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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27084 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE Parte_1
MARTINO GIULIA e dall'abogado ANGELICA DE CAROLIS DI PROSSEDI che agisce d'intesa con l'avv. DE MARTINO presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BONURA Controparte_1
EMANUELE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/12/2023 e Parte_1 CP_1
, premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 14/06/2010; che dal matrimonio era nata una figlia: del 11.03.2012; Per_1
che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
19.12.2022, in modalità cartolare, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.
8962 del 21.12.2022;
1 che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia, con residenza privilegiata presso la madre, a cui era assegnata la casa coniugale, e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento per la figlia di € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del P.M. il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come riportate da ultimo nelle note per l'udienza cartolare del 21.01.25:
“A. La casa coniugale in Napoli al Viale della Resistenza condotta in locazione dalla coniuge in uno ai beni mobili ivi presenti in proprietà esclusiva della sig.ra è assegnata Parte_1
alla medesima coniuge che la abiterà unitamente alla figlia minore;
B. La figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
residenza privilegiata presso la madre;
C. Le modalità di esercizio del diritto di visita saranno regolate secondo le seguenti intese: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia conformemente agli impegni di studio e sportivi della minore due volte a settimana, previo accordo con la madre, provvedendo anche ad accompagnarla in palestra se l'incontro è fissato in giorni con tali appuntamenti, coadiuvandola altresì nello svolgimento dei compiti scolastici di riaccompagnandola presso l'abitazione della bambina e della madre non oltre le ore 20,30.
D. Il padre terrà con sé la figlia minore a settimane alterne dalle ore 18,00 del Venerdì alle ore 21,00 della Domenica, con pernottamenti presso di lui Analogo criterio dell'alternanza verrà seguito in ordine ai giorni festivi il 24 ;25;26 ;31 Dicembre;
1 Gennaio;
5 e 6 Gennaio che verranno trascorsi alternandosi tra i coniugi ogni anno. Analogamente ad anni alterni, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con l'uno o l'altro dei genitori. Trascorrerà con entrambi il giorno del suo compleanno ed onomastico. In tale circostanza i coniugi
2 concorderanno civilmente le modalità di festeggiamento ed il padre contribuirà versando il 50% alle spese per tali eventi.
E. In ordine alle vacanze estive la minore trascorrerà giorni 15 con la madre fuori Napoli in località previamente comunicata ed un periodo continuativo di quindici giorni con il padre il quale provvederà a condurre la minore in località di vacanza.
F. Il sig. verserà a titolo di contribuzione al mantenimento per la figlia Controparte_1
minore, entro il giorno 25 di ciascun mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00) mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a mezzo vaglia postale/bonifico bancario oltre alle spese straordinarie concordate e documentate al 50% ed alle spese mediche concordate e documentate non coperte dal S.S.N., le spese per i libri scolastici, le spese per attività sportiva nella misura del 50%, le spese per eventi straordinari quali feste di compleanno;
festa compleanno di 18 anni, festa di laurea ed altri eventi compatibilmente alle possibilità economiche. Per quant'altro non specificamente previsto, si fa rinvio al protocollo stilato dal CNF in materia di regolamentazione delle spese straordinarie nei rapporti economici tra i coniugi separati.
G. I coniugi dichiarano reciprocamente l'autonomia economica e si rilasciano reciproca autorizzazione per rilascio documenti validi per l'espatrio, ferma restando la necessità di esprimere il consenso per l'espatrio della minore Per ronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli) tra e Parte_1 CP_1
ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 898/70 e successive
[...]
integrazioni e modificazioni;
I. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di trascrivere ed annotare
l'emananda sentenza come per legge;
J. Dare atto del reciproco assenso dei coniugi al rilascio dei rispettivi passaporti;
K. Compensare le spese di lite”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
NAPOLI il 14/06/2010 (atto n. 35, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
• omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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