Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA06-44 3 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 22987/99 Consigliere Cron. 18405 Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Ud. 20/03/02 Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: CO.GE. PA. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato EDUARDO BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO CAGNOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NU SI;
- intimato la sentenza n. 293/99 del Tribunale di avversO - R.G.N. 1 ;28/99; 2002 L'AQUILA, depositata il 11/10/99 1178 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di L'Aquila, depositato il 20 novembre 1996, IM NU chiedeva condannarsi la s.r.l. CO.GE.PA. al pagamento della complessiva somma di lire 9.229.254, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzioni dovute per il periodo marzo/giugno 1996 e di tfr. La CO.GE.PA., costituitasi, eccepiva l'avvenuta estinzione del credito, producendo dichiarazione sottoscritta dal lavoratore in data 14 novembre 1996, nella quale lo stesso dava atto di aver ricevuto, per la causale di cui al ricorso, la somma complessiva di lire 10.361.900. Con sentenza del 4 dicembre 1998 il Pretore rigettava la domanda e condannava il ricorrente alle spese. La decisione veniva appellata dal lavoratore, il quale chiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di lire 367.354, oltre interessi e rivalutazione. La società, costituitasi, resisteva. Disposta consulenza tecnica, con sentenza del 22 settembre/11 ottobre 1999 il Tribunale condannava l'appellata al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e rivalutazione dal 14 novembre 1996 al saldo;
compensava fra le parti le spese di giudizio, ponendo a carico della CO.GE.PA. le spese di consulenza. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando tre motivi di censura, la società. IM NU non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli 3 artt. 2113, secondo comma, e 437, secondo comma, c.p.c, nonché omessa motivazione su due punti decisivi prospettati, la difesa della società ricorrente, ricordato che aveva prodotto scrittura del 14.11.96, nella quale il signor NU dava atto di aver ricevuto una certa somma “a saldo buste paga marzo-aprile-maggio-giugno 1996 comprensivo di fine rapporto...", deduce che il lavoratore non avrebbe potuto chiedere somme per gli stessi titoli se non impugnando preliminarmente, o contestualmente, ai sensi dell'art. 2113 c.c., la scrittura, atteso il carattere transattivo della stessa. Poiché la impugnazione della ricordata scrittura è stata fatta per la prima volta nel ricorso in appello, al di là del termine di sei mesi, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda, anche per il divieto, di cui all'art. 437 c.p.c., di formulare domande nuove nel secondo grado di giudizio. Con il secondo motivo, denunciando ulteriore violazione dell'art. 437 c.p.c., la difesa della CO.GE.PA assume che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda, avanzata in appello, di condanna al pagamento di lire 367.354, oltre interessi e rivalutazione, perché sostanzialmente nuova e differente rispetto alla iniziale domanda di condanna al pagamento di lire 9.229.254. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1283 c.c., la difesa della ricorrente assume che, avendo l'appellante chiesto, in secondo grado, la somma di lire 367.354 (oltre rivalutazione e interessi) quale residua sorte capitale, il Tribunale avrebbe dovuto respingere la domanda sulla scorta della consulenza tecnica, che aveva accertato che nulla era dovuto al NU a tale titolo. Violando il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, il Tribunale ha, invece, condannato la CO.GE.PA. 4 al pagamento della somma di lire 367.354 per un titolo diverso: rivalutazione ed interessi maturati sull'intero credito originario del NU, pari a £. 10.361.900; ed ha altresì, in violazione dell'art. 1283, maggiorato detta somma di ulteriori interessi (e rivalutazione) con decorrenza dal 14.11.96. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, rileva la Corte che lo stralcio della dichiarazione del 14.11.1996 riportato nel ricorso ("..a saldo buste paga marzo-aprile-maggio-giugno 1996 comprensivo di Trattamento di Fine Rapporto...") non contiene alcuna espressione che possa far pensare ad una rinunzia o transazione. Né si deduce che nella parte non riportata il lavoratore avesse manifestato la volontà di ritenersi comunque soddisfatto di tale somma;
o che siano stati trascurati altri elementi deponenti per una volontà transattiva. Va ribadito, infatti, che la quietanza liberatoria a saldo, rilasciata dal lavoratore nel riscuotere il trattamento di fine rapporto o altre competenze, costituisce una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti e concreta, pertanto, una dichiarazione di scienza priva di qualsiasi efficacia negoziale, che non preclude al dichiarante di agire in giudizio (nel termine di prescrizione) per l'accertamento dei suoi diritti non ancora soddisfatti. Solo ove siano usate chiare espressioni transattive o, accanto a dichiarazioni di dubbio significato, concorrano altre circostanze idonee a dimostrare la sicura volontà del lavoratore di rinunciare ad ogni altra sua consapevole pretesa, l'atto può essere interpretato dal giudice del merito come rientrante fra le rinunzie o transazioni di cui si occupa l'art. 2113 c.c., con il conseguente 5 onere della impugnazione entro il termine fissato dalla norma (v., fra le tante, Cass., 4 maggio 1999 n. 4442). Nella fattispecie in esame non vengono indicati elementi, deponenti per una volontà di rinunzia o transazione, che il giudice del merito abbia trascurato. Il secondo motivo sulla pretesa novità, rispetto alla domanda iniziale, della richiesta, in appello, di condanna della CO.GE.PA. al pagamento di lire 367.354, oltre interessi e rivalutazione risulta chiaramente infondato alla luce di quanto rileva la stessa ricorrente con il terzo motivo: la somma di lire 367.354 è stata richiesta "quale residua sorte capitale" della maggior somma domandata in primo grado;
rientra, quindi, nel petitum originario. Anche il terzo motivo è infondato. Non è vero che il Tribunale abbia condannato la CO.GE.PA. per un titolo diverso da quello azionato. Dall'esame del ricorso in appello di IM NU esame consentito alla Corte quando viene denunciato, come nella specie, un error in procedendo risulta che l'appellante, riportato il conteggio analitico delle - competenze rivendicate per i mesi da marzo a giugno 1998 e per il tfr, assumeva di essere ancora creditore della residua "somma di lire 367.354 oltre gli interessi e la rivalutazione dalle singole scadenze al saldo” (pag. 2); concludendo, quindi, per la condanna della società al pagamento della citata somma, "oltre gli interessi e la rivalutazione nella misura di legge”. Il Tribunale ha interpretato l'atto di appello, ritenendo evidentemente che fosse stata richiesta la somma di lire 367.354 a titolo di residuo capitale, oltre interessi e rivalutazione sull'intero credito azionato (dalle singole scadenze al 6 saldo) e non solo sulle lire 367.354. I giudici di secondo grado hanno quindi accertato, attraverso la consulenza tecnica, che le somme corrisposte dalla società coprivano l'importo del capitale dovuto, mentre, alla data del 14 novembre 1996, era maturata, a titolo di interessi e rivalutazione, la ulteriore somma di lire 568.192. E, anziché condannare la società al pagamento di tale somma, hanno contenuto la condanna nella minor somma di lire 367.354. Di ciò avrebbe potuto, semmai, dolersi il lavoratore, non certo il datore di lavoro. Quanto alla condanna al pagamento di interessi e rivalutazione sull'importo degli interessi e rivalutazione maturato all'atto del pagamento del 14 novembre 1996, la stessa risulta corretta in considerazione della natura che tali accessori rivestono nella materia del lavoro. Per estinguere correttamente la propria obbligazione retributiva la società datrice di lavoro avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore, alla ricordata data del 14 novembre 1996, oltre all'importo capitale, anche interessi e rivalutazione monetaria per l'importo, accertato dai giudici di appello, di lire 568.192. L'omesso pagamento di tale somma che, avendo la funzione di mantenere l'originario potere di acquisto della retribuzione, partecipa della natura giuridica della stessa - comporta un residuo debito retributivo a carico della società, con il conseguente obbligo di corrispondere sullo stesso ulteriore rivalutazione ed interessi, senza che ricorra la violazione dell'art. 1283 c.c. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. 7 Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, non essendosi il signor NU costituito in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. P O A Q Q L E 1 8 E 9 N : . 1 : 3 3 3 5 O D T I I R T O I A S E N I E S D L L A ' R T 1 . 0 A , T A S S E S A S G P O I A A N D , O T G R S I R E L I O D L O B I A T , I S D O P E N M T A D E E S Così deciso in Roma il 20 marzo 2002. Il Presidente Il cons. estensore Albanis limi IL CANCELLIERE in Cancelleria Deposit 6 MAG. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 8