Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
1821/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
, C.F.: , residente in [...], Località Trincere n. 107, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Anna Cavaglià (C.F.: e Laura Maria Mazzetti del Foro di Asti (C.F.: C.F._2
, giusta procura alle liti;
C.F._3
avverso
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, geom. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_2
Enrico RABINO (C.F. – pec. – fax C.F._4 Email_1
0141320133) e dall'avv. Serenella NICOLA del Foro di Asti (C.F.: – pec: C.F._5
– fax 0141320133), ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_2 studio in Asti, via San Martino n. 43, come da procura speciale;
Conclusioni di parte attrice/opponente:
“Reiectis adversis, Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie di rito,
Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le causali di cui in narrativa e comunque per difetto dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c. e comunque per essere l'opposizione formulata dall'esponente fondata su prova scritta;
In via preliminare e processuale:
Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, per essere lo stesso fondato sulla sola produzione delle fatture elettroniche, senza la produzione degli estratti contabili autenticati;
Per l'effetto :
- Dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Asti n. 525/2023 in data 30.03.2023, pubblicato in data 3/05/2023 (proc. R.G. n. 326/2023) per totale infondatezza in fatto ed in diritto del credito fatto valere per le causali esposte in atti;
per totale carenza di prova e per indeterminatezza ed illiquidità del credito fatto valere ed in ogni caso per inammissibilità della domanda di ingiunzione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633, 634 e 638, II comma, c.p.c.; dichiarare, conseguentemente, che nulla è dovuto dalle parti opponenti, con pronuncia di ogni conseguente provvedimento di rito.
Nel merito:
In accoglimento della proposta opposizione,
Accertare e dichiarare che, a fronte delle opere eseguite dalla parte opposta, sono stati corrisposti acconti per complessivi € 122.940,67;
e che i costi di ripristino a regola d'arte delle stesse ammontano a complessivi € 96.989,90 Persona_1 oltre IVA di legge o misura che verrà determinata in esito al presente giudizio;
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto per tutto il rapporto e per l'effetto revocare, annullare e dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, rideterminare il minor importo dovuto dall'opponente all'opposta, anche in via di compensazione ed equitativa.
In via istruttoria:
Ammettere CTU, avente ad oggetto la verifica delle difformità e/o vizi delle opere realizzate dall'appaltatrice, con quantificazione del costo di ripristino dei lavori e la verifica delle opere non eseguite ed erroneamente imputate alla committenza.
Ammettere i Capitoli di Prova per Testi dedotti in atto di citazione in opposizione e nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 e n. 3.
Con condanna alla rifusione delle spese e competenze tutte del presente giudizio.”
Conclusioni della parte opposta:
“voglia il Tribunale di Asti Ecc.mo, contrariis reiectis;
acquisire il fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 326/2023;
previo espletamento della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c. datata 10 gennaio 2024, con i testi ivi indicati:
1) In data 25 luglio 2022 si erano riuniti in Asti, località Trincere n. 107, presso l'immobile oggetto della presente vertenza di proprietà del sig. i signori , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 Pt_2
, , , e .
[...] CP_3 Parte_1 Persona_2 CP_4
2) Nel corso della riunione di cui al capo che precede il geom. , nella qualità di legale Parte_2 rappresentante di , aveva presentato al sig. la contabilità finale dei lavori per Parte_2 Parte_1 un importo complessivo da pagare di euro 235.131,08, come da documento che si rammostra al testimone
(doc. 1).
3) Sempre nel corso della riunione che precede il geom. aveva dichiarato che l'importo da Parte_2 corrispondere di cui al capo 2) di euro 235.131,08 era da ridurre ad euro 225.000,00 oltre iva per un totale di euro 247.500,00.
4) La riduzione di cui al capo che precede - pari ad euro 10.131,08 - era stata imputata dal geom. Parte_2
ad opere, di assoluta modestia, eseguite non a regola d'arte.
[...]
5) , alla data del 25 luglio 2022, aveva corrisposto la complessiva somma di euro Parte_1
122.933,84.
6) Nel corso della riunione di cui al capo 1) il sig. si era impegnato a pagare la rimanente Parte_1 somma a saldo di euro 124.566,16 – scontata come indicato nel capo 3) - entro il successivo mese di agosto
2022.
7) In data 3 agosto e 18 agosto 2022 ha corrisposto la complessiva somma di euro Parte_1
9.280,00 e da tali date nessuna altra somma è stata più versata. 8) In data 25 luglio 2022 la parte convenuta , sua moglie e la madre di Parte_1 Persona_2 quest'ultima, sig.ra avevano espressamente accettato non solo i lavori oggetto di contratto CP_4 ma anche la posa della pavimentazione eseguita “ad opus incertum”;
previa CTU che confermi la realizzazione dell'opera in assenza di vizi e nella quantità per cui è stata richiesta la somma indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo;
respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e diritto;
confermare il decreto ingiuntivo opposto e per gli effetti condannare a corrispondere alla Parte_1 società la complessiva somma di euro 124.566,16, oltre interessi e Parte_2 rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, maggiorati come per legge.
Salvis juribus.”
Visti gli atti,
alla luce del thema decidendum,
sussistendo peraltro istanza di entrambe le parti sul punto,
nomina CTU nella persona del Geom. ; Persona_3
fissa udienza, per conferimento incarico, previa formulazione del quesito in contraddittorio tra le parti,
alla udienza del 10.9.2025 h 11.00.
Si comunichi alle parti ed al CTU.
Il gi dott. Perfetti