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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice R. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 2988/2024 V.G. avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv.to RUSSO SPENA GIUSEPPE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'avv. MARINO ANNA GRAZIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
1 Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (nata ad [...] il [...]) e (nato ad Persona_1 Persona_2
Avellino il 22/04/2024), nati dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 12/02/2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n. 18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
“1) affidare i figli minori e , che risiederanno presso la madre, ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori;
2) assegnare la casa familiare sita in Marigliano (NA) via Forno Vecchio n. 32, di proprietà del sig. Parte_2
a , che l'abiterà unitamente ai figli;
[...] Parte_1
3) disporre che il padre possa vedere i figli minori presso la casa materna quando vorrà, previo accordo con la sig.ra
fino al loro compimento del 4° anno di età ciascuno;
dall'età di 4 anni il padre potrà tenere con sé Parte_1
2 i figli, compatibilmente con le esigenze dei bambini e con i propri impegni di lavoro, per due fine settimana al mese, dalle ore 10.00 del sabato (o dall'uscita da scuola, dove si recherà a prelevarlo) sino alle ore 21,00 della domenica;
il martedì e giovedì (o in altri giorni della settimana, da concordare con l'altro genitore), dalle 17,30 alle 21,00
(22,00 nei periodi di vacanza scolastica), assicurandosi che eseguano i compiti e le eventuali altre attività extrascolastiche o sportive programmate con l'altro genitore;
il 24 dicembre (dalle ore 16,00 sino alle ore 10,00 del mattino successivo), il 26 dicembre e 1° gennaio, dalle 10,00 alle 19,00, ovvero, alternando di anno in anno, il 25 dicembre, dalle 10,00 alle 19,00, il 31 dicembre (dalle ore 16,00 sino alle ore 10,00 del mattino successivo), dalle ore 17,00 del 5 gennaio alle ore 19,00 del 6 gennaio;
il sabato santo e la Pasqua oppure, alternando di anno in anno, il lunedì in albis, dalle 9,30 alle 20,00; per un mese, anche spezzettato, nel periodo estivo, da individuare a cura degli interessati, possibilmente, entro il mese di maggio di ogni anno;
nel giorno della festa del papà, del suo onomastico e compleanno, dalle 18,00 alle 21,00 (o in diversi orari da concordare), mentre il compleanno e
l'onomastico della mamma saranno festeggiati con detto genitore, anche se cadono nei giorni di visita del padre, che saranno recuperati;
il compleanno e l'onomastico del bambino saranno festeggiati con entrambi i genitori, possibilmente insieme e con i rispettivi familiari, oppure tenendolo con sé, ciascuno, per parte di quelle giornate o alternando le feste con l'uno o l'altro;
4) disporre che il sig. versi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, per il Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di € 700,00 (settecento/00) (€ 350,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indice Istat;
5) disporre che il sig. contribuisca al 100% delle spese straordinarie per il mantenimento dei Parte_2 figli, facendo riferimento al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Nola e il COA di Nola del 20.05.2021;
6) il sig. rinuncia al suo 50% in favore della sig.ra dell'A.N.F. che, per Parte_2 Parte_1
l'effetto, verranno percepiti al 100% dalla sig.ra ” Parte_1
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minori. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Il pieno accordo delle parti giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ affida ad entrambi i genitori i minori (nata ad [...] il [...]) Persona_1
e (nato ad [...] il [...]) che continueranno a risiedere Persona_2 presso la madre;
✓ assegna la casa familiare sita in Marigliano (NA) via Forno Vecchio n. 32, di proprietà del sig. a che l'abiterà unitamente ai figli;
Parte_2 Parte_1
✓ dispone che il padre tenga con sé i minori con le modalità e nei tempi concordati;
3 ✓ dispone che il Sig. versi alla Sig.ra nei tempi e modi Parte_2 Parte_1 concordati, la somma di complessivi Euro 700,00 per il mantenimento dei figli minori, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e contribuisca al 100% alle spese straordinarie nell'interesse dei figli come da accordo sottoscritto;
✓ prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
✓ compensa integralmente le spese processuali.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di Consiglio del 11/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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