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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5001/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5001/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PITTONE MARZIA elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PITTONE MARZIA
ATTORE contro
, Controparte_1 [...]
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BICOCCHI Controparte_2 P.IVA_1
CHIARA e dell'avv. SALVAGGIO GIUSEPPE DANILO ( ) VIA AMENDOLA C.F._1
2 42122 .E; elettivamente domiciliato in C/O SEDE LEGALE CP_2 [...]
VIA AMENDOLA 2 presso il Controparte_3 CP_2 difensore avv. BICOCCHI CHIARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di pc depositato telematicamente
Per parte convenuta: come da foglio di pc depositato telematicamente
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata premesso di essere cessionario del credito vantato Parte_1 dal sig. ha convenuto in giudizio l' , Controparte_4 Controparte_2 chiedendone la condanna al rimborso delle spese sostenute dal cedente per le cure mediche erogate da un centro di altissima specializzazione situato all'estero. In particolare, l'attore ha esposto: a) che la parte cedente, a seguito del gravissimo trauma cranio riportato, si era ricoverato nel 2014 presso il reparto di Neurologia e Riabilitazione del Centro TILAK di Hochzirl in Austria, sottoponendosi a una serie di cure mediche che avevano portato ad un miglioramento dello stato di salute del paziente;
b) che, per le prestazioni sanitarie ricevute presso il predetto cento all'estero il paziente, aveva sborsato la somma di € 120.710,86; c) che, nonostante la “Richiesta di prestazioni Assistenziali in forma
DIRETTA/INDIRETTA” presentata dalla moglie del sig. secondo il modello E112/S2 di cui CP_4 alla direttiva 2011/24/UE alla AUSL, quest'ultima aveva rifiutato di procedere al rimborso, altresì rigettando il reclamo prontamente approntato dalla parte istante.
Deducendo la sussistenza del diritto del Sig. ad ottenere il rimborso delle spese per CP_4
l'assistenza sanitaria prestata all'interno dell'Unione Europea sussistendo una situazione di urgenza e di impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani, l'attore ha chiesto la Parte condanna della al pagamento della somma di € 120.710,86 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio l' preliminarmente eccependo il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di legittimazione attiva in virtù dell'esistenza di un accordo transattivo e contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante documentazione e C.T.U. quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove orali dedotte da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
In fatto risulta documentato o pacifico: 1) che a causa di sinistro stradale occorso in data 29/7/2012, aveva riportato un gravissimo trauma cranio encefalico, a seguito del quale era stato Controparte_4 ricoverato presso i reparti di rianimazione e di neurologia dell'Ospedale Santa Maria Nuova di CP_2
2) che nel settembre 2012 il paziente era stato trasferito “in stato vegetativo, tetraplegico con
[...] quadro di ipertono spastico, dipendente in tutte le ADL, assente il controllo del capo e del tronco, pagina 2 di 8 alimentazione via PEG e portatore di cannula tracheale cuffiata” all'Ospedale di Correggio nel reparto di riabilitazione neurologica intensiva sino al 12/8/2013 e sottoposto a trattamenti sotto il profilo motorio, logopedico con stimolazione cognitiva aspecifica presso un reparto di neuroriabilitazione di terzo livello intensiva per più di 11 mesi;
3) che in seguito il sig. era stato preso in carico dal CP_4 punto di vista assistenziale nei posti letto di residenzialità per le gravissime disabilità acquisite presso il nucleo GRAD della RSR di Albinea e sottoposto a trattamento riabilitativo (sedute di FKT respiratoria, di logopedia, di fisioterapia); 4) che durante tale ricovero e nello specifico nel novembre del 2013, la sig. moglie del sig. aveva richiesto una consulenza al prof. presso Pt_3 CP_4 Persona_1 il reparto di neurologia e trattamento intensivo neurologico dell'Ospedale Hochzirl, in Austria, il quale aveva consigliato tra le altre cose la somministrazione di Amantadina endovenosa, trattamento non utilizzato in Italia;
5) che la sig. si era rivolta al medico specialista che aveva in cura il sig. Pt_3
dr. , la quale aveva sconsigliato la terapia indicata dal prof. ritenendo CP_4 Per_2 Per_1 opportuno un trasferimento presso l'Ospedale di Riabilitazione San Giorgio di Ferrara;
6) che quindi il paziente veniva ricoverato presso il predetto nosocomio e sottoposto alla somministrazione di in pastiglie;
all'esito della rivalutazione presso l'Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite Parte_4
(UGCA), il primario dr. S. aveva concluso che “alla luce delle lesioni cerebrali…del tempo Per_3 intercorso dall'evento stesso, dal quadro clinico, dagli approfondimento strumentali svolti e dai risultati emersi dalla valutazione con scale specifiche, si ritiene che l'esito di gravissima disabilità residua sia Pe inemendabile…”; inoltre, concordando con la dr. , la dr. aveva espresso parere Per_2 Per_3 negativo sul ricovero in Austria;
7) che nuovamente trasferito ad Albinea, in data 21/7/2014 il sig. veniva trasportato in ambulanza presso il reparto di neurologia e neuroriabilitazione Ospedale CP_4
“Tilak Landerskrankenhaus Hochzirl”, sito in Zirl (Austria), ivi sottoposto a trattamenti di logopedia, ergoterapia, fisioterapia, 2 TAP test per sospetto idrocefalo, somministrazione di per via Parte_4 endovenosa e dimesso in data 11/12/2014; 8) che in data 7/8/2014 la sig. aveva formulato la Pt_3 richiesta di prestazioni assistenziali in forma diretta/indiretta presso Centri di Altissima Parte Specializzazione all'estero, ottenendo dall' parere negativo con nota protocollo n. 95664/2014 non avendo l'ente ravvisato né un rischio di vita per il paziente, nè necessità di cure salvavita che non fossero disponibili in Italia;
9) che nel corso degli anni successivi si rendevano necessari plurimi accessi in PS e ricoveri ospedalieri a seguito di episodi infettivi e altre complicanze fino al decesso del sig. vvenuto in data 7/7/2021 presso una struttura assistenziale. Per_5
Così sinteticamente riassunta la vicenda per cui è causa, va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla parte convenuta.
Infatti, in materia di richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia
pagina 3 di 8 presso centri di altissima specializzazione all'estero per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 5, e relativo D.M. Sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l'autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità meramente tecnica dell'amministrazione in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni (ex multis TAR Piemonte, sez. I, 16/12/2019 n. 119; T.A.R. Firenze sez.
II, 9/1/2018, n. 25).
Tanto chiarito, sotto il profilo normativo, il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero presso centri di alta specializzazione è disciplinato in primo luogo dalla n. 595 del 1985 “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88”, la quale all'art. 3 co. 5 prevede che: “Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del
Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali”. In secondo luogo, il D.M. 3 novembre 1989, adottato in esecuzione della delega, fissa (art. 2) le tipologie delle prestazioni erogabili;
individua (art. 4) l'autorità competente alla verifica delle condizioni di legge;
stabilisce (art. 7) i casi in cui può prescindersi da una preventiva autorizzazione all'autorità competente. Si tratta, con riferimento alle ipotesi eccettuative della regola dell'autorizzazione, di “prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero”. Il D.Lgs.
4/3/2014, n. 38 ha inoltre dato attuazione alla Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.
Va altresì osservato che la giurisprudenza di Legittimità ha ravvisato i requisiti normativi, alla stregua dei quali è legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, “nell'eccezionale gravità e urgenza delle cure” e nella “impossibilità” di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani (Cass. n.
30523/2024; Cass. n. 19024/2019; Cass. n. 9969/2012). Cass. n. 11462/2007). La Suprema Corte ha altresì rimarcato, in tema di diritto all'assistenza sanitaria anche indiretta, che la mancanza di preventiva autorizzazione amministrativa non incide sul diritto al rimborso delle spese sostenute, ove il pagina 4 di 8 giudice del merito accerti che l'intervento sia avvenuto in stato di necessità, cioè sia stato effettuato sollecitamente per non compromettere in maniera definitiva il risultato. Del pari consolidata è la giurisprudenza che ha ravvisato i parametri normativi, alla stregua dei quali è legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, nell'urgenza e impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani, costituendo jus receptum il principio secondo cui “con riguardo all'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse”.
Orbene ritiene il Tribunale che, alla luce della normativa di riferimento e degli approdi giurisprudenziali sopra richiamati nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, essendo la perizia stata condotta in modo accurato e in continua aderenza ai documenti agli atti e motivata in modo convincente e pienamente condivisibile, in replica ai rilievi critici delle parti, la domanda deve essere respinta.
Invero il Collegio Peritale ha accertato che al momento delle dimissioni dall'Ospedale di Ferrara il sig. presentava “uno stato di minima coscienza, un quadro di doppia emiplagia ipertonica, dal CP_4 punto di vista comunicativo-relazionale la possibilità di comunicare il proprio assenso solo tramite la chiusura palpebrale, il respiro possibile con l'ausilio di cannula tracheostomica, una notevole disfagia che impediva la somministrazione, che pertanto avveniva via PEG, e la totale dipendenza da terzi nello svolgimento delle ADL”, condizioni cliniche sussistenti anche al momento del ricovero presso il
Centro TILAK stante la strettissima prossimità temporale, come confermato dai sanitari della Struttura austriaca.
I C.T.U. hanno quindi individuato e descritto i trattamenti terapeutici a cui il sig. è stato CP_4 sottoposto durante la degenza presso il predetto nosocomio estero suddividendoli in: a) cure riabilitative;
b) gestione della cannula tracheale;
c) TAP test e somministrazione di Amantadina endovenosa.
Orbene sono il profilo delle cure riabilitative, i Consulenti hanno dato atto che i trattamenti di fisioterapia, logopedia e gli esercizi di mobilizzazione passiva e passiva assistita erano stati attuati adeguatamente nei precedenti ricoveri e per tempi prolungati (circa due anni) e ad essi era purtroppo conseguito soltanto un lieve miglioramento del quadro motorio e neurologico. Hanno quindi chiarito che “le suddette terapie riabilitative, che erano ancora in corso durante il ricovero presso Ferrara e presso la Residenza Sanitaria Riabilitativa di Albinea, ovverosia nel periodo immediatamente precedente al ricovero in Austria, non risultavano dunque necessarie e urgenti, in quanto già attuate e ancora in essere al momento del trasferimento”. La C.T.U. ha altresì chiarito che nemmeno la terapia pagina 5 di 8 riabilitativa tramite ausili robotici avrebbe determinato un significativo ed evidente miglioramento dal punto di vista fisiatrico precisando peraltro che “ricordiamo che trattasi di una tecnologia presente all'ospedale di Ferrara, il cui utilizzo era stato escluso dai clinici. Peraltro, considerata la gravità del quadro generale, della frattura pluriframmentaria del piede sinistro con necessità di immobilizzazione, tale terapia fu possibile soltanto ad intermittenza”.
Per quanto riguarda il trattamento terapeutico sub a) somministrato al paziente presso il nosocomio austriaco, la C.T.U. ha quindi concluso nel senso che “non emerge pertanto alcun carattere di necessarietà ed urgenza per quanto riguarda le terapie riabilitative proposte dagli specialisti del nosocomio austriaco, in quanto tali terapie, oltre ad essere erogabili dall'SSN, erano già state attuate e ancora in corso”.
Per quanto riguarda la gestione della cannula tracheale [sub b)] la C.T.U. ha affermato non solo che non sussisteva la necessità e l'urgenza di rimuovere la cannula, ma che tale procedura, già fallita nei precedenti ricoveri, risultava impossibile per il sig. alla luce del rischio alla stessa correlato. CP_4
Infine [trattamenti sub c)], con riferimento alla necessità di esecuzione del TAP test (procedura che prevede la sottrazione di 30-40 cc di liquor cefalorachidiano tramite una puntura lombare), i Consulenti hanno precisato che esso è eseguibile negli ospedali italiani e, avuto riguardo alle condizioni del sig. che deponevano per la presenza di un idrocefalo ex vacuo, non risultava necessaria né CP_4 tantomeno urgente alcuna procedura di sottrazione liquorale. Non può peraltro darsi rilevanza alla circostanza, evidenziata dalla difesa della parte attrice, in forza della quale a seguito del primo TAP test, il sig. era descritto come più reattivo nei confronti della consorte, avendo sul punto i CP_4
C.T.U. specificato che “tale rilievo è meramente descrittivo e aspecifico, difficilmente correlabile alla procedura, oltre a non essere stato accertato tramite gli appositi score o metodi valutativi solitamente in uso in casi consimili. Difatti, ad un secondo tentativo di sottrazione liquorale non si apprezzava difatti alcun miglioramento, come gli stessi specialisti dell'Ospedale di Zirl annotavano nella lettera di dimissioni”. I C.T.U. hanno quindi concluso nel senso che “Tali procedure, prospettate dagli specialisti austriaci, quindi, non risultavano né necessarie né urgenti, oltre che probabilmente non adeguate al caso di specie ponendo il paziente a rischio di potenziali complicanze anche severe”.
Per quanto riguarda la somministrazione di il Collegio Peritale ha affermato che, affinché Parte_4 tale farmaco possa condurre ad effetti migliorativi dal punto di vista della qualità di vita, esso va somministrato in una fase acuta o, al massimo, sub-acuta in seguito al trauma non essendovi studi “che dimostrano l'efficacia di tale farmaco anche a tali distanze temporali dall'evento acuto”. Nel caso in esame i sanitari del nosocomio austriaco avevano proposto la somministrazione di ad una Parte_4 distanza temporale dall'evento acuto di circa due anni, ovverosia in un momento in cui oramai,
pagina 6 di 8 secondo le risultanze della C.T.U., le lesioni encefaliche del sig. erano stabilizzate e non più CP_4 suscettibili di un eventuale terapia farmacologica a base di I Consulenti hanno quindi
Parte_4 concluso nel senso che “alla luce delle condizioni cliniche del sig. costantemente stabili CP_4 nell'arco di due anni nonostante le terapie (tra cui per via orale), della distanza temporale
Parte_4 dall'evento traumatico, non sussisteva alcun carattere di urgenza;
osserviamo che anche presso la struttura austriaca l' venne somministrata in compresse”. Non vi è pertanto alcuna evidenza
Parte_4 del fatto che il paziente abbia ottenuto risultati migliorativi in forza di terapia farmacologica a base di somministrata dalla Struttura austrica per via endovenosa, non in uso in Italia.
Parte_4
Sotto tale specifico profilo i C.T.U., puntualmente rispondendo alle osservazioni dei CTP di parte attrice hanno in particolare precisato che “L'amantadina venne somministrata a Ferrara in compresse, per cui il farmaco venne regolarmente fornito al Paziente: ciò non giustifica quindi il trasferimento presso la struttura austriaca …. dalla documentazione presentata dagli attori, risulta che in Austria la somministrazione del citato farmaco sia avvenuto a mezzo compresse e non endovena”. Hanno pertanto concluso nel senso che, anche per quanto riguarda la terapia farmacologica, il paziente aveva ottenuto in Italia il medesimo trattamento.
All'esito del giudizio non è quindi risultato dimostrato che i trattamenti terapeutici praticati nel 2014 presso il centro specializzato austriaco ove era stato ricoverato il sig. non venissero effettuati Per_5 nelle strutture sanitarie italiane, né è emerso che il primo utilizzasse strumentazione non in dotazione in
Italia, circostanze che avrebbero comportato l'illegittimità del diniego opposto dall'AUSL al rimborso delle spese sanitarie anche a fronte di una mancata preventiva autorizzazione.
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. 147/2022.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, devono parimenti essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge la domanda proposta da Parte_1
2. Condanna a rimborsare all' le spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di pagina 7 di 8 parte attrice.
Reggio nell'Emilia, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5001/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. PITTONE MARZIA elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PITTONE MARZIA
ATTORE contro
, Controparte_1 [...]
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BICOCCHI Controparte_2 P.IVA_1
CHIARA e dell'avv. SALVAGGIO GIUSEPPE DANILO ( ) VIA AMENDOLA C.F._1
2 42122 .E; elettivamente domiciliato in C/O SEDE LEGALE CP_2 [...]
VIA AMENDOLA 2 presso il Controparte_3 CP_2 difensore avv. BICOCCHI CHIARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di pc depositato telematicamente
Per parte convenuta: come da foglio di pc depositato telematicamente
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata premesso di essere cessionario del credito vantato Parte_1 dal sig. ha convenuto in giudizio l' , Controparte_4 Controparte_2 chiedendone la condanna al rimborso delle spese sostenute dal cedente per le cure mediche erogate da un centro di altissima specializzazione situato all'estero. In particolare, l'attore ha esposto: a) che la parte cedente, a seguito del gravissimo trauma cranio riportato, si era ricoverato nel 2014 presso il reparto di Neurologia e Riabilitazione del Centro TILAK di Hochzirl in Austria, sottoponendosi a una serie di cure mediche che avevano portato ad un miglioramento dello stato di salute del paziente;
b) che, per le prestazioni sanitarie ricevute presso il predetto cento all'estero il paziente, aveva sborsato la somma di € 120.710,86; c) che, nonostante la “Richiesta di prestazioni Assistenziali in forma
DIRETTA/INDIRETTA” presentata dalla moglie del sig. secondo il modello E112/S2 di cui CP_4 alla direttiva 2011/24/UE alla AUSL, quest'ultima aveva rifiutato di procedere al rimborso, altresì rigettando il reclamo prontamente approntato dalla parte istante.
Deducendo la sussistenza del diritto del Sig. ad ottenere il rimborso delle spese per CP_4
l'assistenza sanitaria prestata all'interno dell'Unione Europea sussistendo una situazione di urgenza e di impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani, l'attore ha chiesto la Parte condanna della al pagamento della somma di € 120.710,86 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si è costituita in giudizio l' preliminarmente eccependo il Controparte_2 difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di legittimazione attiva in virtù dell'esistenza di un accordo transattivo e contestando nel merito la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante documentazione e C.T.U. quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Va in primo luogo ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione delle prove orali dedotte da parte attrice e per il cui ingresso essa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che tali istanze appaiono superflue alla luce della documentazione in atti ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
In fatto risulta documentato o pacifico: 1) che a causa di sinistro stradale occorso in data 29/7/2012, aveva riportato un gravissimo trauma cranio encefalico, a seguito del quale era stato Controparte_4 ricoverato presso i reparti di rianimazione e di neurologia dell'Ospedale Santa Maria Nuova di CP_2
2) che nel settembre 2012 il paziente era stato trasferito “in stato vegetativo, tetraplegico con
[...] quadro di ipertono spastico, dipendente in tutte le ADL, assente il controllo del capo e del tronco, pagina 2 di 8 alimentazione via PEG e portatore di cannula tracheale cuffiata” all'Ospedale di Correggio nel reparto di riabilitazione neurologica intensiva sino al 12/8/2013 e sottoposto a trattamenti sotto il profilo motorio, logopedico con stimolazione cognitiva aspecifica presso un reparto di neuroriabilitazione di terzo livello intensiva per più di 11 mesi;
3) che in seguito il sig. era stato preso in carico dal CP_4 punto di vista assistenziale nei posti letto di residenzialità per le gravissime disabilità acquisite presso il nucleo GRAD della RSR di Albinea e sottoposto a trattamento riabilitativo (sedute di FKT respiratoria, di logopedia, di fisioterapia); 4) che durante tale ricovero e nello specifico nel novembre del 2013, la sig. moglie del sig. aveva richiesto una consulenza al prof. presso Pt_3 CP_4 Persona_1 il reparto di neurologia e trattamento intensivo neurologico dell'Ospedale Hochzirl, in Austria, il quale aveva consigliato tra le altre cose la somministrazione di Amantadina endovenosa, trattamento non utilizzato in Italia;
5) che la sig. si era rivolta al medico specialista che aveva in cura il sig. Pt_3
dr. , la quale aveva sconsigliato la terapia indicata dal prof. ritenendo CP_4 Per_2 Per_1 opportuno un trasferimento presso l'Ospedale di Riabilitazione San Giorgio di Ferrara;
6) che quindi il paziente veniva ricoverato presso il predetto nosocomio e sottoposto alla somministrazione di in pastiglie;
all'esito della rivalutazione presso l'Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite Parte_4
(UGCA), il primario dr. S. aveva concluso che “alla luce delle lesioni cerebrali…del tempo Per_3 intercorso dall'evento stesso, dal quadro clinico, dagli approfondimento strumentali svolti e dai risultati emersi dalla valutazione con scale specifiche, si ritiene che l'esito di gravissima disabilità residua sia Pe inemendabile…”; inoltre, concordando con la dr. , la dr. aveva espresso parere Per_2 Per_3 negativo sul ricovero in Austria;
7) che nuovamente trasferito ad Albinea, in data 21/7/2014 il sig. veniva trasportato in ambulanza presso il reparto di neurologia e neuroriabilitazione Ospedale CP_4
“Tilak Landerskrankenhaus Hochzirl”, sito in Zirl (Austria), ivi sottoposto a trattamenti di logopedia, ergoterapia, fisioterapia, 2 TAP test per sospetto idrocefalo, somministrazione di per via Parte_4 endovenosa e dimesso in data 11/12/2014; 8) che in data 7/8/2014 la sig. aveva formulato la Pt_3 richiesta di prestazioni assistenziali in forma diretta/indiretta presso Centri di Altissima Parte Specializzazione all'estero, ottenendo dall' parere negativo con nota protocollo n. 95664/2014 non avendo l'ente ravvisato né un rischio di vita per il paziente, nè necessità di cure salvavita che non fossero disponibili in Italia;
9) che nel corso degli anni successivi si rendevano necessari plurimi accessi in PS e ricoveri ospedalieri a seguito di episodi infettivi e altre complicanze fino al decesso del sig. vvenuto in data 7/7/2021 presso una struttura assistenziale. Per_5
Così sinteticamente riassunta la vicenda per cui è causa, va in primo luogo respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione svolta dalla parte convenuta.
Infatti, in materia di richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia
pagina 3 di 8 presso centri di altissima specializzazione all'estero per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (L. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 5, e relativo D.M. Sanità 3 novembre 1989, come successivamente modificato), la giurisdizione spetta al giudice ordinario sia nel caso che siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso che l'autorizzazione sia stata chiesta e che si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di essere affievolito dalla discrezionalità meramente tecnica dell'amministrazione in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni (ex multis TAR Piemonte, sez. I, 16/12/2019 n. 119; T.A.R. Firenze sez.
II, 9/1/2018, n. 25).
Tanto chiarito, sotto il profilo normativo, il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero presso centri di alta specializzazione è disciplinato in primo luogo dalla n. 595 del 1985 “Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88”, la quale all'art. 3 co. 5 prevede che: “Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del
Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali”. In secondo luogo, il D.M. 3 novembre 1989, adottato in esecuzione della delega, fissa (art. 2) le tipologie delle prestazioni erogabili;
individua (art. 4) l'autorità competente alla verifica delle condizioni di legge;
stabilisce (art. 7) i casi in cui può prescindersi da una preventiva autorizzazione all'autorità competente. Si tratta, con riferimento alle ipotesi eccettuative della regola dell'autorizzazione, di “prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero”. Il D.Lgs.
4/3/2014, n. 38 ha inoltre dato attuazione alla Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.
Va altresì osservato che la giurisprudenza di Legittimità ha ravvisato i requisiti normativi, alla stregua dei quali è legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, “nell'eccezionale gravità e urgenza delle cure” e nella “impossibilità” di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani (Cass. n.
30523/2024; Cass. n. 19024/2019; Cass. n. 9969/2012). Cass. n. 11462/2007). La Suprema Corte ha altresì rimarcato, in tema di diritto all'assistenza sanitaria anche indiretta, che la mancanza di preventiva autorizzazione amministrativa non incide sul diritto al rimborso delle spese sostenute, ove il pagina 4 di 8 giudice del merito accerti che l'intervento sia avvenuto in stato di necessità, cioè sia stato effettuato sollecitamente per non compromettere in maniera definitiva il risultato. Del pari consolidata è la giurisprudenza che ha ravvisato i parametri normativi, alla stregua dei quali è legittimo il diritto al rimborso delle spese mediche, nell'urgenza e impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani, costituendo jus receptum il principio secondo cui “con riguardo all'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero il rimborso delle spese sostenute per cure mediche e chirurgiche è possibile, in mancanza di preventiva autorizzazione, solo a condizione dell'eccezionale gravità ed urgenza delle cure stesse”.
Orbene ritiene il Tribunale che, alla luce della normativa di riferimento e degli approdi giurisprudenziali sopra richiamati nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalle quali non vi è motivo di discostarsi, essendo la perizia stata condotta in modo accurato e in continua aderenza ai documenti agli atti e motivata in modo convincente e pienamente condivisibile, in replica ai rilievi critici delle parti, la domanda deve essere respinta.
Invero il Collegio Peritale ha accertato che al momento delle dimissioni dall'Ospedale di Ferrara il sig. presentava “uno stato di minima coscienza, un quadro di doppia emiplagia ipertonica, dal CP_4 punto di vista comunicativo-relazionale la possibilità di comunicare il proprio assenso solo tramite la chiusura palpebrale, il respiro possibile con l'ausilio di cannula tracheostomica, una notevole disfagia che impediva la somministrazione, che pertanto avveniva via PEG, e la totale dipendenza da terzi nello svolgimento delle ADL”, condizioni cliniche sussistenti anche al momento del ricovero presso il
Centro TILAK stante la strettissima prossimità temporale, come confermato dai sanitari della Struttura austriaca.
I C.T.U. hanno quindi individuato e descritto i trattamenti terapeutici a cui il sig. è stato CP_4 sottoposto durante la degenza presso il predetto nosocomio estero suddividendoli in: a) cure riabilitative;
b) gestione della cannula tracheale;
c) TAP test e somministrazione di Amantadina endovenosa.
Orbene sono il profilo delle cure riabilitative, i Consulenti hanno dato atto che i trattamenti di fisioterapia, logopedia e gli esercizi di mobilizzazione passiva e passiva assistita erano stati attuati adeguatamente nei precedenti ricoveri e per tempi prolungati (circa due anni) e ad essi era purtroppo conseguito soltanto un lieve miglioramento del quadro motorio e neurologico. Hanno quindi chiarito che “le suddette terapie riabilitative, che erano ancora in corso durante il ricovero presso Ferrara e presso la Residenza Sanitaria Riabilitativa di Albinea, ovverosia nel periodo immediatamente precedente al ricovero in Austria, non risultavano dunque necessarie e urgenti, in quanto già attuate e ancora in essere al momento del trasferimento”. La C.T.U. ha altresì chiarito che nemmeno la terapia pagina 5 di 8 riabilitativa tramite ausili robotici avrebbe determinato un significativo ed evidente miglioramento dal punto di vista fisiatrico precisando peraltro che “ricordiamo che trattasi di una tecnologia presente all'ospedale di Ferrara, il cui utilizzo era stato escluso dai clinici. Peraltro, considerata la gravità del quadro generale, della frattura pluriframmentaria del piede sinistro con necessità di immobilizzazione, tale terapia fu possibile soltanto ad intermittenza”.
Per quanto riguarda il trattamento terapeutico sub a) somministrato al paziente presso il nosocomio austriaco, la C.T.U. ha quindi concluso nel senso che “non emerge pertanto alcun carattere di necessarietà ed urgenza per quanto riguarda le terapie riabilitative proposte dagli specialisti del nosocomio austriaco, in quanto tali terapie, oltre ad essere erogabili dall'SSN, erano già state attuate e ancora in corso”.
Per quanto riguarda la gestione della cannula tracheale [sub b)] la C.T.U. ha affermato non solo che non sussisteva la necessità e l'urgenza di rimuovere la cannula, ma che tale procedura, già fallita nei precedenti ricoveri, risultava impossibile per il sig. alla luce del rischio alla stessa correlato. CP_4
Infine [trattamenti sub c)], con riferimento alla necessità di esecuzione del TAP test (procedura che prevede la sottrazione di 30-40 cc di liquor cefalorachidiano tramite una puntura lombare), i Consulenti hanno precisato che esso è eseguibile negli ospedali italiani e, avuto riguardo alle condizioni del sig. che deponevano per la presenza di un idrocefalo ex vacuo, non risultava necessaria né CP_4 tantomeno urgente alcuna procedura di sottrazione liquorale. Non può peraltro darsi rilevanza alla circostanza, evidenziata dalla difesa della parte attrice, in forza della quale a seguito del primo TAP test, il sig. era descritto come più reattivo nei confronti della consorte, avendo sul punto i CP_4
C.T.U. specificato che “tale rilievo è meramente descrittivo e aspecifico, difficilmente correlabile alla procedura, oltre a non essere stato accertato tramite gli appositi score o metodi valutativi solitamente in uso in casi consimili. Difatti, ad un secondo tentativo di sottrazione liquorale non si apprezzava difatti alcun miglioramento, come gli stessi specialisti dell'Ospedale di Zirl annotavano nella lettera di dimissioni”. I C.T.U. hanno quindi concluso nel senso che “Tali procedure, prospettate dagli specialisti austriaci, quindi, non risultavano né necessarie né urgenti, oltre che probabilmente non adeguate al caso di specie ponendo il paziente a rischio di potenziali complicanze anche severe”.
Per quanto riguarda la somministrazione di il Collegio Peritale ha affermato che, affinché Parte_4 tale farmaco possa condurre ad effetti migliorativi dal punto di vista della qualità di vita, esso va somministrato in una fase acuta o, al massimo, sub-acuta in seguito al trauma non essendovi studi “che dimostrano l'efficacia di tale farmaco anche a tali distanze temporali dall'evento acuto”. Nel caso in esame i sanitari del nosocomio austriaco avevano proposto la somministrazione di ad una Parte_4 distanza temporale dall'evento acuto di circa due anni, ovverosia in un momento in cui oramai,
pagina 6 di 8 secondo le risultanze della C.T.U., le lesioni encefaliche del sig. erano stabilizzate e non più CP_4 suscettibili di un eventuale terapia farmacologica a base di I Consulenti hanno quindi
Parte_4 concluso nel senso che “alla luce delle condizioni cliniche del sig. costantemente stabili CP_4 nell'arco di due anni nonostante le terapie (tra cui per via orale), della distanza temporale
Parte_4 dall'evento traumatico, non sussisteva alcun carattere di urgenza;
osserviamo che anche presso la struttura austriaca l' venne somministrata in compresse”. Non vi è pertanto alcuna evidenza
Parte_4 del fatto che il paziente abbia ottenuto risultati migliorativi in forza di terapia farmacologica a base di somministrata dalla Struttura austrica per via endovenosa, non in uso in Italia.
Parte_4
Sotto tale specifico profilo i C.T.U., puntualmente rispondendo alle osservazioni dei CTP di parte attrice hanno in particolare precisato che “L'amantadina venne somministrata a Ferrara in compresse, per cui il farmaco venne regolarmente fornito al Paziente: ciò non giustifica quindi il trasferimento presso la struttura austriaca …. dalla documentazione presentata dagli attori, risulta che in Austria la somministrazione del citato farmaco sia avvenuto a mezzo compresse e non endovena”. Hanno pertanto concluso nel senso che, anche per quanto riguarda la terapia farmacologica, il paziente aveva ottenuto in Italia il medesimo trattamento.
All'esito del giudizio non è quindi risultato dimostrato che i trattamenti terapeutici praticati nel 2014 presso il centro specializzato austriaco ove era stato ricoverato il sig. non venissero effettuati Per_5 nelle strutture sanitarie italiane, né è emerso che il primo utilizzasse strumentazione non in dotazione in
Italia, circostanze che avrebbero comportato l'illegittimità del diniego opposto dall'AUSL al rimborso delle spese sanitarie anche a fronte di una mancata preventiva autorizzazione.
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. 147/2022.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, devono parimenti essere poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge la domanda proposta da Parte_1
2. Condanna a rimborsare all' le spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
3. Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di pagina 7 di 8 parte attrice.
Reggio nell'Emilia, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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