot. Parte_1 12123/2018 emesso il 14.6.2018 dal Comando di Polizia Municipale del Comune
con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 141/2-11 del CP_1
c.d.s. poiché “percorrendo la SP3 del padule in direzione Castiglione della Pescaia
giunto nei pressi del Km 2, usciva di strada non riuscendo a conservare il controllo del
veicolo che conduceva”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente, oggi appellante poneva i seguenti motivi:
1. “infondatezza della contestazione – insussistenza della violazione dell'art. 141,
comma II cds. – esistenza di un ostacolo imprevedibile non segnalato – mancata
segnalazione di banchina pericolosa - corretta condotta di giuda da parte del ricorrente”
(con cui si deduceva la non colpevolezza della perdita di controllo del mezzo per essere la stessa stata causata dall'imprevedibile attraversamento di un istrice e dal cattivo stato della banchina - su cui, per evitare l'animale, il conducente si era spostato- nonché dall'assenza di guard-rail e di cartelli che segnalassero il pericolo di attraversamento animali selvatici ovvero la presenza di una banchina pericolosa);
2. “eccessività delle spese del procedimento” (con cui il ricorrente ha contestato l'entità della sanzione applicata).
Costituitosi dinanzi al Giudice di prime cure, il ha si è Controparte_1
opposto alla pretesa attorea, chiedendone il rigetto.
Il giudizio, istruito solo documentalmente è stato definito con la sentenza oggi impugnata, di cui, per chiarezza espositiva, di seguito si riportano motivazione e dispositivo: Avverso tale sentenza ha promosso l'appello che oggi ci occupa Parte_1
deducendo l'erroneità del fondamentale assunto motivazionale secondo cui tanto la presenza di animali selvatici su una strada che attraversa un territorio extraurbano, quanto la sconnessione del piano della banchina e la presenza di vegetazione sulla stessa è da ritenersi una circostanza non inusuale e dunque largamente prevedibile.
Pur ritualmente evocato in giudizio con notifica a mezzo p.e.c. del 27.6.2019, il
, non si è costituito in questo giudizio di appello, Controparte_1
rimanendo contumace. A fronte della tempestiva reiterazione delle istanze istruttorie il presente giudizio di appello è stato istruito con escussioni testimoniali.
*** ***
L'appello è fondato e deve trovare accogliento.
L'istruttoria espletata, infatti, ha confermato che all'origine della perdita di controllo del veicolo condotto dal vi fu l'attraversamento di un istrice. Pt_1
In tal senso si pone, infatti, l'escussione testimoniale di cui al verbale di udienza del 15.6.2021, ove , indifferente rispetto all'esito del giudizio, ha Persona_1
confermato la circostanza di cui al cap. 1 dell'atto di appello [“Vero che il giorno
14/06/2018, alle ore 16:25 ca. , alla guida dell'autoveicolo marca Audi, Parte_1
tipo A3, tg. DT963YB, stava percorrendo la strada SP 3 del Padule, quando all'altezza
del Km 2, al fine di evitare un animale selvatico (istrice) introdottosi improvvisamente
all'interno della sua corsia di marcia, si portava sul lato destro della carreggiata e, a
causa delle condizioni della stessa, finiva nel fosso adiacente la strada”].
Ebbene, sulla scorta di quanto precede - e tenuto conto del fatto che è rimasto incontestato che nel tratto di strada su cui si è verificato il sinistro non fossero apposti segnali di pericolo e che la banchina fosse in cattivo stato e coperta d'erba – deve rilevarsi l'erroneità dell'assunto motivazionale censurato dall'appellante, in ragione del quale il giudice di prime cure ha affermato che il passaggio di animali selvatici e la sdrucciolevolezza della banchina dovessero e potessero essere previste dal conducente.
Al contrario, se è vero che ai sensi dell'art. 39 d.lgs. 285 del 1992 i segnali di pericolo “preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai
conducenti di tenere un comportamento prudente” e che la normativa dettata in materia e, in particolare, l'art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., “impone, a fini general-
preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando
esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza" (cfr. Corte di Cassazione
Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2022), deve escludersi che, in assenza del relativo cartello, il conducente, pur adottando tutte le normali regole di prudenza, fosse nella concreta possibilità di prevedere e percepire il rischio di attraversamento dell'animale selvatico che ha generato l'incidente.
La prova dell'improvviso attraversamento dell'istrice, dunque, in assenza di cartelli che allertassero dell'esistenza del relativo pericolo, basta a superare la presunzione che deriva dall'articolo 141 del Codice della Strada (che stabilisce che è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle condizioni del traffico, e di ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone;
e che il conducente deve essere in grado di arrestare tempestivamente il proprio veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
Conseguentemente la sentenza di primo grado deve essere riformata con accoglimento dell'opposizione dispiegata in primo grado da . Parte_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività
difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, in riforma della sentenza n. 4/2019 emessa dal giudice di pace di nel procedimento avente r.g. 2609/2018 così provvede: CP_1
ACCOGLIE la domanda dispiegata da e, per l'effetto, Parte_1 il verbale di accertamento di violazione del codice della strada Pt_2
impugnato, n. V/571598/2018 prot. 12123/2018, emesso il 14.06.2018 dal
[...]
- Comando di Polizia Municipale, notificato in data 01.08.2018; CP_1
CONDANNA il al pagamento, in favore della parte Controparte_1
appellante, , delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida Parte_1
in € 134,50 per esborsi e in € 940,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Grosseto, 08/10/2025
Il giudice dott. Giulio Bovicelli