TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa. Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28/06/2024, assunto in decisione all'udienza in data 21/01/2025 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SORBI FRANCESCA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LOVADINA MONICA CASCIONE FRANCESCA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, si osserva che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 28.06.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto disporsi una modifica della sentenza di separazione pronunciata dal
Tribunale di Monza in data 07.12.2023 (sent. n. 2853/23 – pubbl. in data 11.12.2023).
Il resistente, costituitosi in data 20.12.2024, in via riconvenzionale ha chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
All'udienza del 21.01.2025, parte ricorrente si è opposta alla domanda riconvenzionale;
parte resistente ha insistito sulla pronuncia parziale di divorzio.
II. In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, ritiene il Tribunale di poter pronunciare il divorzio anche in questa sede, trattandosi di domanda connessa oggettivamente – in relazione alla medesima causa petendi – e soggettivamente a quella ex articoli 473bis.38 e 39 c.p.c. proposta da ed a quelle ex articolo 473bis.29 c.p.c. proposte da Pt_1 CP_1
La proponibilità della domanda di divorzio in questa sede non discende dalla applicazione analogica dell'articolo 473bis.49 c.p.c. (norma specificamente dettata per i procedimenti di separazione), ma dei principi generali in tema di cumulo oggettivo di domande verso il medesimo soggetto (cfr. articolo 104
c.p.c.), strumento volto a realizzare economia processuale (cfr. Cass. sent. n. 28727/2023) ed oggi applicabile anche in questa materia, stante l'identità del rito.
Dunque, la domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal resistente è fondata.
Dai documenti in atti risulta che tra le parti è intervenuta separazione, dapprima contenziosa e poi consensualizzata alla prima udienza di comparizione dei coniugi, sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 07.12.2023, pubblicata in data 11.12.2023 (sent. n. 2853/23).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Giudice delegato in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: CP_1 I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra Pt_1
e a Monza (MB) il giorno 16.06.2007 (trascritto nei registri dello Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Monza al n. 83, parte II, Serie A, anno 2007);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
IV. Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza
III. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa. Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28/06/2024, assunto in decisione all'udienza in data 21/01/2025 e vertente
TRA
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SORBI FRANCESCA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LOVADINA MONICA CASCIONE FRANCESCA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Pronunciarsi con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Preliminarmente, si osserva che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 28.06.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., ha chiesto disporsi una modifica della sentenza di separazione pronunciata dal
Tribunale di Monza in data 07.12.2023 (sent. n. 2853/23 – pubbl. in data 11.12.2023).
Il resistente, costituitosi in data 20.12.2024, in via riconvenzionale ha chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
All'udienza del 21.01.2025, parte ricorrente si è opposta alla domanda riconvenzionale;
parte resistente ha insistito sulla pronuncia parziale di divorzio.
II. In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, ritiene il Tribunale di poter pronunciare il divorzio anche in questa sede, trattandosi di domanda connessa oggettivamente – in relazione alla medesima causa petendi – e soggettivamente a quella ex articoli 473bis.38 e 39 c.p.c. proposta da ed a quelle ex articolo 473bis.29 c.p.c. proposte da Pt_1 CP_1
La proponibilità della domanda di divorzio in questa sede non discende dalla applicazione analogica dell'articolo 473bis.49 c.p.c. (norma specificamente dettata per i procedimenti di separazione), ma dei principi generali in tema di cumulo oggettivo di domande verso il medesimo soggetto (cfr. articolo 104
c.p.c.), strumento volto a realizzare economia processuale (cfr. Cass. sent. n. 28727/2023) ed oggi applicabile anche in questa materia, stante l'identità del rito.
Dunque, la domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal resistente è fondata.
Dai documenti in atti risulta che tra le parti è intervenuta separazione, dapprima contenziosa e poi consensualizzata alla prima udienza di comparizione dei coniugi, sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 07.12.2023, pubblicata in data 11.12.2023 (sent. n. 2853/23).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Giudice delegato in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa che deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso.
Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 17/01/2024, così provvede: CP_1 I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra Pt_1
e a Monza (MB) il giorno 16.06.2007 (trascritto nei registri dello Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Monza al n. 83, parte II, Serie A, anno 2007);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
IV. Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza
III. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona