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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica I taliana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3870 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 02/05/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
l'Avv. Amelita Castriotti, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Roma, alla Via B. B. Amidei n. 44 , giusta procura in atti
Appellante
E
Controparte_1
– (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E,
presso l'avv. Stefania Troiani (C.F. ) dell'Avvocatura C.F._3
Generale dell'Ente giusta procura in atti. Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9462/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 18 Maggio 2021.
Conclusioni
Per l'appellante, “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, così giudicare: Preliminarmente - sospendere l'impugnata sentenza N. 9462/2021 emessa dal Tribunale di Roma;
Nel merito- accogliere l'appello e, accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di convalida del 4.03.2019, pronunciata dalla Dott.ssa Francone Mariaelena nel Giudizio R.G. N. 5923/2019, per
l'effetto revocare l'impugnata sentenza N. 9462/2021 emessa dal Tribunale di Roma;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per l'appellata “Piaccia alla Corte di Appello adita, per i motivi spiegati in atti, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare, rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza numero 8558 del 17.05.2021, repertorio n. 9462/2021, in via principale e nel merito ritenere fondati i motivi esposti nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto perché destituito di un qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale e confermare l'impugnata sentenza, con ogni ulteriore conseguenza di legge”. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri riflessi come per legge.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 28.4.2019 ha convenuto l Parte_1 CP_1
del davanti al Tribunale di Roma chiedendo revocarsi ex art.395 n°4 CP_1
c.p.c. l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal medesimo Tribunale nei suoi confronti il 4.3.2019 nel procedimento sommario n°5923/RG.2019 avente ad oggetto l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma in Via delle Galline
Bianche n°95, lotto II, scala E/9. A fondamento di tale domanda la difesa della ha sostenuto: che l'immobile Pt_1
in questione era stato concesso in locazione a;
che il contratto non era Controparte_2
stato mai disdettato ed era ancora in essere fra le parti;
che, ciò nonostante, lo sfratto per morosità era stato intimato nei confronti della , mai stata parte Pt_1
contrattuale; che all'udienza di convalida del 4.3.2019 la non era comparsa Pt_1
e lo sfratto era stato convalidato. L del ha chiesto il rigetto CP_1 CP_1
della domanda avversaria per inammissibilità e per infondatezza, assumendo che il giudice aveva correttamente convalidato lo sfratto per morosità nei confronti della in quanto appartenente al nucleo famigliare dell'assegnatario-conduttore, in Pt_1
quanto tale tenuta, per legge (LR.Lazio 33/1987; LR.Lazio 12/1999), all'osservanza dei medesimi obblighi contrattuali gravanti sull'assegnatario-conduttore. Il Giudice di prime cure escludeva che nella fattispecie in esame si era in presenza di errore di fatto disciplinato dall'Art. 395 n°4 c.p.c.
Con sentenza n. 9462/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 18.05.2021 cosi disponeva “- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - respinge la domanda di revocazione ex art.395 n°4 c.p.c. azionata da contro l' del in relazione Parte_1 CP_1 CP_1
all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa da questo stesso
Tribunale nei suoi confronti il 4.3.2019 nel procedimento sommario
n°5923/RG.2019; - condanna a rimborsare all' Parte_1 [...]
le spese processuali che si liquidano in €.2.500,00 per CP_1
compensi di avvocato ai sensi del DM. Giustizia 37/2018 relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita Controparte_1
la quale ha contestato nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 02.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'Appellante ha proposto tre motivi di appello. Con il primo motivo rubricato “sull'errore di fatto”.
Lamenta l'appellante che la sentenza è errata là dove non ha considerato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c. n° 4 nel caso in esame era ravvisabile.
La censura è palesemente infondata.
L'art. 395 c.p.c. n.
4. prevede che la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”
Nella giurisprudenza di legittimità è comune l'affermazione secondo cui l'errore revocatorio si configura esclusivamente in presenza dell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa;
esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (tra le molte, Cass. Civ. n° 30626/2024;
Cass.Civ. n. 7778/17 ; Cass.Civ. n. 27570/2018).
Nel caso in esame non è ravvisabile alcun errore ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c. n° 4 in quanto come evidenziato dal giudice di prime cure nell'atto di intimazione di sfratto si evince che l non rivolse detta intimazione alla CP_1
ritenendola conduttrice dell'alloggio per una errata lettura del Pt_1
contratto di locazione, detto ente ebbe infatti ad intimare lo sfratto alla Pt_1
espressamente in qualità di appartenente al nucleo famigliare dell'assegnatario-conduttore , rimasta nel godimento Controparte_2
dell'immobile successivamente all'allontanamento di detto assegnatario- conduttore, come peraltro sostenuto anche nel presente giudizio, avendola ritenuta, per tal motivo, obbligata al pagamento del canone contrattuale.
Con il secondo motivo di appello rubricato “sull'Intimazione”, l'appellante censura la sentenza in quanto l' presumibilmente non era a conoscenza CP_1
del fatto che il legittimato passivo nel giudizio di intimazione di sfratto è il conduttore e non i suoi famigliari.
Con il terzo motivo di appello rubricato: “sull'errore in cui sarebbe incorso il giudice” , parte appellante censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice da una lettura dell'atto di intimazione di sfratto e del contratto di locazione avrebbe dovuto evitare l'errore di fatto.
Le censure debbono essere considerate infondate.
Preliminarmente si evidenzia che in primo grado parte appellante ha impugnato il provvedimento di convalida di sfratto per errore previsto dall'art. 395 c.p.c. comma 4° nel caso in esame come evidenziato nel rigetto del primo motivo di appello alcun errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c. n° 4 è ravvisabile e pertanto detti motivi sono assorbiti dal mancato accoglimento del primo motivo di appello.
Le spese processuali vengono regolate secondo la soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 9462/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
18/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione;
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € Parte_1
2.906,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge,
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 e condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale a versare la somma pari al doppio del contributo unificato.
Roma, 10.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3870 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 02/05/2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
l'Avv. Amelita Castriotti, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Roma, alla Via B. B. Amidei n. 44 , giusta procura in atti
Appellante
E
Controparte_1
– (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E,
presso l'avv. Stefania Troiani (C.F. ) dell'Avvocatura C.F._3
Generale dell'Ente giusta procura in atti. Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9462/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 18 Maggio 2021.
Conclusioni
Per l'appellante, “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, così giudicare: Preliminarmente - sospendere l'impugnata sentenza N. 9462/2021 emessa dal Tribunale di Roma;
Nel merito- accogliere l'appello e, accertata e dichiarata la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di convalida del 4.03.2019, pronunciata dalla Dott.ssa Francone Mariaelena nel Giudizio R.G. N. 5923/2019, per
l'effetto revocare l'impugnata sentenza N. 9462/2021 emessa dal Tribunale di Roma;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per l'appellata “Piaccia alla Corte di Appello adita, per i motivi spiegati in atti, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare, rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza numero 8558 del 17.05.2021, repertorio n. 9462/2021, in via principale e nel merito ritenere fondati i motivi esposti nella comparsa di costituzione e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto perché destituito di un qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale e confermare l'impugnata sentenza, con ogni ulteriore conseguenza di legge”. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre oneri riflessi come per legge.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 28.4.2019 ha convenuto l Parte_1 CP_1
del davanti al Tribunale di Roma chiedendo revocarsi ex art.395 n°4 CP_1
c.p.c. l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal medesimo Tribunale nei suoi confronti il 4.3.2019 nel procedimento sommario n°5923/RG.2019 avente ad oggetto l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma in Via delle Galline
Bianche n°95, lotto II, scala E/9. A fondamento di tale domanda la difesa della ha sostenuto: che l'immobile Pt_1
in questione era stato concesso in locazione a;
che il contratto non era Controparte_2
stato mai disdettato ed era ancora in essere fra le parti;
che, ciò nonostante, lo sfratto per morosità era stato intimato nei confronti della , mai stata parte Pt_1
contrattuale; che all'udienza di convalida del 4.3.2019 la non era comparsa Pt_1
e lo sfratto era stato convalidato. L del ha chiesto il rigetto CP_1 CP_1
della domanda avversaria per inammissibilità e per infondatezza, assumendo che il giudice aveva correttamente convalidato lo sfratto per morosità nei confronti della in quanto appartenente al nucleo famigliare dell'assegnatario-conduttore, in Pt_1
quanto tale tenuta, per legge (LR.Lazio 33/1987; LR.Lazio 12/1999), all'osservanza dei medesimi obblighi contrattuali gravanti sull'assegnatario-conduttore. Il Giudice di prime cure escludeva che nella fattispecie in esame si era in presenza di errore di fatto disciplinato dall'Art. 395 n°4 c.p.c.
Con sentenza n. 9462/2021 pronunciata dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 18.05.2021 cosi disponeva “- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: - respinge la domanda di revocazione ex art.395 n°4 c.p.c. azionata da contro l' del in relazione Parte_1 CP_1 CP_1
all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa da questo stesso
Tribunale nei suoi confronti il 4.3.2019 nel procedimento sommario
n°5923/RG.2019; - condanna a rimborsare all' Parte_1 [...]
le spese processuali che si liquidano in €.2.500,00 per CP_1
compensi di avvocato ai sensi del DM. Giustizia 37/2018 relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita Controparte_1
la quale ha contestato nel merito l'appello chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 02.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'Appellante ha proposto tre motivi di appello. Con il primo motivo rubricato “sull'errore di fatto”.
Lamenta l'appellante che la sentenza è errata là dove non ha considerato che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c. n° 4 nel caso in esame era ravvisabile.
La censura è palesemente infondata.
L'art. 395 c.p.c. n.
4. prevede che la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”
Nella giurisprudenza di legittimità è comune l'affermazione secondo cui l'errore revocatorio si configura esclusivamente in presenza dell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa;
esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (tra le molte, Cass. Civ. n° 30626/2024;
Cass.Civ. n. 7778/17 ; Cass.Civ. n. 27570/2018).
Nel caso in esame non è ravvisabile alcun errore ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c. n° 4 in quanto come evidenziato dal giudice di prime cure nell'atto di intimazione di sfratto si evince che l non rivolse detta intimazione alla CP_1
ritenendola conduttrice dell'alloggio per una errata lettura del Pt_1
contratto di locazione, detto ente ebbe infatti ad intimare lo sfratto alla Pt_1
espressamente in qualità di appartenente al nucleo famigliare dell'assegnatario-conduttore , rimasta nel godimento Controparte_2
dell'immobile successivamente all'allontanamento di detto assegnatario- conduttore, come peraltro sostenuto anche nel presente giudizio, avendola ritenuta, per tal motivo, obbligata al pagamento del canone contrattuale.
Con il secondo motivo di appello rubricato “sull'Intimazione”, l'appellante censura la sentenza in quanto l' presumibilmente non era a conoscenza CP_1
del fatto che il legittimato passivo nel giudizio di intimazione di sfratto è il conduttore e non i suoi famigliari.
Con il terzo motivo di appello rubricato: “sull'errore in cui sarebbe incorso il giudice” , parte appellante censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice da una lettura dell'atto di intimazione di sfratto e del contratto di locazione avrebbe dovuto evitare l'errore di fatto.
Le censure debbono essere considerate infondate.
Preliminarmente si evidenzia che in primo grado parte appellante ha impugnato il provvedimento di convalida di sfratto per errore previsto dall'art. 395 c.p.c. comma 4° nel caso in esame come evidenziato nel rigetto del primo motivo di appello alcun errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c. n° 4 è ravvisabile e pertanto detti motivi sono assorbiti dal mancato accoglimento del primo motivo di appello.
Le spese processuali vengono regolate secondo la soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 9462/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
18/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione;
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € Parte_1
2.906,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge,
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 e condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale a versare la somma pari al doppio del contributo unificato.
Roma, 10.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati