TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 29657/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29657/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANDARADONI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FORMICA ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), corrente in via Cesare Battisti, 15 Sedegliano (UD), Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto: • Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo targato FK898BC nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, e in persona del legale rappresentante pro-tempore, ciascuno per il suo Controparte_2
pagina 1 di 9 titolo come per legge ex D. Lgs. 209/2005, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni materiali subiti pari a Euro 30.441,22= per i titoli di cui in narrativa, o in quella minore o maggiore somma che risulterà dall'istruttoria e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi commerciali dal fatto al saldo. Emesso ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre 15 % spese generali come per legge”
Per il convenuto Controparte_1
“Voglia l'On. Tribunale di Milano, contrariis rejectis, previa, occorrendo, dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., delle testimonianze e rese all'udienza del 6.3.2024, rigettare Tes_1 Pt_1 la domanda svolta da nei confronti della poiché infondata in fatto ed Parte_1 Controparte_1 in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e rispettivamente quale compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2
per la r.c.a. del veicolo Alfa IA di sua proprietà, tg. GH 731TL, e in qualità di proprietaria del trattore Volvo, tg. FK898BC, al fine di ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali da lui subiti a causa del sinistro, occorso in data 6.4.2023, alle ore 13.10 circa, a Bareggio
(MI).
L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 6.4.2023, alle ore 13.10 circa, a Bareggio (MI), percorreva alla guida del Persona_1 veicolo Alfa IA, tg. GH731TL, di proprietà dell'attore, via Brughiera;
- che detto veicolo, oltrepassata la rotatoria che regola l'incrocio di via Brughiera con via Monte
Grappa, veniva urtato nella parte anteriore e lungo la fiancata sinistra dal complesso veicolare con trattore stradale Volvo, tg. FK898BC, di proprietà della società e condotto da Controparte_2 PE
, il quale si era immesso nella rotatoria contromano;
[...]
pagina 2 di 9 - che l'impatto con il veicolo della convenuta è avvenuto lungo la parte laterale destra di quest'ultimo, il quale, conseguentemente, ha riportato danni alla ruota, al serbatoio e alla barra paracicli posti su detta fiancata;
- che i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro hanno redatto modulo di constatazione amichevole, confermando la riferita dinamica;
- che parte attrice, in conseguenza dell'incidente, ha patito danni patrimoniali nella misura di euro
30.441,22, di cui euro 28.592,92 per costi di riparazione dell'auto Alfa IA ed euro 1.848,30 per il recupero della vettura tramite carro attrezzi e per il noleggio di un'auto sostitutiva;
- che, vista l'omessa corresponsione di somme a titolo di risarcimento dei danni da parte di CP_1
compagnia assicuratrice del veicolo dell'attore, quest'ultimo è stato costretto ad instaurare il
[...]
presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.11.2023 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di e di ha dichiarato la contumacia delle stesse e ha concesso Controparte_1 Controparte_2
i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2023 si è costituita in giudizio CP_1
negando il fatto storico allegato dall'attore, anche alla luce dell'assenza di prove e delle
[...] circostanze emerse nell'ambito della perizia di parte predisposta su suo incarico da un'agenzia investigativa. Nel quantum ha contestato le richieste di controparte, chiedendone infine il rigetto.
All'udienza di prima comparizione del 30.1.2024 il Giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia di e il procedimento è stato istruito documentalmente, tramite l'escussione di testi e Controparte_1
tramite ctu estimativa dei danni del veicolo attoreo e sulla compatibilità di essi con la dinamica del sinistro con incarico conferito al geom. . CP_3
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, all'udienza del 4.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi trattenuta in decisione, con riserva di depositare la pronuncia nel termine di cui al terzo comma della norma citata.
*
La domanda attorea è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
pagina 3 di 9 Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti di promuovendo azione ex art. 149 cod. Controparte_1
ass. priv. nei riguardi della propria impresa di assicurazione, citando altresì il responsabile civile
[...]
litisconsorte necessario, e ha chiesto la condanna di entrambe le società al risarcimento di CP_2
tutti i danni materiali patiti da , vale a dire i costi sostenuti per la riparazione del Parte_1
veicolo danneggiato e le spese per il recupero del mezzo attoreo con il carro attrezzi e per il noleggio di una vettura sostitutiva nelle more degli interventi di riparazione, come documentati dalle fatture tutte emesse da Controparte_4
A sostegno della propria domanda e a conferma la dinamica riferita nell'atto di citazione l'attore ha allegato il modulo di constatazione amichevole, sottoscritto dai conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente stradale (in occasione del quale non sono intervenute autorità).
Parte convenuta ha contestato il fatto storico, ovvero che si sia verificato un incidente tra la vettura Alfa
IA e il trattore stradale Volvo con relativo rimorchio, sopra identificati, e ha eccepito di non aver periziato il veicolo attoreo tra la data del sinistro (6.4.2023) e i lavori di riparazione (23.5.2023).
In generale in tema di modulo di constatazione amichevole, la Corte di Cassazione ha precisato che la dichiarazione confessoria, ivi contenuta, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario della compagnia assicuratrice non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 25770 del 14/10/2019) e che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo
(Cass. Sez. 3, sentenza n. 8214 del 04/04/2013). Inoltre, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del
1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Cass. Sez.
6, ordinanza n. 29146 del 6/12/2017).
pagina 4 di 9 In questa prospettiva, la dichiarazione contenuta nella constatazione amichevole di incidente può essere superata dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. Sez. 3, sentenza n. 8451 del
27/03/2019 e in senso conforme Cass. ordinanza n. 2438 del 25/1/2024).
Tanto premesso in generale, in specie si osserva che all'udienza del 6.3.2024, all'esito dell'ammissione dei relativi capitoli di prova formulati dalla parte attrice, si è proceduto all'escussione dei due testi da lei citati, vale a dire e , conducenti dei due veicoli coinvolti nel Persona_1 Persona_2
sinistro per cui è causa. ha ritualmente e tempestivamente eccepito l'incapacità a Controparte_1
testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei predetti testi, in quanto portatori di un interesse che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio e, in seguito alle relative escussioni l'ha reiterata. In proposito, si osserva che va ritenuto incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. il soggetto coinvolto in un sinistro, anche ove abbia già ottenuto un risarcimento, o anche ove il relativo diritto sia prescritto, tenuto in questo caso conto della residua possibilità che quest'ultimo possa far valere pretese rispetto a danni lungolatenti, sì che non viene meno l'interesse concreto ed attuale, presupposto di applicazione dell'art. 246 c.p.c. (v. ad esempio ordinanza della Suprema Corte n. 19121/2019). I due conducenti dei veicoli coinvolti devono ritenersi portatori di un interesse attuale e concreto all'esito della vertenza poiché destinatari attivi e passivi - non meramente potenziali - di eventuali pretese risarcitorie.
Merita, pertanto, accoglimento l'eccezione proposta dall'assicurazione convenuta ai sensi della citata norma e, conseguentemente, deve dichiararsi l'incapacità a testimoniare di e Persona_1 PE
, sì che le deposizioni da loro rispettivamente rese non possono essere poste a fondamento
[...]
della presente decisione.
Peraltro, nessuna valenza confessoria può essere, per altro verso, riconosciuta alle dichiarazioni rese dai medesimi i quali non sono parti del rapporto processuale instaurato, che infatti sono stati intimati come testimoni e non anche individuati come tali ai fini dell'interpello.
Del resto, l'ulteriore teste di parte attrice, , sentito all'udienza del 21.5.2024, ha Testimone_2
dichiarato di avere provveduto personalmente alla riparazione del veicolo Alfa IA, confermando le lavorazioni di cui alla fattura n. 381/2023 di prodotta sub doc. 3 dall'attore e Controparte_4
la consegna a di un veicolo sostitutivo, mentre non ha potuto riferire alcuna Parte_1
circostanza quanto alla dinamica del sinistro al quale non ha assistito.
pagina 5 di 9 A fronte dell'assenza di risultanze della prova orale utili al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre rilevare che l'assicurazione convenuta ha formulato specifiche contestazioni sin dalla sua costituzione, supportate dalla produzione di relazione investigativa sub doc. n.
1. L'assicurazione si
è costituita qualche giorno dopo la pronuncia del decreto ex art. 171 bis c.p.c., ma in ogni caso prima della scadenza del primo termine per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., che nemmeno la parte attrice ha provveduto a depositare. Le discrasie allegate in comparsa di risposta ed oggetto di descrizione dettagliata nel doc. n. 1 di parte convenuta non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'attore ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Si tratta in particolare del fatto che:
- che era titolare della carrozzeria Cavallo Group con sede in Pregnana Milanese Parte_1
(MI), via dei Rovedi n. 18, che si occupava della riparazione di mezzi pesanti e con la quale l'agenzia investigativa incaricata da per l'esecuzione della perizia aveva gestito la riparazione Controparte_1
anche di veicoli d'epoca marca Alfa Romeo;
- che il veicolo attoreo è stato riparato da con sede secondaria in Pregnana Controparte_4
Milanese (MI), via dei Rovedi n. 18, ove il perito ha reperito;
Parte_1
- che è socio di della quale era presidente Parte_1 Controparte_4 Persona_1
del consiglio di amministrazione;
- che e sono persone note all'agenzia investigativa a fronte della Parte_1 Persona_1
gestione di altri sinistri.
Inoltre la compagnia ha specificamente segnalato che , in particolare, era conosciuto Parte_1 dall'agenzia investigativa per diversi sinistri stradali, tra cui: 0050382022000000039BIS del CP_5
25/09/2021; Nobis 2022122521 del 12/12/2022, Groupama 201802199000079 del 14/08/2018,
Unipolsai 1-8001-2019-0027222 del 14/01/2019, Milano Assicurazioni 0072012502501332/01 del
3/11/2012 – nei quali erano spesso coinvolti mezzi pesanti poi riparati da o da società Parte_1
collegate al medesimo o al padre . Persona_1
Nel citato documento veniva inoltre riportata una comunicazione e-mail di nella quale Controparte_2
la società riferiva che il proprio veicolo non ha riportato danni all'esito del sinistro indicato in citazione e una dichiarazione di , che, nel descrivere la dinamica dell'incidente, precisava di Persona_1
provenire da Via Montenero direzione via Brughiera quando, oltrepassata la rotonda, veniva urtato pagina 6 di 9 dall'autocarro (cfr. pag. 10 sub doc. 1 di parte convenuta), con ciò rappresentando una dinamica diversa da quella dal lui stesso indicata nel modulo di constatazione amichevole (provenienza da via
Brughiera e provenienza del mezzo pesante da via Monte Grappa).
Inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio e redatta dal ctu Geom. CP_3
da condividersi integralmente per congruità, logicità e completezza di motivazione, sono
[...]
emersi i seguenti rilievi:
- che il veicolo Alfa IA è stato immatricolato il 28.6.2018 e la relativa proprietà è stata trasferita a il 27.6.2019; Parte_1
- che detto veicolo ha subito vari sinistri prima di quello per cui è causa (cfr. pagg. 10-14):
• in data 18.7.2019 con danneggiamento (anche) del lato anteriore, lato anteriore sinistro, lato anteriore destro, lato posteriore sinistro;
• in data 19.9.2020 con danneggiamento del lato sinistro e lato posteriore sinistro;
• in data 9.7.2021 con danneggiamento del lato anteriore, lato anteriore sinistro, lato anteriore destro;
- che nel sinistro per cui è causa sono stati denunciati danneggiamenti ancora al lato anteriore, lato sinistro, lato anteriore sinistro, lato posteriore sinistro e lato anteriore destro;
- che il veicolo, secondo quanto riferito dall'attore, prima dell'incidente per cui è causa è stato oggetto di riparazione il 2.9.2021, dopo il sinistro del 9.7.2021, per il quale è agli atti il modulo di constatazione amichevole sottoscritto da , con interventi eseguiti sempre da Parte_1 [...]
per euro 21.819,81 (cfr. all. 3/A alla ctu). Controparte_4
Il ctu, a fronte delle valutazioni e simulazioni d'urto (tra il veicolo attoreo e un autoarticolato simile a quello coinvolto) da lui eseguite, con riferimento al sinistro per cui è causa, ha concluso che “per quanto concerne la compatibilità energetica e morfologica dei danni lamentati dalla parte attrice si fa rilevare che solo parte degli stessi risultano compatibili in detti termini, in particolare non avendo riscontrato particolari deformazioni plastiche sul veicolo convenuto, stante le foto versate in atti, e tenuto conto della tipologia d'urto e della natura strutturale dei componenti venuti a contatto, non si ritiene che i danni meccanici ed ai lamierati interni lamentati dalla parte attrice siano riconducibili al sinistro di causa”; il geom. ha, pertanto, ritenuto solo alcune delle sostituzioni e riparazioni CP_3
di cui alla fattura n. 381-2023 di euro 28.592,92 compatibili con il sinistro per cui è causa e,
pagina 7 di 9 precisamente, gli interventi indicati nella perizia analitica estimativa allegata sub doc. 10 alla ctu, quantificati in euro 6.178,70.
Alla luce di quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta i danni lamentati da Parte_1
quali conseguenza del sinistro occorso in data 6.4.2023 sono, quindi, solo in minima parte
[...]
compatibili con la dinamica dell'urto rappresentata dall'attore medesimo, con la conseguenza che detti danneggiamenti, riportati dal veicolo Alfa IA, devono essere ricondotti ad un diverso evento.
Del resto, è agli atti e non contestato dalla parte attrice il coinvolgimento della vettura Alfa IA in tre incidenti stradali, tra il 2019 e la data del sinistro per cui è causa (6.4.2023), nei quali i danneggiamenti hanno interessato sempre le stesse parti del veicolo (lato anteriore, lato sinistro, lato anteriore sinistro, lato posteriore sinistro e lato anteriore destro), ovvero quelle oggetto degli interventi di riparazione di cui alla fattura azionata dall'attore. Inoltre, specularmente, non è versata in atti alcuna prova del pagamento da parte di delle fatture emesse da (società di Parte_1 Controparte_4
cui l'attore è socio e che si sarebbe occupata di riparare la vettura Alfa IA in occasione del precedente sinistro del 9.7.2021) per l'effettuazione degli interventi di riparazione, per il costo del carro attrezzi e per il noleggio della vettura sostitutiva.
Alla luce delle numerose discrasie, che si evincono dalla produzione documentale dell'assicurazione convenuta (v. doc. n. 1) e delle risultanze della consulenza estimativa disposta in corso di causa, a fronte dell'assenza di testi, capaci di testimoniare, tali da confermare la dinamica descritta in citazione, si reputa che dall'istruttoria non siano emersi elementi probatori idonei a provare il sinistro, che non può ritenersi per tutte le ragioni già esplicate dimostrato unicamente dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto da parte di entrambi i conducenti. Detto modulo tuttavia, come già evidenziato, rappresenta una dinamica d'urto che è risultata, all'esito degli accertamenti condotti in giudizio, oggettivamente incompatibile con i danni del veicolo Alfa IA e per i quali l'attore ha chiesto di essere risarcito, con la conseguenza che le dichiarazioni di cui al modulo di constatazione amichevole di incidente versato in atti non possono ritenersi, oltre che non vincolanti, nemmeno sufficienti, in assenza di elementi di riscontro, per fornire la relativa prova.
In conclusione, la domanda dell'attore deve essere rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che va Parte_1
condannato a rifondere quelle sostenute da Controparte_1
pagina 8 di 9 La liquidazione delle spese avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014 (come aggiornati dal DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo domandato in giudizio a titolo di liquidazione danni ex art. 5 del
D.M. citato), della difficoltà e del numero delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento. Vanno infine poste definitivamente a carico di le spese Parte_1
della ctu cinematica disposta in giudizio. Va disposta la trasmissione a cura della Cancelleria della presente sentenza, dell'atto di citazione, della comparsa di risposta, di copia del documento n. 1 di nonché della consulenza tecnica d'ufficio alla Procura della Repubblica presso Controparte_1
l'intestato Tribunale per le valutazioni di competenza rispetto alla commissione del reato di cui agli artt. 642 c.p., 372 c.p., o di altre fattispecie penalmente rilevanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
3. pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U., come già liquidate in Parte_1
corso di causa;
4. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza, dell'atto di citazione, della comparsa di risposta depositata nell'interesse di di copia del Controparte_1 documento n. 1 prodotto da e della consulenza tecnica d'ufficio alla Procura Controparte_1 della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di competenza rispetto alla commissione dei reati di cui agli artt. 642 c.p., 372 c.p., o di altre fattispecie penalmente rilevanti.
Milano, 31.3.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29657/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANDARADONI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE ATTRICE contro
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. FORMICA ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F./P.I. ), corrente in via Cesare Battisti, 15 Sedegliano (UD), Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare previa ogni più opportuna declaratoria in fatto e in diritto: • Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo targato FK898BC nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, e in persona del legale rappresentante pro-tempore, ciascuno per il suo Controparte_2
pagina 1 di 9 titolo come per legge ex D. Lgs. 209/2005, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni materiali subiti pari a Euro 30.441,22= per i titoli di cui in narrativa, o in quella minore o maggiore somma che risulterà dall'istruttoria e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi commerciali dal fatto al saldo. Emesso ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre 15 % spese generali come per legge”
Per il convenuto Controparte_1
“Voglia l'On. Tribunale di Milano, contrariis rejectis, previa, occorrendo, dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., delle testimonianze e rese all'udienza del 6.3.2024, rigettare Tes_1 Pt_1 la domanda svolta da nei confronti della poiché infondata in fatto ed Parte_1 Controparte_1 in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali del presente giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale e rispettivamente quale compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2
per la r.c.a. del veicolo Alfa IA di sua proprietà, tg. GH 731TL, e in qualità di proprietaria del trattore Volvo, tg. FK898BC, al fine di ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali da lui subiti a causa del sinistro, occorso in data 6.4.2023, alle ore 13.10 circa, a Bareggio
(MI).
L'attore a fondamento della pretesa ha dedotto:
- che il giorno 6.4.2023, alle ore 13.10 circa, a Bareggio (MI), percorreva alla guida del Persona_1 veicolo Alfa IA, tg. GH731TL, di proprietà dell'attore, via Brughiera;
- che detto veicolo, oltrepassata la rotatoria che regola l'incrocio di via Brughiera con via Monte
Grappa, veniva urtato nella parte anteriore e lungo la fiancata sinistra dal complesso veicolare con trattore stradale Volvo, tg. FK898BC, di proprietà della società e condotto da Controparte_2 PE
, il quale si era immesso nella rotatoria contromano;
[...]
pagina 2 di 9 - che l'impatto con il veicolo della convenuta è avvenuto lungo la parte laterale destra di quest'ultimo, il quale, conseguentemente, ha riportato danni alla ruota, al serbatoio e alla barra paracicli posti su detta fiancata;
- che i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro hanno redatto modulo di constatazione amichevole, confermando la riferita dinamica;
- che parte attrice, in conseguenza dell'incidente, ha patito danni patrimoniali nella misura di euro
30.441,22, di cui euro 28.592,92 per costi di riparazione dell'auto Alfa IA ed euro 1.848,30 per il recupero della vettura tramite carro attrezzi e per il noleggio di un'auto sostitutiva;
- che, vista l'omessa corresponsione di somme a titolo di risarcimento dei danni da parte di CP_1
compagnia assicuratrice del veicolo dell'attore, quest'ultimo è stato costretto ad instaurare il
[...]
presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 3.11.2023 il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di e di ha dichiarato la contumacia delle stesse e ha concesso Controparte_1 Controparte_2
i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2023 si è costituita in giudizio CP_1
negando il fatto storico allegato dall'attore, anche alla luce dell'assenza di prove e delle
[...] circostanze emerse nell'ambito della perizia di parte predisposta su suo incarico da un'agenzia investigativa. Nel quantum ha contestato le richieste di controparte, chiedendone infine il rigetto.
All'udienza di prima comparizione del 30.1.2024 il Giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia di e il procedimento è stato istruito documentalmente, tramite l'escussione di testi e Controparte_1
tramite ctu estimativa dei danni del veicolo attoreo e sulla compatibilità di essi con la dinamica del sinistro con incarico conferito al geom. . CP_3
Ritenuta quindi la causa matura per la decisione, all'udienza del 4.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e quindi trattenuta in decisione, con riserva di depositare la pronuncia nel termine di cui al terzo comma della norma citata.
*
La domanda attorea è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito indicate.
pagina 3 di 9 Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti di promuovendo azione ex art. 149 cod. Controparte_1
ass. priv. nei riguardi della propria impresa di assicurazione, citando altresì il responsabile civile
[...]
litisconsorte necessario, e ha chiesto la condanna di entrambe le società al risarcimento di CP_2
tutti i danni materiali patiti da , vale a dire i costi sostenuti per la riparazione del Parte_1
veicolo danneggiato e le spese per il recupero del mezzo attoreo con il carro attrezzi e per il noleggio di una vettura sostitutiva nelle more degli interventi di riparazione, come documentati dalle fatture tutte emesse da Controparte_4
A sostegno della propria domanda e a conferma la dinamica riferita nell'atto di citazione l'attore ha allegato il modulo di constatazione amichevole, sottoscritto dai conducenti dei due veicoli coinvolti nell'incidente stradale (in occasione del quale non sono intervenute autorità).
Parte convenuta ha contestato il fatto storico, ovvero che si sia verificato un incidente tra la vettura Alfa
IA e il trattore stradale Volvo con relativo rimorchio, sopra identificati, e ha eccepito di non aver periziato il veicolo attoreo tra la data del sinistro (6.4.2023) e i lavori di riparazione (23.5.2023).
In generale in tema di modulo di constatazione amichevole, la Corte di Cassazione ha precisato che la dichiarazione confessoria, ivi contenuta, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario della compagnia assicuratrice non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c. (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 25770 del 14/10/2019) e che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro
(cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo
(Cass. Sez. 3, sentenza n. 8214 del 04/04/2013). Inoltre, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del
1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Cass. Sez.
6, ordinanza n. 29146 del 6/12/2017).
pagina 4 di 9 In questa prospettiva, la dichiarazione contenuta nella constatazione amichevole di incidente può essere superata dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. Sez. 3, sentenza n. 8451 del
27/03/2019 e in senso conforme Cass. ordinanza n. 2438 del 25/1/2024).
Tanto premesso in generale, in specie si osserva che all'udienza del 6.3.2024, all'esito dell'ammissione dei relativi capitoli di prova formulati dalla parte attrice, si è proceduto all'escussione dei due testi da lei citati, vale a dire e , conducenti dei due veicoli coinvolti nel Persona_1 Persona_2
sinistro per cui è causa. ha ritualmente e tempestivamente eccepito l'incapacità a Controparte_1
testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei predetti testi, in quanto portatori di un interesse che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio e, in seguito alle relative escussioni l'ha reiterata. In proposito, si osserva che va ritenuto incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. il soggetto coinvolto in un sinistro, anche ove abbia già ottenuto un risarcimento, o anche ove il relativo diritto sia prescritto, tenuto in questo caso conto della residua possibilità che quest'ultimo possa far valere pretese rispetto a danni lungolatenti, sì che non viene meno l'interesse concreto ed attuale, presupposto di applicazione dell'art. 246 c.p.c. (v. ad esempio ordinanza della Suprema Corte n. 19121/2019). I due conducenti dei veicoli coinvolti devono ritenersi portatori di un interesse attuale e concreto all'esito della vertenza poiché destinatari attivi e passivi - non meramente potenziali - di eventuali pretese risarcitorie.
Merita, pertanto, accoglimento l'eccezione proposta dall'assicurazione convenuta ai sensi della citata norma e, conseguentemente, deve dichiararsi l'incapacità a testimoniare di e Persona_1 PE
, sì che le deposizioni da loro rispettivamente rese non possono essere poste a fondamento
[...]
della presente decisione.
Peraltro, nessuna valenza confessoria può essere, per altro verso, riconosciuta alle dichiarazioni rese dai medesimi i quali non sono parti del rapporto processuale instaurato, che infatti sono stati intimati come testimoni e non anche individuati come tali ai fini dell'interpello.
Del resto, l'ulteriore teste di parte attrice, , sentito all'udienza del 21.5.2024, ha Testimone_2
dichiarato di avere provveduto personalmente alla riparazione del veicolo Alfa IA, confermando le lavorazioni di cui alla fattura n. 381/2023 di prodotta sub doc. 3 dall'attore e Controparte_4
la consegna a di un veicolo sostitutivo, mentre non ha potuto riferire alcuna Parte_1
circostanza quanto alla dinamica del sinistro al quale non ha assistito.
pagina 5 di 9 A fronte dell'assenza di risultanze della prova orale utili al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre rilevare che l'assicurazione convenuta ha formulato specifiche contestazioni sin dalla sua costituzione, supportate dalla produzione di relazione investigativa sub doc. n.
1. L'assicurazione si
è costituita qualche giorno dopo la pronuncia del decreto ex art. 171 bis c.p.c., ma in ogni caso prima della scadenza del primo termine per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., che nemmeno la parte attrice ha provveduto a depositare. Le discrasie allegate in comparsa di risposta ed oggetto di descrizione dettagliata nel doc. n. 1 di parte convenuta non sono state oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte dell'attore ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Si tratta in particolare del fatto che:
- che era titolare della carrozzeria Cavallo Group con sede in Pregnana Milanese Parte_1
(MI), via dei Rovedi n. 18, che si occupava della riparazione di mezzi pesanti e con la quale l'agenzia investigativa incaricata da per l'esecuzione della perizia aveva gestito la riparazione Controparte_1
anche di veicoli d'epoca marca Alfa Romeo;
- che il veicolo attoreo è stato riparato da con sede secondaria in Pregnana Controparte_4
Milanese (MI), via dei Rovedi n. 18, ove il perito ha reperito;
Parte_1
- che è socio di della quale era presidente Parte_1 Controparte_4 Persona_1
del consiglio di amministrazione;
- che e sono persone note all'agenzia investigativa a fronte della Parte_1 Persona_1
gestione di altri sinistri.
Inoltre la compagnia ha specificamente segnalato che , in particolare, era conosciuto Parte_1 dall'agenzia investigativa per diversi sinistri stradali, tra cui: 0050382022000000039BIS del CP_5
25/09/2021; Nobis 2022122521 del 12/12/2022, Groupama 201802199000079 del 14/08/2018,
Unipolsai 1-8001-2019-0027222 del 14/01/2019, Milano Assicurazioni 0072012502501332/01 del
3/11/2012 – nei quali erano spesso coinvolti mezzi pesanti poi riparati da o da società Parte_1
collegate al medesimo o al padre . Persona_1
Nel citato documento veniva inoltre riportata una comunicazione e-mail di nella quale Controparte_2
la società riferiva che il proprio veicolo non ha riportato danni all'esito del sinistro indicato in citazione e una dichiarazione di , che, nel descrivere la dinamica dell'incidente, precisava di Persona_1
provenire da Via Montenero direzione via Brughiera quando, oltrepassata la rotonda, veniva urtato pagina 6 di 9 dall'autocarro (cfr. pag. 10 sub doc. 1 di parte convenuta), con ciò rappresentando una dinamica diversa da quella dal lui stesso indicata nel modulo di constatazione amichevole (provenienza da via
Brughiera e provenienza del mezzo pesante da via Monte Grappa).
Inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio e redatta dal ctu Geom. CP_3
da condividersi integralmente per congruità, logicità e completezza di motivazione, sono
[...]
emersi i seguenti rilievi:
- che il veicolo Alfa IA è stato immatricolato il 28.6.2018 e la relativa proprietà è stata trasferita a il 27.6.2019; Parte_1
- che detto veicolo ha subito vari sinistri prima di quello per cui è causa (cfr. pagg. 10-14):
• in data 18.7.2019 con danneggiamento (anche) del lato anteriore, lato anteriore sinistro, lato anteriore destro, lato posteriore sinistro;
• in data 19.9.2020 con danneggiamento del lato sinistro e lato posteriore sinistro;
• in data 9.7.2021 con danneggiamento del lato anteriore, lato anteriore sinistro, lato anteriore destro;
- che nel sinistro per cui è causa sono stati denunciati danneggiamenti ancora al lato anteriore, lato sinistro, lato anteriore sinistro, lato posteriore sinistro e lato anteriore destro;
- che il veicolo, secondo quanto riferito dall'attore, prima dell'incidente per cui è causa è stato oggetto di riparazione il 2.9.2021, dopo il sinistro del 9.7.2021, per il quale è agli atti il modulo di constatazione amichevole sottoscritto da , con interventi eseguiti sempre da Parte_1 [...]
per euro 21.819,81 (cfr. all. 3/A alla ctu). Controparte_4
Il ctu, a fronte delle valutazioni e simulazioni d'urto (tra il veicolo attoreo e un autoarticolato simile a quello coinvolto) da lui eseguite, con riferimento al sinistro per cui è causa, ha concluso che “per quanto concerne la compatibilità energetica e morfologica dei danni lamentati dalla parte attrice si fa rilevare che solo parte degli stessi risultano compatibili in detti termini, in particolare non avendo riscontrato particolari deformazioni plastiche sul veicolo convenuto, stante le foto versate in atti, e tenuto conto della tipologia d'urto e della natura strutturale dei componenti venuti a contatto, non si ritiene che i danni meccanici ed ai lamierati interni lamentati dalla parte attrice siano riconducibili al sinistro di causa”; il geom. ha, pertanto, ritenuto solo alcune delle sostituzioni e riparazioni CP_3
di cui alla fattura n. 381-2023 di euro 28.592,92 compatibili con il sinistro per cui è causa e,
pagina 7 di 9 precisamente, gli interventi indicati nella perizia analitica estimativa allegata sub doc. 10 alla ctu, quantificati in euro 6.178,70.
Alla luce di quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta i danni lamentati da Parte_1
quali conseguenza del sinistro occorso in data 6.4.2023 sono, quindi, solo in minima parte
[...]
compatibili con la dinamica dell'urto rappresentata dall'attore medesimo, con la conseguenza che detti danneggiamenti, riportati dal veicolo Alfa IA, devono essere ricondotti ad un diverso evento.
Del resto, è agli atti e non contestato dalla parte attrice il coinvolgimento della vettura Alfa IA in tre incidenti stradali, tra il 2019 e la data del sinistro per cui è causa (6.4.2023), nei quali i danneggiamenti hanno interessato sempre le stesse parti del veicolo (lato anteriore, lato sinistro, lato anteriore sinistro, lato posteriore sinistro e lato anteriore destro), ovvero quelle oggetto degli interventi di riparazione di cui alla fattura azionata dall'attore. Inoltre, specularmente, non è versata in atti alcuna prova del pagamento da parte di delle fatture emesse da (società di Parte_1 Controparte_4
cui l'attore è socio e che si sarebbe occupata di riparare la vettura Alfa IA in occasione del precedente sinistro del 9.7.2021) per l'effettuazione degli interventi di riparazione, per il costo del carro attrezzi e per il noleggio della vettura sostitutiva.
Alla luce delle numerose discrasie, che si evincono dalla produzione documentale dell'assicurazione convenuta (v. doc. n. 1) e delle risultanze della consulenza estimativa disposta in corso di causa, a fronte dell'assenza di testi, capaci di testimoniare, tali da confermare la dinamica descritta in citazione, si reputa che dall'istruttoria non siano emersi elementi probatori idonei a provare il sinistro, che non può ritenersi per tutte le ragioni già esplicate dimostrato unicamente dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto da parte di entrambi i conducenti. Detto modulo tuttavia, come già evidenziato, rappresenta una dinamica d'urto che è risultata, all'esito degli accertamenti condotti in giudizio, oggettivamente incompatibile con i danni del veicolo Alfa IA e per i quali l'attore ha chiesto di essere risarcito, con la conseguenza che le dichiarazioni di cui al modulo di constatazione amichevole di incidente versato in atti non possono ritenersi, oltre che non vincolanti, nemmeno sufficienti, in assenza di elementi di riscontro, per fornire la relativa prova.
In conclusione, la domanda dell'attore deve essere rigettata in quanto infondata.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che va Parte_1
condannato a rifondere quelle sostenute da Controparte_1
pagina 8 di 9 La liquidazione delle spese avviene direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 4 D.M. 55/2014 (come aggiornati dal DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo domandato in giudizio a titolo di liquidazione danni ex art. 5 del
D.M. citato), della difficoltà e del numero delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento. Vanno infine poste definitivamente a carico di le spese Parte_1
della ctu cinematica disposta in giudizio. Va disposta la trasmissione a cura della Cancelleria della presente sentenza, dell'atto di citazione, della comparsa di risposta, di copia del documento n. 1 di nonché della consulenza tecnica d'ufficio alla Procura della Repubblica presso Controparte_1
l'intestato Tribunale per le valutazioni di competenza rispetto alla commissione del reato di cui agli artt. 642 c.p., 372 c.p., o di altre fattispecie penalmente rilevanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o respinta, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
3. pone definitivamente a carico di le spese della C.T.U., come già liquidate in Parte_1
corso di causa;
4. dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza, dell'atto di citazione, della comparsa di risposta depositata nell'interesse di di copia del Controparte_1 documento n. 1 prodotto da e della consulenza tecnica d'ufficio alla Procura Controparte_1 della Repubblica presso l'intestato Tribunale per le valutazioni di competenza rispetto alla commissione dei reati di cui agli artt. 642 c.p., 372 c.p., o di altre fattispecie penalmente rilevanti.
Milano, 31.3.2025 Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 9 di 9