Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
9 febbraio 2013
9 febbraio 2013
>
Versione
16 luglio 2016
16 luglio 2016
>
Versione
20 febbraio 2020
20 febbraio 2020
>
Versione
28 maggio 2026
28 maggio 2026
Art. 724.
Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ((138)) 1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare)) sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. ((138)) 3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) quindici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare. 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma. 5-bis. ((Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso.)) ((138)) 6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta. 6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella gia' contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso. 7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo. 8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 738.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) ((138)) 1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare)) sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. ((138)) 3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) quindici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare. 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma. 5-bis. ((Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso.)) ((138)) 6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo, all'atto dell'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo contraggono il vincolo ad una ferma volontaria di quattordici anni; gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati a una ferma di quattordici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare che assorbe la ferma precedentemente contratta. 6-bis. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi a frequentare master di 2° livello o corsi formativi equivalenti in materie idro-oceanografiche sono vincolati a una ferma di dodici anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso. Tale ferma assorbe quella gia' contratta e non opera nel caso di mancato superamento o dimissioni dal corso. 7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli allievi o ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di transito nei ruoli del servizio permanente effettivo. 8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 738.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Commentari • 2
- 1. Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle personehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Codice di procedura civile - Tutti i codici Titolo II: DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE Capo I: DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Art. 706. Forma della domanda La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda e' fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e' residente all'estero, a …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/11/2023, n. 662Provvedimento: Pubblicato il 09/11/2023 N. 00662/2023 REG.PROV.COLL. N. 00273/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 273 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Faletti, Maria Novella Faletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6; per l'annullamento - della nota prot. -OMISSIS- …Leggi di più...
- art. 933 d.lgs. 66/2010·
- assunzione di servizio in altra forza di polizia·
- violazione art. 864 d.lgs. 66/2010·
- improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
- compensazione delle spese di giudizio·
- cessazione dal servizio permanente·
- eccesso di potere·
- carenza di motivazione·
- diritti dei militari