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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4309/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado di giudizio al n. 4309/2024 R.G.
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. PRESICCE GABRIELE;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI LECCE;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 22.06.2024, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 10195/2023 emessa dal Giudice di Pace di , depositata in CP_1
data 22.12.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n.
700017355201/2023 emesso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina Sezione di Polizia
Stradale in data 18.04.2023 ed elevato per violazione dell'art. 148 co. 12 e 16 del C.d.S.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la che ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della decisione gravata.
All'udienza del 12.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita il rigetto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame, il ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 201 e 196 Pt_1
C.d.S. per aver il primo Giudice errato nel ritenere costui, in quanto proprietario dell'autovettura sorpresa a commettere l'infrazione, responsabile in solido ex art. 196 C.d.S.
1 Nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato che “se è vero che l'art. 201 C.d.S. consente la notifica del verbale ai soggetti obbligati in solido col trasgressore, indicati dall'art. 196 del testo normativo predetto, tra i quali figura anche il proprietario del veicolo, è altrettanto vero che tale incombenza, ovvero la notifica del verbale all'obbligato in solido, non fa sorgere automaticamente la responsabilità del proprietario dell'autovettura in ordine alla violazione contestata” ritenendo che
“l'obbligazione solidale del proprietario del veicolo presuppone la riferibilità dell'infrazione all'autore” ed aggiungendo che “l'identificazione del conducente trasgressore riveste un ruolo fondamentale, atteso che solo tale attività accertativa può dare la certezza della responsabilità dell'infrazione e della riconducibilità della violazione contestata all'autore, con la conseguenza che, alla mancata identificazione dell'autore della violazione, non si può sopperire con la notifica del verbale all'obbligato in solido, ovvero al proprietario del veicolo”(cfr. p. 3 del ricorso in appello).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, giova richiamare la lettera della norma, la quale prevede espressamente che “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”, residuando in capo a costui, in ogni caso, il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.
Orbene, in primo luogo, il Tribunale è tenuto a prendere atto del fatto che l'odierno ricorrente, il quale non contesta la sua qualifica di proprietario, non ha in alcun modo provato - ma neppure allegato in punto di fatto – che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, unica ipotesi in cui detto obbligo solidale viene meno. Al contrario, merita di essere valorizzato che costui non ha comunque negato espressamente che fosse lui stesso alla guida del veicolo.
In secondo luogo, giova chiarire che, nella specie, l'obbligazione solidale è prevista ex lege per il sol fatto di essere proprietario del veicolo e prescinde, quindi, dall'accertamento in concreto dell'identità dell'effettivo trasgressore, che potrebbe essere diverso dal proprietario.
Del resto, escludere la solidarietà proprio nell'ipotesi in cui non si è potuto (per cause non imputabili agli Agenti) accertare l'identità del conducente, svuoterebbe di significato la previsione ex art. 196
C.d.S.
2 Con il secondo motivo di gravame, il ha censurato la prima decisione per violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Nel dettaglio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere atto del fatto che l'originario resistente non ha fornito prova circa la riconducibilità delle infrazioni contestate in capo all'opponente. Difatti, il ha sottolineato come l'autovettura sorpresa a commettere Pt_1
l'infrazione non è mai stata fermata dagli agenti di Polizia, con la conseguenza che non si è proceduto all'accertamento dell'identità del trasgressore.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va ribadito che, quand'anche identificato il trasgressore, l'obbligo al pagamento in capo al comunque è regolato dal principio della solidarietà ex art. 196 C.d.S. Pt_1
Tanto più nel caso in cui l'identità del conducente sia rimasta ignota, non può venir meno la solidarietà del proprietario del mezzo, il quale, come già evidenziato, non ha fornito prova del fatto che il veicolo circolava senza il suo consenso.
A ciò va aggiunto che il non può neppure dolersi dell'omessa identificazione del trasgressore Pt_1
al momento della commissione dell'infrazione, atteso che dallo stesso verbale si evince che non è stato possibile procedere a tanto poiché questo si è dato alla fuga, rendendo di fatto impossibile ogni attività ulteriore in capo agli Agenti.
Dal rigetto dei primi due motivi di appello, discende logicamente l'assorbimento del terzo motivo di gravame, con il quale il ha chiesto l'esame degli originari motivi di opposizione non esaminati Pt_1
dal primo Giudice, atteso che l'esame dei motivi assorbiti dal primo Giudice è consentita solo nel caso di accoglimento dell'appello.
In definitiva, l'odierno gravame è infondato e merita il rigetto.
Le spese di lite dell'odierno giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, e ridotti della metà tenuto conto del valore della domanda e della ridotta attività difensiva espletata nonché della natura documentale del giudizio.
In considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, per cui “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale
3 tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (così da ultimo Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 20/02/2020, n. 4315), si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10195/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di , depositata in data 22.12.2023, ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la decisione Parte_1
10195/2023 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata il 22.12.2023; CP_1
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
liquidate in euro 231,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
[...]
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012.
Lecce, 12.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado di giudizio al n. 4309/2024 R.G.
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. PRESICCE GABRIELE;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO Controparte_1
STATO DI LECCE;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 22.06.2024, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 10195/2023 emessa dal Giudice di Pace di , depositata in CP_1
data 22.12.2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n.
700017355201/2023 emesso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina Sezione di Polizia
Stradale in data 18.04.2023 ed elevato per violazione dell'art. 148 co. 12 e 16 del C.d.S.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la che ha concluso per il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma della decisione gravata.
All'udienza del 12.06.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e merita il rigetto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame, il ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 201 e 196 Pt_1
C.d.S. per aver il primo Giudice errato nel ritenere costui, in quanto proprietario dell'autovettura sorpresa a commettere l'infrazione, responsabile in solido ex art. 196 C.d.S.
1 Nel dettaglio, l'appellante ha evidenziato che “se è vero che l'art. 201 C.d.S. consente la notifica del verbale ai soggetti obbligati in solido col trasgressore, indicati dall'art. 196 del testo normativo predetto, tra i quali figura anche il proprietario del veicolo, è altrettanto vero che tale incombenza, ovvero la notifica del verbale all'obbligato in solido, non fa sorgere automaticamente la responsabilità del proprietario dell'autovettura in ordine alla violazione contestata” ritenendo che
“l'obbligazione solidale del proprietario del veicolo presuppone la riferibilità dell'infrazione all'autore” ed aggiungendo che “l'identificazione del conducente trasgressore riveste un ruolo fondamentale, atteso che solo tale attività accertativa può dare la certezza della responsabilità dell'infrazione e della riconducibilità della violazione contestata all'autore, con la conseguenza che, alla mancata identificazione dell'autore della violazione, non si può sopperire con la notifica del verbale all'obbligato in solido, ovvero al proprietario del veicolo”(cfr. p. 3 del ricorso in appello).
Il motivo è infondato.
In primo luogo, giova richiamare la lettera della norma, la quale prevede espressamente che “Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”, residuando in capo a costui, in ogni caso, il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.
Orbene, in primo luogo, il Tribunale è tenuto a prendere atto del fatto che l'odierno ricorrente, il quale non contesta la sua qualifica di proprietario, non ha in alcun modo provato - ma neppure allegato in punto di fatto – che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, unica ipotesi in cui detto obbligo solidale viene meno. Al contrario, merita di essere valorizzato che costui non ha comunque negato espressamente che fosse lui stesso alla guida del veicolo.
In secondo luogo, giova chiarire che, nella specie, l'obbligazione solidale è prevista ex lege per il sol fatto di essere proprietario del veicolo e prescinde, quindi, dall'accertamento in concreto dell'identità dell'effettivo trasgressore, che potrebbe essere diverso dal proprietario.
Del resto, escludere la solidarietà proprio nell'ipotesi in cui non si è potuto (per cause non imputabili agli Agenti) accertare l'identità del conducente, svuoterebbe di significato la previsione ex art. 196
C.d.S.
2 Con il secondo motivo di gravame, il ha censurato la prima decisione per violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Nel dettaglio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere atto del fatto che l'originario resistente non ha fornito prova circa la riconducibilità delle infrazioni contestate in capo all'opponente. Difatti, il ha sottolineato come l'autovettura sorpresa a commettere Pt_1
l'infrazione non è mai stata fermata dagli agenti di Polizia, con la conseguenza che non si è proceduto all'accertamento dell'identità del trasgressore.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va ribadito che, quand'anche identificato il trasgressore, l'obbligo al pagamento in capo al comunque è regolato dal principio della solidarietà ex art. 196 C.d.S. Pt_1
Tanto più nel caso in cui l'identità del conducente sia rimasta ignota, non può venir meno la solidarietà del proprietario del mezzo, il quale, come già evidenziato, non ha fornito prova del fatto che il veicolo circolava senza il suo consenso.
A ciò va aggiunto che il non può neppure dolersi dell'omessa identificazione del trasgressore Pt_1
al momento della commissione dell'infrazione, atteso che dallo stesso verbale si evince che non è stato possibile procedere a tanto poiché questo si è dato alla fuga, rendendo di fatto impossibile ogni attività ulteriore in capo agli Agenti.
Dal rigetto dei primi due motivi di appello, discende logicamente l'assorbimento del terzo motivo di gravame, con il quale il ha chiesto l'esame degli originari motivi di opposizione non esaminati Pt_1
dal primo Giudice, atteso che l'esame dei motivi assorbiti dal primo Giudice è consentita solo nel caso di accoglimento dell'appello.
In definitiva, l'odierno gravame è infondato e merita il rigetto.
Le spese di lite dell'odierno giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, e ridotti della metà tenuto conto del valore della domanda e della ridotta attività difensiva espletata nonché della natura documentale del giudizio.
In considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità, per cui “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per
l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale
3 tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (così da ultimo Cass. civ. Sez. Unite
Sent., 20/02/2020, n. 4315), si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10195/2023 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di , depositata in data 22.12.2023, ogni contraria istanza ed CP_1
eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la decisione Parte_1
10195/2023 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata il 22.12.2023; CP_1
b) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
liquidate in euro 231,00 oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
[...]
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater,
DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012.
Lecce, 12.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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