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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
8220 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Parte_1 Addì ______________
GIAISI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Empedocle ______________________ Restivo 174; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_1 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 2/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1 accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/03/2022);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Angela GIAISI;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/03/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L.
n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (18/03/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 29/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 2/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La c.t.u nominata in questa fase di opposizione ha accertato che , di anni Parte_1
82, è affetta da: “malattia cerebro-vascolare cronica con deterioramento cognitivo in soggetto con esiti di protesizzazione dell'anca destra con fistola secernente in sede cicatriziale e dismetria degli arti inferiori,
incontinenza urinaria stabilizzata, ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale” e ha precisato che la stessa
ӏ impossibilita a deambulare autonomamente e ad attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita a
decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (18-3-2022) epoca in cui era già
presente il decadimento cognitivo e la fistolizzazione in sede cicatriziale all'anca destra (vedi prescrizioni di
presidi sanitari ed ausili del 25-9-2020 con diagnosi di “incontinenza urinaria stabilizzata in pz con malattia
cerebrale e piaghe da decubito multiple”, del 28-4-2021 con diagnosi di “piaghe da decubito multiple” e del 5-
10-2021 con diagnosi di “presenza di fistola all'anca destra”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che
ha i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla Parte_1
data di presentazione della domanda amministrativa (18/03/2022).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Angela GIAISI, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 21/10/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
8220 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Parte_1 Addì ______________
GIAISI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Empedocle ______________________ Restivo 174; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_1 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 2/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1 accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/03/2022);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Angela GIAISI;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/03/2023, , in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L.
n° 18/80), a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (18/03/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 29/05/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 2/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La c.t.u nominata in questa fase di opposizione ha accertato che , di anni Parte_1
82, è affetta da: “malattia cerebro-vascolare cronica con deterioramento cognitivo in soggetto con esiti di protesizzazione dell'anca destra con fistola secernente in sede cicatriziale e dismetria degli arti inferiori,
incontinenza urinaria stabilizzata, ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale” e ha precisato che la stessa
ӏ impossibilita a deambulare autonomamente e ad attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita a
decorrere dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa (18-3-2022) epoca in cui era già
presente il decadimento cognitivo e la fistolizzazione in sede cicatriziale all'anca destra (vedi prescrizioni di
presidi sanitari ed ausili del 25-9-2020 con diagnosi di “incontinenza urinaria stabilizzata in pz con malattia
cerebrale e piaghe da decubito multiple”, del 28-4-2021 con diagnosi di “piaghe da decubito multiple” e del 5-
10-2021 con diagnosi di “presenza di fistola all'anca destra”.
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta, dichiarando che
ha i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla Parte_1
data di presentazione della domanda amministrativa (18/03/2022).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Angela GIAISI, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 21/10/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2/10/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)